CCNL 2019-2021 Funzioni Locali: ok con raccomandazioni della Corte dei Conti

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza dell’11 luglio 2024, hanno certificato positivamente l’Ipotesi di CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2019 – 2021,  con le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione in corso di stesura.

Il contratto coinvolge un totale di 13.280 dirigenti tra Enti locali (5482), Presìdi territoriali assistenziali (4913) e Segretari (2885). Nel dettaglio, ai dirigenti funzioni locali andranno 135,00 euro di incremento tabellare e 174,00 di incremento posizioni organizzative e di risultato; ai dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle amministrazioni del comparto Sanità (PTA) 135,00 euro di incremento tabellare e 108 di incremento della posizione organizzativa; ai Segretari 135,00 di incremento tabellare e 104,00 di posizione e risultato.

Tra i punti qualificanti del contratto vi è la nuova disciplina del lavoro agile, consolidando il principio per il quale l’istituto è applicabile anche ai dirigenti. Importanti novità nella concessione del patrocinio legale; le amministrazioni non potranno apporre sistematicamente la presenza di un conflitto di interesse nella concessione del patrocinio, ma dovranno dimostrarlo. Previste anticipazioni dei rimborsi anche a fronte di sentenze non definitive; ampliate anche le coperture assicurative in caso di utilizzo di veicoli sia dell’amministrazione che del dipendente per i rischi di danni o lesioni al dirigente stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Conto annuale del personale 2023: rilevazione entro il 6 settembre 2024

È stata emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato la circolare 32/2024 del 3 luglio (vedi allegato), d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali, recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2023 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

  • alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell’art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall’articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
  • al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
  • al Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall’art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

Tra le diverse novità rileviamo:

  • processo di certificazione del modello dati: per ottenere la certificazione non dovranno essere presenti squadrature o incongruenze non giustificate ed accettate dalle RTS/UCB;
  • le qualifiche del personale non dirigenziale sono state modificate, allineandole con le nuove disposizioni contrattuali della tornata 2019-2021;
  • tabella 1: sono state aggiornate le domande presenti nella precedente rilevazione verificando l’applicabilità della normativa di riferimento per l’anno 2023. In particolare, è stata aggiornata la formulazione delle domande 6 e 7 presenti per tutti i contratti,
    riferite alle collaborazioni coordinate e continuative (forma contrattuale non più in vigore) e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza. Di conseguenza, è stata aggiornata la tabella 2A, eliminando la sezione riferita ai co.co.co, le relative voci di spesa nella tabella 14, e la tabella del Riepilogo triennale Personale flessibile;
  • tabella 4: è inserita una nuova sezione dove, per ciascuna area/categoria di personale, va indicato il numero dei dipendenti a cui nel corso dell’anno di rilevazione è stato attribuito un nuovo differenziale stipendiale/economico di professionalità, in applicazione delle specifiche norme contrattuali di riferimento;
  • tabella 11: è stata eliminata la causale “Congedi parentali-covid 19”, non più prevista dalla normativa in vigore nell’anno 2023;
  • tabella 12: è stata adeguata alle nuove disposizioni contrattuali di riferimento, prevedendo che nella colonna “Differenziale stipendiale/economico maturato” (codice A033) vada inserita la sola spesa/costo corrispondente al valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022 (mantenuto, con l’applicazione dei nuovi CCNL, a titolo di differenziale stipendiali/economico di professionalità), mentre la spesa/costo corrispondente al valore economico dei differenziali attribuiti in applicazione delle nuove norme contrattuali relative alle progressioni economiche all’interno delle aree andrà indicata nella nuova colonna “Differenziale stipendiale/economico di professionalità” (codice A034);
  • tabella 13: è stata eliminata la voce di spesa relativa all’Elemento perequativo;
  • tabella 15 e Scheda informativa SICI: le voci e le domande contenute sono state aggiornate ai nuovi CCNL della tornata 2019-2021.

 

La redazione PERK SOLUTION

I Comuni non possono cedere la propria capacità assunzione all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti

Con la deliberazione n. 106/2024, la Corte dei conti, Sez. Marche – nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per il Comune di cedere propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla luce delle disposizioni di cui al D.L. n. 34/2019 e del relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020, in coordinato disposto con gli artt. 30, 31 e 32 TUEL – ha evidenziato che la disposizione derogatoria, prevista dall’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, TUEL, ai sensi del quale “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”, non può essere applicata ad enti diversi dall’Unione dei Comuni, fattispecie organizzativa cui non è, sia per natura giuridica che per conformazione morfologica ed organizzativa, riconducibile l’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti, non rientrante quindi nel perimetro applicativo dell’art. 32, comma 5, TUEL.

Del resto, una deroga ai rigidi meccanismi di calcolo dei vincoli quantitativi alla spesa di personale a tempo indeterminato, previsti dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020, non è desumibile, a ben vedere, neppure dall’art. 7, comma 6, L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., il quale, nella parte in cui stabilisce che i Comuni appartenenti all’ATO “assicurano le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge (…)”, va inteso esclusivamente nel senso di porre a carico dei Comuni il dovere di contribuire con proprie risorse, finanziarie o strumentali, al funzionamento dell’organismo associativo intercomunale, ma non nel senso di legittimare atti di cessione della capacità assunzionale da parte degli uni in favore dell’altra.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nota Anci su incarichi vertice in Comuni e Città metropolitane a soggetti collocati in quiescenza

Anci ha pubblicato una nota sugli “Incarichi di vertice in Comuni e Città metropolitane a soggetti collocati in quiescenza: Nota a Deliberazione n. 80/2024 della Corte dei Conti- Sez. Reg. Lazio del 2 maggio 2024”.

La nota, al fine di fornire un indirizzo tecnico-operativo, serve a ricostruire il regime giuridico degli incarichi in oggetto anche a seguito della recente Deliberazione n. 80 della Corte dei Conti- Sez. Reg. Lazio del 2 maggio 2024. Ed infatti, la Corte dei Conti, ricostruendo il quadro normativo vigente in materia, afferma in modo chiaro ed in funzione nomofilattica, il principio del divieto di conferimento di tali incarichi se non per le eccezioni previste.

 

La redazione PERK SOLUTION

Progressioni verticali e limite alle spese di personale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 148/2024, in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibile esclusione dai tetti di spesa di alcune risorse destinate alle cd. “progressioni in deroga”
introdotte dall’art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 2019 – 2021, ha evidenziato la quota dello 0,55% del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali ai sensi dell’art. 13 comma 8 del CCNL 16/11/2022, non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e, pertanto, non è esclusa dal computo del tetto di spesa calcolata secondo quanto prevede l’art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La Sezione chiarisce che non esiste una definizione normativa del monte salari e che, tuttavia, tale espressione viene convenzionalmente utilizzata in tutti i contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al
fondo per i trattamenti accessori. Rientrano in tale definizione tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, come rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, mentre non costituiscono base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese etc., né concorrono alla determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

Le norme che riportano la locuzione “oneri per rinnovi contrattuali” fanno, invece, più concreto e specifico riferimento agli incrementi retributivi riconosciuti dalla contrattazione collettiva integrativa e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, certificati, ai fini del controllo sulla compatibilità con i vincoli di bilancio, dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001.

La Sezione osserva, altresì, che nessun elemento sostiene una assimilazione della quota del monte salari 2018 agli oneri per i rinnovi contrattuali, dal momento che il monte salari è un valore economico che ricomprende tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento per il personale, mentre gli oneri per i rinnovi contrattuali individuano il maggior -e nuovo- valore correlato alla stipula di un diverso accordo di lavoro.

In definitiva, l’interpretazione letterale e logico-sistematico dell’art. 13 del CCNL 16.11.2022 e dell’art. 1, comma 612, legge n. 234/2021, conduce a ritenere che la quota del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali ai sensi del comma 8, dell’art. 13, non sia assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e quindi non possa essere esclusa dai tetti di spesa secondo la previsione dell’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e s.m.i..

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Funzione Pubblica: Riparto risorse per assunzioni negli enti terremotati

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato il DPCM 28 marzo 2024, recante riparto delle risorse del fondo di cui al comma 3-bis dell’ articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il comma 3 dell’articolo 57 citato, modificato, da ultimo, dal decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che prevede, tra l’altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.

Il medesimo comma 3 dell’articolo 57 stabilisce che, al fine delle suddette assunzioni, il requisito di tre anni di servizio possa essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Inoltre, si dispone, altresì, che al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al di cui al secondo periodo del comma 3 citato, alla data del 31 dicembre 2022, un’attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni sia riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l’adeguata valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Il Dipendente pubblico, con figli fino a tre anni, può chiedere di essere temporanemente assegnato ad una sede di servizio della provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

La sentenza ha innanzitutto chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di tre anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli. Proprio alla luce di una simile ratio dell’istituto, non risulta ragionevole – e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost. – consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore: una simile limitazione non assicura, infatti, una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare.

D’altronde, si tratta di un’ipotesi che nella realtà è divenuta sempre meno rara, anche alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (attraverso le nuove tecnologie), sia i sistemi di trasporto. In relazione a tali casi, appare pienamente rispondente alla finalità dell’istituto consentire almeno a uno dei genitori di lavorare, nel primo triennio di vita del figlio, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e in cui è domiciliato il minore (ai sensi dell’art. 45, comma secondo, del codice civile).

Secondo la Corte costituzionale, un simile ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea, oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti: conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 80/2024/PAR, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere – in merito alla possibilità di conferire un incarico retribuito al Responsabile finanziario del servizio tributi dell’Ente, in quiescenza dal 1 novembre 2023, di assistenza, di supporto, di affiancamento e di formazione operativa per il personale dell’ufficio – ha ribadito che il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo necessita di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. evidenziando anche che il Legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 (si fa riferimento all’art. 2–bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18; all’art. 3-bis del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2; all’art. 10 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36; all’art. 11, comma 3, del d.l. 10 agosto 2023, n. 105).

La tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavino a contrario.
Si tratta, quindi, di verificare se gli incarichi da conferire, ai sensi dell’articolo 5 comma 9, del D.L. n. 95/2012, siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell’elencazione tassativa della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati. Anche che gli incarichi da conferire non devono configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative, come quella recata dal comma 6 dell’art. 7 del testo unico del pubblico impiego, correttamente richiamata dal Sindaco nella richiesta di parere.

Nelle pronunzie più recenti la Corte dei conti ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo lo stesso divieto non possa estendersi ad “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023) o ad “attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale del 2229 cc. (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023).

 

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Enti terremotati: riparto risorse per l’assunzione di personale a tempo indeterminato (stabilizzazioni)

È stato pubblicato in G.U. n. 115 del 18-05-2024 il DPCM del 28 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, di cui al comma 3-bis dell’art. 57 medesimo, presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell’art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La ripartizione è disposta fra le amministrazioni indicate nell’elenco allegato al decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’ente che opera l’assunzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Circolare RGS: Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2023) e Monitoraggio anno 2024

Con la circolare del 14 maggio 2024, n. 23 la RGS fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2023 e di quelli del Monitoraggio 2024.

RELAZIONE ALLEGATA 2023

Comuni – Unioni dei comuni – Città metropolitane – Province

La rilevazione del 2023 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il termine per la rilevazione dei dati è fissato al 15 giugno 2024. Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

Aziende sanitarie ed ospedaliere – Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – Aziende ospedaliere universitarie

Con riferimento all’anno 2023, pur continuando ad avere come oggetto le ore lavorate dal personale, riprende la rilevazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale con un impianto completamente rivisto concordato con il Ministero della salute e AGENAS, ai quali saranno resi disponibili i dati comunicati in SICO. Oltre agli enti della sanità pubblica che tradizionalmente effettuavano la rilevazione (ASL/AO, Aziende ospedaliere universitarie e IRCCS), questa viene ora estesa anche ad alcune tipologie di strutture della sanità privata (Case di cura accreditate, Policlinici universitari privati, Enti di ricerca privati, IRCCS privati, IRCCS fondazioni, Istituti qualificati presidi della U.S.L., Ospedali classificati o assimilati L.132/1968).

Ministeri – Agenzie fiscali – Presidenza del Consiglio dei Ministri

I termini d’invio saranno diversificati a seconda del tempo necessario a ciascun ente per la definizione delle attività propedeutiche all’apertura della rilevazione.

MONITORAGGIO 2024

L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2024, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno. L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sono tenute all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

  • Enti locali:Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;
  • Servizio Sanitario Nazionale:Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
  • Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
  • Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 23 – Istruzioni di compilazione

 

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