Circolare RGS sull’applicazione delle disposizioni limitative del turn over contenute nella Legge di Bilancio 2025

La RGS ha pubblicato la Circolare n. 8 del 7 aprile 2025, recante indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025 prevista dall’articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

L’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) statuisce che “Al fine di completare l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834”. In particolare, per le suddette amministrazioni è prevista, per l’annualità indicata nei singoli commi da 823 a 830, la riduzione del turn over o delle facoltà assunzionali determinata tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento.

La circolare chiarisce che gli enti territoriali, ossia le Regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti locali (le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Comunità isolane o di arcipelago) non risultano compresi né nei citati commi da 823 a 829, in quanto non espressamente ivi richiamati, né in alcuno dei richiamati raggruppamenti istituzionali. Pertanto, i predetti enti sono non sono soggetti al complesso delle disposizioni di cui ai commi da 822 a 834. Per le medesime ragioni sono parimenti esclusi gli enti strumentali delle Regioni e quelli degli enti locali non ricompresi nei citati raggruppamenti.

Ai fini della corretta individuazione delle facoltà assunzionali disponibili, sono forniti alcuni chiarimenti in relazione al comma 165 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2025, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di trattenere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età il proprio personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Al riguardo, viene precisato che in considerazione della portata generale del citato limite del 10 per cento (da applicare ai risparmi da cessazione del personale di ruolo nel loro ammontare complessivo) e del tenore letterale del comma 165, non sussiste alcuna correlazione tra la qualifica delle unità di personale che l’amministrazione sceglie di trattenere in servizio (es. funzionari) e quella delle unità cessate sulle quali è calcolato il predetto limite del 10 per cento (es. assistenti).

In sede di predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale è reso noto il contingente di personale da trattenere in servizio in applicazione del citato comma 165, nel rispetto del summenzionato limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Il riferimento alle “facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente” contenuto nella norma è da intendersi alle facoltà, anche relative ad annualità pregresse all’anno 2025, autorizzate sia in via amministrativa (in relazione alle amministrazioni per le quali è previsto dalla legge un iter autorizzatorio preventivo come quello contemplato nell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che in via normativa,sulla base cioè delle disposizioni legislative di carattere generale e speciale.

 

La redazione PERK SOLUTION

DL PA 2025 in Gazzetta Ufficiale: Nuove regole per concorsi e assunzioni. La nota Anci

È stato pubblicato in G.U. n. 61 del 14 marzo 2025, il Decreto-Legge n. 25/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”. Tra i numerosi interventi, emerge la disposizione che consente a Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli ITS Academy. L’obiettivo è quello di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto “PA 110 e lode”.

È prevista una specifica richiesta dell’ANCI, relativa al differimento del termine a tutto il 2025 per l’applicazione delle misure relative alla stabilizzazione del personale precario contenute nel D.Lgs. n. 75/2017, con riferimento agli assistenti sociali assunti con contratto a termine, finanziato con le risorse stanziate dal comma 200 della Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

Si prevede una radicale riforma della disciplina dell’istituto della mobilità volontaria propedeutica all’indizione di nuove procedure di reclutamento (cd mobilità propedeutica). La formulazione del novellato art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 , le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. Si ristabilisce così il primato del concorso pubblico quale modalità di reclutamento prevalente, ribaltando la tradizionale visione improntata al risparmio di spesa. Tuttavia il decreto-legge introduce una sanzione per il caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, ovvero che «le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato».

Si prevede il ripristino della durata triennale delle graduatorie concorsuali degli enti locali ai sensi dell’art. 91 del TUEL. Si sopprime la norma che riconosceva la possibilità di reclutamento degli idonei nei soli casi in cui, in numero corrispondente, uno o più vincitori rinunciassero all’assunzione o non superassero il periodo di prova o si dimettessero entro sei mesi dall’assunzione; si ricorda che tale condizione era operante con riferimento esclusivo all’ambito di applicazione del suddetto limite del venti per cento.

Lo scorrimento delle graduatorie vigenti è consentito per tutte le esigenze dell’ente e non esclusivamente in caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione. Le amministrazioni, in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, mediante
l’utilizzo di graduatorie di altre amministrazione.

Vedi nota Anci

 

La redazione PERK SOLUTION

Valutazione della performance e sviluppo di carriera: ok dal Consiglio dei ministri al disegno di legge

Via libera dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, al disegno di legge in materia di valutazione della performance e sviluppo di carriera. Il testo introduce importanti innovazioni destinate a rendere più moderni ed efficienti gli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni. È un obiettivo raggiungibile attraverso l’introduzione di nuovi strumenti per migliorare la misurazione e la valutazione della performance dei dipendenti pubblici a cui collegare prospettive di carriera capaci di valorizzare il merito.

«Questo provvedimento rappresenta un passo importante che riconosce la centralità delle persone. Passiamo da un approccio “burocratico” della valutazione e misurazione della performance a uno per “obiettivi” in cui contano i risultati raggiunti. Si tratta di un passaggio fondamentale per motivare le persone, accrescere le organizzazioni e, in questo modo, offrire servizi sempre più efficienti ai nostri utenti, cittadini e imprese», commenta con soddisfazione il ministro Zangrillo.

Il nuovo sistema, infatti, mira a perfezionare l’efficacia della valutazione esistente disciplinando in modo stringente modalità e tempi di assegnazione degli obiettivi e misurabilità. Agli obiettivi di mestiere si affianca la valutazione dei comportamenti organizzativi e cioè di quelle capacità, tra cui la leadership, che devono completare il profilo delle persone.

Il disegno di legge apre così alla possibilità di creare una struttura a “obiettivi” che prevede un trattamento retributivo legato alla performance. Questo deve essere progressivo e strettamente correlato, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Per questo, non potranno essere attribuiti a più del 30% dei valutati punteggi apicali.

A questo si affianca un percorso di sviluppo della carriera improntato sul merito che introduce un importante elemento di novità: l’accesso alla dirigenza di seconda fascia può avvenire, per il 30% dei posti a disposizione, per coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nell’area dei funzionari o 2 anni nell’area dell’elevata qualificazione. Un nuovo strumento che si somma ai percorsi già esistenti come il corso-concorso SNA (50% dei posti) e il concorso bandito da ciascuna amministrazione (20% dei posti). All’accesso alla dirigenza di prima fascia è destinata una quota pari al 50% dei posti.

Le procedure di sviluppo di carriera si articolano in due fasi: la prima, selettiva e comparativa, finalizzata ad individuare i soggetti idonei al conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale, la seconda di osservazione e valutazione. L’esito positivo delle due fasi consente l’accesso ai ruoli. Ciascuna amministrazione pubblica specifici bandi ai quali può partecipare il personale di ruolo o in servizio presso la stessa amministrazione.

La selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente è affidata ad una Commissione indipendente composta da 7 componenti di cui: 4 dirigenti di livello generale appartenenti alla stessa amministrazione che ha indetto la procedura; 2 professionisti esperti nella valutazione del personale proveniente da un’amministrazione diversa da quella interessata o dal settore privato ed è presieduta da un dirigente generale di ruolo proveniente da un’altra amministrazione. Ai lavori partecipano, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato e un componente dell’Organo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto.

Per fare in modo che la selezione risponda ai criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza i componenti della Commissione sono estratti a sorte, non possono farne parte per due volte consecutive e restano fermi i casi di incompatibilità previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. Inoltre, è costituito un apposito Albo presso il Dipartimento della funzione pubblica per l’individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti nella valutazione del personale.

La selezione inizia con due step. Il primo è relativo alla valutazione della performance individuale e dei comportamenti organizzativi. Il secondo si basa sullo svolgimento di una prova individuale di carattere esperienziale. Ai fini della prima valutazione la commissione tiene conto di un colloquio di carattere esperienziale-attitudinale-motivazionale e di una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale riguardanti le capacità di leadership.

Gli incarichi conferiti non possono avere durata superiore a 3 anni e sono rinnovabili una sola volta previa la necessaria valutazione favorevole della Commissione sull’attività svolta.

