ANCI: Consiglio di Stato sulla legittimità dell’affidamento del servizio pubblico locale

Con la sentenza 23/2/2021 n. 1596, il Consiglio di Stato dichiara la legittimità della scelta di un Comune di affidare in house la gestione del servizio di igiene urbana, sulla base della relazione ex art. 34, c. 20 dl n.179/2012, che evidenzia i punti di forza e di debolezza dei vari modelli attraverso punteggi numerici.  Il Consiglio di Stato evidenzia che in coerenza con l’onere di istruttoria e motivazione rafforzati imposto alle amministrazioni dai sopra richiamati artt. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012, e 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – a sua volta conformi al diritto dell’Unione Europea, come accertato dalla Corte di giustizia nella parimenti richiamata ordinanza del 6 febbraio 2020, C-89/19 e 91/19 (Rieco spa) – l’opzione del Comune per l’in house providing è sorretta da un’adeguata esposizione delle sottostanti ragioni. Infatti, sottolineano i giudici amministrativi, la relazione approvata dal Consiglio Comunale prevede un’analisi comparativa dei punti di forza e debolezza dei tre modelli gestionali (in house, mercato e mista) rispetto agli obiettivi dell’amministrazione nello svolgimento del servizio di igiene urbana. Nell’ambito di questa analisi la relazione sottolinea i vantaggi della scelta del modello in house. Nel caso di specie, la relazione svolge un’analoga analisi per il modello del ricorso al mercato, del quale sono individuati quali punti di forza: la professionalità e l’esperienza nel settore; l’assunzione di responsabilità per l’esecuzione del servizio in via esclusiva in capo all’operatore privato; la competizione sul prezzo in sede di gara; una maggiore capacità di investimenti, cui però si contrappone l’assenza delle sinergie tipiche dell’in house providing derivanti dall’alterità soggettiva dell’appaltatore rispetto all’amministrazione; e i rischi di contenzioso tra le due parti. Il Consiglio di Stato sancisce quindi che attraverso le succitate modalità descritte la relazione enuncia le «ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta», come richiesto dall’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, quindi respinge il ricorso e dichiara legittimo l’affidamento in house.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

ARERA ha pubblicato un documento per la consultazione che illustra gli orientamenti iniziali che l’Autorità medesima intende seguire nella regolazione di alcuni profili di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di garantire, a tutela di tutte le categorie di utenti (domestici e non), un adeguato livello qualitativo del servizio a fronte della tariffa corrisposta (OS 9). Il  documento si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 226/2018/R/RIF), per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge n. 205/2017). In particolare, l’intervento regolatorio riguarda:
• la qualità contrattuale che, in analogia con gli altri settori regolati, attiene le prestazioni rese dal gestore generalmente su richiesta dell’utente, ossia: le modalità e le procedure per la gestione dei reclami, delle richieste di rettifica e rimborso degli importi erroneamente addebitati, delle richieste di informazioni, la gestione dei punti di contatto con l’utente, il ritiro dei rifiuti ingombranti, la gestione del servizio di riscossione;
• la qualità tecnica delle prestazioni erogate agli utenti con la previsione di obblighi di servizio e standard volti a favorire la continuità nell’erogazione del servizio (limitazione delle interruzioni), la regolarità nell’erogazione del servizio (rispetto del programma dei passaggi della raccolta e dello spazzamento delle strade), la sicurezza (misure volte a limitare e gestire gli effetti dei disservizi o di situazioni di pericolo o disagio per l’ambiente, le persone o le cose).

Principali linee di intervento

  1. Identificazione dei profili di qualità caratteristici dei diversi servizi di igiene urbana,  introduzione dei relativi indicatori di qualità e di standard minimi omogenei sul territorio (nonché del conseguente obbligo di adozione della Carta dei servizi), prevedendo meccanismi di ristoro dell’utenza nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi e obblighi di comunicazione e registrazione delle prestazioni.
  2. Individuazione degli standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo, unitamente all’introduzione di obblighi di comunicazione e registrazione delle performance.
  3. Definizione di procedure e criteri uniformi volti a contenere la morosità dell’utenza (minimizzando gli oneri a carico dei consumatori in regola con i pagamenti), tenuto conto dell’esigenza di assicurare sia la continuità del servizio sia la copertura dei costi efficienti dello stesso.
  4. Definizione dei contenuti minimi dei contratti di servizio.

