È stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04-01-2025, il decreto del Ministero dell’economia 6 dicembre 2024, recante “Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse Pnrr”. Le indicazioni si rivolgono alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori dei relativi interventi.
In particolare, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, entro 30 giorni dalla data di acquisizione delle richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l’apposita funzionalità del sistema ReGiS o, nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare della misura PNRR.
Una volta perfezionato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le amministrazioni titolari provvedono a erogare in favore dei soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, di norma pari complessivamente al 30 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di anticipazione presentata dal soggetto attuatore. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che prevedano, per settori o casi specifici, l’erogazione di anticipi superiori al 30 per cento.
Le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all’anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell’erogazione, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che:
a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all’allegato 1 al presente decreto «PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi»;
b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, ovvero si sia impegnato all’aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.
Ai fini della conclusione dell’intervento, le amministrazioni titolari delle misure provvedono all’erogazione del saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di saldo presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell’erogazione del saldo, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta e, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate.
Al fine di agevolare le verifiche a campione, il soggetto attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell’amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee. Qualora in sede di istruttoria della richiesta di saldo, l’amministrazione titolare ritenga non sufficienti gli elementi necessari per l’erogazione, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l’amministrazione titolare deve erogare il saldo è sospeso – con atto motivato – e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell’amministrazione stessa, degli elementi integrativi o delle modifiche di cui sopra.
La redazione PERK SOLUTION