Piccole e Medie Opere – Chiarimenti ministeriali sulle principali novità ed aggiornamenti operativi post revisione del PNRR

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 18 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente. Di seguito il Comunicato ministeriale

Medie Opere

Per quanto riguarda l’investimento di “Medie opere”, l’articolo 32 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.145 del 2018. Nello specifico, ai sensi del novellato comma 139-ter, i Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025, sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.

Altra rilevante novità è quella prevista dalla modifica al comma 143, per effetto della quale il comune beneficiario del contributo sarà tenuto a rispettare i termini ivi indicati con riguardo al momento dell’aggiudicazione dei lavori e non più a quello del loro affidamento (Allegato 1). Con la precisazione che esclusivamente con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine è riferito all’affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto. Si prevede inoltre che, in deroga a quanto precedentemente previsto, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

Le modalità di erogazione delle risorse previste dal comma 144 sono le seguenti: per il 20% a titolo di acconto, per il 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. I relativi passaggi di verifica amministrativa ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento sono rilevati tramite il sistema ReGiS, nelle modalità di seguito descritte.

Ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento successive all’acconto del 20%:

I comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGiS sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo.

Il Comune dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto sulla piattaforma ReGiS nelle modalità dettagliate dal manuale in corso di adozione. Inoltre, il rendiconto delle spese sostenute dal Comune deve essere corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS. Si chiarisce che l’attestazione delle verifiche è esclusivamente di tipo amministrativo-contabile.

  • 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori: il SA deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme certificate di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023), associare il CIG su ReGiS nella sezione “Procedure di aggiudicazione”, mentre non è tenuto a caricare alcuna documentazione;
  • 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori: il Comune deve alimentare correttamente la sezione “Gestione spese”. In generale la richiamata sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto “Modifica” in basso a destra occorre selezionare il tasto “Aggiungi da sistema esterno”. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi” e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asteriscomma Si precisa che le erogazioni effettuate nei confronti dei Comuni beneficiari vengono calcolate tenendo conto dei giustificativi di spesa comprensivi anche degli importi precedentemente assegnati (pari al 30%), determinando così l’ammontare dell’erogazione spettante per singolo Ente che non dovrà in nessun caso essere superiore al 90% del contributo concesso;
  • Saldo del 10%: il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo. Contestualmente, il Comune beneficiario è tenuto a censire le eventuali Economie di progetto, a conclusione dell’opera, nell’apposita tab “Economie” – sezione “Gestione Fonti”.

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all’ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Si precisa che i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti, tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Fondo per l’avvio delle opere indifferibili

Il contributo del Fondo per l’avvio opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n.50 del 2022 in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, è confermato secondo le procedure previste dal comma 5. Al riguardo si evidenzia, in particolare, che dovranno essere aggiornati i cronoprogrammi da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi, prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In esito al completamento delle procedure di cui al citato comma 5, il Ministero dell’interno ne darà comunicazione ai comuni interessati e potrà attivare i trasferimenti sulla base delle procedure previste dalla Circolare n.31 del 28 novembre 2023 della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per ulteriori chiarimenti si potrà fare riferimento ai recapiti ivi indicati. In presenza di risorse del Fondo Opere Indifferibili, si chiarisce in ogni caso che il Comune beneficiario è tenuto alla rendicontazione di progetto secondo le indicazioni precedentemente fornite, ovvero per l’intero contributo originariamente assegnato, unitamente alla quota a valere sul FOI. L’Amministrazione procederà ad erogare le somme dovute all’Ente nei limiti dell’importo oggetto di finanziamento originario nelle modalità sopra descritte mentre, per l’ulteriore quota del FOI, si attiveranno i trasferimenti sulla base delle indicazioni fornite con la richiamata Circolare n.31 del 2023.

Piccole opere

Per quanto riguarda l’investimento di “Piccole opere”, l’articolo 33 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali – Piccole Opere», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.160 del 2019. Nello specifico, l’attenzione dei Comuni beneficiari dei contributi deve concentrarsi sull’inserimento, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora i soggetti attuatori non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti ad inserire i Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, a pena di revoca del contributo secondo quanto stabilito dal novellato articolo 1, comma 34, entro il 30 aprile 2024.

I Comuni beneficiari dovranno prestare la massima attenzione nell’inserimento dei CUP all’interno delle PRATT disponibili a sistema per le diverse annualità in quanto, a seguito dell’inserimento, laddove vi sia l’esigenza di modificare la PRATT di riferimento, i rendiconti già caricati saranno in automatico eliminati.

Sl sistema ReGiS, le diverse annualità risultano censite in Procedure di Attivazione (PRATT) diverse secondo la seguente modalità:

  • Annualità 2020: 1000000036
  • Annualità 2021: 1000000037
  • Annualità 2022-2023-2024: 1000000282

Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi, a pena di revoca del contributo, entro il termine unico del 31 dicembre 2025.

Con le modifiche introdotte al comma 32, viene chiarito che il comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, non più per l’inizio dell’esecuzione bensì per l’aggiudicazione dei lavori. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso possibile l’utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024.

Gli enti che avessero provveduto in precedenza a richiedere un CUP generato da economie, non sono tenuti all’inserimento sul sistema ReGiS e di conseguenza a provvedere all’alimentazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione. I medesimi CUP non andranno altresì comunicati al Ministero dell’Interno. Il nuovo comma 33 mira a velocizzare l’erogazione dei contributi prevedendo, tra l’altro, una completa e sistematica alimentazione del richiamato sistema di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche ReGiS.

Le nuove modalità di erogazione delle risorse prevedono una prima quota pari al 50% del contributo concesso previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori e per il 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36.

Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno eroga il 50% di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell’aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, nonché, l’ulteriore 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36.

In particolare, per il pagamento:

  • della prima quota pari al 50%, il Comune deve valorizzare la data di aggiudicazione dei lavori sulla piattaforma in cui è stata pubblicata la gara (per le gare bandite entro il 31/12/2023 su SIMOG/ANAC e per le gare successive sulle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n.36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023, che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)) e associare il CIG su ReGiS nella sezione “Procedure di aggiudicazione”;
  • per il restante 50%, il Comune deve caricare il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nella sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della medesima fase. I comuni che abbiano già inserito il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione in altre sezioni di ReGiS sono comunque tenuti a caricare tali documenti nella su indicata sezione di ReGiS “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto” in corrispondenza della fase n.00314-Collaudo.

Ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento, il SA non è tenuto a caricare alcuna documentazione giustificativa di spesa poiché la sezione “Gestione Spese” viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto “Modifica” in basso a destra occorre selezionare il tasto “Aggiungi da sistema esterno”. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi” e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asterisco.

La SA dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto, corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS nelle modalità che saranno dettagliate dal Manuale di istruzioni semplificato, attualmente in corso di pubblicazione.

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS. Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all’ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti, tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: obblighi di pubblicità, indicazioni operative per i soggetti attuatori

Il Dipartimento per la trasformazione digitale, al fine di supportare gli enti nel fornire una modalità di accesso standardizzata e immediata a informazioni aggiornate e organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR (fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), informa che sono stati creati i layout di pagina per un’apposita sezione del sito.

I due layout consistono in:

  • una pagina di primo livello «Attuazione misure PNRR» dove pubblicare la lista dei progetti dell’ente finanziati dal PNRR, divisi per missione;
  • un template di pagina «Progetto PNRR», modellizzato per presentare al pubblico, in maniera chiara e semplice, tutte le informazioni riguardanti un progetto finanziato dal PNRR.

