La RGS ha pubblicato la Circolare n. 8 del 7 aprile 2025, recante indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025 prevista dall’articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
L’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) statuisce che “Al fine di completare l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834”. In particolare, per le suddette amministrazioni è prevista, per l’annualità indicata nei singoli commi da 823 a 830, la riduzione del turn over o delle facoltà assunzionali determinata tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento.
La circolare chiarisce che gli enti territoriali, ossia le Regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti locali (le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Comunità isolane o di arcipelago) non risultano compresi né nei citati commi da 823 a 829, in quanto non espressamente ivi richiamati, né in alcuno dei richiamati raggruppamenti istituzionali. Pertanto, i predetti enti sono non sono soggetti al complesso delle disposizioni di cui ai commi da 822 a 834. Per le medesime ragioni sono parimenti esclusi gli enti strumentali delle Regioni e quelli degli enti locali non ricompresi nei citati raggruppamenti.
Ai fini della corretta individuazione delle facoltà assunzionali disponibili, sono forniti alcuni chiarimenti in relazione al comma 165 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2025, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di trattenere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età il proprio personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Al riguardo, viene precisato che in considerazione della portata generale del citato limite del 10 per cento (da applicare ai risparmi da cessazione del personale di ruolo nel loro ammontare complessivo) e del tenore letterale del comma 165, non sussiste alcuna correlazione tra la qualifica delle unità di personale che l’amministrazione sceglie di trattenere in servizio (es. funzionari) e quella delle unità cessate sulle quali è calcolato il predetto limite del 10 per cento (es. assistenti).
In sede di predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale è reso noto il contingente di personale da trattenere in servizio in applicazione del citato comma 165, nel rispetto del summenzionato limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Il riferimento alle “facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente” contenuto nella norma è da intendersi alle facoltà, anche relative ad annualità pregresse all’anno 2025, autorizzate sia in via amministrativa (in relazione alle amministrazioni per le quali è previsto dalla legge un iter autorizzatorio preventivo come quello contemplato nell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che in via normativa,sulla base cioè delle disposizioni legislative di carattere generale e speciale.
La redazione PERK SOLUTION