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Acqua, luce, gas: bonus automatici per oltre 2,6 milioni di famiglie in disagio economico

Scatta il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per le bollette di acqua, luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico (con Isee non superiore a 8.265 euro). Lo comunica ARERA con nota del 25 febbraio 2021. Basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini dell’ISEE, per garantire le agevolazioni alle oltre 2,6 milioni di famiglie aventi diritto e superare il vecchio meccanismo di bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari. Il meccanismo ha validità dal 1° gennaio 2021. Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione. La data di effettiva erogazione dipende dal tipo di bonus. Nella fase di prima applicazione, le verifiche funzionali all’ammissione alle agevolazioni (bonus 2021) saranno avviate a luglio, per permettere la piena funzionalità delle procedure. L’Autorità – la cui deliberazione tiene conto delle pertinenti osservazioni contenute nel parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali – ha definito le modalità di erogazione che dovranno essere applicate dagli operatori per garantire il riconoscimento agli aventi diritto, anche di eventuali quote di bonus 2021 maturate nei mesi precedenti. Per il bonus elettrico legato al disagio fisico, cioè la riduzione per quei soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, si dovrà continuare a presentare la richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

COME SI CHIEDONO I BONUS
Fino al 2020, per ricevere i bonus per disagio economico, era necessario presentare domanda al Comune di residenza o al CAF allegando la documentazione richiesta. Da oggi basta presentare ogni anno la DSU necessaria per ottenere la certificazione dell’ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, l’INPS invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio. Attraverso l’incrocio dei dati trasmessi dall’INPS al SII, di quelli contenuti nel SII e nelle banche dati dei gestori idrici e all’esito positivo delle verifiche di ammissibilità definite dall’Autorità, saranno automaticamente individuate le forniture dirette (individuali) da agevolare ed erogati i bonus a chi ne ha diritto. Nel caso di nuclei familiari serviti da forniture centralizzate è previsto un processo di ammissione al riconoscimento automatico ad hoc. Ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza. Le condizioni soggettive per avere diritto ai bonus per disagio economico restano le stesse, cioè appartenere alternativamente ad un nucleo familiare:

  • con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

In aggiunta, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare titolare di una fornitura elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruire di una fornitura centralizzata gas/idrica attiva e per usi domestici. Per chiarezza e trasparenza, il cliente avrà modo di verificare in bolletta l’applicazione del bonus, perché il venditore dovrà mettere in evidenza tale voce.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Più tempo ai comuni per l’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica

L’articolo 12, comma 7 del DDL di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), al fine di concedere più  tempo ai comuni stante l’attuale situazione di crisi,  proroga al 30 giugno 2021 il termine concesso per procedere all’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando, così, alla previsione di cui all’articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati – la cessazione dell’affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020. L’articolo 34 del d.l. n. 179/2012 prevede – per i servizi pubblici locali di rilevanza economica – che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante. La relazione deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. In sostanza, i Comuni devono procedere, anche in via forzosa, all’acquisizione della proprietà degli impianti, per poi esperire la gara di affidamento del servizio. Sul tema, si ricorda che l’ANAC, con comunicato del 27 febbraio 2019,  a seguito di specifiche indagini condotte sulle procedure di affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ha fornito indicazioni operative ai Comuni sull’approvvigionamento del servizio di illuminazione pubblica – ivi comprese le fasi di efficientamento e adeguamento dei relativi impianti.
Le principali anomalie emerse dagli approfondimenti condotti all’Agenzia, riguardavano in sintesi le seguenti violazioni:
– violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG;
– violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016);
– omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati;
– ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione;
– violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
– mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.
Con comunicato del 14 settembre 2016, l’Autorità, per consentire il superamento delle criticità emerse nell’affidamento di servizi sociali complessi, aveva ribadito la necessità che le stazioni appaltanti provvedessero alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali. Inoltre, era stata richiamata l’attenzione sull’efficacia, ai fini dell’apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l’avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM 21 dicembre 2020, su cui è stata raggiunta intesa in Conferenza Unificata il 3 dicembre scorso e che provvede al riparto dei 90 milioni aggiuntivi previsti dal dl Rilancio per il Fondo Non Autosufficienze per il 2020. ali risorse si aggiungono ai 571 milioni per il 2020 ripartiti con il DPCM del 21 novembre 2019, al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente (cui sono riservati 20 dei 90 milioni) per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all’Allegato C del DPCM 21 novembre 2019. Le regioni utilizzano le risorse d ai sensi dell’art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale, anno 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 il DPCM del 23 dicembre 2020 che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto. Tale modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. L’accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il decreto del Ministero dell’Ambiente 188 del 22 settembre 2020, recante “Regolamento sui criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’art.184-ter del d.lgs.152/2006”.
Lo schema di regolamento individua, sulla base della delega contenuta nell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti la componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale, a valle di apposito trattamento e se soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento, cessa di essere qualificata come rifiuti, per essere reintrodotta nel ciclo economico come inerte da recupero. La cessazione della qualifica di rifiuto – End of Waste (EoW) rappresenta una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime. Il rifiuto da spazzamento stradale diventa risorsa e contribuisce a ridurre l’utilizzo di materia prima e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento, favorendo il recupero di materia.
Il regolamento si suddivide in 7 articoli e 3 allegati.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche; l’articolo 3 dispone che all’esito di operazioni di recupero la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come inerti recuperati. L’articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste; l’articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità; l’articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine, l’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.
Per quanto riguarda gli allegati:

