Distribuzione gas: sui canoni al Comune si paga l’IVA

Il canone percepito dal Comune per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ad un soggetto terzo privato è rilevante agli effetti dell’Iva e, conseguentemente, le somme (sia quelle versate in misura fissa che una tantum) riconosciute dall’aggiudicatario devono essere regolarmente assoggettate al tributo per la sussistenza dei presupposti impositivi (soggettivo e oggettivo), ai sensi degli articoli 4 e 3 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633. È quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 533 del 6/08/2021. Secondo l’Agenzia, il Comune, nell’affidare il servizio di distribuzione del gas naturale, non agisce nella veste di pubblica autorità, in quanto i rapporti tra lo stesso ente locale ed il concessionario sono disciplinati da un contratto di servizio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del citato d.lgs. n. 164 del 2000, dalle cui disposizioni emerge che il rapporto tra le parti contraenti viene regolamentato sulla base di una pattuizione bilaterale che, pur presentando alcuni profili di natura amministrativa (in considerazione dell’interesse pubblicistico sotteso all’erogazione del servizio), concretizza una modalità di svolgimento dell’attività tipica degli operatori economici privati, basata sulla previsione delle reciproche obbligazioni e posizioni soggettive. Con la risoluzione n. 361285 del 31 dicembre 1986 l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che la concessione del servizio di erogazione del gas, da parte di un Comune, sulla base di un atto negoziale, costituisce, per sua natura, attività economica non istituzionale, attratta nel campo di applicazione dell’IVA in virtù del DPR n. 633 del 1972, art. 3, comma 1. Tale affidamento assume rilevanza economica e conferisce carattere commerciale all’attività resa dall’ente locale nel rapporto con il soggetto gestore, garantendo il diritto dell’ente locale a percepire il canone, seppur, nel caso di specie, nelle modalità disciplinate dall’art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/07. Trattandosi di corrispettivo (di regola integrativo, in questo caso corrispettivo ex novo) per la concessione del servizio, la natura dello stesso non muta per il fatto di aver fonte nella deliberazione da parte della Giunta del Comune. Non inficia, inoltre, la natura di corrispettivo di tali somme il fatto che l’incremento del canone, ai sensi del comma 4 dell’art. 46-bis, non rappresenta una somma “integralmente disponibile” per il Comune, essendo previsto che le risorse aggiuntive percepite dai Comuni che si avvalgono di tale facoltà siano destinate – prioritariamente ma non esclusivamente – a meccanismi volti a ridurre il costo dei consumi di gas in capo alle fasce di utenti economicamente più deboli.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente rinnovo automatico delle concessioni di piccola derivazione d’acqua

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), nell’ambito dell’attività di segnalazione e consultiva (AS 1780) – in risposta ad una richiesta di parere in merito alle procedure di rinnovo automatico delle concessioni di piccola derivazione d’acqua o mini-idro – ha ribadito l’applicabilità dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva servizi) anche in materia di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, sottolineando l’insanabile contrarietà con tale previsione delle norme di diritto interno che, al contrario, prevedano il rinnovo automatico. Sul punto, l’Autorità ricorda che a livello nazionale le procedure di assegnazione delle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche in scadenza prevedono sostanzialmente un automatico rinnovo al concessionario incumbent, in conformità con quanto previsto dal Regio decreto n. 1775 del 1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” (detto anche Testo Unico delle Acque o TU Acque). In particolare, riguardo al rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni, l’articolo 30 del citato Testo Unico rinvia all’ articolo 28 che prevede che “qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua si rendessero necessarie”. Inoltre, a livello regionale le normative che intervengono espressamente sulla materia o rinviano alla procedura prevista dai richiamati articoli 28 e 30 del T.U. delle Acque e ss. mm. ii., prevedono una procedura ad hoc che comunque attribuisce al concessionario incumbent il diritto al rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, su sua richiesta e in assenza di confronto competitivo.
L’Autorità osserva che detto corpus normativo non è conforme ai principi comunitari in materia di attribuzione di titoli per l’esercizio di attività economiche i quali, in ragione della scarsità delle risorse che utilizzano, sono per definizione in numero limitato, e per tale motivo richiedono l’adozione di modalità concorrenziali per la loro assegnazione, nonché per i loro rinnovi. In tal senso, ricorda che la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia costituisce una attività economica di prestazione di un servizio, ai sensi dell’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), cui sono applicabili in via generale anche il principio di libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 dello stesso TFUE e, più specificamente, i principi di cui alla Direttiva servizi 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkenstein).
L’Autorità, in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle superiori Corti nazionali, ha sempre aderito all’orientamento secondo cui non solo il giudice nazionale ma anche l’Amministrazione pubblica ha il dovere di dare immediata applicazione alle norme dell’Unione europea provviste di effetto diretto, quale corollario proprio del principio della primazia del diritto europeo (il c.d. administrative direct effect) e, per tale ragione, di disapplicare le norme di diritto interno con esse incompatibili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR al via il Pacchetto Sisma da 1,78 miliardi. Insediata la cabina di coordinamento

Un miliardo e 780 milioni di euro per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016/2017 nel Centro Italia, che grazie al Fondo complementare al PNRR si aggiungono alle risorse già stanziate per la ricostruzione delle case e delle opere pubbliche, ed agli altri investimenti previsti dal Recovery Plan.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 informa che è pronto a partire il Pacchetto Sisma finanziato con il Fondo complementare al PNRR, con i fondi finalizzati alla ripresa e allo sviluppo economico dell’Appennino centrale che negli anni scorsi è stato stravolto dai terremoti.
A gestirlo sarà la Cabina di Coordinamento integrata, composta dalla cabina del sisma 2016 con i Presidenti delle quattro Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ed i rappresentanti dei Sindaci, delegati dalle ANCI regionali, integrata dal Capo Dipartimento Casa Italia, consigliere Elisa Grande, e dal Coordinatore della Struttura di missione per il sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, dal Sindaco dell’Aquila e dal coordinatore dei Sindaci del cratere 2009, e presieduta dal Commissario Straordinario sisma 2016, Giovanni Legnini, che si è insediata oggi.
Entro il prossimo 30 settembre dovranno essere definiti i Programmi unitari di intervento per l’utilizzo dei fondi stanziati, pari ad un miliardo per quello relativo a “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi” e a 780 milioni di euro per gli interventi di “Rilancio economico e sociale”. La Cabina ha designato un gruppo di lavoro cui affidare la definizione del percorso per la predisposizione dei programmi unitari, che perseguono obiettivi di transizione energetica e sostenibilità ambientale, puntando sulla formazione del capitale umano e la valorizzazione delle risorse del territorio.
Gli interventi finanziati con il primo programma (1.080 milioni di euro) riguarderanno la progettazione urbana (illuminazione sostenibile, impianti per il recupero dell’acqua, strade ecocompatibili, sistemi verdi), l’efficienza energetica degli edifici pubblici ed in particolare delle scuole, piani integrati di mobilità e trasporto sostenibile, le “smart cities”, la telemedicina, la teleassistenza, il sostegno alla prevenzione dei rischi, la promozione delle infrastrutture digitali.
La seconda linea di interventi finanzia con 700 milioni di euro l’economia ed i settori produttivi locali, attraverso la valorizzazione delle vocazioni territoriali, delle risorse ambientali, del sistema agroalimentare, e il rafforzamento della formazione tecnica, il sostegno alle imprese culturali, turistiche e creative. E’ prevista anche la realizzazione di quattro centri di alta formazione universitaria, un centro per la formazione della pubblica amministrazione, lo sviluppo delle attività di volontariato, la creazione di nuove associazioni fondiarie per lo sviluppo della filiera del legno.
Si tratta di misure aggiuntive rispetto a quelle previste dal Piano di ripresa e resilienza da 191 miliardi di euro finanziato con il Recovery Fund europeo, che riguarda l’intero territorio nazionale, con gestione da parte dei Ministeri; al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, si avvierà un coordinamento con i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, per il migliore utilizzo delle risorse specifiche nelle aree dei due sismi.
Analogamente, la struttura del Commissario straordinario per il sisma 2016 curerà il coordinamento con il Ministero per la coesione territoriale, che ha attivato il Contratto Istituzionale di Sviluppo, con una dotazione di 160 milioni di euro finalizzata a finanziare progetti presentati dalle quattro Regioni, e che sono già in fase di selezione. Tra le altre misure a sostegno dell’economia, attualmente, ci sono le agevolazioni fiscali della Zona Franca Urbana ed il credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali delle imprese entrambi prorogati a tutto il 2021.

Chiarimenti relativi all’Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse per affitti, noleggi e lavori per avvio anno scolastico 2021-2022

Con riferimento all’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022, il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 26993 del 9 agosto 2021, chiarisce che, come indicato nel medesimo avviso (cfr. art. 1 e art. 2, commi 5, lett. b), 6 e 7) sono ammessi esclusivamente lavori di edilizia leggera e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l’agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l’adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2021-2022. È evidente come la finalità sia legata esclusivamente all’adeguamento di aule per favorire e garantire le attività didattiche in presenza, recuperando ambienti e spazi da destinare appunto alla didattica. È, pertanto, evidente che non sono ammesse forniture di alcun genere, non sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, di tinteggiatura delle pareti, di sostituzione di porte, di cablaggio degli edifici, di sistemazione delle aree esterne. Le risorse per i lavori di messa in sicurezza sono risorse in conto capitale e, quindi, destinate a investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Servizio di gestione lampade votive, è peculato il mancato riversamento delle somme

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la Sentenza del 26 luglio 2021, n. 29188, ha confermato la condanna per il delitto di peculato, nei confronti del rappresentante legale della società che si occupa del servizio di gestione delle lampade votive presso il cimitero, per essersi appropriato delle somme dovute al Comune a titolo di aggio sui corrispettivi riscossi. I giudici, aderendo ad un precedente della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190) hanno evidenziato che il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della res o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, è comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’articolo 314 c.p., che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. Non rileva, inoltre, l’intervenuta scadenza del contratto d’appalto; non è comunque sufficiente di per sé a far venir meno la qualifica pubblica dell’agente, tanto più laddove quest’ultimo – come nel caso in rassegna – abbia pacificamente continuato a svolgere il servizio ed a riscuotere le relative somme, poi trattenute. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nell’affermare che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell’articolo 360 c.p., che l’appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, qualora la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all’ufficio od al servizio precedentemente esercitati (per tutte, Sez. 6, n. 2230 del 11/12/2019, Rennella, Rv. 278131).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni bis, potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi

L’art. 63 del D.L. n. 73/2021, Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, (G.U. n. 123 del 25-5-2021), c.d. decreto Sostegni bis, incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, nonché le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati, e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla erogazione delle risorse ai Comuni, sulla base dei criteri stabiliti, provvederà la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, regolarizzata con l’emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell’esercizio 2021.
Come sottolineato dalla Relazione illustrativa, l’articolo 63 riproduce la previsione di cui all’art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020. Infatti, dal monitoraggio in corso, a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, è emerso l’avvenuto utilizzo in una percentuale superiore al 90 % delle risorse erogate, attestando l’importanza dell’iniziativa in un periodo di oggettiva difficoltà economica e sociale per le famiglie con figli, correlata all’emergenza epidemiologica in atto. Il protrarsi della situazione rende pertanto opportuno, sottolinea la Relazione, estendere l’arco temporale di riferimento, consentendo il finanziamento anche di interventi da svolgere oltre il periodo estivo, ovvero fino al 31 dicembre 2021, ovviamente riferibili alle tipologie di iniziative menzionate nella norma e compatibili con il lasso temporale di riferimento (servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori).
Al fine di predisporre l’elenco dei Comuni beneficiari dei finanziamenti, le Regioni stanno procedendo ad una veloce rilevazione tra i Comuni attraverso l’invio di una scheda da compilare e inviare entro l’8 giugno, all’indirizzo email indicato da ciascuna Regione.
La scheda dovrà essere compilata solo nel caso in cui Comune non abbia interesse ad attivare i centri estivi.
Tutti i Comuni che non risponderanno saranno inseriti automaticamente nella lista dei Comuni beneficiari del finanziamento.
L’Anci provvederà a dare ampia diffusione dell’elenco dei beneficiari con i relativi importi, appena sarà approvato in Conferenza Unificata il decreto di riparto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Contributi ad aziende di trasporto scolastico per perdite fatturato. Aiuto di Stato “de minimis”

Il 7 aprile 2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto dirigenziale n. 58/2021, con cui vengono assegnati ai Comuni e alle Unioni di comuni 20 milioni di euro per il ristoro delle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato registrate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 229, co. 2-bis, dl 34/2020).
Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico, il ristoro è erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti “de minimis”, entro il limite massimo cumulabile di 200.000 euro nel triennio 2018- 2019-2020. Il decreto prevede (art. 4) che i Comuni, ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati, “si avvalgono del registro nazionale degli aiuti di stato (R.N.A.) curato dal ministero dello Sviluppo economico”.
Secondo il decreto, inoltre, la verifica dei limiti sembra dover intervenire prima dell’erogazione del contributo all’azienda potenzialmente beneficiaria (art. 4, co. 3 del decreto). Pertanto, al fine di agevolare gli enti negli adempimenti richiesti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un Vademecum che indica le modalità di consultazione del RNA. In caso di richieste di chiarimento o problemi nell’acquisizione delle credenziali di accesso al Registro, i Comuni sono invitati a contattare direttamente il Ministero dello Sviluppo economico, all’indirizzo e-mail indicato nel Vademecum.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

No al silenzio assenso sull’approvazione, da parte di Arera, della proposta tariffaria del SII

L’istituto del silenzio assenso non si applica al procedimento relativo all’approvazione, da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della proposta tariffaria del servizio idrico integrato predisposta dall’ente d’ambito. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale (sentenza n. 354/2021), ricorda che fra i poteri riconosciuti dalla l. n. 481 del 1995 all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) vi è il potere di stabilire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe del servizio idrico integrato, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale. Inoltre tra i suddetti poteri vi rientra anche la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse e di verificare la conformità ai criteri così predeterminati delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate di cui all’art. 2, comma 12, lett. e), che individua poi le modalità di esercizio del potere tariffario stabilendo che l’Arera si pronunci sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta e che, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente. L’Arera, con i poteri regolatori che le sono attribuiti, ha definito il procedimento di approvazione delle tariffe e di aggiornamento delle medesime, enucleando le funzioni svolti dai soggetti coinvolti nel medesimo, che si possono riassumere nel senso che l’ente d’ambito le predispone e l’Arera le approva. La mancata previsione del silenzio assenso in relazione all’approvazione tariffaria dell’Arera è, da un lato, in linea con la disciplina speciale di settore contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 che, nel prevedere la trasmissione della predisposizione della tariffa di base all’Arera, non fa cenno alla formazione del silenzio assenso (art. 154, comma 4). Né depone in senso contrario il richiamo di cui all’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011 ai “medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla l. 14 novembre 1995, n. 481”, che non comprende le modalità con i quali i medesimi vengono esercitati (di cui al d.P.C.M. 20 luglio 2012). In mancanza di un’espressa previsione di silenzio assenso neppure può ritenersi applicabile l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 19, l. n. 241 del 1990, il quale ricorre nei casi in cui all’inerzia dell’amministrazione è attribuito il valore di provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata dal privato. Alla luce del tenore letterale della norma, nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio assenso rappresenta istituto di carattere generale, nel senso che esso opera senza necessità di un’espressa previsione.
La regola del silenzio assenso non trova applicazione alla materia dell’ambiente e della salute pubblica.
La direttiva n. 2000/60/CE, nell’istituire un quadro per l’azione eurounitaria in materia di acque, definisce l’acqua un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale e la fornitura idrica un servizio d’interesse generale, ritenendo l’adozione della direttiva espressione dei poteri conferiti all’Unione europea dall’art. 174 del Trattato allora vigente, dedicato alla materia ambientale.
A fronte di un rafforzamento progressivo della concezione unitaria dell’ambiente, in una pluralità di pronunce la Corte di Giustizia ha espresso il principio per cui sussiste – in capo alle amministrazioni preposte alla tutela dei valori ambientali – l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso che presupponga e dia conto dell’istruttoria svolta.
Nel caso di specie l’attribuzione del compito di approvare le tariffe all’Arera si giustifica proprio con la necessità di assicurare un alto livello di competenza settoriale nello svolgimento di una funzione direttamente correlata al raggiungimento delle finalità pubbliche riconosciute dalla normativa (garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio, tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario e attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e “chi inquina paga”, ai sensi degli artt. 119 e 154, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 9 della direttiva 2000/60/CE, così l’art. 2, d.P.C.M. 20 luglio 2012).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, potenziare i centri estivi anche nel 2021

