Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).
Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti.
Sul testo è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, laddove previsto. Inoltre, si è tenuto conto dei pareri espressi dalla stessa Conferenza e dalle competenti Commissioni parlamentari ed è stata sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dalla Conferenza unificata via libera condizionato al riordino dei servizi pubblici locali

È stata sancita, in sede di Conferenza Unificata, l’intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. – PNRR.

Il provvedimento legislativo in esame reca disposizioni per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 8 della Legge 5 agosto 2022, n.118. Al riguardo, come noto, l’ambito di intervento della Riforma incide significativamente sulle competenze delle Regioni e delle Province autonome in molte competenze loro attribuite. L’Anci ha espresso parere favorevole rispetto allo schema di decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Pnrr ma condizionato all’attivazione di un Tavolo tecnico per l’individuazione di alcuni necessari correttivi al provvedimento.
Pur apprezzando la disponibilità del Governo e le modifiche già accolte nel testo in sede di discussione, Anci ritiene necessario, per le connessioni con la materia delle gestioni in house e con le specifiche discipline di settore, affrontare alcune criticità legate alla necessità di chiarire quali siano gli ambiti ed il perimetro delineato dalla riforma in merito alla riorganizzazione degli ambiti e bacini di riferimento dei servizi pubblici (articolo 5 comma 2), al Trasporto Pubblico Locale ( artt. 4 e 32) e alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a società in house (articolo 17), su cui gravano oneri amministrativi ingiustificati alla luce del diritto comunitario.
Al centro del confronto anche il decreto legislativo sui criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato. Sul punto l’Anci ha espresso intesa ma con la raccomandazione che, per il prossimo triennio, sia aumentato l’importo destinato al volontariato e siano modificate le attuali quote (50% livello nazionale, 35% livello regionale e solo 15% livello locale). Nel 2021 è stato possibile, infatti, assegnare risorse ai progetti delle Organizzazioni di volontariato locale per un importo pari a circa il 7% delle somme richieste dal territorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci, Consultazione Arera attuazione L.118/22 semplificazione procedura valore rimborso reti locali

Anci segnala il documento di Consultazione 572/2022/R/GAS, con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in merito all’aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118). In particolare l’articolo 6, comma 1, lettera b) della suddetta legge, dispone che, qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, detti reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle “Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014) e in accordo con la disciplina stabilita dall’Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il DCO 572/2022/R/gas (che si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 570/2022/R/gas) prevede specifiche disposizioni per il tempestivo completamento dei procedimenti per la determinazione dello scostamento VIR-RAB in corso o già conclusi, ma per i quali non sia ancora avvenuta la pubblicazione del bando di gara. In particolare, prevede i seguenti orientamenti:
1) Iter semplificato per il regime aggregato d’ambito e introduzione di un regime ordinario accelerato
a) viene introdotto un iter semplificato con riferimento al regime aggregato d’ambito, i cui requisiti di ammissibilità sono verificati con riferimento all’insieme della porzione di rete del gestore uscente soggetta a devoluzione onerosa e della porzione di rete dell’ente locale soggetta a devoluzione onerosa
b) viene introdotto un nuovo regime, denominato “regime ordinario accelerato per Comune”, in sostituzione dell’attuale regime ordinario individuale per Comune, che prevede un iter del procedimento più snello rispetto all’attuale, esteso alle due porzioni di rete, del gestore uscente e dell’ente locale soggette a devoluzione onerosa
2) disposizioni per i procedimenti per la determinazione dello scostamento VIR-RAB in corso o già conclusi. Sono previste specifiche comunicazioni e integrazioni documentali.
Invio osservazioni ad ARERA, compilando il modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro e non oltre il 5 dicembre 2022 (fonte ANCI).

 

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Piano nazionale per la non autosufficienza: firmato decreto per oltre 2,6 miliardi a Regioni

Firmata dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la proposta di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che adotta il nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024, stanziando complessivamente oltre 2,6 miliardi di euro. Il Piano individua lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, le risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze ammontano a:

– 822 milioni di euro per il 2022
– 865,3 milioni di euro per il 2023
– 913,6 milioni di euro per il 2024.

Sono altresì finanziate, specifica inoltre la nota, azioni volte alla realizzazione dei progetti previsti dalle ‘Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente’, sulla base della programmazione regionale, per 183 ambiti coinvolti e un ammontare complessivo di risorse a livello nazionale pari a più di 14,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024.

Infine, ai fini del rafforzamento dei Pua, Punti Unici di Accesso, sono previsti 20 milioni per il 2022 e 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024, da destinare alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali. Il decreto è stato trasmesso per la firma alla presidenza del Consiglio e ai ministri Stefani, Speranza e Franco.

 

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ANAC: Affidamento con gara del servizio illuminazione pubblica

Un Comune non può affidare in concessione il servizio di illuminazione votiva del cimitero in maniera diretta e senza gara, procedendo semplicemente con un rinnovo tacito, sulla falsariga di una convenzione scaduta. Tale modo di amministrare è illegittimo e in contrasto con le disposizioni del Codice degli Appalti. È quanto evidenziato da ANAC, con una nota del 7 settembre 2022, richiamando un Ente “a indire, nei termini strettamente necessari, una nuova procedura di gara per i servizi in questione, o di affidare direttamente tali servizi a diversi operatori economici, nel rispetto della legge”.

Dall’istruttoria condotta da Anac sono emerse diverse criticità nell’affidamento dei servizi da parte del Comune. Innanzitutto, nel caso dell’illuminazione votiva, anche dopo la scadenza della convenzione nel 2018 la ditta ha continuato a erogare il servizio per anni, come se nulla fosse, traducendosi di fatto in un “affidamento senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici”, come sottolinea l’Autorità, ignorando del tutto il Codice degli Appalti.

La legge impedisce il rinnovo tacito degli affidamenti. La stessa proroga è uno strumento del tutto eccezionale, per consentire temporaneamente l’espletamento della nuova procedura di selezione. Non può esserci un affidamento diretto, senza gara, in maniera tacita, alla stessa ditta, per anni. La legge non lo consente.

“Risultano completamente disattesi dal Comune di T. – evidenzia Anac – i presupposti di legittimità della proroga, che non è mai stata contemplata nei documenti di gara, né disposta formalmente alla scadenza del primo rapporto. Semplicemente si è continuato con un implicito assenso allo svolgimento del servizio di fatto”.

Irregolarità sono state riscontrate anche nel servizio di car sharing, scaduto a dicembre del 2016. Dopo sei anni in cui il servizio era stato sospeso, il Comune ha deciso di riattivarlo, rinnovando alla stessa dita tale servizio fino al 2024, senza svolgere una gara aperta, in regime di concorrenza e di libero mercato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi

Il Dipartimento per lo sport rende noto che con il DPCM del 30 giugno 2022, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per l’importo complessivo di euro 53.000.000,00.

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 02.03.2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso,  ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 marzo 2022,
n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

I beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate), complete di tutta la documentazione a supporto, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del suddetto DPCM. A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto.

Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche. I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.

Allegati:
Format
FAQ

 

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Potenziamento servizi sociali: firmato decreto di assegnazione risorse agli ATS per assistenti sociali

Il Ministero del Lavoro informa che è stato firmato il Decreto attuativo di liquidazione dei contributi per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e di determinazione delle risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022, ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 797-804, L. 178/2020).  Il contributo erogato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è attribuito a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Si rammenta che la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.  In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

In sede di attuazione, il Decreto dispone che:

  • per l’anno 2021, sulla base dei dati presentati dagli ATS entro il 28 febbraio 2022, relativi al numero effettivo degli assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021, sono determinati i contributi, nei limiti delle somme prenotate, in base alle somme liquidabili indicate nella Tabella 1 (allegata al Decreto), per un totale di euro 49.684.257,61;
  • per l’anno 2022, ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ATS per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, in base ai prospetti presentati dagli ATS stessi sono determinate le somme prenotate secondo la Tabella 2 (allegata al Decreto), per un totale di euro 81.795.380,72;
  • in sede di riparto del Fondo è previsto che le somme saranno determinate entro il 30 giugno 2023.

Per tutti i dettagli si possono consultare le seguenti tabelle.

 

ANCI: Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti e Codice del Terzo Settore

L’ANCI ha reso disponibile on line il Vademecum “L’Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore” realizzato nell’ambito del progetto “Co-Progetta – Un’amministrazione condivisa” promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Anci, Fondazioni Cittalia e Ifel, e finanziato dal Pon Inclusione 2014-2020 con risorse del Fondo Sociale Europeo (Azioni di sistema a sostegno dell’obiettivo specifico 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale”).

Il Vademecum rappresenta uno strumento di lavoro utile a disposizione dei Comuni e degli Ambiti Territoriali nella quotidianità dell’attività lavorativa. Il documento descrive gli istituti di riferimento del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice del Terzo settore senza indicare possibili preferenze per l’uno o l’altro, ma anzi prova a denotare – in modo originale – i possibili punti di contatto fra i due Codici, in una prospettiva non di separatezza , quanto piuttosto di integrazione. In altre parole i due Codici, arricchiscono la “cassetta degli attrezzi” di cui dispongono le amministrazioni.

La lettura del Vademecum è inoltre agevolata dall’utilizzo di tre colori di riferimento in relazione ai contenuti: blu in relazione agli istituti del Codice dei contratti pubblici; verde per quanto riguarda gli istituti del CTS e infine, l’arancione relativamente alle ipotesi di possibile contatto fra i due codici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Scade il 17 luglio il termine di presentazione domande per contributi aggiuntivi trasporto scolastico

Con la pubblicazione in G.U. n. 145 del 23 giugno 2022 del decreto del Mims 15 giugno 2022 è stato prorogato al 17 luglio 2022 il termine per la presentazione delle domande per l’erogazione del contributo per l’erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell’articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La precedente scadenza era stata fissata al 15 maggio 2022.

Si ricorda che l’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede che al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i Comuni possono utilizzare, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, le risorse di cui al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. Pertanto, ciascun Comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

A tale fine, l’articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

Nella compilazione della domanda gli enti dovranno indicare quale importo a titolo di contributo unicamente la spesa aggiuntiva sostenuta, rispetto all’esercizio 2019, per l’erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati all’adozione di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, riferita all’anno scolastico 2020-2021 e all’anno scolastico 2021-2022 limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data del 5 gennaio 2022.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il canale web della piattaforma CONSAP.

 

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ANAC: Rischio chiusura impianto sportivo per piano economico inadeguato e inidoneo

Con la delibera n. 293 del 21 giugno 2022 ANAC ha sottolineato che il Piano economico finanziario (Pef) posto a base di una gara deve indicare con esattezza le prestazioni a carico del concessionario, e quantificare i costi di gestione e di investimento e la stima dei ricavi in modo da consentire agli operatori economici interessati di presentare offerte consapevoli. Per questo Anac ha ritenuto “inidoneo” il Piano predisposto dal Comune a base della gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali.

Secondo Anac è mancata da parte dell’amministrazione concedente una accurata istruttoria per quantificare i costi di gestione dell’opera e i ricavi. Ad esempio la sovrastima dei potenziali ricavi della concessione: il Comune ha valutato le entrate derivanti dai campus estivi quasi il triplo (73.000 euro) rispetto a quanto effettivamente ricavato dall’attuale gestore nei due anni in cui il servizio è stato svolto (26.232 e 23.131 euro). Non solo. Il Comune non ha considerato che l’indisponibilità, a partire da quest’anno, degli unici locali al coperto idonei ad ospitare il centro estivo potrebbe incidere sulla qualità della proposta e dunque attirare meno utenti. Per ciò che riguarda gli oneri a carico del concessionario, il comune non ha contabilizzato i costi relativi alla gestione del servizio di primo soccorso e all’approntamento del locale dedicato, e ai costi del collaudo, della cantierizzazione e gli oneri di smaltimento e discarica. Inoltre nel Pef non possono essere omessi gli interventi necessari per la messa a norma di impianti e strutture e la stima dei relativi costi.

Per ANAC solo il riavvio della procedura, a partire da una nuova stima di costi e ricavi, consentirebbe ai concorrenti di formulare offerte consapevoli e all’amministrazione concedente di potere contare su una gestione dell’impianto in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza.

 

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