Nuova direttiva ministeriale in materia di lavoro agile

Il Ministro della Pubblica amministrazione ha firmato in data 29 dicembre 2023, una nuova direttiva sul lavoro agile indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche.

Il lavoro agile nel pubblico impiego è regolato – ricorda la direttiva – da accordi individuali, che calano nel dettaglio obiettivi e modalità ad personam dello svolgimento della prestazione lavorativa. Per quanto riguarda in particolare i cosiddetti lavoratori “fragili”, l’ormai superata contingenza pandemica, nonché la disciplina contrattuale collettiva consolidata e la padronanza, da parte delle amministrazioni, dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività e alle esigenze dei lavoratori, ha fatto ritenere superata l’esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l’obbligatorietà del lavoro agile.

L’attenzione per i dipendenti più esposti a situazioni di rischio per la salute, tuttavia, non viene meno: la direttiva evidenzia infatti la necessità di garantire ai lavoratori che documentano “gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari” la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, “anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza”.

Nell’ambito dell’organizzazione di ogni amministrazione, sarà dunque responsabilità di ciascun dirigente individuare le misure organizzative che si rendono necessarie in tal senso, attraverso specifiche previsioni nell’ambito degli accordi individuali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero dell’interno: Censimento personale in servizio presso gli Enti Locali al 2022

Il Ministero dell’interno ha pubblicato la rilevazione dei dati che riguardano il personale in servizio presso gli Enti Locali al 2022, in attuazione del disposto di cui all’articolo 95 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) e realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dal censimento risulta che il personale a tempo indeterminato in servizio ha registrato un lieve decremento delle unità presenti al 31.12.2022 (n. 358.246 contro n. 358.931 unità registrate alla fine del 2021). I dirigenti in servizio al 31 dicembre 2022 erano n. 4.143 (compresi i dirigenti a tempo determinato che coprivano posti presenti in organico e direttori generali), contro n. 4.074 del 2021.

Il personale addetto al servizio di polizia locale ammonta a n. 49.967 unità (n. 52.227 unità nel 2021), di cui n. 47.177 nei Comuni; n. 1.211 nelle Unioni di Comuni; n. 1.569 nelle Province e n. 10 nelle Comunità Montane. La diminuzione del personale di polizia locale si registra sia nelle categorie C e D che in quella dei dirigenti. Diminuiscono le collaborazioni di natura autonoma rispetto all’anno precedente. Nel 2022 sono stati stipulati n. 661 contratti di collaborazione con n. 561 soggetti diversi, contro n. 698 contratti del 2021 e n. 612 soggetti diversi.

Per quanto riguarda il personale cessato dal servizio, nel 2022 hanno presentato domanda di dimissioni volontarie, prima del raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia o per aver maturato quota 102, n. 11.448 unità contro 13.530 unità del 2021; i pensionamenti per raggiunti limiti di età hanno interessato n. 6.231 unità contro n. 6.407 unità nel 2021; risultano cessate n. 2.082 unità di personale per risoluzione del rapporto di lavoro, ad iniziativa dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 72, comma 11, della legge n. 133/2008, come modificato dall’art. 1 comma 5 della legge 114/2014 (n. 2.331 unità nel 2021); le cessazioni per esternalizzazione di servizi hanno interessato n. 80 unità (n. 86 nel 2021); i licenziamenti disposti dagli enti hanno riguardato n. 192 unità (n. 2011 nel 2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

Al via la prima fase del progetto “Innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane”

Il Dipartimento della Funzione pubblica (DFP), in collaborazione con Formez avvia la prima fase del progetto Innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Riforma 2.3: “Competenze e carriere” – Sub-investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro”, che si concluderà a giugno 2026.

Il progetto, articolato in varie fasi, coinvolge tutti i 381 Comuni con popolazione residente compresa tra i 25.000 e i 250.000 abitanti. In particolare, le attività sono indirizzate ai responsabili delle risorse umane degli Enti destinatari, con lo scopo di definire ed implementare azioni strategiche. La prima fase, che prevede la raccolta di informazioni rilevanti all’avvio delle successive attività di sviluppo delle organizzazioni e dei sistemi di competenze, verrà avviata con i primi 50 Comuni che invieranno la loro adesione all’iniziativa progettuale, attraverso la compilazione di un form disponibile online sulla pagina Formez dedicata all’iniziativa.

Il termine per le adesioni è il 20 dicembre 2023, alle ore 12.00.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail progettoGRU.PNRR@formez.it

 

La redazione PERK SOLUTION

ARAN: possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza

Con l’orientamento applicativo CFL240, l’ARAN fornisce indicazioni in merito alla possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza. L’Agenzia ricorda che la disciplina contrattuale contenuta nel CCNL Funzioni Locali è la medesima di quella contenuta nel CCNL della Funzioni Centrali, non si possono che confermare i contenuti del parere già espresso in relazione alle Funzioni Centrali (CFC118) ai sensi del quale:

“La possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza è prevista dal vigente contratto solo in due ipotesi ben delineate ed aventi carattere eccezionale.

In primo luogo, l’Amministrazione può richiamare in ufficio il lavoratore che sta prestando la propria attività in modalità agile nel caso di “problematiche di natura tecnica e/o informatica” o “di cattivo funzionamento dei sistemi informatici”, a causa delle quali l’attività lavorativa a distanza viene concretamente impedita o sensibilmente rallentata (art. 66, comma 4 del CCNL 16.11.22).

Oppure, in secondo luogo, l’Amministrazione può richiamare il dipendente nell’ipotesi di “sopravvenute esigenze di servizio” (comma 5 del medesimo articolo 66). In questo caso deve essere data comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio.

Pertanto, come si evince dalla lettura dei commi citati, si tratta di ipotesi residuali e straordinarie e che non ammettono un’estensione analogica in altri casi non disciplinati. Ulteriori e diverse ipotesi di attività “mista” di tipo volontario e programmabile a priori dalle parti non sono quindi conformi alla normativa legislativa e contrattuale vigente.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’ipotesi del CCNL dell’area Funzioni Locali triennio 2019-2021

Il giorno 11 dicembre 2023, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per i circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e Segretari Comunali e Provinciali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali.

La firma del contratto giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un prolungato arco temporale. Il nuovo testo contrattuale regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune applicabili a tutto il personale destinatario del presente CCNL tra cui la nuova disciplina prevista in materia di Lavoro Agile e di mentoring. Molti degli interventi previsti nel CCNL adeguano le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata, in modo completo e organico, la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione sulla tematica dell’informazione, sia preventiva sia consuntiva, nonché sulle materie di confronto.

Miglioramenti significativi sono contenuti nella riscrittura del periodo di prova e nell’ampliamento di alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze. Tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo. Sono stati, inoltre, riscritti i principi generali nonché la pianificazione strategica degli interventi della formazione.

È stata data una particolare enfasi ai meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato. Nelle specifiche sezioni dedicate, rispettivamente alla Dirigenza degli Enti Locali, ai Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e ai Segretari comunali e provinciali, sono stati inseriti puntuali interventi sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico. Per i Dirigenti degli Enti Locali è stato previsto un nuovo istituto che regola il trattamento economico riconoscibile al personale utilizzato in convenzione tra più enti.

Per i Dirigenti amministrativi tecnici e professionali, oltre ai previsti incrementi delle diverse voci del trattamento economico, è stata attualizzata la disciplina della pronta disponibilità. Gli interventi di sicuro aggiornamento, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali. Nel nuovo impianto delle relazioni sindacali non è più prevista la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale e, a seguito della scelta operata dalle parti, gli istituti già regolati dai contratti collettivi integrativi nazionali sono stati disciplinati nell’Ipotesi di CCNL.

Con una puntuale riscrittura della disciplina sulla retribuzione di posizione spettante ai Segretari, è stato modificato il meccanismo per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione, attraverso la previsione di valori minimi e massimi riconoscibili in base alle classi demografiche degli enti e a criteri di graduazione espressamente individuati nel testo contrattuale. Specifiche clausole sono inoltre previste per i Segretari di Comuni aderenti ad una Unione e per i Segretari operanti nei Comuni capoluogo. E’ stata, inoltre, disciplinata l’Indennità di reggenza e supplenza prima regolata dal Contratto Collettivo integrativo nazionale ed inserita, anche per i Segretari, la norma contrattuale sugli incarichi ad interim.

A livello economico, si prevede un incremento medio di 256 euro per 13 mensilità, pari al 3,78%, a cui si può aggiungere un ulteriore 0,22% del monte salari per incrementare la retribuzione di risultato. Gli arretrati medi ammontano invece a circa 11.200 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Erogazione incentivi funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto

L’ANAC si è espressa favorevolmente in esito ad una richiesta di parere circa la possibilità ex art. 45 del D.Lgs.
36/2023 – Codice dei contratti pubblici, di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell’ente
nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito dell’affidamento diretto.

Con l’art. 45 del Codice, al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato il previgente assetto normativo di settore, il legislatore ha voluto chiarire che ora l’istituto dell’incentivo alle funzioni tecniche trova applicazione per tutte le procedure di affidamento incluso quindi l’affidamento diretto. Possibilità quest’ultima che la precedente disciplina di settore di cui al D.lgs. 50/20167 aveva escluso sulla base del tenore letterale dell’art. 113 riferito all’importo dei lavori, servizi e forniture “posti a base di gara”.

Pertanto la base alla lettera della norma e la ratio della stessa, come esplicitata nella stessa Relazione illustrativa al D.lgs 36/2023, ritengono possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell’ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto di appalto, sottolineando che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.lgs 36/2023, l’incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti come specificato nell’allegato I.10.

Con lo stesso parere l’Autorità evidenzia quanto previsto dall’art. 228 del Codice dei contratti pubblici in base al quale “dall’attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Tale neutralità deve essere valutata con riferimento al bilancio complessivo dell’ente, che, anche a seguito dell’applicazione della norma, deve restare in equilibrio. In altre parole, anche le nuove spese per
interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto può beneficiare dell’indennità di condizioni lavoro

Con l’orientamento applicativo CFL239, l’ARAN fornisce chiarimenti in merito alla possibilità del personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto, di beneficiare, nelle giornate in cui lavora a distanza, dell’indennità di condizioni lavoro di cui all’art. 84 bis del CCNL 16.11.2022.

Come espressamente indicato all’art. 68 comma 3 del CCNL 16.11.2022 “Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.”

In virtù del suddetto comma, l’Agenzia che il lavoratore che presta la propria prestazione in modalità a distanza, da remoto, possa beneficiare dell’indennità in oggetto alla condizione che, anche nella modalità prestazionale da remoto, sussistano i presupposti giustificativi dell’indennità in esame (disagio, rischio o maneggio valori) così come delineati dalla disciplina contrattuale, contenuta all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018, il cui valore massimo è stato rideterminato all’art. 84 bis del CCNL 16.11.2022, nel rispetto dei criteri di attribuzione e degli importi stabiliti in sede di contrattazione integrativa come disposto dall’art. 7, comma 4 lett. d) del CCNL 16.11.2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Limite trattamento accessorio al personale: rientrano anche i tempi determinati

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite dell’apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell’anno base che in quello di applicazione del limite. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2023/QMIG.

Sul punto, la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto che, ai fini dell’adeguamento del fondo per il trattamento accessorio, debba essere preso in considerazione unicamente il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo, diversamente dai conteggi suggeriti per la valorizzazione del valore medio pro capite dell’anno 2018 il personale assunto a tempo determinato.

Per la Sezione, entrambe le categorie di personale concorrono alla ripartizione dei fondi per la contrattazione integrativa previsti dal contratto collettivo nazionale di riferimento (articoli 1, 61 e 79 del CNNL Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022; articoli 1, 43 e 57 del CCNL Area dirigenti Funzioni locali del 17 dicembre 2020) e che partecipano dei detti emolumenti accessori. In considerazione della sostanziale omogeneità dei trattamenti risulterebbe paradossale che una determinata categoria di personale rientrasse tra i soggetti che partecipano agli impieghi del fondo per il trattamento accessorio ma non tra quelli che possono incrementarlo.

Considerare solo il personale a tempo indeterminato produrrebbe l’effetto distorsivo di disincentivare il ricorso a quello a tempo determinato. Si tratterebbe di una tendenza opposta rispetto a quella attualmente compulsata dal legislatore per sopperire a carenze di personale, specialmente di profilo tecnico, rappresentata dalla volontà di garantire comunque l’invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio, a fronte di un ampliamento della possibilità di procedere ad assunzioni per gli enti locali. Inoltre, detta interpretazione comunque non dovrebbe pregiudicare la sostenibilità finanziaria delle relative spese, in quanto la possibilità di effettuare assunzioni è riservata ai soli comuni “virtuosi”.

I rapporti a tempo determinato incardinati nell’ente locale sono soggetti a limiti di legge e la loro influenza nella determinazione del fondo può comportare variazione in aumento del trattamento accessorio complessivo, ma anche in diminuzione, in ragione del progressivo ed eventuale riassorbimento del personale a tempo determinato, conseguente alla cessazione dei rapporti, preservando comunque l’invarianza del valore medio pro capite.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Direttiva in materia di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici

Il Ministro per la pubblica amministrazione ha firmato la direttiva in materia di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici. L’obiettivo, nel solco delle esperienze dei modelli adottati nello scenario europeo e OCSE, è quello di attuare una strategia di piena valorizzazione del merito nel contesto organizzativo.

