Trasporto pubblico locale: raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Unificata

Via libera, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), al riparto tra le Regioni di 3,6 miliardi di euro per interventi di sviluppo e potenziamento del trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus e tramvie) e all’assegnazione di 836 milioni di euro per lo sviluppo delle ferrovie regionali. Gli schemi di due decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, sono stati approvati oggi dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti territoriali).

La Conferenza Unificata ha anche dato l’intesa ad altri importanti decreti che riguardano il trasporto pubblico locale (Tpl). In particolare, 1,3 miliardi sono stati assegnati alle città metropolitane e ai Comuni con più di 100.000 abitanti per l’acquisto di autobus e mezzi non inquinanti, mentre 185 milioni sono destinati alla manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa (Trm). Approvata anche la ripartizione di 450 milioni per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale per far fronte alle nuove esigenze durante la crisi pandemica e di 700 milioni come compensazione per i minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020-2021 a causa dell’emergenza sanitaria.

Lo schema di decreto per il potenziamento di metropolitane, filobus e tranvie, che attua il Pnrr, ripartisce complessivamente 3,6 miliardi di cui 2,2 miliardi per nuovi interventi nel settore (1,2 miliardi al Centro-Nord e un miliardo al Sud) e circa 1,4 miliardi per interventi che erano già finanziati a legislazione vigente (673 milioni al Centro Nord e 726 milioni al Sud). I Comuni e gli altri soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano a concludere i lavori entro il 2026 e ad inserire nelle gare di appalto disposizioni che garantiscano il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (‘Do no significant harm’ – DNSH).

Lo schema di decreto sulle ferrovie regionali, anch’esso attuativo del Pnrr, ripartisce 836 milioni di euro dei 936 milioni previsti dal Piano per il potenziamento delle linee regionali, visto che gli altri 100 milioni sono già stati destinati dal Contratto di Programma tra Mims e Rfi a linee precisamente individuate. Gli interventi previsti dovranno essere realizzati rispettando un preciso cronoprogramma previsto nel Pnrr e, anche in questo caso, assicurando il rispetto del principio di non arrecare danni significativi all’ambiente e di contribuire alla transizione ecologica e digitale.

Nell’ambito del ‘Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile’, la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole al decreto direttoriale sull’erogazione, la rendicontazione e il monitoraggio di complessivi 1,3 miliardi di euro destinati alle Città Metropolitane e ai Comuni sopra i 100.000 abitanti per il rinnovo del parco autobus e l’acquisto di nuovi mezzi su gomma ‘green’, ad alimentazione elettrica, a idrogeno o metano e il potenziamento delle relative infrastrutture.

A sostegno delle aziende del trasporto pubblico locale (Tpl) penalizzate dalle restrizioni indotte dalla pandemia, la Conferenza Unificata ha dato l’intesa allo schema di decreto che ripartisce 700 milioni di euro a compensazione dei minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020-2021, come evidenziati dalla banca dati dell’Osservatorio sulle politiche del Tpl. Ulteriori 200 milioni saranno ripartiti entro il 31 dicembre 2021 per venire incontro alle aziende che forniranno i dati entro il 5 novembre 2021.

Sempre a sostegno del trasporto pubblico locale, la Conferenza Unificata ha dato l’intesa allo schema di decreto che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome 450 milioni di euro per i servizi aggiuntivi messi a disposizione nella seconda parte del 2021 per tenere conto delle esigenze conseguenti alla crisi pandemica e per le attività di sanificazione. Questa cifra si aggiunge ai 195 milioni di euro assegnati ad agosto a saldo dei servizi aggiuntivi programmati per i primi sei mesi dell’anno e come anticipazione per i servizi aggiuntivi forniti da luglio a dicembre.

La Conferenza Unificata ha infine dato l’intesa al decreto che proroga dal 4 agosto 2021 al primo gennaio 2023 l’adozione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (fonte MIMS).

Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati, invio questionario entro il 31 ottobre 2021

Scade il 31 ottobre 2021 il termine per compilare il questionario elettronico sui servizi sociali erogati dai comuni (spese sociali), accedendo all’indirizzo http://comunispesasociale.mef.gov.it.
La rilevazione sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati raccoglie informazioni con cadenza annuale sulle politiche di welfare gestite a livello locale. In particolare, i dati raccolti riguardano il numero di utenti e le spese impegnate per i servizi sociali gestiti dai Comuni (singolarmente o in forma associata), dalle Province, dalle Regioni e da altri Enti territoriali che affiancano o sostituiscono i Comuni in questa funzione. Le informazioni raccolte riguardano inoltre l’assetto territoriale dell’offerta, le quote pagate dalle famiglie e dal S.S.N. come compartecipazione alla spesa per i servizi erogati, le fonti di finanziamento della spesa. Un questionario aggiuntivo rileva informazioni sui nidi e gli altri servizi educativi per la prima infanzia
Le unità di rilevazione dell’indagine sono i Comuni, le loro associazioni e tutti gli enti che contribuiscono all’offerta di servizi per delega da parte dei Comuni: consorzi, comprensori, comunità montane, unioni di comuni, ambiti e distretti sociali, Asl e altre forme associative, per un totale di circa 9 mila enti.
Da alcuni anni il campo di osservazione dell’indagine è stato ampliato per rilevare i servizi sociali e i contributi economici che le Regioni, le Città metropolitane e le Province possono fornire ai cittadini per conto dei Comuni o sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale e delle Province Autonome.
La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019, (codice IST-01181), approvato con DPR 25 novembre 2020. L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal Dpr 25 novembre 2020 di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019. Tale obbligo non riguarda i dati di natura sensibile, in quanto l’interessato è libero di aderire o meno al trattamento statistico dei propri dati sensibili.

Rifiuti. Dal Mite investimenti per 2,6 miliardi per impianti di gestione, efficientamento e progetti di economia circolare

Un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e per l’ammodernamento di quelli esistenti destinati a Comuni ed Enti d’ambito e altri 600 milioni per la realizzazione di progetti faro di economia circolare per rafforzare e implementare le filiere industriali strategiche e sopperire alla scarsità di materie prime il cui consumo avviene per il 65% proprio nelle città.
Il ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato i decreti firmati dal ministro con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE e tessili. Pubblicati anche gli avvisi , predisposti con il supporto di Invitalia, per la presentazione delle proposte. Le misure puntano allo sviluppo dell’economia circolare secondo i criteri guida del piano europeo d’azione con l’obiettivo di raggiungere i target europeo di riciclo e contribuire fino al 50% al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. E’ aperta dal 30 settembre al 30 novembre la consultazione pubblica sulle linee programmatiche della strategia nazionale per l’economia circolare.
Inoltre il decreto relativo all’approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione stanzia 500 milioni di euro per dotare l’Italia di strumenti tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti, gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze.

Nel dettaglio:

1.  Avviso di pubblicazione dei Decreti inerenti gli Inv. 1.1 e 1.2 della missione M2C1

D.M. 396 del 28/09/2021
D.M. 397 del 28/09/2021

I decreti relativi all’approvazione dei criteri di selezione dei progetti (online anche il relativo avviso) prevedono ben un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti e 600 milioni di euro per la realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali strategiche;

2.  Avviso di pubblicazione del Decreto inerente l’Inv.1.1 della missione M2C4

D.M. 398 del 29/09/2021

Il decreto relativo all’approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione stanzia ben 500 milioni di euro per dotare l’Italia di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze.

