INPS: precisazioni sulla compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA

Con il Messaggio n. 749 del 20-02-2024, l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA nei casi di corresponsione, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, di emolumenti arretrati a lavoratrici e lavoratori beneficiari dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. In tali casi, infatti, l’erogazione di emolumenti arretrati può determinare il venire meno del diritto all’esonero o la variazione della misura dello stesso.

La circolare n. 105 del 7 agosto 2012 ha previsto che la denuncia di emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro o nel periodo di sospensione dal servizio, sia effettuata tramite l’invio di un elemento V1, Causale 1, relativo all’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

A seguito dell’introduzione dei Flussi a Variazione V1, Causale 5 (cfr. il messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017), la denuncia degli importi arretrati è altresì consentita tramite la trasmissione sull’ultimo periodo di servizio di un elemento V1, Causale 5, che riporti tutti gli emolumenti a esso riferiti, includendo le erogazioni arretrate, per le quali andrà compilata l’apposita sezione “Ente Versante” ai fini della puntuale indicazione dell’importo e del periodo di erogazione.

I Flussi a Variazione V1, Causale C5, costituiscono, tuttavia, l’unica modalità di denuncia utilizzabile nei casi in cui l’erogazione degli emolumenti arretrati determini il venire meno del diritto, o la variazione della misura dello stesso, come nel caso dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023, e di altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. Pertanto, allo scopo di consentire una puntuale verifica della contribuzione dichiarata e degli sgravi spettanti, ai fini dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA), assume rilevanza la corretta modalità di compilazione della sezione “Ente Versante”.

A tale fine sono stati recentemente introdotti appositi controlli per verificare che il contributo dichiarato nella sezione “Ente Versante” tenga conto della quota oggetto di sgravio e sia, dunque, esposto al netto della quota stessa. I suddetti controlli, avviati già a partire dal mese di dicembre 2023, restituiscono un “Avviso non Bloccante” che evidenzia l’errore emerso in sede di controllo, ma non impedisce l’invio della denuncia contributiva.

A partire dal mese di aprile 2024, invece, l’errore diverrà “Errore Bloccante” e la denuncia potrà essere trasmessa solo dopo la correzione dell’errore. Per maggiori chiarimenti nell’allegato (Allegato n. 1) sono riportati alcuni esempi.

Allegati:
Messaggio numero 749 del 20-02-2024
Messaggio numero 749 del 20-02-2024_Allegato n 1

 

La redazione PERK SOLUTION

Il welfare integrativo è fuori dal limite del trattamento accessorio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 39/2024/PAR, fornisce riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di “stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate (quali quelle di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022) per finanziare le misure di welfare integrativo dei propri dipendenti”, rappresentando altresì il dubbio se “gli eventuali incrementi discrezionali del fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016”.

Il primo punto involge il contenuto dell’art. 79, comma 2, lett. c) del vigente CCNL Comparto funzioni locali nonché il rapporto con l’art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, ed è espressamente disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 79 CCNL cit.: sull’interpretazione della norma contrattuale la Sezione si astiene, attesa la competenza dell’ARAN.

Sul secondo punto (rapporto tra le eventuali risorse del fondo ex art. 79 CCNL destinate al welfare integrativo da un lato, e l’art. 23, d.lgs. n. 75/2017 dall’altro), il Collegio ribadisce che “le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017” (v. deliberazione n. 174/2023/PAR di questa stessa Sezione, richiamata dal Comune nella richiesta di parere), fermo restando quanto espressamente statuito dall’art. 80 del predetto CCNL, sub comma 1 ult. periodo, e comma 2, lett. k).

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo economico ai Comuni che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali

Come noto, la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest’ottica, per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali è stata prevista l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Per definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun Ambito territoriale deve inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la piattaforma SIOSS, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.

A tal fine, con la Nota 1898 del 31 gennaio 2024 vengono fornite le istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2023 e uno per i dati previsionali del 2024, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Entro lo stesso termine del 28 febbraio 2024, dovrà altresì essere inserita nel SIOSS, esclusivamente dagli ATS assegnatari di risorse prenotate lo scorso anno (rif. alla tabella 2 del DM 110/2023 come rettificata e integrata dalla tabella 2 del DM 137/2023), all’interno della nuova sezione rendicontazione, la documentazione di seguito indicata:

  • la certificazione utilizzando il modello “All. 3 – Certificazione rendicontazione AS 2023” firmata digitalmente dal Ragioniere Generale/Responsabile del servizio finanziario nonché dal legale rappresentante dell’Ambito;
  • il file Excel “All. 1 – Consuntivo AS 2023”, compilato con i dati riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2023.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni.

Solo per particolari quesiti è possibile scrivere alla casella di posta ContributoAS@lavoro.gov.it. Laddove i quesiti rivestano carattere di generalità le risposte saranno fornite esclusivamente tramite FAQ e note esplicative pubblicate sul sito (Fonte Ministero del Lavoro).

 

La redazione PERK SOLUTION

Gli istituti contrattuali che il Segretario comunale può invocare ai fini della sospensione delle ferie

Con l’orientamento applicativo AFL68, l’Aran fornisce chiarimenti in merito agli istituti contrattuali che il Segretario comunale può invocare ai fini della sospensione delle ferie.

La disciplina contrattuale contenuta nell’art. 16, comma 16 del CCNL del 17.12.2020 prevede espressamente che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell’interessato informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett. b)”.

Oltre alle cause di sospensione delle ferie già previste dalle previgenti norme ( malattia protrattasi per più di tre giorni o ricovero ospedaliero debitamente documentati), il CCNL del 17.12.2023, nel definire la disciplina di parte comune applicabile a tutti i destinatari dell’Area delle Funzioni Locali, ha aggiunto la possibilità di interrompere il godimento delle ferie imputandone la causa a fruizione di assenza per lutto, nelle fattispecie espressamente indicate dall’art. 19, comma 1, lett. b) .

Le particolari esigenze derivanti da eventi luttuosi sono state, pertanto, considerate rilevanti ai fini della fruizione della tutela.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le ferie non godute dal dipendente prima delle sue dimissioni vanno pagate

Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un’indennità finanziaria. È quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa C-218/22.

Nel caso di specie, un dipendente pubblico ha ricoperto, da febbraio 1992 a ottobre 2016, la carica di istruttore direttivo presso il Comune di Copertino (Italia). Ha poi rassegnato le dimissioni per accedere alla pensione anticipata, chiedendo il versamento di un’indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro. Il Comune, richiamandosi alla norma prevista dalla legislazione italiana secondo la quale i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto a un’indennità finanziaria in luogo dei giorni di ferie annuali retribuite non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ha contestato tale domanda.

Nell’ordinamento interno italiano esiste una apposita norma che limita la monetizzazione delle ferie e, parimenti, la Corte costituzionale – con la sentenza 95/2016 – ha ritenuto compatibile la disciplina nazionale con i principi costituzionali interni ma anche coi principi dell’Unione, escludendo il divieto di monetizzazione solo laddove le ferie non siano state godute per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore (p.es. malattia). Tuttavia, proprio seguendo tale interpretazione (le dimissioni volontarie sono, di contro, espressamente citate come esempio che preclude la monetizzazione), il caso di specie dovrebbe rientrare nel divieto di monetizzazione sancito per i pubblici dipendenti dalla normativa interna. Infatti, il ricorrente ha presentato dimissioni volontarie una volta raggiunta l’anzianità contributiva minima. Lo stesso non ha quindi atteso il limite anagrafico massimo per il collocamento a riposo, decidendo di cessare per dimissioni volontarie avendo raggiunto la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico in virtù dell’anzianità contributiva.

Con la sentenza, la Corte di Giustizia conferma che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro. Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell’adottare la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ricorda che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto può essere adibito a turni

Con l’orientamento applicativo CFL245, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, per il personale autorizzato a lavorare da remoto, di lavorare per turni. Come espressamente indicato all’art. 68 comma 3 del CCNL 16.11.2022 “Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.”

In virtù del suddetto comma, il lavoratore che presta la propria prestazione in modalità a distanza, da remoto, può certamente lavorare per turni ai sensi di quanto regolato dall’art. 30 del CCNL 16.11.2022, senza nessuna distinzione di trattamento giuridico/economico rispetto ai lavoratori in presenza, in relazione alla tipologia di prestazioni da rendere.

 

La redazione PERK SOLUTION

Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2023 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​, indicati nell’elenco n. 10, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2023, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.

L’importo totale erogato, pari a € 100.709,05,riguarda i Comuni delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria e Campania.

Si ricorda che a decorrere dal 2008, ogni anno, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – che sono stati ammessi a finanziamento con appositi provvedimenti della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – è erogato un incentivo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e, limitatamente al territorio della Regione Calabria, anche per ogni lavoratore di pubblica utilità, stabilizzato attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree (2022-2024)

In data 9 gennaio 2024 è stata sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).

Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024. Vengono confermati, anche con riguardo all’assetto, i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Analogamente, per quanto attiene alle Aree della dirigenza, si conferma l’attuale composizione. L’ipotesi diverrà operativa a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNQ che avverrà a conclusione della fase di controllo prevista dal d.lgs. n. 165/2001.

“Con questo contratto si avvia di fatto la nuova tornata contrattuale per il pubblico impiego – sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo –. Un impegno mantenuto e una ulteriore conferma della grande attenzione del Governo nei confronti delle nostre persone. Dopo aver dedicato il 2023 a recuperare i ritardi ereditati nella chiusura dei contratti del triennio 2019-2021, apriamo ora una nuova stagione di confronto grazie ai circa 8 miliardi di euro previsti in Manovra per i rinnovi. Un grande risultato non soltanto per l’assoluta rilevanza delle risorse a disposizione, circa un terzo della Legge di Bilancio, ma anche per le tempistiche: da tempo, infatti, tra una tornata contrattuale e l’altra non c’era questa continuità”.