La direttiva vuole essere la “bussola” dei dirigenti verso la valorizzazione delle persone delle pubbliche amministrazioni nel loro contesto organizzativo. Come specificato nel documento, qualsiasi sistema di valutazione della performance deve essere infatti improntato innanzitutto alla massima attenzione verso i dipendenti pubblici, che sono il fulcro delle amministrazioni pubbliche. Per questo motivo è necessario partire dalle persone e sviluppare contesti capaci di innescare meccanismi virtuosi alla cui base deve esserci il merito.

“Quando si misura il merito di una persona – specifica il Ministro Zangrillo – non si esprime una valutazione valoriale sulla persona, ma si declina il suo profilo di competenze, di esperienze, il suo potenziale. Quindi, valutare il merito significa misurare la capacità che abbiamo di esprimere i nostri talenti, le nostre virtù; significa individuare le aree di miglioramento, in fin dei conti significa impegnarsi a far crescere le persone, che si traduce nel creare valore pubblico”.

Ecco perché è fondamentale – puntualizza ancora la direttiva – avere dei sistemi di misurazione che non tengano soltanto conto della performance individuale, ma anche di quella dell’organizzazione nel suo complesso. A questo si aggiunge la necessità di adottare sistemi che vadano oltre la sola valutazione effettuata dal superiore gerarchico, coinvolgendo una pluralità di soggetti per arrivare gradualmente a una valutazione a 360 gradi.

La direttiva stabilisce quindi che ogni amministrazione preveda, nell’ambito dei rispettivi sistemi, che tutto il personale, a partire dal livello dirigenziale, venga necessariamente valutato anche con riferimento alla capacità di esercitare adeguatamente la propria “leadership”. Tale capacità viene declinata nella direttiva soprattutto in relazione alla necessità di incidere sulla motivazione del personale, da valutare anche secondo comportamenti osservabili. Tra questi, ad esempio, la capacità di superare gli schemi consolidati, il conseguire i risultati e il “far accadere le cose”, la tempestività, la piena assunzione delle proprie responsabilità, la costruzione di team ad alte performance.

Il Ministro Zangrillo fornisce inoltre indicazioni sulla formazione. Ai dirigenti, infatti, è affidato il compito di promuovere percorsi per l’accrescimento delle competenze del capitale umano. È, quindi, fondamentale stabilire priorità formative sia per il perfezionamento delle competenze personali, sia per l’efficace svolgimento del ruolo dirigenziale, al fine di poter guidare con successo il personale assegnato ed essere protagonisti di un vero cambiamento all’interno delle proprie organizzazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuove assunzioni per gli enti territoriali del Sud, L’Avviso per manifestazione di interesse

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione e sul sito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione l’Avviso di manifestazione d’interesse che avvia il piano straordinario di assunzioni per la politica di coesione.

L’Avviso realizza le misure previste dall’art. 19 del D.L. n. 124/2023, finalizzate all’attuazione del principale Intervento del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, che ha finanziato l’assunzione a tempo indeterminato, con risorse integralmente etero-finanziate, di nuove unità di personale da destinare all’attuazione delle politiche di coesione. In particolare, ai Comuni e alle Unioni di Comuni saranno destinate fino a 1.674 nuove unità di personale, ulteriori 70 alle Città Metropolitane.

L’Avviso è rivolto ai Comuni, alle Unioni di comuni e alle Città Metropolitane situati nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ed è finalizzato alla rilevazione dei fabbisogni assunzionali degli enti interessati, con riferimento alle unità di personale e ai profili professionali richiesti.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 di giovedì 30 novembre 2023 e fino alle ore 12:00 di martedì 30 gennaio 2024 presentando la propria domanda di adesione esclusivamente tramite la Piattaforma, raggiungibile anche dalla pagina istituzionale del Dipartimento per le Politiche di Coesione e del Programma Nazionale CapCoe.

Sulla base degli esiti della manifestazione d’interesse sarà bandito un successivo concorso per l’assunzione di un numero massimo di 2.200 funzionari a tempo indeterminato che saranno impiegati esclusivamente al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni territoriali con riferimento alla gestione delle risorse e degli interventi della politica di coesione.

In particolare, agli Enti Locali (Comuni e Unioni di Comuni) saranno destinati fino a un massimo di 1.674 nuovi assunti, alle amministrazioni regionali 250, alle Province 135 e alle Città Metropolitane 70. Infine, saranno 71 i nuovi assunti destinati al rafforzamento del Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Allegato 1 – Definizioni
Allegato 2 – Format delibera organo esecutivo

 

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