3.  PNRR – M2C1 – Investimenti 1.1 e 1.2 – Pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle proposte

In conformità ai Decreti Ministeriali di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi alle due linee di investimento M2C1 1.1 e 1.2  (DM 396 E 397 del 28.10.2021), pubblichiamo i relativi avvisi per la presentazione delle proposte:

Investimento 1.1
AVVISO 1.1 linea A
AVVISO 1.1 linea B
AVVISO 1.1 linea C
Investimento 1.2
AVVISO 1.2 linea A
AVVISO 1.2 linea B
AVVISO 1.2 linea C
AVVISO 1.2 linea D

Affidamenti in house, il Consiglio di Stato sospende parere sulle Linee guida ANAC

Il Consiglio di Stato, con atto n. 01614 del 7/10/2021 ha sospeso il parere sullo schema di Linee Guida ANAC recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.», in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori da parte dell’Autorità sui profili di impatto operativo, nel contesto di attuazione del PNRR.
Le linee guida sono adottate ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici e si pongono l’obiettivo di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall’articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici nel caso di affidamento diretto ad organismi in house. Lo scopo è quello di fornire indicazioni pratiche per orientare l’azione degli enti interessati verso comportamenti conformi alla normativa vigente ed uniformi, favorendo la diffusione di best-practice.
I giudici, nel presupposto che le linee guida in questione costituiscono un atto privo di efficacia normativa vincolante, che nasce da un’iniziativa discrezionale dell’Autorità, rispetto al quale il parere del Consiglio di Stato ha natura facoltativa, evidenziano come l’articolo 10 (rubricato “Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici”) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha ampliato l’area applicativa del ricorso all’in house providing; il comma 3 del medesimo articolo, modificato dalla legge di conversione n. 108 del 2021, reca poi una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell’in house in deroga al mercato, di cui all’art. 192, comma 2; in Parlamento è in discussione la delega per la riforma degli appalti; sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito all’applicazione dell’articolo 192 c. 2 del dlg. 50/2016. Tutti elementi da considerare ed approfondire prima di emanare le linee Guida.
Le citate riflessioni inducono, quindi, il Consiglio di Stato “prima di procedere all’analisi delle linee guida e delle diverse, spesso complesse e delicate, problematiche ivi affrontate, a demandare preliminarmente all’Autorità un ulteriore approfondimento sui profili di impatto operativo, nel contesto di attuazione del PNRR, acquisendo eventualmente anche l’avviso sulle prossime prospettive de iure condendo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (che potrà se del caso consultare anche gli appositi organismi introdotti con il predetto decreto-legge n. 77 del 2021, quali la Segreteria tecnica presso la Presidenza del consiglio dei ministri e la “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”.

Settore portuale, Riparto finanziamento per interventi infrastrutturali del Fondo complementare al Pnrr

È stato pubblicato in G.U. n. 236 del 2/10/2021 il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 agosto 2021, recante “Approvazione del programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il decreto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’art.1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n.101, inerente “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, per la parte riservata al settore portuale.
L’importo complessivo delle risorse è di 2,835 mld di euro relativo agli esercizi dal 2021 al 2026, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021. Gli interventi sono elencati nella Tabella, allegato 1, al decreto stesso.
Il riparto delle risorse è effettuato per Autorità di Sistema Portuale, per comune e per tipologia di intervento (ambiente, efficienza energetica, cold ironing, ecc.) come riportato nell’Allegato 1 del provvedimento che reca anche l’individuazione del soggetto attuatore e del CUP.
Per l’aggiudicazione dei contratti e la realizzazione degli interventi, vi sono le seguenti scadenze diversificate in base alla tipologia finanziata:
«Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici » i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 dicembre 2026;
«Aumento selettivo della capacità portuale» i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 30 giugno 2026;
«Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale», i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026;
«Efficientamento energetico» i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026;
«Elettrificazione delle banchine (Cold ironing )» i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2024 e gli interventi devono concludersi entro il 30 giugno 2026.
Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP applicando il sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche – MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

Pnrr, pubblicati dal MiTE i decreti sull’Economia Circolare

Sono stati pubblicati, dal ministro della Transizione Ecologica, i decreti (e il relativo avviso) con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR), nonché il decreto (e il relativo avviso) per l’approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione (Missione 2, Componente 4 del PNRR).

Nel dettaglio:

1. Avviso di pubblicazione dei Decreti inerenti gli Inv. 1.1 e 1.2 della missione M2C1

D.M. 396 del 28/09/2021

D.M. 397 del 28/09/2021

I decreti relativi all’approvazione dei criteri di selezione dei progetti (online anche il relativo avviso) prevedono ben un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti e 600 milioni di euro per la realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali strategiche;

2. Avviso di pubblicazione del Decreto inerente l’Inv.1.1 della missione M2C4

D.M. 398 del 29/09/2021

Il decreto relativo all’approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione stanzia ben 500 milioni di euro per dotare l’Italia di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze.

Strategia Nazionale per l’Economia Circolare

ANAC, Affidamenti in-house è l’eccezione non la regola

Nella seduta del Consiglio dell’8 settembre scorso, l’ANAC ha approvato la proposta di Nuove Linee guida in fatto di affidamenti in-house per le società pubbliche. Prima di ricorrere ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire e rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l’in-house, invece della gara. In tal modo mettendo in grado anche cittadini e operatori economici esclusi dall’in-house di verificare e controllare se tali motivazioni esistano veramente, o sono soltanto uno strumento fittizio da parte di amministrazioni pubbliche e società controllate per evitare la gara.

ANAC dà indicazioni precise su come va effettuata tale dichiarazione. Soprattutto ribadisce il principio che senza una motivazione adeguata l’affidamento di appalti e concessioni in-house è da considerarsi illegittimo. L’utilizzo ampio ed eccessivo, finanche indiscriminato, dell’in-house, che porta gli enti locali ad assegnare in affidamento diretto fino al 93% delle assegnazioni, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del totale, ha spinto l’Autorità a intervenire con forza.

Infatti l’abuso dell’in-house significa carenza di trasparenza, eccesso di discrezionalità, applicazione del processo senza gara a situazioni opache. Spesso poi le società affidatarie risultano prive di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. E soprattutto non presentano chiare ragioni di convenienza economica per tale affidamento, mostrando più una volontà di evitare la gara e privilegiare l’assegnazione diretta. Tutto questo senza alcuna preventiva verifica comparativa che spieghi in quale posizione stiano gli affidamenti decisi rispetto al benchmark di settore.

Nell’ambito della gestione dei rifiuti, per esempio, gli affidamenti in-house sono quasi il 70% del totale: settanta affidamenti su 105 nel quadriennio 2016-2020.

 

Schema di Linee guida affidamenti in house, richiesta parere al Consiglio di Stato

L’ANAC ha avviato le attività finalizzate all’adozione delle Linee Guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.». A tal fine è stato predisposto uno schema di regolazione, sottoposto a consultazione pubblica, al fine di acquisire il parere da parte del Consiglio di Stato in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell’impatto di tale atto.
Il documento è accompagnato da una relazione AIR, nella quale specifica attenzione viene dedicata al quadro normativo di riferimento, alla descrizione del mercato di riferimento, agli obiettivi dell’intervento, alla descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito del VIR.
Le Linee guida si pongono l’obiettivo di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall’art. 192, comma 2 del codice dei contratti nel caso di affidamento diretto a società in house, che prevede un onere motivazionale aggravato che presuppone lo svolgimento di un’indagine comparativa volta a dimostrare la convenienza economia e sociale dell’affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Illegittimo il ricorso all’ingiunzione fiscale da parte della società pubblica

Il Tribunale di Milano, Sez. I, Sent., 29/07/2021, pronunciandosi sul ricorso proposto da un condominio contro l’ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 R.D. n. 639 del 1910 da una Società pubblica – con la quale si è intimato il pagamento per il servizio di somministrazione di acqua potabile, fognatura e depurazione – ha rilevato l’inutilizzabilità del procedimento di ingiunzione di cui all’art. 2 R.D. n. 639 del 1910 da parte della Società.
La norma delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile.
La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d’imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l’intermediazione dell’organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all’ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l’auto-accertamento del tributo da parte dell’Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo.
L’art. 2 R.D. n. 630 del 1910 costituisce, quindi, una legge eccezionale e, in quanto tale, non può essere applicato, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette “Preleggi”) che vieta il ricorso all’analogia per quanto riguarda le norme penali ed eccezionali, a soggetti diversi ed ulteriori, oltre a quelli specificamente individuati dalla norma, ovvero lo Stato e gli altri Enti Pubblici.
Questi ultimi, in quanto titolari dei poteri di autoaccertamento e di riscossione dei tributi, discendenti dal più ampio potere di autotutela di cui gode la Pubblica Amministrazione, possono giovarsi dell’ingiunzione “fiscale” di cui agli art.li 2 e 3 R.D. n. 639 del 1910, tanto per le entrate di natura pubblicistica quanto per i corrispettivi di natura privatistica, derivanti da un rapporto contrattuale. Tuttavia, titolari di legittimazione attiva nel suddetto procedimento ingiuntivo “speciale” rimangono esclusivamente i soggetti indicati nella norma, ovvero lo Stato e gli altri enti pubblici, a prescindere dalla tipologia dell’entrata che s’intende riscuotere, che può avere tanto natura pubblicistica quanto privatistica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato, l’affidamento della gestione degli impianti sportivi

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5915 del 18.08.2021, pronunciandosi sul ricorso presentato da una Associazione Sportiva Dilettantistica in merito all’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo dedicato al gioco del tennis, all’esito di una procedura di dialogo competitivo ex art. 64 d.lgs. n. 50 del 2016, fornisce importanti elementi di valutazione circa le modalità di affidamento degli impianti sportivi.
La Sezione ha ribadito, preliminarmente, che indipendentemente dalla forma prescelta dall’Ente locale per la gestione dei suoi impianti sportivi, ferma rimane naturalmente la sua natura di attività di servizio pubblico, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000. Ne discende che, l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del c.c., purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – debba essere qualificato come concessione di servizi.
La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi”, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 164, comma 2 e all’art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici. Per l’affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell’art. 164, comma 3, a meno che l’ente locale non preferisca fare ricorso all’appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg. dello stesso Codice. Sul punto, la Sezione ricorda che la distinzione dell’art. 164 tra servizi “economici” e “non economici” va letta alla stregua della terminologia delle fonti eurounitarie, di modo che essa sta a differenziare i servizi remunerativi da quelli non remunerativi, vale a dire i servizi che abbiano o meno la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell’attività in ambito concorrenziale. Il servizio di interesse generale è “non economico” ai sensi e per gli effetti dell’art. 164 del Codice dei contratti pubblici quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto. Per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza che la redditività “deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall’ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l’utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.”.
Giova ricordare che il D.lgs. n. 28 febbraio 2021, n. 38, emanato in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 (contenente, tra l’altro, principi e criteri direttivi in materia di esercizio di impianti sportivi), ha introdotto importanti novità in tema di appalti per gli impianti pubblici. In particolare, l’art. 6 dispone che gli affidamenti della gestione degli impianti sportivi, che l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente, “sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente”. Con l’art. 12, comma 1, lett. c), è stato quindi abrogato l’art. 90 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La disciplina di recente introduzione è tuttavia inapplicabile nel caso di specie, attese la sopravvenienza, nonché la modifica apportata dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha disposto (con l’art. 12 bis, comma 1) la proroga al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2021. Quindi, secondo il Consiglio di Stato, per l’affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica , nelle more, si segue il già detto modello della concessione di servizi, ai sensi dell’art. 164, comma 2, e dell’art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici; per l’affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION