Con deliberazione n. 106/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di un Ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che fa parte di un’Unione di comuni, di procedere ad una nuova assunzione in caso di cessazione del dipendente neoassunto senza effettuare una nuova valutazione della capacità assunzionale ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 34/2020. Il comune richiede, inoltre, se in caso di accoglimento della richiesta di mobilità volontaria, questa possa essere considerata cessazione e l’ente possa avvalersi nuovamente della facoltà prevista dall’art. 5 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 del D.M. 17.03.2020. La Sezione, dopo aver ricostruito il nuovo quadro normativo relativo alla capacità assunzionale previsto dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 e dal decreto attuativo, 17 marzo 2020 basato sulla “sostenibilità finanziaria”, con riferimento alla mobilità volontaria, ha evidenziato che mentre nella previgente disciplina, la stessa poteva essere considerata “neutrale” e non rilevava come “cessazione”, in quanto la capacità assunzionale veniva calibrata sulla regola del turn over, attualmente deve essere considerata, come qualsiasi cessazione, ai fini del calcolo dell’indicatore di sostenibilità finanziaria ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Con riferimento alla facoltà prevista dall’art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 per i Comuni con meno di cinquemila abitanti facenti parti di Unioni di Comuni, che si collocano al di sotto del valore soglia stabilito dallo stesso decreto 17 marzo 2020, viene consentito, in deroga alla regola generale della “sostenibilità finanziaria”, per il periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro, qualora la maggior spesa per personale risulti non sufficiente all’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato. In caso di cessazione di personale, per qualsiasi causa, ne deriva che l’ente potrà procedere ad una nuova assunzione, reiterando l’intera procedura e quindi previa verifica della capacità di spesa derivante dal valore soglia utile a fini della determinazione della “sostenibilità finanziaria” (da calcolarsi secondo le modalità procedurali stabilite dall’art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e della normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020), con possibilità per l’ente di piccole dimensioni che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà prevista dall’art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020. Quest’ultima norma, ponendo una deroga alla disciplina a carattere generale, che individua esclusivamente nella sostenibilità finanziaria la capacità assunzionale dei Comuni, conformemente all’art. 14 delle preleggi al codice civile, non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerati, consentendo ai piccoli comuni, nel periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione e fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.
Decreto Reclutamento, la nota sintetica di Anci sulle misure di interesse degli enti locali
ANCI ha pubblicato una nota sintetica sulle norme di principale interesse per i Comuni e le Città Metropolitane contenute nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sulle “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”. Si tratta di misure urgenti finalizzate a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le Pubbliche amministrazioni coinvolte nell’attuazione del Pnrr. Tra i provvedimenti di interesse per i Comuni nel testo sono previste misure per il reclutamento di personale a tempo determinato, per il passaggio diretto di dipendenti tra pubbliche amministrazioni, per gli incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Pnrr, misure in materia di ordinamento professionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il Piano integrato di attività e organizzazione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
INPS, tutele per lavoratori fragili e malattia per quarantena
L’INPS, con il messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, fornisce chiarimenti sulla tutela per la quarantena dei lavoratori cosiddetti “fragili” e per la malattia da COVID-19, come prevista dall’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).
Con riferimento alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020, l’Istituto procederà a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati; per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.
Le novità normative introdotte dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, hanno allungato la possibilità di beneficiare dello smart working al 31 ottobre 2021, ma non hanno previsto nuovi fondi per equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
L’indennità di malattia per quarantena non potrà essere erogata per gli eventi avvenuti relativi al 2021, ma solo per tutto il 2020 nel limite delle risorse stanziate.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Aran, Sottoscritto l’accordo di interpretazione autentica sul galleggiamento dei Segretari
L’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative, in relazione ai contenuti dell’Ordinanza disposta dal Tribunale Civile di Ferrara – Sez. Lavoro, hanno siglato in via definitiva l’Accordo di interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 (quadriennio 1998.2001 e biennio 1998-1999), norma attinente all’istituto economico del cosiddetto “galleggiamento”.
La questione interpretativa sottoposta dal giudice è la seguente:
“se la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Le parti hanno concordato e chiarito che la previsione di cui all’art. 41, comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione (sempre nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) anche nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Debutta in via sperimentale “inPA”, il Portale del Reclutamento
Il Dipartimento della Funzione Pubblica informa che è operativo “InPA” – il Portale del Reclutamento”, la porta digitale unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione: www.inpa.gov.it.
Il Portale inPA – sviluppato dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Almaviva – funzionerà in modalità sperimentale per il solo inserimento dei curricula. Dall’autunno sarà implementata la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di selezione del personale necessario alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A regime, entro il 2023, il Portale ospiterà anche i bandi dei concorsi pubblici ordinari, in sinergia con la Gazzetta Ufficiale, nonché le procedure di mobilità dei dipendenti pubblici.
InPA – istituito originariamente dalla legge 56/2019, inserito nel Pnrr e disciplinato definitivamente dal decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021) – sarà il luogo del cambiamento della Pa: lo spazio in cui fotografare in tempo reale il rinnovamento del capitale umano pubblico e in cui le offerte di lavoro si incontreranno in modo concreto, trasparente e in tempo reale con le aspettative e le competenze di milioni di professionisti.
I cittadini potranno registrarsi al Portale inPa, tramite Spid, e caricare i propri dati, il percorso formativo, le specializzazioni, le competenze e le esperienze professionali nel form appositamente predisposto per garantire la sicurezza dei dati sensibili.
InPa, per la ricerca e il reclutamento dei profili professionali necessari alle pubbliche amministrazioni, si avvarrà delle banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi e di quelle delle professioni non ordinistiche. A tal fine, il 16 luglio scorso è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Funzione pubblica e ProfessionItaliane, che riunisce la Rete delle professioni tecniche e i Cup: un universo di circa 1,5 milioni di professionisti.
Analogamente, il 4 agosto, è stato sottoscritto il Protocollo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (oltre 120mila professionisti) e con Assoprofessioni, che organizza circa 50mila addetti appartenenti alle professioni non regolamentate (tra le quali gli esperti ambientali e di sicurezza del lavoro). Ulteriori protocolli sono in corso di definizione.
Il Dipartimento ha, inoltre, attivato una partnership con LinkedIN per amplificare le occasioni di lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti attivi in Italia e nel mondo.
Le slide del Dipartimento della Funzione Pubblica
Ministero dell’interno: Nuove disposizioni in materia di vicesegretari e segretari comunali
Con la Circolare n. 52 del 9 agosto 2021, il Ministero dell’interno illustra le novità apportate dal D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, alle disposizioni in materia di segretari e vicesegretari comunali. In particolare, l’art. 3-quater del DL 80/2021, nel modificare l’art. 16-ter del DL 162/2019, estende da 12 a 24 mesi il periodo massimo
durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale. Tale modifica nasce dall’esigenza di sopperire nel triennio 2020/2022, anche nelle more della conclusione dei corsi di formazione che saranno a breve avviati a seguito della procedura concorsuale appena terminata e di quelle già autorizzate, alla carenza dei segretari comunali destinati ad operare nei comuni di minore dimensione demografica.
Il successivo art. 6-bis, inserito in prima lettura dal Senato, reca un’autorizzazione legislativa all’assunzione di segretari comunali e provinciali in numero pari al 100 per cento delle unità di personale cessate dal servizio nel 2020, al fine di sopperire all’attuale carenza di segretari comunali iscritti all’Albo, anche alla luce della necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR. Conseguentemente, si dispone la soppressione del comma 6 dell’articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ai sensi del quale le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Opzione al TFR, proroga al 31 dicembre 2025
L’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. La suddetta proroga, di un quinquennio, è finalizzata a consentire a chi si trova in regime di TFS di poter continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali. Con il CCNQ sottoscritto il termine previsto è quindi differito al 31 dicembre 2025. Gli effetti del contratto decorrono dall’1/1/2021.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Sottoscritto il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021)
È stato sottoscritto il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. Sono confermati i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità, la cui composizione è rimasta per lo più analoga a quella del precedente triennio. Per quanto attiene alle Aree della dirigenza, ferma restando l’articolazione nelle quattro aree già definite dal precedente CCNQ, le parti hanno ritenuto opportuno proseguire a settembre il negoziato per individuarne la composizione.
A seguito della sottoscrizione del CCNQ, l’A.Ra.N. ha proceduto – in forza di apposita delibera del Collegio di indirizzo e controllo – all’accertamento definitivo della rappresentatività nei comparti individuati da detto Contratto, per il citato periodo contrattuale.
Tale accertamento finale è riportato nelle tabelle che superano tutte quelle precedenti relative al medesimo triennio, per gli ambiti contrattuali considerati.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Pubblicato in GU il decreto Reclutamento
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 188 del 07/08/2021 il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113. Contestualmente, è stato pubblicato il testo del decreto coordinato con la legge di conversione. Si tratta del terzo pilastro del Recovery Plan italiano, dopo la governance e le semplificazioni, che regola le procedure per le assunzioni a tempo determinato nella Pubblica amministrazione di tutti gli esperti e i funzionari che lavoreranno ai progetti, nonché il potenziamento di enti come Sna e Formez, per rafforzare la formazione dei lavoratori pubblici e l’assistenza tecnica.
Le slide del Dipartimento della Funzione Pubblica
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Decreto Reclutamento, la Camera approva in via definitiva
È stato approvato in via definitiva il Dl reclutamento, il decreto legge per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del NRR e per l’efficienza della giustizia, c.d. Decreto Reclutamento (A.C. 3243). I voti favorevoli sono stati 339, nessun voto contrario, 32 gli astenuti.
Sono previste regole speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali rapporti di lavoro devono riguardare il personale destinato a realizzare i suddetti progetti, tuttavia le predette modalità speciali per le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate anche da parte delle pubbliche amministrazioni non interessate dall’attuazione del PNRR. Si dispone infine che le p.a. possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano. Viene modifica la disciplina transitoria che consente l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, il termine per le assunzioni in oggetto viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. La medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all’anzianità di servizio, che è uno dei requisiti stabiliti per l’applicazione della suddetta disciplina transitoria. Si prevede la possibilità per gli enti locali di organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza, da cui i medesimi enti attingono, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.
Si riconosce agli enti locali in dissesto finanziario, la possibilità di procedere comunque alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del PNRR, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
In materia di mobilità volontaria il provvedimento:
- limita i casi in cui tale forma di mobilità è subordinata all’assenso dell’amministrazione di appartenenza, disponendo che l’assenso rimane necessario qualora;
– si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente; - – si tratti di personale assunto da meno di tre anni;
- – la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Tale percentuale è stabilita al 5 per cento per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250 e al 10 per cento per quelli con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 500 dipendenti.
- esclude dall’applicazione di tale istituto il personale degli enti locali con un numero di lavoratori a tempo indeterminato inferiore a 100;
- per gli enti locali, conferma che l’applicazione dell’istituto in oggetto è esclusa per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente;
- stabilisce che anche per le procedure di mobilità volontaria del personale la presentazione della domanda di partecipazione debba avvenire per via telematica.
Per quanto concerne i limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti, si prevede che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, limite attualmente costituito dal corrispondente importo determinato per il 2016.