Distribuzione del gas, Arera approva Testo Integrato con nuove disposizioni su gare d’ambito

Anci segnala che l’ARERA ha approvato e pubblicato il 18/7 u.s., il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale” – previste dal regolamento di cui al decreto 226/2011 – come riportato in Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/GAS che abroga e sostituisce le precedenti deliberazioni ed i relativi Allegati (Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS; Allegati A e B alla deliberazione 905/2017/R/GAS).
Il provvedimento fa seguito al documento per la consultazione 36/2024/R/gas, nel quale l’Autorità aveva espresso i propri orientamenti in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale.
Il nuovo Testo Integrato, contiene elementi per la valutazione dello scostamento VIR-RAB e di analisi della documentazione di gara ed è applicabile sia ai procedimenti in corso sia ai procedimenti avviati dopo il 17/7/2024.

Il nuovo provvedimento, in sintesi, prevede:

  1. introduzione di un nuovo procedimento unificato – facoltativo – con formulazione contestuale, da parte dell’Autorità, delle osservazioni in merito ai valori di rimborso e in merito ai contenuti dei documenti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti, con le seguenti caratteristiche:
  • accesso facoltativo consentito alle stazioni appaltanti indipendentemente dallo stato dei procedimenti che le riguardino, ad esclusione delle stazioni appaltanti per le quali l’Autorità abbia già completato il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di rete di proprietà dei gestori e delle stazioni appaltanti che abbiano già pubblicato il bando di gara alla data di adozione della presente deliberazione;
  • trasmissione della documentazione all’Autorità da parte della stazione appaltante relativa al valore di rimborso e al bando di gara contestuale, in un’unica soluzione;
  • conclusione del procedimento entro 90 giorni dalla data di acquisizione della documentazione completa da parte dell’Autorità, con eventuale sospensione del procedimento, in relazione alle eventuali esigenze istruttorie dell’Autorità; o valutazioni inerenti ai valori di rimborso riferite all’anno t-2, ove t è l’anno di pubblicazione del bando di gara;

2. introduzione di un nuovo procedimento per la valutazione dello scostamento VIR- RAB (Nuovo procedimento VIR-RAB), caratterizzato da:

  • verifica dello scostamento VIR-RAB, effettuata sull’insieme degli impianti a devoluzione onerosa dello stesso Comune, con riferimento all’insieme della porzione di rete del gestore uscente e della porzione di rete dell’Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l’Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità;
  • un’unica comunicazione all’Autorità, da parte della stazione appaltante, di completamento degli invii relativa alle porzioni di rete nella titolarità degli Enti locali e alle porzioni di rete dei gestori uscenti per i Comuni dell’ambito oggetto di valutazione, introducendo l’obbligo per l’Ente locale di certificare la riconciliazione tra gestore ed Ente locale dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti;

3. introduzione di un ulteriore step in relazione alla presenza di deroghe o di clausole contrattuali, disponendo in tali casi che la stazione appaltante fornisca una dichiarazione, corredata da una relazione descrittiva, con le specifiche indicate nella deliberazione in questione
4. sia per i procedimenti in corso alla data del 17/7/2024, che per i nuovi procedimenti (Nuovo procedimento VIR-RAB e Nuovo procedimento unificato), la revisione metodologica del test “Analisi per indici” secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 36/2024/R/GAS, prevedendo di rendere disponibile alle stazioni appaltanti uno specifico strumento informatico per l’effettuazione di tali test;
5. introduzione di semplificazioni per l’accesso al regime semplificato per l’analisi della documentazione relativa al bando di gara.

Con successivi provvedimenti l’ARERA metterà a disposizione delle stazioni appaltanti gli applicativi per la trasmissione da parte di queste ultime delle informazioni relative ai procedimenti di valutazione degli scostamenti VIR-RAB.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto sulla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità

È stato pubblicato in G.U. n. 9 del 12.01.2024 il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.

Il decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui alla L. 22 dicembre 2021, n. 227. Tale legge ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. il provvedimento concerne la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità – ivi compresi i profili di inclusione e accessibilità inerenti ai lavoratori pubblici con disabilità –. Si ricorda, in via di sintesi, che gli altri profili oggetto della complessiva disciplina di delega concernono: la definizione della condizione di disabilità e la revisione, il riordino e la semplificazione della normativa di settore; l’accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei relativi processi valutativi di base; la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; l’informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; l’istituzione del Garante nazionale delle disabilità; la definizione di norme finali e transitorie.

Riguardo all’oggetto del decreto – costituito, come detto, dalla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità –, i princìpi e i criteri direttivi della disciplina di delega contemplano (articolo 2, comma 2, lettera e), della citata L. n. 227):
– la previsione che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. Tale programmazione strategica è in ogni caso operata (come già richiesto dalla disciplina vigente) nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Piano che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi della disciplina generale vigente);
– la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione relativa alla suddetta accessibilità del Piano integrato di attività e organizzazione;
– l’introduzione, tra gli obiettivi di produttività delle pubbliche amministrazioni, di quelli specificamente volti a rendere effettive l’inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;
– l’inserimento, tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale pubblico, di quelli derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità;
– la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento (anche ai sensi della disciplina sul cosiddetto collocamento obbligatorio) dei lavoratori con disabilità nell’ambiente di lavoro, anche al fine dell’attuazione del principio dell’accomodamento ragionevole, inteso a garantire la piena eguaglianza con gli altri lavoratori;
– l’obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l’effettiva accessibilità delle prestazioni; tali indicazioni devono specificare quali siano i livelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;
– l’estensione della vigente categoria del “ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici” alla mancata attuazione o alla violazione: dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’erogazione dei servizi pubblici non può essere a titolo gratuito

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 283/2023/PAR, in riscontro ad un quesito di un Comune, ha rilevato che gli enti non possano stabilire, anche per un periodo limitato di tempo, la totale e generalizzata gratuità dei servizi soggetti a tariffazione. Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto Comune se sia legittimo disporre in via eccezionale e per la durata di un anno, l’esenzione generalizzata dal pagamento del servizio di illuminazione votiva, in favore di tutti gli utenti residenti, compensando il concessionario del corrispondente mancato gettito tariffario…”, tenuto conto che non vi sarebbe alcun aggravio sul bilancio dell’ente in quanto verrebbe, a tal fine, utilizzata un’erogazione liberale da effettuarsi da parte di un privato.

I giudici ricordano come l’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale rispetto all’art. 117, comma 1, del Tuel (oggetto di abrogazione da parte dell’art. 37, comma 1, lettera b cit. e il cui contenuto in gran parte confluisce nel comma 3) preveda che il principio dell’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della gestione – che deve indirizzare gli enti affidanti nella determinazione delle tariffe dei servizi – non sia disgiunto dal perseguimento di regimi produttivi che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia.

Il comma 3 del medesimo articolo 26 prevede espressamente: “… Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori…”. Ad avviso del Collegio, l’art. 26, comma 3 è una norma di stretta interpretazione, che non contempla affatto la gratuità generalizzata del servizio, disposta, tra l’altro, come prospetta il comune istante, in relazione a logiche e circostanze differenti da quelle previste espressamente dalla legge quali, per l’appunto, la sussistenza di una reale e verificata “…condizione di disagio economico o sociale…”; l’applicazione di tariffe cd. agevolate, presuppone, in ogni caso, che l’ente disciplini la soggetta materia con una propria specifica regolamentazione che ne definisca i criteri applicativi e le modalità operative, in esecuzione della politica tariffaria adottata.

Né, a diverse conclusioni può giungersi, in considerazione di quanto affermato dal comune in relazione alla circostanza per cui non vi sarebbe alcun ulteriore esborso gravante sul bilancio dell’ente, attesa l’erogazione liberale da effettuarsi da parte di un privato, per tale specifico fine.

 

La redazione PERK SOLUTION

SPL a rilevanza economica, Le indicazioni di ANAC per la compilazione delle relazioni annuali

ANAC ha pubblicato le indicazioni operative per la predisposizione e l’invio delle relazioni annuali previste dalla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Le indicazioni sono rivolte ai comuni o alle loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alle città metropolitane, alle province, agli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Compilazione della relazione annuale
Per la compilazione della relazione annuale non è previsto uno specifico modello; è possibile utilizzare lo schema predisposto da ANCI. Tale schema può essere altresì utilizzato, nelle parti compatibili e applicabili, anche dalle altre tipologie di enti indicati nell’art. 30, comma 1.
Per i servizi affidati a società in house, la relazione annuale in oggetto costituisce appendice della relazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Al riguardo, solo tale appendice deve essere oggetto di invio ad ANAC secondo le modalità qui indicate.
La relazione deve essere necessariamente contenuta in un singolo file in formato pdf.
È richiesto, contestualmente, la compilazione di una tabella in formato pdf, contenente alcuni dati di sintesi sull’ente e sugli affidamenti da esso disposti, disponibile al seguente link.

Modalità e tempistica per l’invio dei documenti
In sede di prima applicazione, i due documenti – relazione e tabella di sintesi in formato pdf – devono essere trasmessi via PEC a protocollo@pec.anticorruzione.it entro la data del 31/12/2023.
Nell’oggetto della PEC, occorre specificare “Relazione annuale SPL” seguito dalla denominazione e dal codice fiscale dell’ente (ad es. “Relazione annuale SPL, Comune di ________, c.f”).

Consultazione delle relazioni annuali
Le relazioni annuali saranno pubblicate sul sito ANAC, all’interno della sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” in una pagina dedicata raggiungibile al seguente link.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno operativo Anci sulla gestione dei servizi pubblici locali

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo sulla “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022”, che approfondisce gli aspetti legati all’adempimento, previsto dall’articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che – in sede di prima applicazione – per i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023.

Il Quaderno operativo, nell’ottica di offrire strumenti e supporti tecnici ad operatori ed amministratori locali, oltre alla disamina della normativa sull’adempimento de quo e alle interpretazioni utili alla sua attuazione, contiene anche un pratico schema di relazione prevista dalla disciplina in oggetto, con indirizzi e conclusioni operative utili all’orientamento sui contenuti, anche finanziari, che la ricognizione di fine anno sui servizi pubblici locali a rilevanza economica dovrà contenere.

La rilevazione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso. Secondo ANCI, l’orientamento interpretativo che può essere dato sull’inciso che la disposizione fa quando precisa che si tratta di “ogni servizio affidato”, è quello di considerare nella ricognizione tutti i servizi “esternalizzati” dall’amministrazione, con esclusione dei servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall’ente locale.

Per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell’art. 15 del TUSPL, l’opzione della concessione è solo una preferenza: “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi  di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore” e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell’affidamento tramite appalto pubblico”.

Non è possibile, ancora secondo ANCI, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui soli servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell’art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal Decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto u.s., ai sensi dell’art. 8 TUSPL.

La competenza in merito all’approvazione dell’atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell’articolo 30 de quo, posto che la
norma richiama la contestualità di tale adempimento con l’approvazione dell’analisi annuale dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sembra essere quella del Consiglio Comunale che è già competente su tale ultimo adempimento. Nel caso, infine, di servizi affidati a società in house la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui al TUSP.

 

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Consiglio di Stato sulla partecipazione del socio privato operativo nelle società miste e sulla soglia del 30%

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 17 ottobre 2023, n. 9034, nel respingere il ricorso in appello proposto da una multiservizi avverso il provvedimento di esclusione dalla gara a doppio oggetto per la costituzione di una nuova società mista cui affidare il servizio scolastico integrato, ha evidenziato che un’amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico da una procedura (avente il doppio oggetto, di costituire, da un lato, una società a capitale misto e di aggiudicare, dall’altro, a tale società un appalto pubblico di servizi), in ragione del superamento della partecipazione al capitale della società e sempre che ciò determini un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice.

L’art. 17 del decreto legislativo, n. 175 del 2016, nell’ancorare il limite quantitativo della quota partecipativa privata alla soglia del 30%, mira sia ad assicurare all’amministrazione un effettivo apporto tecnico-professionale dell’operatore economico privato, sia a predeterminare in modo netto l’impegno finanziario pubblico. Il socio privato deve, infatti, essere operativo e non un mero socio di capitale, stante la specificità del ruolo che deve assumere nell’attuazione dell’oggetto sociale, atteso che il suo coinvolgimento si giustifica in ragione della carenza, in seno alla amministrazione pubblica, delle competenze necessarie in lui rinvenientesi.

La sua partecipazione, ai fini della concreta operatività, deve essere, pertanto, adeguata a rendere possibile la realizzazione finalistica dell’oggetto sociale; e tale adeguatezza è stata fissata, in chiave di rigore comunitario, nella soglia minima di partecipazione del 30%.

L’amministrazione può, fatti salvi i limiti di legge, decidere quale sia il livello massimo del rischio finanziario o economico che intende assumere, fissando delle soglie di partecipazione al capitale della costituenda società mista. Tale valutazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacata dal giudice amministrativo, limitatamente al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali nonché di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà e per manifesto travisamento dei fatti. A fronte della predeterminazione, in astratto, della soglia massima del rischio accettato, è onere della parte, che avversa tale delimitazione, dimostrare l’evidenza dei vizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica

E’ stato emanato il Decreto direttoriale del 31 agosto 2023 che adotta le linee guida per la redazione del piano economico-finanziario e gli indici di qualità dei servizi a cui gli Enti locali potranno attenersi per l’adozione degli atti necessari alla regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), così come previsto dal decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022, intitolato “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Si tratta dei primi provvedimenti volti all’attuazione dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 201/22 cui farà seguito l’adozione degli ulteriori atti richiamati da tale disposizione normativa. I servizi interessati dal Decreto sono quelli non demandati alla competenza di un’Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

In fase di prima applicazione i servizi individuati sono:

  • impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall’art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
  • parcheggi;
  • servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
  • luci votive;
  • trasporto scolastico.

I servizi menzionati sono erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, e non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Sono previsti dalla legge o ritenuti necessari dagli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Si tratta, pertanto, di alcuni servizi di interesse generale usufruiti dalla collettività e meritevoli di tutela. L’erogazione degli stessi, infatti, deve garantire l’accessibilità universale e la parità di trattamento tra tutti i cittadini e gli utenti. Il settore, inoltre, deve essere regolato in modo da garantire il rispetto e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

Per tali servizi, gli atti e gli indicatori menzionati sono predisposti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. Su tale base, gli enti locali possono organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete di loro titolarità, tramite un regolamento o un atto generale, definendo condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione ed assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

Allegati

 

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Piattaforma unica trasparenza, sul sito Anac l’applicazione web per i servizi pubblici locali

E’ in funzione dal 18 luglio, come stabilito dal Comunicato del Presidente del 27 giugno 2023, il primo nucleo della Piattaforma unica della Trasparenza, gestita da Anac. Si tratta di un passaggio di semplificazione essenziale per le Pubbliche amministrazioni e per il mercato dei servizi e dei contratti pubblici. Consente di attuare in maniera semplificata gli obblighi di trasparenza dei Servizi pubblici locali, sostituendo l’invio attraverso Pec con accesso diretto tramite un’applicazione informatica.

I Responsabili unici del procedimento (Rup), in maniera guidata, potranno inviare ad Anac la documentazione assolvendo l’obbligo di pubblicazione e di trasparenza. L’applicazione è disponibile all’interno della sezione dedicata alla Trasparenza e offre un accesso riservato per la trasmissione dei dati e degli atti previsti dal d. lgs. 201/2022, nonché la possibilità di ricercare e visualizzare liberamente i documenti sui servizi pubblici locali pubblicati dall’Anac nel rispetto della normativa.

Sempre nella sezione dedicata, per supportare gli enti nella redazione degli atti previsti, vengono fornite indicazioni e suggerimenti utili a snellirne l’operato, attraverso uno schema di provvedimento per predisporre la relazione sulla modalità di gestione del servizio e motivare l’affidamento a società in house.

Il servizio Trasparenza SPL ha lo scopo, quindi, di raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione e la comparazione e rafforzarne la trasparenza.

 

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Trasparenza dei servizi pubblici locali: le indicazioni dell’Anac

Con il Comunicato del Presidente del 22 febbraio 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che gli enti locali devono applicare il decreto sul riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali, D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, inviando all’Autorità la documentazione per gli affidamenti successivi al 31 dicembre 2022.

Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il legislatore ha disposto che gli enti di cui sopra devono procedere alla pubblicazione senza indugio di una serie di atti sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmetterli contestualmente all’Anac. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi ad Anac la deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, la relazione di cui all’articolo 30, comma 2 e il contratto di servizio. L’Autorità provvederà alla pubblicazione dei documenti ricevuti sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”.

Per i servizi in house il decreto legislativo prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell’Anac. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

L’Anac ricorda dunque che fino a quando la deliberazione di affidamento non è trasmessa e pubblicata da Anac, non decorre il termine previsto dal decreto legislativo e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

Al fine di prevenire l’insorgenza di contenziosi sugli affidamenti, gli enti in questione sono invitati all’attenta applicazione del citato decreto legislativo per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201 del 2022 (31.12.2022) e a provvedere, tra le altre cose, anche alla pronta trasmissione ad Anac dei documenti richiesti dalla norma, consultabili nel servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

 

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Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: on line l’archivio Anac

ANAC informa che è disponibile nel proprio portale il nuovo servizio ‘Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica’ – Trasparenza Spl – creato per raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione delle varie tipologie di servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione, la comparazione e rafforzarne la trasparenza.

Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, entrato in vigore il 31 gennaio scorso, ha affidato all’Anac il compito di pubblicare gli atti degli enti locali relativa ai contratti di affidamento ed alla gestione dei servizi pubblici citati, trasmessa all’Anac dai medesimi enti interessati. Con questa prima versione del servizio Trasparenza Spl, consultabile da chiunque poiché a libero accesso, è possibile effettuare la ricerca territorialmente per Regione e tipologia di ente locale.

Vai al nuovo servizio ‘Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica‘.

 

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