Ripetere anche per il 2021 la misura di potenziamento dei centri estivi diurni per bambini e ragazzi fino a 16 anni che, nel 2020, ha garantito un ritorno alla socialità, dopo la chiusura delle scuole per il contenimento della pandemia, e al tempo stesso ha supportato i genitori impegnati col lavoro. Lo chiede in una lettera il presidente dell’Anci alla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.
“Lo scorso anno grazie al lavoro di concerto tra l’Anci e il ministero – scrive Decaro a Bonetti – abbiamo ottenuto importanti risultati nell’organizzazione dei servizi socio-educativi, nei mesi estivi. In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria e della opportunità di mantenere le stesse condizioni di sicurezza nell’organizzazione di queste attività è necessario avere certezze sulla ripetizione della misura e sul rinnovo dei relativi finanziamenti diretti ai Comuni”.
Decaro allega alla lettera una bozza di proposta normativa, “da inserire nel primo provvedimento utile, per consentire ai Comuni di programmare per tempo le attività, così da avviare anche un utile coordinamento con il ministero dell’Istruzione rispetto ai finanziamenti per le attività nelle scuole statali, previsti nel dl Sostegni” (Fonte Anci).

 

Versamento dei sovracanoni al Consorzio da parte del Comune concessionario di derivazioni ai fini idroelettrici

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 26/2021, fornisce chiarimenti ad una richiesta di parere di un Comune nella quale rappresenta di essere concessionario di derivazioni ai fini idroelettrici e che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 959/1953, riconosce al Consorzio del bacino imbrifero montano i relativi sovracanoni. Nella considerazione della natura pubblica del Comune-concessionario, il Sindaco chiede di sapere se gli anzidetti sovracanoni siano dovuti al Consorzio oppure debbano intendersi non dovuti.
La Sezione ricorda che per effetto dalla disciplina prevista dalla legge n. 959/1953 “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”, è ammesso per le comunità dei bacini imbriferi, il diritto di essere compensate per il dirottamento della “risorsa idrica” verso scopi di produzione energetica e, quindi, diversi da quelli connessi alle tradizionali esigenze delle popolazioni del posto.
L’art. 1, comma 8, della predetta legge ha previsto che “i concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all’art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione”. Il comma 14 del medesimo articolo ha disciplinato, invece, le modalità di utilizzo del fondo, precisando che “Nel caso di consorzio, il sovracanone è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato “.
La vigente legge impone, dunque, un ritorno alla collettività locale dei proventi che derivano dallo svolgimento di attività industriali sulle acque, attraverso il “sovracanone”, ovvero attraverso l’erogazione di energia elettrica gratuita alla collettività. Si tratta, quindi, di un ristoro parziale della collettività, a fronte dell’uso industriale delle acque. In sostanza, il sovracanone mira a compensare per la distrazione del flusso le comunità locali rivierasche che, pur non vantando specifici diritti reali sul bene acqua, partecipano all’ecosistema idrico mediante beni giuridici costituzionalmente protetti (il paesaggio, l’ambiente e l’iniziativa economica privata).
Poiché il comma 8 dell’art. 1 della legge 959/1953 non effettua una distinzione in considerazione alla natura giuridica del titolare, ma identifica il referente passivo dell’obbligazione nel soggetto di diritto “concessionario di grandi derivazioni d’acqua “, sia esso pubblico o privato, ne consegue che il comune (concessionario delle derivazioni) sia tenuto al versamento del sovracanone al Consorzio del bacino imbrifero. Le somme confluiscono in un fondo il cui impiego è stabilito dal Consorzio stesso a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana. Al Consorzio è affidato il compito di predisporre, annualmente, il programma degli investimenti che intende attuare. L’eventuale scelta di distribuire le somme tra i Comuni interessati dalle opere deve passare da una manifestazione volitiva degli Organi del Consorzio e da una loro conseguenziale contabilizzazione nei relativi documenti programmatici e finanziari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION