Illegittima la clausola prevista nel bando di concorso che riserva all’ente la facoltà di non assumere il vincitore

Con ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la clausola prevista nel bando di concorso che riserva all’ente la facoltà di non assumere il vincitore.

In tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l’approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all’assunzione e, per l’amministrazione che ha indetto il concorso, l’obbligo correlato, soggetto al regime di cui all’art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l’ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.

La Cassazione ha chiarito che la responsabilità risarcitoria della p.A. per mancata tempestiva assunzione del lavoratore postula, ai fini dell’accertamento della colpa, l’esatta identificazione delle regole e dei principi che devono ispirare l’azione amministrativa, alla stregua di un giudizio che può essere sindacato in sede di legittimità per violazione di legge, qualora l’esclusione o l’affermazione della colpa sia il risultato di un’individuazione non corretta dei principi in questione, venendo in rilievo le regole giuridiche alla luce delle quali deve essere espressa la valutazione sull’illiceità dell’atto o della condotta (Cass. Sez. L – Sentenza n. 825 del 19/01/2021).

Nel caso di specie, la decisione impugnata ha ritenuto che la ritardata assunzione da parte dell’odierno controricorrente trovasse giustificazione nella già menzionata clausola del bando di concorso. In conclusione, secondo la Cassazione, il diniego o ritardo dell’Amministrazione nel procedere all’assunzione del vincitore di una procedura concorsuale non può trovare legittima giustificazione nella presenza, all’interno del bando, di una “clausola di riserva” che consenta alla stessa Amministrazione di non procedere comunque all’assunzione, dovendosi ritenere tale clausola nulla, in quanto tale da integrare una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da integrare un contrarius actus illegittimo – e come tale passibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario – in quanto privo dei requisiti di forma ed integrante una forma di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell’insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto, ormai regolato dal disposto di cui all’art. 1218 c.c.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente rimborso delle spese di viaggio al segretario privo della titolarità di una sede

Con l’orientamento applicativo AFL86, l’Aran ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere le spese di trasferta per il raggiungimento della sede a favore dei Segretari cui è stato conferito un incarico di reggenza/supplenza.

Il nuovo CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, all’art. 62 comma 4, prevede la possibilità di un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in favore dei soli segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza. Il rimborso è a carico degli enti utilizzatori nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L’Agenzia esclude, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio possa essere riconosciuto al segretario privo della titolarità di una sede.

 

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Quaderno operativo Anci sulle progressioni tra le aree dopo il Ccnl 2019/2021

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo dell’Anci “Le progressioni tra le aree dopo il Ccnl 2019/2021” che propone di offrire non solo un approfondimento sull’evoluzione fino all’attuale configurazione di uno dei principali strumenti a disposizione dei Comuni, delle Unioni e delle Città metropolitane per attuare percorsi di crescita professionale del personale in servizio, ma soprattutto uno strumento di lavoro operativo e di immediato utilizzo, una guida attraverso i singoli passaggi da attuare, a partire dalla corretta impostazione delle relazioni sindacali, con la proposta delle due bozze di Regolamento per le progressioni “ordinarie” e “transitorie” che ciascun ente potrà adattare in base alle proprie esigenze. La fase transitoria per le progressioni tra le Aree scade il 31 dicembre 2025.

 

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Incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL90, l’ARAN fornisce chiarimenti in merito agli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, in base alla disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 che dispone che “Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:
– 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;
– rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.”

Le predette risorse, così come calcolate nella misura dello 0.46 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2018, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2020, rideterminate nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.

Le stesse, come indicato al comma 2, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 37, commi 4 e 5, e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato. Pertanto le risorse di cui trattasi concorrono a finanziare le retribuzioni delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2018 e, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l’eventuale adeguamento del valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4.

Relativamente alle annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.

Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno degli anni pregressi.

Ai fini della rilevazione dei dati nel conto annuale non è necessario riaprire le rilevazioni degli anni precedenti. La retribuzione di risultato, comprensiva degli incrementi relativi alle annualità pregresse, andrà registrata nella correlata voce di spesa della tabella 13 del conto annuale 2024.

 

 

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Nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali

Con l’orientamento applicativo AFL77, l’Aran fornisce chiarimenti in merito all’entrata in vigore in merito al nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali.

La nuova disciplina della graduazione della retribuzione di posizione, di cui all’art. 60 del CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, può essere applicata sin da subito. In ogni caso, l’adeguamento della disciplina deve avvenire entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL, ossia entro il 1° gennaio 2025, come espressamente previsto dall’art. 60, comma 7 del CCNL.

Nel periodo transitorio, e cioè fino al 1° gennaio 2025, qualora gli enti non abbiano adeguato la disciplina al nuovo CCNL continueranno ad applicarsi le precedenti regole, che verranno disapplicate superato tale periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino all’adeguamento della retribuzione di posizione alla nuova disciplina dettata dall’art. 60, la misura di tale voce retributiva è quella indicata all’art. 58 del CCNL. È da precisare che ai soli fini della determinazione della maggiorazione continuano a trovare applicazione, invece, i più elevati “importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001” (art. 107, comma 4, del CCNL 2016-2018).

 

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Gli incrementi sul fondo della retribuzione di posizione e di risultato non sono soggetti al limite del trattamento accessorio

Con l’orientamento applicativo AFL92, l’Aran fornisce chiarimenti in ordine all’incidenza delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sul trattamento accessorio, con particolare riferimento agli incrementi del fondo della retribuzione di posizione e di risultato.

L’Agenzia ricorda che per espressa previsione di legge (art. 11 DL. 135/2018) il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.

Ne consegue che gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non siano assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

 

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Corte dei conti: Welfare integrativo escluso dal tetto del salario accessorio

La Corte dei conti, Sezione Autonomia, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG, nel rispondere ad una questione di massima rimessa all’esame della Sezione da una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di San Michele al Tagliamento, riguardante un quesito in merito  all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, posto in correlazione con l’art. 82, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali (da qui in poi, CCNL), che consente di destinare quota parte del Fondo risorse decentrate, al fine di sostenere gli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti. In particolare, l’Ente ha chiesto di conoscere l’avviso della Corte rispetto al seguente quesito: «se le risorse del fondo decentrato destinate all’implementazione delle misure di welfare integrativo, stante la natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale delle predette misure, possano essere considerate non soggette al limite del fondo di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017».

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali».

Opinare diversamente, ritenendo che l’eventuale utilizzo di una quota parte delle risorse che possono alimentare il fondo per la contrattazione integrativa ex art. 79 del medesimo CCNL, come previsto dall’art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del CCNL, necessiti dell’osservanza del limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016, non solo vanificherebbe la recente scelta di valorizzazione di un istituto contrattuale nei termini detti ma contrasterebbe, altresì, con la natura assistenziale e previdenziale (e di certo non retributiva) delle spese di personale finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL, che resta tale, ancorché finanziate per mezzo del Fondo risorse decentrate, come pacificamente sostenuto da una giurisprudenza costante di questa Corte.

 

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Compensi spettanti ai dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’ente nei processi tributari

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, si è pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI con nota dell’11 giugno 2024 (prot. n. 26/VSG/SD-24), in merito ai limiti ex art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 per la costituzione del fondo risorse decentrate, con riferimento ai compensi spettanti ai dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’ente nei processi tributari.

La Corte dei Conti, ha enuncia il seguente principio di diritto: «gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l’ente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse. Tali
risorse devono essere gestite, sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo».

L’attività di difesa dinanzi alla Giustizia tributaria resa dal dirigente o funzionario può costituire un risparmio di spesa, anche in un ente locale munito di avvocatura interna, riducendo l’impegno del personale togato ed evitando il ricorso a professionisti esterni; inoltre, in caso di soccombenza, l’onorario liquidato dal giudice sarebbe ridotto del 20%. Al fine di superare i limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, devono però verificarsi entrambe le condizioni: che si tratti di risorse etero-finanziate e che siano utilizzate per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi.

Nel caso in esame, si tratta di incentivi ad personam etero finanziati, attraverso risorse aggiuntive per il bilancio dell’ente, da destinare specificamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio, solo a seguito di riscossione delle spese di lite liquidate in sentenza e dopo il passaggio in giudicato della stessa, secondo le modalità dettate in apposito regolamento interno che dovrà, altresì, prevedere sistemi per assicurare la neutralità finanziaria, tenendo indenne l’ente locale dal peso dei costi connessi.

Deve sempre sussistere una stretta correlazione tra le risorse recuperate a titolo di spese di giudizio liquidate in sentenza e il dirigente o funzionario che ha assistito l’ente nel medesimo contenzioso, osservando tutti gli altri limiti imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.

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Contratto dirigenti: esclusi dal limite di spesa 2016 gli incrementi del fondo di parte stabile

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL92, ha chiarito che gli incrementi sul fondo della retribuzione di posizione e di risultato disposto dall’art. 39 del CCNL dell’area FL siglato in data 16.07.2022 non sono soggetti al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, per espressa previsione di legge (art. 11 DL. 135/2018) il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.
Ragione per cui gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non sono assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

 

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Corretta pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune

L’Anac, con atto del Presidente del 11 settembre 2024, fornisce chiarimenti in merito alla corretta pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune.

L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 concernenti gli incarichi di consulenza e collaborazione richiede la pubblicazione delle “seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.

Le Amministrazioni hanno la possibilità di pubblicare i relativi dati mediante la banca dati (nel caso in esame, Anagrafe delle Prestazioni PerLaPa). In tal caso, l’adempimento agli obblighi di pubblicazione avviene mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti all’amministrazione titolare della banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i relativi dati. In ogni caso, la citata disposizione mantiene ferma la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001.

Quanto alla tempistica di pubblicazione, l’Autorità ricorda che l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che i dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vadano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION