ARAN: sottoscritto contratto l’Accordo d´integrazione dell´ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale del comparto Funzioni Locali

L’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali del comparto Funzioni Locali hanno sottoscritto in via definitiva il 6 maggio 2024 l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali in applicazione di quanto disposto all’art.2 del citato ACNQ.

L’accordo sostituisce il precedente Accordo del 22 ottobre 1998 a seguito delle disposizioni del nuovo ACNQ in materia di RSU.

 

 

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Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2024 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali informa che sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​, indicati nell’elenco n.3, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2024, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili. L’importo totale erogato, pari a € 2.148.976,22 riguarda i Comuni delle seguenti regioni: Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A decorrere dal 2008, ogni anno, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – che sono stati ammessi a finanziamento con appositi provvedimenti della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – è erogato un incentivo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e, limitatamente al territorio della Regione Calabria, anche per ogni lavoratore di pubblica utilità, stabilizzato attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

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Progressioni economiche orizzontali: i chiarimenti dell’Aran

Con orientamento applicativo CFL259, l’ARAN ha ribadito che le progressioni economiche attivate per il 2023 secondo la disciplina dell’art. 16 del CCNL 16.11.2022 hanno decorrenza 1° gennaio 2023; tutti i dipendenti utili in graduatoria e beneficiari della progressione, in quanto in possesso dei requisiti previsti, acquisiranno il differenziale stipendiale dal 1 di gennaio, a prescindere dalla data di cessazione in corso d’anno. Pertanto, il dipendente cessato dal servizio in data 28 febbraio 2023, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, utilmente collocato nella graduatoria di progressione economica, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, può essere beneficiario della stessa.

In riferimento al requisito di partecipazione alle progressioni economiche all’interno dell’area di inquadramento ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, e quindi alla possibilità di valorizzare il tempo determinato espletato nella ex categoria D3, con l’orientamento applicativo CFL260, l’Agenzia ribadisce che i periodi di lavoro a tempo determinato possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del possesso del requisito di ammissione alla procedura di progressione economica, di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati svolti nella medesima area/profilo o comunque equivalente. Considerato che la categoria D3 per effetto del CCNL del 21.05.2018 era stata ricondotta all’unica categoria giuridica D, nel caso di specie è sicuramente possibile ritenere che trattasi della stessa categoria/area.

In merito alla possibilità di attribuire differenziali stipendiali al personale e distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende, ai seni dell’art. 14 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, con l’orientamento CFL261, l’Agenzia osserva che la circostanza che la nuova clausola contrattuale sulla disciplina delle progressioni economiche, contenuta all’art. 14 del CCNL 16.11.2022, non contempli espressamente la partecipazione del personale comandato – distaccato presso altre PA alle predette procedure non pregiudica di certo la possibilità del personale in questione di partecipare alle stesse qualora sia in possesso dei requisiti ivi previsti.

 

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Nuove assunzioni negli enti territoriali del Sud: Pubblicato il decreto di approvazione esiti della ricognizione dei fabbisogni

Con riferimento all’Avviso di manifestazione d’interesse del 21 novembre 2023, è pubblicato in data 9 aprile 2024, sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud e sul sito del PN Capacità per la Coesione 2021-2027 il Decreto Direttoriale n. 8/2024 di approvazione e pubblicazione degli elenchi relativi agli esiti della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni.

L’assunzione di personale rappresenta il principale intervento del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 attuato sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 124/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023. L’Avviso è rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, Amministrazioni Regionali, Province e Città Metropolitane delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e ha l’obiettivo di raccogliere informazioni sul fabbisogno di risorse e profili professionali.

Sono approvati e pubblicati i seguenti elenchi allegati al Decreto:

a – Elenco ex art.7.3.1 dell’Avviso – esito della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni
b – Elenco ex art.7.2.4 dell’Avviso – domande non ricevibili e non ammissibili.