La seconda fase consiste nell’osservazione e valutazione. Trascorsi 4 anni dall’assegnazione del primo incarico, se la valutazione è positiva, si passa all’inserimento nei ruoli.

«Le novità introdotte consentiranno di avvalersi di personale sempre più qualificato e motivato. I dipendenti verranno incentivati a raggiungere nuovi traguardi e a sviluppare ulteriormente le proprie competenze, con benefici concreti sia per la loro crescita professionale, sia per l’intera organizzazione. Questo provvedimento permetterà di costruire ambienti lavorativi ancora più dinamici e stimolanti, in cui le nostre persone potranno esprimere al massimo il loro potenziale, contribuendo in modo significativo a un Pubblica amministrazione moderna e al passo con i tempi», ha concluso il titolare della Funzione pubblica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: divieto di assunzione di personale per le Regioni durante l’esercizio provvisorio

È escluso che l’approvazione della legge regionale per l’esercizio provvisorio possa essere considerata un differimento legittimo dei termini di approvazione del bilancio. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 31/2025, rispondendo ad una richiesta di parere della Regione, che ha chiesto se, ai fini della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del vincolo di cui all’art. 9, comma 1 quinques e ss. del d.l. n. 113/2016, l’approvazione della legge di autorizzazione dell’esercizio provvisorio, in linea con la previsione dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, debba considerarsi quale differimento, normativamente consentito, del termine di approvazione del bilancio regionale, per cui non possa dirsi operante il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

L’esercizio provvisorio del bilancio, concesso per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, comporta l’applicazione alle Regioni che vi abbiano ricorso della sanzione interdittiva di cui 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, il quale prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Tale regola non è derogata dall’articolo 151 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, il quale, in quanto norma eccezionale perché derogatoria del principio della programmazione del bilancio, ai sensi degli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, non è applicabile – in via di analogia legis o iuris – alle regioni, ma solo ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni.

In buona sostanza, la Regione non può derogare al divieto di assunzione di personale fino all’approvazione definitiva del bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi al dipendente che assiste il Comune nel giudizio tributario

Nell’ambito dei giudizi tributari di cui è parte un ente locale, lo ius postulandi può spettare al titolare della posizione organizzativa, potendosi – secondo la giurisprudenza della Corte Suprema – valutare se a stare, altresì, in giudizio, possa essere un funzionario autorizzato “in base alle previsioni dello statuto comunale”. È quanto ha affermato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 37/2025, in risposta ad una richiesta di parere avente ad oggetto il regime giuridico degli incentivi al personale incaricato di assistere l’ente locale nel giudizio tributario.

Nello specifico, il Comune istante ha chiesto alla Sezione se debba riconoscersi al dipendente che abbia assistito l’ente nel giudizio tributario con condanna della controparte alla refusione delle spese, previamente acquisite alle casse, l’incentivo previsto dal comma 2 sexies dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 a prescindere dalle qualifiche rivestite, indicate dall’art.11, c.3, dello stesso decreto legislativo (dirigente/titolare di posizione organizzativa). La Sezione ricorda che l’art. 45 del d.lgs. 165/2001 prevede che i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i trattamenti economici accessori ancorandoli alle specifiche ipotesi individuate dallo stesso art. 45, comma 3 (performance individuale; performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui la stessa si articola; effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute).  L’art. 15, c. 6 sexies, del d.lgs. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, contiene una specifica disposizione che rimanda al trattamento accessorio del personale impegnato nell’assistenza dell’amministrazione, in quanto prevede la possibilità di erogare allo stesso un emolumento aggiuntivo parametrato al compenso professionale degli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. L’art. 11, comma 3 del medesimo decreto stabilisce espressamente che gli enti locali possono stare in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi o, in mancanza di tale figura, tramite il titolare della posizione organizzativa responsabile dell’ufficio tributi (soggetti che non necessitano di procura).

La Cassazione (cfr. Cass. Civ., V, 26719/2016; Cass. Civ. 13230/2009) ha riconosciuto la possibilità per il dirigente di delegare, con apposita determinazione, un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta a rappresentare l’ente in giudizio, secondo le previsioni statutarie. Tale soluzione deve derivare da un’organizzazione interna chiara e consolidata, evitando nomine “ad hoc” per singoli casi.

Circa l’aspetto remunerativo di detta attività, destinato a confluire nella retribuzione accessoria del personale indicato dalla norma, oggetto di regolamentazione ed interpretazione dei contratti collettivi, ricorda la Sezione delle Autonomie che, trattandosi di attività resa da specifici soggetti per tutti i giudizi tributari, è remunerata con incentivi specifici in aggiunta alla retribuzione, che sono alimentati con le risorse previamente acquisite e riscosse dall’ente locale e, per tale motivo, da ritenersi sottratte al limite previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Tali risorse devono essere gestite sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo, il quale si differenzia dai compensi professionali dei legali interni, che costituiscono, invece, quota parte della retribuzione ordinaria.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Pubblicati gli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale 2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) al comma 128 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47- bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

  • 0,6% dal 1°aprile al 30 giugno 2025;
  • 1% dal 1°luglio 2025.

Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, la RGS ha comunicato le misure della predetta anticipazione dell’anno 2025 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

 

Precisazioni per il sopra indicato personale appartenente ai comparti Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree

L’importo dell’IVC 2025 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio tabellare previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2022 e all’incremento di 6,7 volte la citata IVC ordinaria previsto dall’articolo1, comma 28, della legge n. 213 del 2023 decorrente dal 1°gennaio 2024. Gli importi dell’IVC 2025 andranno rideterminati all’atto dell’entrata in vigore dei CCNL 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Consiglio dei ministri approva il Decreto Legge PA 2025

È stato approvato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 febbraio 2025, il testo del Decreto legge PA 2025, che prevede misure necessarie e urgenti volte, da un lato, a rendere il settore pubblico più attrattivo per le giovani generazioni e, dall’altro, a garantire la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Secondo quanto evidenziato dal Ministro per la PA, il provvedimento si articola in tre parti: reclutamento, organizzazione e funzionalità per rispondere in modo concreto alle esigenze delle nostre amministrazioni e rafforzare il rapporto con gli utenti, cittadini e imprese.

Tra i numerosi interventi, emerge la disposizione che consente a Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli ITS Academy. L’obiettivo è quello di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto “PA 110 e lode”.

A questo si aggiunge la necessità di garantire una maggiore efficienza per lo svolgimento dei concorsi. Infatti, in considerazione della nuova e imponente fase di reclutamento – ripresa dopo il blocco del turnover – e dell’esigenza di assumere profili sempre più qualificati, si prevede un rafforzamento delle competenze della Commissione RIPAM a cui è affidata la fase di selezione del personale pubblico.

Sulla stessa materia dei concorsi pubblici si prevedono disposizioni volte a chiarire la disciplina in merito all’utilizzo delle graduatorie vigenti. Si stabilisce che, per contenere gli effetti derivanti dal turnover, per le graduatorie del 2024 e del 2025 è sospesa l’applicazione della norma “taglia idonei”, che permette di valorizzare un numero maggiore di persone che hanno partecipato e superato le prove di concorso, risparmiando sui tempi e costi elevati di nuovi concorsi.

Un’attenzione particolare è dedicata al funzionamento degli enti locali. Vengono riassegnate le risorse già stanziate e non utilizzate da quei comuni che hanno fatto domanda per accedere al contributo relativo alla spesa da sostenere per i Segretari comunali. Inoltre, sono previste misure specifiche in materia di personale nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 e per quelli dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi da maggio 2023.

Sempre con una attenzione al personale pubblico, tra le altre misure, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto all’estero. Prevista, poi, una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni centrali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattenimento in servizio fino a 70 anni: il Ministro per la PA firma le indicazioni applicative

Il Ministro per la Pubblica amministrazione ha firmato le indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche “di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”.
Il documento prevede che il ricorso all’istituto possa essere applicato “non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.
La disposizione, la cui attuazione è ad esclusiva valutazione dell’amministrazione, esclude il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il testo introduce alcune novità rispetto alle precedenti ipotesi di trattenimento in servizio, che restano disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio e che non sono da intendersi cumulabili con quella introdotta dalla disposizione in oggetto.
In particolare, la misura:
  • non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
  • attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
  • stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
  • condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
  • condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.
Tra le azioni previste, è opportuno precisare che le amministrazioni non dovranno compiere alcuna procedura di interpello. Dovranno invece valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO): la sussistenza e la “dimensione” delle proprie esigenze funzionali, ma sempre nel limite di cui sopra; la durata di tale esigenza.
Solo all’esito di tale valutazione il Vertice amministrativo potrà individuare il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.
In ordine al profilo della durata, la disposizione non prevede un periodo di tempo minimo, che dovrà quindi essere commisurato caso per caso.
Si evidenzia, infine, che è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio.
La redazione PERK SOLUTION

PA, Formazione: nuova Direttiva del ministro per la PA

Il Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, ha adottato la nuova direttiva in materia di formazione e valorizzazione del capitale umano. Il documento si inserisce nel solco dei precedenti atti di indirizzo sul rafforzamento delle competenze (23 marzo 2023) e sulla misurazione e valutazione della performance (28 novembre 2023). “Con questo nuovo atto di indirizzo vengono ribaditi i principi cardine della formazione, che costituisce una leva strategica per la crescita delle nostre persone e per le amministrazioni pubbliche”. Lo afferma il Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.

Con la nuova direttiva sono indicati gli obiettivi, gli ambiti di formazione trasversali e gli strumenti a supporto della formazione del personale pubblico, a partire dall’offerta formativa messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e dal Formez PA.

Sottolinea il Ministro per la pubblica amministrazione: “La formazione, come specificato nell’atto di indirizzo, è uno specifico obiettivo di performanceconcreto e misurabile, che ciascun dirigente deve assicurare attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti e a partire dal 2025 con una quota non inferiore alle 40 ore di formazione pro-capite annue conseguite dai dipendenti. Così i dirigenti sono i veri “gestori” del personale pubblico a cui è affidata la responsabilità di prendersi cura delle proprie persone e creare uno spirito di squadra”.

L’atto di indirizzo ha tali obiettivi fondamentali: guida le amministrazioni verso l’individuazione di soluzioni formative funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici; individua i presupposti per un sistema di monitoraggio e valutazione della formazione e del suo impatto sulla creazione di valore pubblico.

La Direttiva si inserisce nel quadro più ampio delle attività adottate dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di formazione come il rafforzamento della piattaforma Syllabus, il rilancio dei Poli formativi territoriali, lo stanziamento di circa 20 milioni di euro erogati direttamente alle amministrazioni per supportare percorsi formativi professionalizzanti. “Sono tutte iniziative che supportano le nostre persone in un processo di aggiornamento continuo, necessario per affrontare le complesse sfide dell’innovazione e per guidare il Paese verso la crescita e lo sviluppo” conclude il Ministro Zangrillo (fonte

Welfare integrativo per segretari comunali e provinciali

Con l’orientamento applicativo AFL93, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alle modalità di finanziamento del welfare integrativo a favore dei Segretari comunali e provinciali. In particolare il testo del parere è il seguente:

È corretto affermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali del CCNL Area FL del 16.07.2024 che il welfare integrativo a favore dei segretari comunali e provinciali può essere finanziato attingendo dalle risorse dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti?

Come si evince dal combinato disposto degli artt. 1 (Campo di applicazione), 26 (Welfare integrativo) e 35, comma 1, lettera d) (Contrattazione Integrativa: materie) del nuovo CCNL dell’Area FL del 16.0.2024, i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all’art. 26 sono applicabili anche ai Segretari e le risorse sono necessariamente allocate nel Fondo di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020. Pertanto, secondo Aran, è corretto affermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali che il welfare integrativo a favore dei segretari comunali e provinciali possa essere finanziato attingendo dalle risorse dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

 

La redazione PERK SOLUTION