“Un Paese moderno e innovativo trova il proprio fondamento anche in una macchina pubblica capace di rispondere in modo efficace ai profondi mutamenti sociali ed economici in atto. Proseguiamo dunque nel rafforzamento della Pubblica amministrazione, che è motore essenziale dello Stato, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei dipendenti pubblici e, in questo modo, di fornire a cittadini, famiglie e imprese servizi in grado di favorire lo sviluppo e la crescita del Paese”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Funzione Pubblica: inPA diventa una App Mobile, concorsi pubblici a portata di smartphone

InPA, il portale del reclutamento della Pubblica amministrazione diventa anche una App Mobile disponibile su Play Store e App Store. L’applicazione è stata sviluppata dal Dipartimento della Funzione pubblica, su indicazione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, anche in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli.

Un nuovo canale facile, sicuro, personalizzato e sempre a portata di mano, soprattutto delle nuove generazioni ma non solo, per conoscere le opportunità di lavoro offerte dalle pubbliche amministrazioni, scegliere bandi e avvisi di proprio interesse e candidarsi direttamente sul proprio smartphone con pochi click.

“L’introduzione della digitalizzazione nella Pa non è un fine in sé, ma un mezzo per attuare i principi della buona amministrazione – sottolinea il Ministro Zangrillo – La nuova app si aggiunge agli strumenti informatici già a disposizione dei cittadini. Una soluzione al passo con i tempi e che mette a disposizione di tutti, gratuitamente e in modo capillare, anche la conoscenza e la ricerca delle opportunità di lavoro pubblico anche attraverso lo smartphone, strumento di accesso ormai quotidiano a decine di servizi digitali offerti dalle PA”.

I bandi di concorso e gli avvisi di ricerca di professionisti ed esperti pubblicati sulla piattaforma online inPA sono più di 13 mila. Ad oggi, il Portale inPA raccoglie oltre 7 milioni di profili professionali, anche in virtù delle intese firmate con il mondo delle professioni, ordinistiche e non ordinistiche, ed estende il suo perimetro di ricerca alla platea dei 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia. Un numero che, in questa fase di incremento straordinario dei reclutamenti, è destinato a crescere ancora proprio grazie alla nuova app.

Alcune semplici istruzioni. Dopo aver scaricato l’applicazione sullo smartphone, le modalità di accesso dalla pagina iniziale sono due: come ospite o come utente già registrato. Usando poi l’autenticazione digitale si accede all’area dedicata da cui visualizzare la mappa delle offerte. Nell’area personale è possibile vedere e candidarsi per le diverse offerte di lavoro presenti che, tramite una mappa interattiva, possono essere visualizzate Regione per Regione e Provincia per Provincia.

Diventa così più semplice anche gestire il proprio profilo personale e verificare gli avvisi relativi alle selezioni a cui si partecipa, come le convocazioni o l’uscita dei risultati delle prove. Una sezione ad hoc, infine, è dedicata alle principali notizie sulle nuove assunzioni.

“La modernizzazione della Pubblica amministrazione passa dalla capacità di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per offrire servizi sempre al passo con i tempi – conclude il Ministro Zangrillo –. Questo strumento ci consentirà di migliorare ancora nel reclutamento delle competenze necessarie, oggi più che mai, ad affrontare e vincere le sfide che abbiamo di fronte”.

Link al portale inPA dove scaricare l’app: https://www.inpa.gov.it/inpa-e-anche-unapp-mobile/

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera all’apprendistato nella PA

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha firmato il decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per il reclutamento di giovani laureati. «Un ulteriore strumento per rafforzare i nostri uffici – commenta il ministro Zangrillo – dotando gli enti centrali e territoriali delle competenze necessarie ad affrontare, anche in ottica di Pnrr, le sfide del presente e del futuro».

Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, dà attuazione al Dl 44/2023, convertito dalla legge n.74/2023. Ad aprire la strada all’apprendistato sono le convenzioni con le Università per individuare gli studenti da assumere.

Fino al 31 dicembre 2026, con l’apprendistato le amministrazioni possono reclutare giovani laureati fino al 10% delle proprie capacità assunzionali, il 20% per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Il contratto, della durata massima di 36 mesi, prevede l’inquadramento nell’area dei funzionari. Alla scadenza è prevista l’assunzione a tempo indeterminato per chi ha ricevuto, con tanto di relazione motivata, una valutazione positiva del servizio prestato.

Le selezioni, articolate su una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e un orale, avvengono su base territoriale. Tra i principali criteri di valutazione anche l’età, che non può essere superiore ai 24 anni, il voto di laurea, la regolarità del percorso di studi, nonché eventuali esperienze professionali e competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione acquisite durante gli studi.

«Abbiamo bisogno delle nuove generazioni e delle loro energie e capacità – conclude il Ministro Zangrillo – per velocizzare il processo di innovazione e di digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Il contratto di apprendistato crea un ponte con le Università e i nostri uffici, per dotarli delle competenze necessarie a fornire a cittadini e imprese servizi al passo con i tempi, sempre più efficaci ed efficienti e adeguati alle loro nuove esigenze».

 

La redazione PERK SOLUTION