Le P.A. possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo

Via libera alla nuova disciplina che stabilisce le condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo, in attuazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 che ha integrato la cosiddetta Riforma dello Sport. È stato firmato infatti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il decreto ministeriale con cui vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.

Il testo, adottato di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Istruzione e del merito e il Ministro dell’Università e della ricerca, chiede in primo luogo, secondo i principi dell’ordinamento vigenti in materia di pubblico impiego, l’assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA, e l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l’attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Infine, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

La disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida, per i quali sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane. Il provvedimento è attualmente all’esame degli Organi di controllo per la registrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Permessi L.104 2.0 – Messa in esercizio del nuovo applicativo

Il Dipartimento della Funzione Pubblica informa che dal 7 novembre è in esercizio la nuova Rilevazione Permessi L.104 (L.104-2.0). Nella relativa sezione sono pubblicati i videotutorial per le modalità di accesso tramite il Punto Unico di Accessso (PUA) della Funzione Pubblica e la guida all’uso del nuovo applicativo.

La comunicazione dei dati per l’anno 2023 dovrà essere effettuata esclusivamente sulla nuova piattaforma. NON saranno presi in considerazione i dati eventualmente inseriti nella banca dati dismessa per l’anno 2023.

Gli utenti registrati sulla vecchia piattaforma dovranno effettuare una nuova registrazione nell’applicativo L104 2.0.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi a soggetti in quiescenza per formazione/affiancamento

Con la deliberazione n. 62/2023/PAR, la Corte dei conti, Sez. Basilicata, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere ad ad un incarico a titolo oneroso da conferire ad un soggetto in quiescenza già dipendente del comune ed avente ad oggetto l’attività di formazione iniziale e di primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate. Nel caso di specie, il Comune istante chiede di sapere se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti in quiescenza, trovi applicazione anche con riguardo al suddetto incarico a titolo oneroso.

La Sezione, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva – ritiene che l’attività oggetto della richiesta di parere non costituisca né incarico di studio né incarico di consulenza e, pertanto, non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 9, del Dl. 95/2012. Nello specifico, il divieto riguarda “gli incarichi di studio o consulenza”, gli “incarichi dirigenziali o direttivi” o “le cariche in organi di governo”; tali incarichi sono viceversa consentiti ove gratuiti e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, è prevista una ulteriore limitazione rappresentata dalla durata massima non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento secondo cui l’attività descritta nella richiesta di parere si estrinseca nella “formazione operativa” e nel “primo affiancamento” del personale neo-assunto (sul punto vedasi Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 66/2023/PAR), ovvero in una prestazione nettamente distinta dagli “incarichi di studio e di consulenza” vietati dall’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012.

Tuttavia, l’incarico individuale da conferire dovrà necessariamente rispettare i limiti all’uopo fissati dall’art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 (con particolare riguardo alla natura temporanea della prestazione da eseguire, destinata a soddisfare una esigenza di carattere straordinario ed eccezionale nonché alla congruità del relativo compenso); inoltre si dovrà prestare attenzione al trattamento pensionistico in godimento, atteso che ‹‹….nell’ipotesi in cui il soggetto già collocato in quiescenza si sia avvalso del regime di pensione anticipata previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (cd. quota 100, poi divenuto 102 e 103) trova applicazione la previsione di cui all’articolo 14, comma 3, del menzionato decreto secondo cui “la pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. In tali fattispecie, pertanto, all’eventuale incarico a titolo oneroso consegue la sospensione del trattamento pensionistico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Scuola, al via assunzione di nuovo personale Ata

Al via le assunzioni di nuovo personale Ata nelle scuole. Grazie a uno stanziamento di 50 milioni di euro il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato le scuole a stipulare nuovi contratti a partire dal 16 ottobre fino a fine anno. Grazie a questo intervento, ogni scuola italiana potrà disporre di un’unità aggiuntiva di personale Ata, per un totale di 2.948 assistenti tecnici e amministrativi e 4.235 collaboratori scolastici. “Abbiamo mantenuto l’impegno assunto”, ha detto il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “è un ulteriore intervento che va nella direzione di ridare centralità al personale della scuola tutto”.

In ottemperanza agli impegni presi a sostegno del Sud Italia, il Ministro Valditara ha firmato un ulteriore decreto che prevede la ripartizione di 12 milioni di euro a 1.828 scuole del Mezzogiorno ricomprese nell’Agenda Sud. I fondi consentiranno di attivare incarichi temporanei aggiuntivi dal 1 novembre fino alla fine del 2023 per l’assunzione di 355 assistenti amministrativi e tecnici e 1.473 collaboratori scolastici.

“Questi stanziamenti – afferma Valditara – certificano il nostro impegno nel sostenere il personale della scuola e nel colmare finalmente il divario che separa Nord e Sud Italia. Investendo in risorse umane e in progetti mirati costruiremo un sistema scolastico più forte e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze del nostro Paese e di contribuire attivamente al suo sviluppo socio-economico”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferimento incarichi a personale in quiescenza agli uffici di staff di organi politici

Con il parere n. 938 del 11 ottobre 2023 il Dipartimento della Funzione Pubblica – in riscontro ad una richiesta di chiarimenti avanzata dall’Anci sull’applicazione anche agli uffici di staff, ex articolo 90 del Tuel, della possibilità di attribuire incarichi in deroga al divieto previsto per il personale già collocato in stato di quiescenza – ritiene possibile ricondurre nell’alveo dell’ipotesi derogatoria di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, la nomina ex art. 90 TUEL dei soli Capi di Gabinetto, intesi come figure di vertice degli uffici di staff all’interno dei regolamenti interni di organizzazione degli enti locali, a condizione che tra le funzioni attribuite non rientrino attività di natura gestionale.

Il comma 3 dell’art. 11 del decreto sopra richiamato introduce un’esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati che siano già collocati in quiescenza. In particolare, l’esclusione concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Se dal punto di vista funzionale, nulla osta a considerare gli uffici di staff ex articolo 90 TUEL assimilabili agli uffici di diretta collaborazione ministeriali, rimane la problematica circa l’individuazione di quali siano gli “incarichi di vertice” all’interno di tali uffici che, in base al comma 3-bis dello stesso articolo 90 del TUEL, non posso però svolgere attività gestionale neanche quando hanno un trattamento economico parametrato a quello della dirigenza.

Il Dipartimento, nel richiamare le indicazioni della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A, perviene alla conclusione che possa essere ricompresa tra gli incarichi di vertice degli uffici di staff di cui all’articolo 90 TUEL, la figura del Capo di Gabinetto, ove prevista all’interno dei regolamenti di organizzazione degli enti locali, che ha il compito di coadiuvare e supportare il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sebbene non possa avere un contratto da dirigente e con le peculiarità retributive e contrattuali che contraddistingue l’ordinamento degli enti locali.

La nota ricorda, infine, si analizzare in concreto, al di là del nomen iuris ad essa attribuito, il contenuto delle prestazioni oggetto dell’incarico, al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci sulle nuove regole per assunzioni e concorsi in Comuni e Città

Lo scorso 14 luglio è entrato in vigore il nuovo Regolamento per l’accesso all’impiego (DPR 82/2023) che ha profondamente innovato la disciplina previgente (DPR 487/1994). Tra le principali novità, vi è sicuramente l’abrogazione, tra le modalità di accesso alla pubblica amministrazione, del concorso per soli titoli, né per il tempo determinato né per il tempo indeterminato, nonché la previsione della verifica del possesso dei requisiti non solo alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso, ma anche all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Inoltre, per l’ammissione a particolari profili professionali, di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.
L’Anci ha realizzato il Quaderno La nuove regole per le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi nei Comuni e nelle Città metropolitane con cui si fornisce ad operatori ed amministratori locali un quadro sintetico e pratico delle ultime novità normative in materia di assunzioni e un modello di Regolamento per l’accesso all’impiego adeguato al citato DPR 82/2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

LSU: erogazione contributo annualità 2023 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, indicati nell’elenco n. 5, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2023, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.

L’importo totale erogato, pari a € 749.895,08 riguarda i Comuni delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Regione Siciliana.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le misure di welfare integrativo previste dall’art. 82 CCNL non sono assoggettate al limite del trattamento accessorio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 174/2023/PAR, si è pronunciata nel senso che “le misure di welfare integrativo previste dall’art. 82 CCNL non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017” (negli stessi termini, la già citata deliberazione n. 61/2023/PAR della Sezione ligure, secondo cui le predette misure “non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL”).

In particolare, il Comune istate ha chiesto di sapere se un Ente, che in passato non aveva già stanziato risorse per welfare integrativo, possa destinare somme, ai sensi della disciplina contenuta all’art. 82 CCNL 16/11/2022, rubricato “welfare integrativo” prevedendo in sede di contrattazione decentrata integrativa, la concessione ai dipendenti dell’Ente di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l’adesione a una impresa di assicurazione, anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, vista la destinazione di tali somme che risulta volta alla concessione di benefici di natura meramente assistenziale e sociale e non già retributiva.

Per la Sezione, la nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Ad avviso del Collegio, quindi, benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

Tuttavia, rileviamo la nota della RGS si segno contrario, che ha invece evidenziato come gli eventuali incrementi discrezionali del Fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale rientrino nel limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consorzi tra enti locali: Spese di personale eterofinanziate non rilevano sulla capacità assunzionale

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 136/2023, in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare se un Consorzio di enti locali, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni del personale, possa considerare come utili, ai fini della determinazione della propria capacità assunzionale a tempo indeterminato e dei limiti della relativa spesa di personale, le risorse provenienti da fonti eterofinanziate (fondi regionali, fondi europei, etc.)”, ha ribadito la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui al citato art. 33 del d.l. n. 34/2019.

La Sezione ricorda che la disciplina delle facoltà assunzionali degli enti locali è stata profondamente innovata nel 2019, con l’introduzione dell’art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in l. 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito la previgente regolamentazione fondata sulla logica del c.d. turn over, introducendo un modello ispirato al criterio della sostenibilità finanziaria della spesa del personale. L’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.  Il meccanismo introdotto dall’art. 57, comma 3-septies, risulta, peraltro, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 801, della l. 30 dicembre 2020, n. 178.

Tale peculiare regime riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo stabilizzazione del personale ex Ente Tabacchi Italiani (E.T.I.). Saldo anno 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 26 settembre 2023, informa che con decreto dirigenziale del 20 settembre 2023, è stato disposto il pagamento del saldo, nella misura del 30%, del contributo assegnato nell’anno 2023 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122.

Il predetto pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per gli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2023, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I. Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo loro assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI”.

 

La redazione PERK SOLUTION