I soggetti inseriti nell’Elenco ex art.7.3.1 dell’avviso- esito della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni, ai sensi dell’art. 10.4, possono trasmettere eventuali osservazioni a mezzo PEC all’indirizzo capcoe@pec.governo.it entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

I soggetti inseriti nell’Elenco ex art.7.2.4 dell’avviso – domande non ricevibili e non ammissibili, ritenuti esclusi ai sensi dell’art. 7.2.3 dell’Avviso e dell’art. 7, comma 1, della Legge. n. 241 del 1990, possono trasmettere eventuali osservazioni a mezzo PEC all’indirizzo capcoe@pec.governo.it entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

 

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Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2024 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​, indicati nell’elenco n.1, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2024, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili. L’importo totale erogato, pari a € 766.938,15, riguarda i Comuni delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Lazio e Molise.

Si ricorda che a decorrere dal 2008, ogni anno, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – che sono stati ammessi a finanziamento con appositi provvedimenti della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – è erogato un incentivo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e, limitatamente al territorio della Regione Calabria, anche per ogni lavoratore di pubblica utilità, stabilizzato attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

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ANCI: pubblicati due quaderni operativi su contrattazione integrativa territoriale e reclutamento di giovani

Anci ha pubblicato due nuovi quaderni operativi: il numero 47 sul tema della contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale nel comparto funzioni locali e il numero 48 sulle misure per favorire il reclutamento di giovani negli enti locali.
Il primo volume parte dal presupposto che gli ultimi rinnovi contrattuali del comparto delle Funzioni locali hanno dedicato grande attenzione all’istituto della contrattazione integrativa di livello territoriale, disciplinando un’importante opportunità di sviluppo degli strumenti negoziali su area sovracomunale. Un livello di contrattazione che offre numerosi molteplici vantaggi che riguardano in termini generali la promozione di forme di collaborazione volte alla diffusione di conoscenze e soluzioni comuni nell’applicazione degli strumenti contrattuali e lo scambio di buone pratiche. In questa prospettiva, i Comuni capoluogo, le Città medie, le Unioni di comuni possono promuovere l’avvio di percorsi di contrattazione integrativa di livello territoriale, consolidando il proprio ruolo di stimolo di processi di innovazione in ambiti territoriali più ampi.
Vai al Quaderno n.47 La contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale nel comparto funzioni locali

Il secondo volume è una guida per gli operatori degli enti locali che intendano attivare un percorso di reclutamento di giovani interessati a lavorare nei Comuni, Unioni di Comuni e Città Metropolitane. Si tratta dell’attuazione di una norma fortemente voluta dall’Anci, nata da una sperimentazione innovatrice in alcune grandi Città che – grazie alla collaborazione con le Università – aveva già dato ottimi risultati nel reclutamento di giovani talenti. La norma del DL 44/2023, insieme al suo decreto attuativo del 21 dicembre 2023., offre agli operatori una sistematizzazione normativa di un nuovo ed innovativo sistema di reclutamento di giovani, attraverso convenzionamenti con le Università e, con contratti di apprendistato e di formazione lavoro, assicura loro un percorso lavorativo finalizzato alla trasformazione di contratti a tempo determinato in assunzioni a tempo indeterminato.
Vai al Quaderno n.48 Le misure per favorire il reclutamento di giovani negli enti locali.

 

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Formazione: siglato protocollo di intesa tra IFEL e Dipartimento della Funzione Pubblica sulla piattaforma Syllabus

È stato siglato un protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione l’Istituto IFEL per migliorare le competenze del personale pubblico, funzionali a sostenere i processi di transizione digitale, ecologica e amministrativa delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali. L’accordo promuove la formazione e lo sviluppo del capitale umano attraverso l’elaborazione di prodotti formativi che ampliano il Catalogo dell’offerta fruibile sulla piattaforma Syllabus, il portale per la formazione dei dipendenti pubblici, mediante l’inserimento di contenuti e approfondimenti in ambito di finanza ed economia locale.

Il protocollo favorisce inoltre la sperimentazione di nuove forme di condivisione e il rafforzamento delle conoscenze e competenze del personale comunale anche attraverso la mobilità dei dipendenti. L’intesa prevede infine la progettazione e l’implementazione di soluzioni innovative per lo sviluppo di professionalità a supporto della realizzazione di progetti particolarmente complessi, finanziati dal PNRR e da altre fonti, anche per far fronte alle carenze di personale e di competenze degli enti locali.

L’istituzione di un Comitato tecnico di indirizzo, composto da due rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e da due rappresentanti dell’IFEL, garantirà la realizzazione di tutti gli obiettivi.

 

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L’illegittimo conferimento dell’incarico non incide sulla retribuzione della posizione organizzativa al dipendente che ne abbia svolto le funzioni

L’illegittimità del procedimento di conferimento della posizione organizzativa non preclude il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico accessorio se ha di fatto compiuto le mansioni proprie dell’incarico. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 febbraio 2024, n. 4256, pronunziandosi sul ricorso presentato da una dipendente comunale per chiedere la liquidazione delle indennità di posizione e di risultato a seguito del conferimento di posizione organizzativa da parte dell’ente datore.

La Corte di appello aveva rilevato l’illegittimità del conferimento degli incarichi conferiti in quanto i servizi, di natura dirigenziale, non potevano esser conferiti ad un funzionario di livello D3, non essendo in possesso dei titoli di legge richiesti per ricoprire la carica dirigenziale in questione e attribuita in modo illegittimo. I giudici rilevano come in plurime pronunzie (Cass. Sez. L. n. 8141 del 2018, rv. 647618-01, che si pone in continuità con la precedente Cass. sez. L. n. 18808/2013, rv. 628344-01), la Cassazione ha più volte affermato che la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva, sottolineando che ove il dipendente, come nel caso di specie, “venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.

Pertanto, incontestato lo svolgimento in fatto delle mansioni proprie della posizione organizzativa da parte del dipendente, del tutto irrilevante, è, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, l’illegittimità del procedimento di conferimento dell’incarico, competendo alla dipendente il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle mansioni in fatto espletate, ivi compreso quello accessorio.

 

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Decreto Legge PNRR, le misure in materia di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riepilogato le principali misure in materia di lavoro, di seguito riportate:

  1. rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare. In tale ambito, è previsto l’inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla reintroduzione e all’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi. Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
  • È previsto, per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025,l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.
  • È introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
  • Rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato. In particolare, sono introdotte le seguenti misure:

– “Lista di conformità INL”. Si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

– Verifica di congruità del costo della manodopera. Viene introdotto nell’ambito degli appalti pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

– Compliance aziendale. Al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell’azienda e di favorire nel contempo l’emersione del lavoro irregolare, è prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. “ravvedimento operoso” nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell’ente impositore.

  • Potenziamento delle assunzioni del personale ispettivo, amministrativo e tecnico, dell’INL e del contingente dell’Arma dei Carabinieri al fine di rafforzare le attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la possibilità di:

– prorogare fino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali già previste per l’INL;

– autorizzare, per gli anni 2024-2026, l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo contingente di personale (250 unità), altamente professionalizzato, nell’area vigilanza tecnica (ingegneri, architetti, biologi, etc.), mediante procedure concorsuali su base regionale;

– rafforzare il contingente di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro (50 unità);

– versare una quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza in un apposto capitolo del bilancio del Ministero e destinarli ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sul territorio nazionale, entro il limite del 15% della retribuzione lorda annua.

Sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree (2022-2024)

In data 22 febbraio 2024 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).

Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024. E’ stato confermato l’assetto dei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Analogamente si è proceduto per quanto riguarda la composizione delle Aree della dirigenza. La sottoscrizione del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione completa il primo passo per l’avvio della tornata contrattuale 2022-2024 per il pubblico impiego.

Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:
– Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti:
– Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
– Comuni;
– Comunità montane;
– ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati;
– Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
– Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
– Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L’Area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali come sopra definito, nonché i segretari comunali e provinciali. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione (2019-2021) stipulato in data 3 agosto 2021 e nel CCNQ per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021 stipulato il 10 agosto 2022.

 

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