  • l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • l’allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati e le relative norme UNI di riferimento;
  • l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il concessionario del servizio di illuminazione votiva è agente contabile

Il concessionario del servizio di illuminazione votiva deve rendere il conto giudiziale, quale agente contabile del Comune limitatamente alle entrate riscosse (tariffe versate dagli utenti) e ai versamenti del canone effettuati nel corso di ciascun esercizio. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Sardegna, con la sentenza n. 17/2021. Per quanto concerne l’obbligo di depositare il conto, la Sezione rammenta che la Corte Suprema di Cassazione – Sez. Unite Civili – con ordinanza n. 14234 del 2020, ha ritenuto che l’eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di concessione per la gestione di servizi comunali non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l’indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario e sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile che comporta l’assunzione della veste di agente contabile, e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile. Le Sezioni Unite hanno sottolineato, altresì, che non è controverso che la società concessionaria riscuota dall’utenza anche la quota di introiti che ha l’obbligo di riversare al Comune quale pagamento del canone annuo; pertanto vi è maneggio di denaro con assunzione della qualifica di agente contabile a norma dell’art. 93 del d.lgs. n. 267 del 2000 e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasporto pubblico locale: ulteriori risorse per Regioni e Province autonome

Regioni e Province autonome potranno disporre, a titolo di anticipazione, di 195 milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, locale e regionale, e di 100 milioni a titolo di compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari dell’anno 2020. A stabilirlo il decreto siglato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. I 195 milioni anticipano del 50% lo stanziamento complessivo di 390 milioni destinati agli enti locali per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale necessari a fronteggiare le esigenze di trasporto degli studenti conseguenti all’applicazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid 19 e a fronte della ripresa della didattica in presenza al 50 %. A renderlo possibile un modello organizzativo risultato efficiente grazie alla collaborazione istituzionale e ai tavoli di lavoro del Mit sulla filiera regionale del trasporto pubblico locale. Assegnati anche 100 milioni alle aziende di trasporto pubblico locale a titolo di compensazione dei minori ricavi subiti tra febbraio e dicembre 2020.

Cassazione, non commette peculato il concessionario che non versa le somme dei parcheggi alla PA

Non configura il delitto di peculato, bensì un mero inadempimento contrattuale, il mancato versamento al Comune appaltante, da parte della società incaricata di un servizio di gestione – nel caso in esame quello dei parcheggi a pagamento – della quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato dalla società, in quanto il denaro non corrisposto all’ente pubblico non è qualificabile come “altrui” ab origine rispetto al soggetto obbligato. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Penale, Sez. VI, sentenza n. 3764/2020, pronunciandosi sul ricorso presentato dall’amministratore unico della società aggiudicataria della concessione per la gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune, condannato in primo e secondo grado, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di peculato, di cui all’art. 314 cod. pen., per aver trattenuto somme destinate all’ente locale. Per la Cassazione non appare corretta la conclusione dei giudici di merito secondo cui, trattandosi di concessionario esercente un servizio di natura pubblica per conto dell’ente comunale e secondo tariffe da esso stabilite (art. 4 del capitolato), gli introiti conseguenti allo “scassettamento” dei parcometri, quanto alla “percentuale pattuita sulla somma prelevata” nella misura del 30% spettante all’ente (art. 6 del capitolato), costituiscono fin dall’origine pecunia pubblica, che l’ente si riserva in via autoritativa per sé, incaricando l’appaltatore privato della riscossione. Nel caso in esame, atteso che il denaro versato dagli utenti del servizio di parcheggio comunale nei parcometri installati e di proprietà della concessionaria era di diretta pertinenza della società e non del Comune, cui spettava solo una percentuale del 30% sulle somme incassate con cadenza trimestrale, l’omesso versamento nelle casse comunali della quota degli introiti pattuita non manifesta l’appropriazione, da parte del soggetto obbligato, di denaro appartenente fin dall’origine alla P.A. appaltante. Infatti, tali somme non sono originariamente dovute alla P.A. dal soggetto obbligato (come, invece, avviene per i tributi riscossi dal concessionario per conto della P.A.), ma trovano la propria causa nella prestazione resa dal gestore del pubblico servizio di parcheggio a pagamento, della quale costituiscono corrispettivo. Sicché il mancato versamento della quota stabilita sui complessivi introiti del servizio integra solo un inadempimento del relativo obbligo contrattuale nei confronti della P.A. affidataria, come emerge con chiara evidenza dalla lettura dell’art. 6 del capitolato d’oneri allegato al contratto fra la società e il Comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION