PA digitale 2026: nuovi Avvisi PNRR per 90 mln di euro dedicati alla digitalizzazione delle PA locali

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri prosegue con forza il percorso per sostenere la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni locali, stanziando altri 90 milioni di euro per nuovi Avvisi PNRR. Il Dipartimento stanzia ulteriori 50 milioni di euro per favorire l’adesione a SEND, la piattaforma finanziata dal PNRR per la digitalizzazione delle notifiche a valore legale.

Prosegue poi il consolidamento di due servizi diventati cardine nel processo di digitalizzazione delle PA locali. All’app IO, punto unico di accesso per interagire in modo semplice e sicuri con tutti i servizi pubblici sul territorio, vengono destinati altri 30 milioni di euro, con un nuovo Avviso pubblico per i Comuni.

Infine, al sistema di pagamento pagoPA, sono dedicati 10 milioni di euro. Beneficiarie dell’Avviso in questione diverse tipologie di PA: Regioni e Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto PNRR-quater, nota sintetica dell’Anci sui contenuti della legge 29 aprile 2024 n.56

Anci ha pubblicato una nota sintetica sulla legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento prevede l’incremento del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EUItalia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) per un ammontare pari a 9,42 miliardi
di euro, di cui:
– 2.911 milioni di euro per l’anno 2024;
– 3.973 milioni di euro per l’anno 2025;
– 2.536 milioni di euro per l’anno 2026.
Inoltre, per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi, di cui 684 milioni di euro per l’anno 2024, 785 milioni di euro per l’anno 2025, 765 milioni di euro per l’anno 2026, 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, 400 milioni di euro per l’anno 2028 e 260 milioni di euro per l’anno 2029.

A tutti i progetti che non sono più finanziati con risorse PNRR:

  • continuino ad applicarsi le norme di semplificazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, purché i relativi bandi ed avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del DL 19/2024, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
  • entro il limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza impatti finanziari per la finanza pubblica – si applicano le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi e semplificazione dei procedimenti amministrativi e contabili contenute nel d.l. 77/2021, d.l. 80/2021, d.l. 13/2023 nonché tutte le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

Si stabilisce inoltre che per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi che fuoriescono dal PNRR, le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico REGIS. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR (piccole e medie opere), le Amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l’utilizzo del sistema REGIS.

Per assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione di tutte le opere PNRR e assunti dalle Città metropolitane, dalle province e dai Comuni in qualità di soggetti attuatori, è previsto che con DPCM, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all’intervento da realizzare, possano essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri speciali commissariali previsti dall’articolo 7 – ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge 41/2020 e già previsti per gli interventi di edilizia scolastica. Vengono altresì estese, a tutti gli investimenti PNRR anche le altre disposizioni di semplificazione previste solo per l’edilizia scolastica di cui all’art. 24 del d.l. 13/2023, come convertito dalla L. 41/2023.

Per gli interventi riferiti alle “piccole opere” vengono meno gli obblighi di rispetto delle regole del PNRR quanto a tipologia delle opere ed alimentazione in itinere del sistema REGIS, fermo restando l’obbligo di inserimento dei CUP oggetto dei contributi 2020-2024 entro il 30 aprile pv. L’obbligo di “iniziare l’esecuzione” dei lavori viene ora riferito all’aggiudicazione dei lavori entro lo stesso termine del 15 settembre dell’anno di assegnazione del contributo. Il termine per la conclusione dei lavori connessi con i contributi 2020-2024 è unificato al 31 dicembre 2025, mentre le economie restano utilizzabili dall’ente attuatore per investimenti con le stesse finalità, purché impegnate entro i sei mesi successivi al collaudo o alla regolare esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, si ritorna alle modalità originarie: il 50% alla verifica  dell’aggiudicazione e il restante 50% all’avvenuto collaudo, sempre sulla base dei dati registrati in REGIS. Anche in questo caso, la mancata alimentazione del sistema REGIS comporta la revoca del contributo e l’adempimento sostituisce l’obbligo di rendicontazione ex art. 158 TUEL.

Si modifica anche la disciplina degli interventi riferiti alle “medie opere” laddove si prevede:
– l’abolizione dei riferimenti all’inclusione dell’intervento tra quelli relativi al PNRR, pur confermando il termine del 31 marzo 2026 per la conclusione dei lavori connessi alle assegnazioni 2021-25 (tutte già effettuate, anche per scorrimento di graduatorie);
– la conferma dell’obbligo di alimentazione del sistema REGIS almeno “entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione dell’opera”, pena la restituzione
del contributo erogato. La rendicontazione su REGIS esclude l’obbligo di cui all’art. 158 TUEL;
– che la scansione dei pagamenti sia riformulata, confermando l’acconto del 20% all’assegnazione e introducendo un’erogazione del 10% alla verifica dell’aggiudicazione e riservando il 60% in base agli stati di avanzamento (giustificativi di spesa), senza specificazione di quote ulteriormente predeterminata;
– che il 10% finale siae erogato a seguito del collaudo o della regolare esecuzione dell’opera;
– che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dell’opera, confluiscano nelle economie di progetto che sono incamerate dal bilancio dello Stato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2022

Il Ministero dell’interno ricorda che gli Enti beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, tramite decreto del 18 luglio 2022 risultano informati che il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 debbano essere gestiti attraverso il sistema ReGiS, in conformità con le recenti modifiche legislative apportate dall’articolo 32, comma 1, lettera i), del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, al comma 146 dell’articolo 1 della legge n.145 del 2018.

Tuttavia, fino al completo caricamento dei progetti ammessi a finanziamento per l’annualità 2022 sulla piattaforma ReGiS, solo i Comuni beneficiari del contributo con il suddetto decreto del 18 luglio 2022, dovranno continuare ad utilizzare il sistema BDAP-MOP, per la rendicontazione e monitoraggio degli interventi, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto del 18 luglio 2022.

Una volta che i dati saranno completamente caricati sul sistema ReGiS, verranno fornite istruzioni dettagliate agli Enti riguardo agli adempimenti relativi alle modalità di monitoraggio e rendicontazione sulla piattaforma.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci, Pnrr Scuole nuove: pubblicato l’elenco dei beneficiari di contributi per affitti e noleggi

Anci informa che In riferimento alla Missione 2 – C 3 – I 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” PNRR, sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi al finanziamento delle risorse affitti e noleggi come da Avviso pubblico MIM 2 novembre 2023 n. 128018, al fine di  favorire la continuità didattica nella fase di demolizione e ricostruzione degli edifici.

I contributi riguardano le spese per il solo anno scolastico 2023-2024 e per i mesi di effettivo affitto o noleggio. In caso di economie, il MIM  potrà procedere a finanziare ulteriori manifestazioni di interesse o a integrare proporzionalmente le risorse già assegnate nei limiti del fabbisogno richiesto e necessario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondi PNRR: Delibera di Giunta per ricognizione progetti non nativi PNRR

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 74/2024, nell’ambito dell’esame dei rendiconti esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022 di un Comune, ha richiesto all’ente lo stato di attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR e di confermare l’assenza di progetti a valere su finanziamenti non nativi PNRR, visto il rilievo del revisore in ordina alla mancata adozione della deliberazione di ricognizione.

A tal riguardo, la Sezione ricorda che gli investimenti non nativi PNRR sono soggetti alle stesse regole di rendicontazione previste per i progetti nativi e devono essere oggetto di specifica ricognizione da parte degli enti attuatori (n. 16/SEZAUT/2023/FRG, p. 28). Nel Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR, allegato alla circolare MEFRGS
n. 29 del 26.7.2022, prot. 201590 è specificata l’opportunità di un atto formale con il quale l’ente prenda atto che il progetto sarà trattato come progetto PNRR, assumendosi tutti gli obblighi previsti dalla normativa per enti attuatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto Mef di Assegnazione definitiva FOI 2023 su procedura semplificata, secondo semestre

Pubblicato in G.U. n. 65 del 18.03.2024 il decreto del Ministero dell’economia e finanze  del 1° marzo 2024 recante “Fondo opere indifferibili 2023. Procedura semplificata, secondo semestre. Assegnazione definitiva”. In attuazione dell’art. 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell’art. 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, sono approvati gli allegati, di seguito riportati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, che contengono gli interventi di cui ai decreti del Ragioniere dello Stato n. 175 dell’11 luglio 2023 e n. 220 del 5 dicembre 2023, di seguito individuati:

  • allegato 1: interventi per i quali è stata completata la procedura di verifica e l’intervento con riguardo ai quali si provvede all’assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, per complessivi euro 89.164.747,32 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR;
  • allegato 2: interventi per i quali non è stata completata la procedura di verifica ma con riferimento ai quali è stato riscontrato l’avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023 per complessivi euro 30.713.097,43, di cui euro 30.183.155,79 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 529.941,64, per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;
  • allegato 3: interventi per i quali in mancanza dei requisiti, non viene confermata l’assegnazione delle risorse con l’indicazione delle relative risorse finanziarie, per complessivi euro 95.891.831,01, di cui euro 93.596.106,10 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 2.295.724,91 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;
  • allegato 4: riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazioni statali istanti;
  • allegato 5: elenco dei 61 interventi di titolarità del Ministero dell’istruzione che vengono eliminati dall’allegato 1 del decreto RGS n. 211 del 2023, per complessivi euro 9.500.900,84, e che pertanto vengono resi disponibili.
  • allegato 6: elenco aggiornato degli interventi ricompresi nell’allegato 1 al decreto RGS n. 211 del 2023, per i quali è stata disposta l’assegnazione del Fondo per complessivi euro 71.128.708,86.

Con riferimento agli interventi di cui al predetto allegato 2, al fine della definitiva assegnazione, le amministrazioni titolari dei programmi, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale devono indicare con nota formale, per ogni intervento, le informazioni relative alle procedure di affidamento dei lavori e al fabbisogno finanziario, previsti al comma 1 dell’art. 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2023. Il mancato invio dei dati richiesti equivale a rinuncia da parte dell’ente.

Per gli interventi ricompresi nell’allegato 3, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi
programmi di investimento provvedono ad annullare la preassegnazione dandone comunicazione agli enti locali attuatori.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (23 marzo 2024), la RGS provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse assegnate definitivamente. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccole e Medie Opere – Chiarimenti ministeriali sulle principali novità ed aggiornamenti operativi post revisione del PNRR

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 18 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente. Di seguito il Comunicato ministeriale

Medie Opere

Per quanto riguarda l’investimento di “Medie opere”, l’articolo 32 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.145 del 2018. Nello specifico, ai sensi del novellato comma 139-ter, i Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025, sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.

Altra rilevante novità è quella prevista dalla modifica al comma 143, per effetto della quale il comune beneficiario del contributo sarà tenuto a rispettare i termini ivi indicati con riguardo al momento dell’aggiudicazione dei lavori e non più a quello del loro affidamento (Allegato 1). Con la precisazione che esclusivamente con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine è riferito all’affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto. Si prevede inoltre che, in deroga a quanto precedentemente previsto, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

Le modalità di erogazione delle risorse previste dal comma 144 sono le seguenti: per il 20% a titolo di acconto, per il 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. I relativi passaggi di verifica amministrativa ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento sono rilevati tramite il sistema ReGiS, nelle modalità di seguito descritte.

Ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento successive all’acconto del 20%:

I comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGiS sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo.

Il Comune dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto sulla piattaforma ReGiS nelle modalità dettagliate dal manuale in corso di adozione. Inoltre, il rendiconto delle spese sostenute dal Comune deve essere corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS. Si chiarisce che l’attestazione delle verifiche è esclusivamente di tipo amministrativo-contabile.

  • 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori: il SA deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme certificate di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023), associare il CIG su ReGiS nella sezione “Procedure di aggiudicazione”, mentre non è tenuto a caricare alcuna documentazione;
  • 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori: il Comune deve alimentare correttamente la sezione “Gestione spese”. In generale la richiamata sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto “Modifica” in basso a destra occorre selezionare il tasto “Aggiungi da sistema esterno”. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi” e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asteriscomma Si precisa che le erogazioni effettuate nei confronti dei Comuni beneficiari vengono calcolate tenendo conto dei giustificativi di spesa comprensivi anche degli importi precedentemente assegnati (pari al 30%), determinando così l’ammontare dell’erogazione spettante per singolo Ente che non dovrà in nessun caso essere superiore al 90% del contributo concesso;
  • Saldo del 10%: il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo. Contestualmente, il Comune beneficiario è tenuto a censire le eventuali Economie di progetto, a conclusione dell’opera, nell’apposita tab “Economie” – sezione “Gestione Fonti”.

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all’ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Si precisa che i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti, tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Fondo per l’avvio delle opere indifferibili

Il contributo del Fondo per l’avvio opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n.50 del 2022 in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, è confermato secondo le procedure previste dal comma 5. Al riguardo si evidenzia, in particolare, che dovranno essere aggiornati i cronoprogrammi da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi, prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In esito al completamento delle procedure di cui al citato comma 5, il Ministero dell’interno ne darà comunicazione ai comuni interessati e potrà attivare i trasferimenti sulla base delle procedure previste dalla Circolare n.31 del 28 novembre 2023 della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per ulteriori chiarimenti si potrà fare riferimento ai recapiti ivi indicati. In presenza di risorse del Fondo Opere Indifferibili, si chiarisce in ogni caso che il Comune beneficiario è tenuto alla rendicontazione di progetto secondo le indicazioni precedentemente fornite, ovvero per l’intero contributo originariamente assegnato, unitamente alla quota a valere sul FOI. L’Amministrazione procederà ad erogare le somme dovute all’Ente nei limiti dell’importo oggetto di finanziamento originario nelle modalità sopra descritte mentre, per l’ulteriore quota del FOI, si attiveranno i trasferimenti sulla base delle indicazioni fornite con la richiamata Circolare n.31 del 2023.

Piccole opere

Per quanto riguarda l’investimento di “Piccole opere”, l’articolo 33 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali – Piccole Opere», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.160 del 2019. Nello specifico, l’attenzione dei Comuni beneficiari dei contributi deve concentrarsi sull’inserimento, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora i soggetti attuatori non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti ad inserire i Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, a pena di revoca del contributo secondo quanto stabilito dal novellato articolo 1, comma 34, entro il 30 aprile 2024.

I Comuni beneficiari dovranno prestare la massima attenzione nell’inserimento dei CUP all’interno delle PRATT disponibili a sistema per le diverse annualità in quanto, a seguito dell’inserimento, laddove vi sia l’esigenza di modificare la PRATT di riferimento, i rendiconti già caricati saranno in automatico eliminati.

Sl sistema ReGiS, le diverse annualità risultano censite in Procedure di Attivazione (PRATT) diverse secondo la seguente modalità:

  • Annualità 2020: 1000000036
  • Annualità 2021: 1000000037
  • Annualità 2022-2023-2024: 1000000282

Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi, a pena di revoca del contributo, entro il termine unico del 31 dicembre 2025.

Con le modifiche introdotte al comma 32, viene chiarito che il comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, non più per l’inizio dell’esecuzione bensì per l’aggiudicazione dei lavori. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso possibile l’utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024.

Gli enti che avessero provveduto in precedenza a richiedere un CUP generato da economie, non sono tenuti all’inserimento sul sistema ReGiS e di conseguenza a provvedere all’alimentazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione. I medesimi CUP non andranno altresì comunicati al Ministero dell’Interno. Il nuovo comma 33 mira a velocizzare l’erogazione dei contributi prevedendo, tra l’altro, una completa e sistematica alimentazione del richiamato sistema di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche ReGiS.

Le nuove modalità di erogazione delle risorse prevedono una prima quota pari al 50% del contributo concesso previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori e per il 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36.

Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno eroga il 50% di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell’aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, nonché, l’ulteriore 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36.

In particolare, per il pagamento:

  • della prima quota pari al 50%, il Comune deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023, che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)) e associare il CIG su ReGiS nella sezione “Procedure di aggiudicazione”;
  • per il restante 50%, il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della medesima fase. I comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGiS sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo.

Ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento, il SA non è tenuto a caricare alcuna documentazione giustificativa di spesa poiché la sezione “Gestione Spese” viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto “Modifica” in basso a destra occorre selezionare il tasto “Aggiungi da sistema esterno”. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi” e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asterisco.

La SA dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto, corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS nelle modalità che saranno dettagliate dal Manuale di istruzioni semplificato, attualmente in corso di pubblicazione.

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS. Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all’ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti, tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: obblighi di pubblicità, indicazioni operative per i soggetti attuatori

Il Dipartimento per la trasformazione digitale, al fine di supportare gli enti nel fornire una modalità di accesso standardizzata e immediata a informazioni aggiornate e organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR (fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), informa che sono stati creati i layout di pagina per un’apposita sezione del sito.

I due layout consistono in:

  • una pagina di primo livello «Attuazione misure PNRR» dove pubblicare la lista dei progetti dell’ente finanziati dal PNRR, divisi per missione;
  • un template di pagina «Progetto PNRR», modellizzato per presentare al pubblico, in maniera chiara e semplice, tutte le informazioni riguardanti un progetto finanziato dal PNRR.

Vai al file Figma del modello Comuni

 

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PNRR, la nota Anci sul provvedimento con le nuove disposizioni per la sua attuazione

Anci ha pubblicato una nota sul decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito dal Parlamento entro il prossimo 1° maggio 2024, si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, e presenta tre allegati. Sono previste una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Vengono stanziate risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del PNRR nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, in relazione al maggiore fabbisogno finanziario netto derivante dalla rimodulazione del Piano medesimo. A fronte di tale fabbisogno, la norma dispone un incremento complessivo di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia per il periodo 2024-2026. Si provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa agli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi di euro per il periodo 2024-2029.

Il decreto prevede disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR; in particolare, si dispone l’obbligo per i soggetti attuatori delle misure previsteal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023. Entro i successivi trenta giorni l’unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il
cronoprogramma relativo al singolo intervento assicura il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. La verifica dell’adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze, la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine. Decorso inutilmente il termine possono essere esercitati i poteri sostitutivi disciplinati dall’art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell’utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF ai sensi del comma in esame. La Struttura di missione PNRR pubblica sul proprio sito i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l’indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Con la modifica all’articolo 8, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 si stabilisce che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale.

Sono previste misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali, con l’istituzione presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo una cabina di coordinamento, per la definizione del piano di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nonché per
il correlativo monitoraggio, con la presenza di rappresentanti degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali, e l’eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici interessati.

Nell’ambito delle disposizioni volte ad accelerare e snellire le procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC, si stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato. La norma introduce, quindi, una regola di carattere generale che troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia sia per i cosiddetti “Progetti in essere” finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando l’attuale soglia dell’anticipazione che, di norma, è pari al
10% del valore dell’intervento.

In relazione agli interventi, tra quelli non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di avanzamento e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l’applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal D.L. 77/2021, dal D.L. 13/2023 e da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Sempre per gli interventi definanziati dal PNRR continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi.

 

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