Proroga al 17 luglio del termine di presentazione domande per contributi aggiunti trasporto scolastico

Pubblicato in G.U. n. 145 del 23 giugno 2022 il decreto del Mims 15 giugno 2022 che proroga al 17 luglio 2022  il termine per la presentazione delle domande per l’erogazione del contributo per l’erogazione di servizi di
trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell’articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La precedente scadenza era stata fissata al 15 maggio 2022.

Si ricorda che l’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede che al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i Comuni possono utilizzare, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, le risorse di cui al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. Pertanto, ciascun Comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

A tale fine, l’articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

Nella compilazione della domanda gli enti dovranno indicare quale importo a titolo di contributo unicamente la spesa aggiuntiva sostenuta, rispetto all’esercizio 2019, per l’erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati all’adozione di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, riferita all’anno scolastico 2020-2021 e all’anno scolastico 2021-2022 limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data del 5 gennaio 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

CNEL, Crescita paese e successo PNRR dipendono dalla qualità dei servizi pubblici

L’importanza dei compiti oggi affidati alle amministrazioni pubbliche e la novità degli strumenti da impiegare, anche e soprattutto nell’implementazione del PNRR, richiamano come sfida centrale e condizione essenziale la valorizzazione delle persone impegnate nei vari settori pubblici, con l’arricchimento e con la qualificazione delle loro competenze, quindi con innovazioni dei percorsi di carriera di accesso alla dirigenza. Dalla qualità dei servizi pubblici dipende la crescita del Paese”. Lo ha detto il presidente del CNEL durante la presentazione della “Relazione 2021 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini”.

I contenuti della Relazione, realizzata ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 936/1986, fotografa la situazione dei servizi pubblici italiani. Il 54% dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, ad esempio, possiede livelli di servizi sociali al di sotto degli obiettivi prefissati, molti dei quali sono Comuni di piccole dimensioni (meno di 5.000 abitanti) e nelle zone del Sud. Tra questi il servizio di asilo nido continua ad essere la maglia nera del nostro sistema di welfare: sono erogati solo da meno della metà dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, ma è anche vero che in diverse regioni la componente privata è particolarmente e storicamente presente. Dunque, il tasso di copertura del servizio (utenti/domanda potenziale) medio d’Italia più Sicilia e Sardegna è pari al 25%, ma con differenze consistenti, da un minimo della Campania al 9% ad un massimo del Lazio al 38%. Malgrado gli sforzi per fronteggiare la pandemia puntando sulla digitalizzazione, solo nel 28% degli enti il livello di operatività è massimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Mobility as a Service, Nuovo Avviso per portare la sperimentazione in altre tre città metropolitane

Anci rende noto che è stato pubblicato un nuovo Avviso Pubblico per la sperimentazione dei servizi Mobility as a Service (MaaS), un nuovo concetto di mobilità innovativa che permette ai cittadini di usufruire di diversi mezzi di trasporto, pubblico e privato, attraverso una App con cui possano pianificare e pagare gli spostamenti. Dopo il successo del primo Avviso, al quale hanno partecipato tredici comuni capoluogo di città metropolitane e Milano, Roma e Napoli sono risultati capofila per la sperimentazione del servizio, il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili stanziano ulteriori risorse dal Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per un nuovo bando che coinvolgerà altri tre comuni capoluogo di città metropolitane. Con il nuovo Avviso verranno individuati e finanziati tre nuovi “progetti pilota”, di cui uno nel Mezzogiorno, da realizzare in città metropolitane tecnologicamente avanzate, con l’obiettivo di introdurre nel contesto dei sistemi del trasporto locale i servizi Mobility as a Service. Le tre nuove città che verranno selezionate riceveranno anche un sostegno finanziario per supportare gli operatori del trasporto locale nella digitalizzazione dei loro sistemi. Inoltre, una di queste verrà scelta come laboratorio di sperimentazione (Living Lab) per testare idee innovative di trasporto locale, come per esempio soluzioni urbane di guida cooperativa, connessa e autonoma. “Dopo il successo del primo bando, abbiamo voluto destinare ulteriori risorse dal Fondo Complementare al PNRR per estendere l’iniziativa ad altre tre città metropolitane. Grazie alla sperimentazione ‘Mobility as a Service’ si va verso una significativa trasformazione della mobilità e una progressiva digitalizzazione delle imprese con forti benefici per l’ambiente e per l’intera collettività. Questi investimenti favoriscono infatti lo sviluppo di nuovi servizi a supporto dei cittadini che beneficeranno di soluzioni di trasporto innovative, semplici e accessibili”, ha dichiarato il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao. “Grazie alla tecnologia digitale possiamo sperimentare un nuovo concetto di mobilità, che oltre a essere più sostenibile sul piano ambientale aumenti la qualità della vita delle persone facilitando gli spostamenti e migliorando la viabilità. Con il successo del Maas potremo programmare e gestire al meglio il trasporto pubblico, utilizzando anche i sistemi in sharing e di mobilità dolce”. I comuni capoluogo di città metropolitane interessate possono inviare le loro proposte progettuali entro il 6 giugno 2022. Al bando sono ammissibili i Comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia. Napoli e Roma, i cui progetti sono stati già finanziati, con l’Avviso Pubblico pubblicato lo scorso 22 novembre 2021, possono partecipare al nuovo bando solo per presentare la domanda di finanziamento per un Living Lab.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti, relazione sulle misure a sostegno dei disabili nel periodo emergenziale

La Corte dei Conti ha pubblicato la relazione su “Le misure volte a sostenere le persone con disabilità nel periodo dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – La gestione del fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità di cui all’art 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La situazione pandemica e le relative misure di contrasto, evidenzia la Corte dei Conti, hanno causato una forte domanda di protezione sociale diffusa e di tutela delle persone fragili, riscontrando anche una disomogeneità territoriale nei servizi sociali erogati e sottolineando come pesi ancora la mancata definizione dei livelli minimi di servizio.
Con riferimento all’incremento di Fondi già esistenti (Fondo per le non autosufficienze e Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), disposto “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, non è stato possibile svolgere alcuna verifica mirata in mancanza della previsione di procedure atte ad assicurare la finalizzazione di dette risorse al superamento, nell’immediato, delle molteplici problematiche che la pandemia ha posto alle persone con disabilità.
Secondo questi dati poco meno della metà delle risorse trasferite alle Regioni risultano essere state dalle stesse erogate alle strutture per le finalità legate all’emergenza: “Appare difficile individuare le ragioni della parziale utilizzazione delle risorse rese disponibili in un settore, quale quello dei servizi sociali e, più in particolare, delle misure di sostegno alle persone con disabilità, strutturalmente carente di fondi, soprattutto alla luce della finalizzazione delle stesse a spese necessarie per assicurare l’erogazione delle in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori. La situazione emergenziale ha certamente influito sull’attuazione del programma previsto, determinando un certo ritardo nell’esecuzione delle procedure finalizzate all’assegnazione delle risorse ai destinatari finali”.
Per la Corte dei Conti non risulta possibile, inoltre, allo stato degli atti, verificare se ed in quale misura le risorse siano state sovrastimate rispetto alle effettive esigenze, considerati anche i criteri utilizzati per il relativo riparto, e se ed in quale misura la parziale utilizzazione delle stesse risorse sia da ricollegare ad una riduzione dell’attività delle strutture a favore delle persone con disabilità.
La differenziazione rilevata a livello regionale nell’uso delle risorse del fondo riflette la forte disomogeneità che “caratterizza l’erogazione dei servizi sociali”, perdurando la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Comunque “ l’apposizione di vincoli di destinazione specifica alle risorse trasferite per sostenere l’erogazione di tali prestazioni ha consentito, quanto meno, di verificare la corretta utilizzazione delle risorse medesime e di garantirne una riallocazione programmata nell’ambito del bilancio statale”.
Viene evidenziato tra l’altro che l’assegnazione delle risorse per finalità specifiche non è stata accompagnata dalla previsione di alcuna rendicontazione e monitoraggio, così rendendo difficile la verifica sulla corretta loro utilizzazione.
Con riferimento ai servizi sanitari differibili e alle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilità, “la definizione della remunerazione dei gestori per le prestazioni erogate con le forme alternative consentite, è risultata piuttosto generica e sostanzialmente rimessa alla relativa rendicontazione, sulla base di criteri non sufficientemente definiti”. A fronte della sospensione dei servizi, il meccanismo di finanziamento dei gestori è rimasto, inoltre, esposto al rischio di un’interpretazione delle disposizioni tale da disincentivare la rimodulazione dell’erogazione dei servizi.
Di difficile individuazione, secondo la magistratura contabile, sono “le ragioni del parziale utilizzo delle somme rese disponibili in settori, come servizi sociali e sostegno a persone con disabilità, strutturalmente carenti di fondi. La differenziazione a livello regionale e la connessa disomogeneità nell’erogazione dei servizi sociali fa ritenere che l’organizzazione territoriale abbia influito sull’uso efficace e tempestivo delle risorse statali”. Nell’ambito della situazione emergenziale imposta dall’epidemia, che condiziona la riapertura delle strutture semiresidenziali: “la prestazione dei servizi alle persone con disabilità, il legislatore ha riaffermato con forza la necessità di garantire la continuità della relativa erogazione, anche attraverso una riprogrammazione a livello territoriale e un potenziamento della relativa offerta”.