Vai al file Figma del modello Comuni

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, la nota Anci sul provvedimento con le nuove disposizioni per la sua attuazione

Anci ha pubblicato una nota sul decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito dal Parlamento entro il prossimo 1° maggio 2024, si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, e presenta tre allegati. Sono previste una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Vengono stanziate risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del PNRR nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, in relazione al maggiore fabbisogno finanziario netto derivante dalla rimodulazione del Piano medesimo. A fronte di tale fabbisogno, la norma dispone un incremento complessivo di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia per il periodo 2024-2026. Si provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa agli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi di euro per il periodo 2024-2029.

Il decreto prevede disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR; in particolare, si dispone l’obbligo per i soggetti attuatori delle misure previsteal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023. Entro i successivi trenta giorni l’unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il
cronoprogramma relativo al singolo intervento assicura il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. La verifica dell’adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze, la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine. Decorso inutilmente il termine possono essere esercitati i poteri sostitutivi disciplinati dall’art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell’utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF ai sensi del comma in esame. La Struttura di missione PNRR pubblica sul proprio sito i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l’indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Con la modifica all’articolo 8, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 si stabilisce che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale.

Sono previste misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali, con l’istituzione presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo una cabina di coordinamento, per la definizione del piano di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nonché per
il correlativo monitoraggio, con la presenza di rappresentanti degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali, e l’eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici interessati.

Nell’ambito delle disposizioni volte ad accelerare e snellire le procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC, si stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato. La norma introduce, quindi, una regola di carattere generale che troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia sia per i cosiddetti “Progetti in essere” finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando l’attuale soglia dell’anticipazione che, di norma, è pari al
10% del valore dell’intervento.

In relazione agli interventi, tra quelli non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di avanzamento e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l’applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal D.L. 77/2021, dal D.L. 13/2023 e da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Sempre per gli interventi definanziati dal PNRR continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccole Opere. Pagamenti a titolo di acconto e rendicontazione

Il Ministero dell’interno, con comunicato dell’8 marzo 2024, comunica che in data 1° marzo 2024 la Direzione Centrale della Finanza Locale ha provveduto ad erogare a titolo di acconto, corrispondente al 50 per cento del contributo per le Piccole Opere, risorse pari ad euro 19.814.708,45 per n.553 enti. Inoltre, all’esito delle attività di verifica sui rendiconti di progetto, espletate da parte dei Presidi Territoriali sul sistema ReGiS si è provveduto anche all’erogazione dell’ulteriore 45 per cento del contributo per le Piccole Opere, per risorse pari ad euro 21.038.697,10 per n.571 enti. Le risorse totali erogate ammontano pertanto ad euro 40.853.405,55.

È possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP, consultabili qui. I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

Si precisa che, laddove la rendicontazione di progetto sia in una fase conclusiva, l’ente locale è tenuto alla rendicontazione a sistema ReGiS nelle modalità indicate dal manuale e avendo cura di caricare il certificato di collaudo/regolare esecuzione all’interno della sezione “Anagrafica progetto” – sottosezione “Cronoprogramma/Costi” nella fase 00314 – Collaudo, al fine del pagamento del saldo.

Le eventuali economie di progetto, residue al completamento dell’opera, dovranno essere censite nell’apposita tab. “Economie” presente all’interno della sezione “Gestione Fonti”.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR Missione 5, Comp. 2, Invest. 2.1 e 2.2: Obbligo aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari ReGiS

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 marzo 2024, informa che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, anche gli investimenti relativi ai Piani Urbani Integrati, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2, e quelli relativi agli investimenti di Rigenerazione Urbana, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.1, hanno subito delle modifiche, in particolare:

  • per quanto concerne i Piani Urbani Integrati, a fronte degli originari 2,7 miliardi di euro, la dotazione finanziaria dell’investimento risulta attualmente pari a 900 milioni di euro, mentre il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, prevede che, entro il secondo quadrimestre del 2026, vengano completati almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane. Nonostante la riduzione della dotazione finanziaria prevista per l’investimento a valere sulle risorse del PNRR, si chiarisce che tutti gli interventi finanziati sulla misura M5C2I2.2 esclusivamente con le citate risorse, si intendono di fatto confermati in quanto l’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, ha previsto le risorse nazionali necessarie a garantire comunque la copertura economica per gli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR. Tutti i soggetti attuatori beneficiari delle risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge n.152/2021, così come modificato dal citato articolo 34, continueranno ad utilizzare le funzionalità del sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione (ReGiS) ai sensi dell’articolo 12, comma 4;
  • relativamente ai contributi di Rigenerazione Urbana, la dotazione finanziaria dell’investimento, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro, risulta attualmente pari a 2 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR ed i restanti 500 milioni di euro così come previsti dal DM 6 agosto 2021. Anche il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, è stato oggetto di modifica, e prevede che nel 2026 vengano completati almeno 1.080 progetti di Rigenerazione Urbana riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie. Parimenti, nonostante la riduzione della dotazione finanziaria prevista per l’investimento a valere sulle risorse del PNRR, si chiarisce che tutti gli interventi finanziati sulla misura M5C2I2.1 esclusivamente con le citate risorse, si intendono di fatto confermati in quanto l’articolo 35 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 ha previsto le risorse nazionali necessarie a garantire comunque la copertura economica per gli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR. Tutti i soggetti attuatori beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019, così come modificato dall’articolo 35 del citato decreto-legge, continueranno ad utilizzare le funzionalità del sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione ReGiS ai sensi dell’articolo 12, comma 4.

Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’articolo 2, rubricato “Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR“ ha stabilito che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi dovranno rendere disponibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., ovvero entro il 2 aprile 2024, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato sul sistema informatico “ReGiS”.

L’Amministrazione Centrale titolare della misura provvederà, entro i successivi trenta giorni, ad attestare tramite ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti. La Struttura di Missione PNRR e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvedono d’intesa a verificare i suddetti adempimenti e, in caso di disallineamenti, provvederà a richiedere i necessari chiarimenti, assegnando all’Amministrazione Centrale un termine non superiore a quindici giorni prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. Nel caso di inutile decorso del termine prestabilito ovvero qualora il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema ReGiS, la Struttura di Missione PNRR, sentito l’Ispettorato Generale per il PNRR, richiederà al Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Il comunicato chiarisce che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, qualora il soggetto attuatore assicuri mediante l’aggiornamento dei cronoprogrammi la possibilità di completare l’intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR, anche in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n.77 del 2021, nè all’esercizio dei poteri sostitutivi sopra citati.

Inoltre, alla luce dell’articolo 2, comma 3 del citato decreto-legge, viene precisato che il mancato rispetto del Target finale comporterà da parte dell’Amministrazione Centrale Titolare della Misura le azioni di recupero del contributo concesso con contestuale recupero degli importi già erogati nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti. Pertanto, tutti i Soggetti Attuatori delle Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto-legge n.19/2024, dovranno aggiornare in via definitiva i cronoprogrammi procedurali e finanziari presenti su ReGiS.

Per il corretto aggiornamento della sezione relativa ai Cronoprogrammi è specificato quanto segue:

  1. relativamente alla sezione “Iter di progetto“, il SA è tenuto a compilare dettagliatamente ogni singola fase procedurale in cui si articola l’iter procedurale dell’intervento scegliendo da un menù a tendina la fase dell’iter pertinente, indicando le date di inizio e fine previste ed effettive, aggiornando costantemente le singole fasi al fine segnalare eventuali ritardi. Si segnala che deve essere inserito il massimo dettaglio delle fasi procedurali (evitare di inserire una unica voce “altro”) e, in ogni caso, deve essere data evidenza delle fasi di:
    1. studio di fattibilità/progettazione (PFTE, definitivo, esecutivo);
    2. predisposizione capitolato e bando di gara;
    3. pubblicazione bando di gara;
    4. aggiudicazione dei servizi e dei lavori e stipula contratto;
    5. consegna dei lavori ed esecuzione degli stessi;
    6. collaudo.
  2. nella sottosezione “Piano dei costi“ il Soggetto Attuatore deve registrare per ciascuna annualità l’importo del finanziamento valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato nell’anno. Si chiarisce che in ogni caso l’importo realizzato per ciascuna annualità deve essere coerente con tutte le spese sostenute nel medesimo anno, così come risultati dalla sezione “Gestione spese”. Inoltre, gli “importi da realizzare” del piano dei costi devono essere coerenti con il cronoprogramma procedurale;
  3. per quanto riguarda il “Quadro economico“, andrà predisposto il file riportante il quadro economico iniziale e, laddove possibile, il quadro economico post-aggiudicazione e definitivo. Nella fase di programmazione progettuale, i dati da inserire nel quadro economico si riferiscono alle informazioni previsionali di spesa mentre, nella fase attuativa, si provvederà a consolidare il quadro economico con i dati effettivi relativi alla spesa effettivamente sostenuta. Il file contenente il Quadro economico, ed i relativi aggiornamenti, dovrà essere caricato all’interno della voce “00303-Lavori”. Per agevolare le successive fasi di verifica e controllo si raccomanda di allegare un file excel di riconciliazione tra le voci di spesa e i relativi importi riportati negli atti amministrativi e sul sistema informativo ReGiS. Le economie derivanti dai ribassi di gara devono essere registrate nella voce “00300- Altro”.
    Al contrario, le eventuali economie di progetto residue a seguito del collaudo dell’opera, andranno censite all’interno della Sezione “Gestione fonti”, nella tab “Economie”. In aggiunta, si invitano i soggetti attuatori ad aggiornare tempestivamente i dati relativi alle procedure di aggiudicazione e ai pagamenti.
  4. per quanto riguarda la sezione di ReGiS “Procedure di aggiudicazione“, può essere alimentata in automatico con i dati relativi alle procedure poste in essere dal soggetto attuatore per la realizzazione del progetto; tali dati possono essere recuperati tramite interoperabilità mediante il tasto “Aggiungi da sistema esterno” dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita dall’ANAC, il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
    Al fine di completare il corredo informativo sulle procedure espletate con le informazioni non ancora comunicate, è necessario che sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP):

    1. il CIG o i CIG siano associati al CUP che identifica l’intervento oggetto di contributo;
    2. sia compilata la data di pubblicazione della gara;
    3. sia compilata la data di aggiudicazione definitiva del contratto e siano aggiunti gli Aggiudicatari;
    4. sia correttamente compilata la conclusione dei lavori.

    Gli Smart CIG già acquisiti andranno inseriti manualmente nel campo “Codice procedura”.

    a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 13 del 24 febbraio 2023, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro si richieda un Codice Identificativo Gara (CIG) ordinario;

  5. per quanto riguarda la sezione “Gestione spese“ – sottosezione “Pagamenti a Costi Reali“, quest’ultima viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Comune dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto compilando le informazioni obbligatorie: mandato, tipologia di pagamento, data pagamento, importo totale del pagamento, importo richiesto.
  6. Per la corretta alimentazione delle informazioni nella sezione Gestione spese “Giustificativi di spesa“, andranno rese disponibili le fatture in formato elettronico emesse dai soggetti realizzatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Medie Opere: Pagamenti a titolo di rendicontazione intermedia

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 28 febbraio 2024, informa che all’esito delle attività di verifica sui rendiconti di progetto, espletate da parte dei Presidi Territoriali sul sistema ReGiS, sono state effettuate erogazioni ai Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (M2C4I2.2. Misura fuoriuscita dal PNRR), relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati.

In particolare, per gli investimenti in progetti di medie opere, è stato erogato un importo totale pari ad euro 22.473.038,70, in favore di 88 enti finanziati con decreto del 23 febbraio 2021, nonché di euro 8.542.176,84, per 40 enti finanziati con decreto dell’8 novembre 2021, a titolo di rendicontazione intermedia.

È possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia, con evidenza dei singoli CUP ed indicazione delle eventuali detrazioni applicate. I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

Laddove la rendicontazione di progetto sia in una fase conclusiva, l’ente locale è tenuto alla rendicontazione a sistema ReGiS nelle modalità indicate dal manuale e avendo cura di caricare il certificato di collaudo/regolare esecuzione all’interno della sezione “Anagrafica progetto” – sottosezione “Cronoprogramma/Costi” nella fase 00314 – Collaudo, al fine del pagamento del saldo.

Le eventuali economie di progetto, residue al completamento dell’opera, dovranno essere censite nell’apposita tab. “Economie” presente all’interno della sezione “Gestione Fonti”.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Pagamento contributo per Rigenerazione urbana

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 27 febbraio 2024, rende noto che all’esito delle consuete verifiche effettuate sul sistema ReGiS rispetto alla Missione5 Componente2 Investimento2.1 (Rigenerazione urbana), è stata disposta l’erogazione, a titolo di anticipo, relativamente ai progetti per i quali è stata riscontrata l’aggiudicazione della procedura di affidamento lavori e la stipula del relativo contratto di appalto.

In particolare, per gli investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, in data 14 febbraio 2024, sono state erogate risorse in favore di 124 enti per un importo totale pari ad euro 115.866.618,02.

È consultabile (clicca qui) il dettaglio dei progetti e delle relative risorse erogate suddivisi per Province e con indicazione delle eventuali detrazioni applicate. Per ciascun progetto è altresì presente la percentuale delle liquidazioni effettuate rispetto al costo PNRR. I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

I Soggetti Attuatori che non abbiano ricevuto l’intero acconto sono invitati ad alimentare la sezione di monitoraggio ReGiS (Anagrafica Progetto), nelle modalità indicate all’interno della manualistica allegata al decreto del 22 novembre 2022, come dettagliato nei paragrafi da 4.1 a 4.9. I Soggetti Attuatori degli interventi finanziati, a seguito dell’erogazione dell’acconto, sono tenuti alla rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS secondo il circuito finanziario previsto dalla Misura.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Pagamento contributo ai Comuni sotto i 5.000 abitanti per assunzione di personale

Il Ministero dell’Interno comunica che con decreto dirigenziale del 16 Febbraio 2024 è stato disposto il pagamento delle risorse finanziarie, annualità 2024, relative al fondo previsto dal comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, destinato al concorso della spesa sostenuta dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR, per la copertura dell’onere per le assunzioni di personale a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, assegnate con D.P.C.M. del 30 dicembre 2022 e successivamente rideterminate con D.P.C.M. del 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi erogato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti”.

Si segnala, inoltre, che per il pagamento del contributo diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197, si è in attesa di ricevere dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco dei comuni beneficiari con l’indicazione, per ciascuno di essi, dell’importo assegnato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Alle procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse del PNRR indette successivamente al 1° luglio 2023 si applica il nuovo Codice dei contratti

Il Tar Lazio, sez. II bis, con sentenza del 3 gennaio 2024, n. 134 ha evidenziato che è soggetta alla disciplina di cui al d. lgs. n. 36 del 2023 la procedura di gara avviata nel mese di agosto del 2023 per l’affidamento del contratto finanziato con le risorse del PNRR, come è desumibile dai seguenti articoli del predetto decreto legislativo:

– 229 comma 2, secondo cui “le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

– 226 comma 2 lettera a) il quale prevede che, “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;

– 225 comma 8 che stabilisce che “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.

Con particolare riferimento a tale ultima disposizione, il collegio rileva che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. del d. l. n. 77 del 2021) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50 del 2016 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 del d. lgs. n. 36 del 2023, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50 del 2016 a decorrere dal 01 luglio 2023 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

 

La redazione PERK SOLUTION