Gestione della farmacia comunale mediante società in house

Il Consiglio di Stato, sez. I, 30 marzo 2022, n. 687 ha evidenziato che la gestione di una farmacia comunale – da qualificarsi servizio pubblico di rilevanza economica – può essere esercitata dall’ente, oltre che con le forme dirette previste dall’ art. 9, l. n. 475 del 1968, sempre in via diretta, anche mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), ovvero può essere affidata in concessione a soggetti estranei al comune previo espletamento di procedure di evidenza pubblica in modo da garantire la concorrenza.
La giurisprudenza di questo Consiglio ha esaminato più volte la questione concernente l’ammissibilità di forme di gestione delle farmacie comunali non previste dall’art. 9, l. n. 475 del 1968, poiché, ad esempio, fra le forme di gestione individuate dalla predetta norma speciale non è stato previsto l’affidamento in concessione a terzi. Sul punto osserva la sentenza, sez. III, 13 novembre 2014, n. 5587, che lo stesso legislatore ha previsto forme di gestione del servizio farmaceutico comunale ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 9, l. n. 475 del 1968 che, dunque, non sono tassative. Ed invero, “non si dubita … che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), benché tale modalità non sia stata prevista dal legislatore del 1968 (e del 1991), in coerenza con l’evolversi degli strumenti che l’ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate; e non si dubita che la gestione possa essere esercitata anche da società miste pubblico/private (…), con il superamento del limite dettato dall’art. 9 della l. n. 475 del 1968, secondo cui la gestione poteva essere affidata a società solo se costituite tra il comune e i farmacisti. (…) L’affidamento della gestione è peraltro consentito in house a patto che il Comune eserciti sulla società un “controllo analogo” a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative, nel concetto di controllo analogo essendo peraltro ricompresa la destinazione prevalente dell’attività dell’ente in house in favore dell’amministrazione aggiudicatrice”.
È stato altresì chiarito con la stessa pronuncia che “si deve ritenere che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall’art. 9 della legge n. 475 del 1968, possa utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette; purché l’esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all’esercente a tutela dell’interesse pubblico. In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi escluso l’affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica. Del resto l’affidamento in concessione a terzi attraverso gare ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico”.
Peraltro, si ritiene oggi unanimemente che l’assenza di una norma positiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non crei un ostacolo insormontabile all’adozione del modello concessorio. Con riguardo al profilo afferente alla tutela della salute, l’obiettivo del mantenimento in capo al Comune delle proprie prerogative di Ente che persegue fini pubblicistici può essere garantito – in caso di affidamento a terzi – dalle specifiche regole di gara e, più precisamente, dagli obblighi di servizio pubblico da imporre al concessionario, idonei a permettere un controllo costante sull’attività del gestore e di garantire standard adeguati di tutela dei cittadini. In questo senso, l’impostazione risulta perfettamente in linea con il principio comunitario di proporzionalità, per cui le restrizioni al regime di piena concorrenza sono effettivamente ammesse nei limiti in cui risulti strettamente necessario con l’obiettivo da perseguire (nella specie, la salvaguardia della salute pubblica e del benessere dei cittadini) (Tar Brescia, sez. II, 1 marzo 2016, n. 309).

Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni

Anci rende noto che è stata registrata dalla Corte dei Conti il 21 marzo 2022, acquisendo piena efficacia, la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il “Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025”. La Delibera approvata con Intesa in Conferenza Unificata l’8 luglio 2021 mette a disposizione per ciascuna annualità 309 milioni di euro, erogati direttamente ai comuni, con successivi decreti del ministero dell’Istruzione.  Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una nota riepilogativa degli adempimenti a carico di tutti i soggetti interessati.

Gestione impianto sportivo: Servizio a rilevanza economica se remunerativo

Con la sentenza 14-03-2022, n. 1784, il Consiglio di Stato analizza il caso di un impianto sportivo affidato con gara a terzi, esprimendosi rispetto agli elementi che connotano la gestione di un servizio pubblico tali da determinarne la configurazione come attività di rilievo economico. La Sezione ricorda che la giurisprudenza ha precisato che la distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” vada effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”.
Il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: – la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività, – le caratteristiche dell’impianto, – le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, – il regime tariffario (libero ed imposto); – la praticabilità di attività accessorie. Il servizio ha rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione.
Il riconoscimento al concessionario della facoltà di poter gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, percependo tutte le entrate derivanti dalle attività tipiche e da quelle strumentali, per i giudici amministrativi equivale a riconoscere la facoltà di ritrarre ricavi dall’espletamento della gestione mediante il corrispettivo economico imposto all’utenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Obiettivi per il sociale: anche gli Ambiti territoriali sociali possono compilare la rendicontazione 2021

IFEL informa che Obiettivi per il sociale, il sistema di compilazione assistita online a supporto dei Comuni chiamati a potenziare lo sviluppo dei servizi sociali, per effetto del DPCM 1 Luglio 2021, è stato recentemente aggiornato: anche gli Ambiti territoriali sociali (ATS) possono compilare le schede di rendicontazione per conto dei Comuni afferenti.

L’ambito territoriale può compilare la pratica di rendicontazione dei Comuni di riferimento in tutti i suoi campi, modificarla e salvarla in ogni momento. Non può, invece, inserire nuove pratiche né cancellarle: tali funzionalità restano appannaggio dei Comuni.

Per richiedere l’accesso è sufficiente che l’ATS interessato alla compilazione per il sociale invii una e-mail all’indirizzo mail: infosociale@fondazioneifel.it richiedendo le credenziali di accesso.

Per gli approfondimenti sul servizio (quali: consultazione normativa, istruzioni di compilazione della rendicontazione …) e per l’accesso al servizio, consultare il sito Obiettivi per il sociale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Per l’affidamento della farmacia comunale non serve la relazione ex art. 34, D.L. n. 179/2012

L’indizione della gara per l’affidamento della gestione di una farmacia comunale, non è subordinata alla previa redazione della relazione prevista dall’art. 34 c. 20 del D.L. n. 179/2012. È quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, con sentenza n. 99 del 4/02/2022, respingendo il ricorso presentato dalla Società, seconda classificata, deducendo l’illegittimità dell’intera procedura di gara sul rilievo che la determina a contrarre relativa alla procedura de qua non sarebbe stata preceduta dalla relazione prevista dall’art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 (convertito in L. 221/12), finalizzata a dare evidenza, in tutti i casi di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, “delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”, e quindi, nel caso di specie, delle ragioni per cui sia stata preferita l’indizione di una procedura aperta in luogo di un affidamento diretto (mediante ricorso al mercato, o partenariato pubblico privato tramite società mista, ovvero mediante un affidamento in house).

I giudici hanno evidenziato che l’art. 34 comma 20 del D.L. n. 179 del 18.10.2021 (convertito nella L. n. 221/2012) dispone che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. Peraltro, il comma 25 dello stesso articolo precisa che “I commi da 20 a 22 non si applicano (…) alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. (…)”. Ciò comporta che nel caso di specie l’indizione della gara in esame, concernendo l’affidamento della gestione di una farmacia comunale, non era subordinata alla previa redazione della relazione in questione.

A ciò, la Sezione ha aggiunto che l’amministrazione comunale, nella motivazione della deliberazione consiliare di indirizzo n. 4 del 10 marzo 2021, ha diffusamente esposto le ragioni sottese alla forma di gestione prescelta tra le diverse opzioni astrattamente perseguibili ai sensi dell’art. 9 della L. n. 475/68 e s.m.i., anche mediante richiamo ai principi espressi nella deliberazione ANAC del 23 aprile 2014 e nel parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo n. 489 del 26 settembre 2011.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Le istruzioni operative del ministero del Lavoro per l’accesso ai contributo per i servizi sociali

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Nota 938 del 4 febbraio 2022 ha fornito le istruzioni operative e gli strumenti di supporto ai fini dell’accesso al contributo economico finalizzato al potenziamento dei servizi sociali ai sensi dell’art.1 c.797 della L. 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio per il 2021) a valere sul Fondo Povertà. Le disposizioni, com’è noto, sono finalizzate a incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) del territorio nazionale.

Il contributo è così determinato:
a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Per definire il contributo spettante a ciascun Comune/Ambito, il comma 798 della legge di Bilancio sopra citata, stabilisce che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà
inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In ordine alla compilazione del prospetto si specifica che:

  • i Comuni, avvalendosi della scheda allegata alle istruzioni, dovranno inviare all’Ambito di appartenenza i dati relativi al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio nel precedente anno (2021) e la previsione relativa all’anno corrente (2022). Tale numero dovrà essere espresso in termini di equivalenti a tempo pieno. Al fine di agevolare tale calcolo possono avvalersi dei file excel riferiti alle annualità 2021 e 2022 allegati alle istruzioni;
  • gli Ambiti, una volta raccolti i dati complessivi, li inseriranno nella piattaforma SIOSS (Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali).

Allegati: