Rilevazioni partecipazioni, termine prorogato al 16 giugno 2023

Il Dipartimento del Tesoro, per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, comunica chela rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 16 giugno 2023.

Il Dipartimento ricorda agli enti di voler procedere con sollecitudine alla trasmissione, evidenziando che non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.

Con riguardo alle Amministrazioni delle aree colpite dai recenti eventi alluvionali, per la data di chiusura si terrà conto dell’evolversi della situazione.

Per informazioni sull’adempimento si rimanda all’avviso del 22 febbraio relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.
Per problemi di accesso all’applicativo utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro selezionando le seguenti voci dei menu a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Revisione periodica delle società partecipate

La Corte dei conti comunica che fino al 26 maggio 2023 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Le Amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 22 febbraio 2023, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/):

– i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, adottati entro il 31/12/2022, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);

– le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2021 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei conti. La Corte dei conti precisa altresì che le Amministrazioni pubbliche dovranno comunque trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, secondo le modalità di seguito descritte:

– le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

– le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

– gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;

– le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo:sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;

– gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Per ulteriori informazioni: https://portaletesoro.mef.gov.it/

Revisione partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti entro il 26 maggio 2023

A partire dal 22 febbraio 2023 le Amministrazioni pubbliche possono comunicare attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it i dati relativi:

  • al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, da adottare entro il 31/12/2022 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
  • alla relazione, da approvare entro il 31/12/2022, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
  • alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
  • ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).

Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 26 maggio 2023.

L’applicativo Partecipazioni è stato sviluppato per assolvere, contestualmente e in maniera integrata, gli adempimenti informativi introdotti dal TUSP e quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti, condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti.

Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

I provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP possono essere trasmessi alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Nella compilazione delle schede l’applicativo non richiede i dati già acquisiti da registri ufficiali (es. Registro Imprese-InfoCamere) o inseriti a sistema dall’utente che ha censito per primo il soggetto partecipato. L’applicativo, inoltre, esegue un controllo sulle quote dichiarate per uno stesso soggetto partecipato evitando lo sforamento del cento per cento. Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati, per non compromettere la corretta comunicazione da parte di altre Amministrazioni e una veritiera rappresentazione del fenomeno ai fini delle attività di monitoraggio e controllo della Struttura e della Corte dei conti.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, attenzione sull’eccessivo prolungamento delle operazioni di liquidazione delle partecipazioni

La Corte dei conti, Sez. per l’Abruzzo, con deliberazione n. 17/2023/PRSE, nell’ambito dell’esame dei rendiconti 2020 e 2021 di un Comune, ha sottolineato la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell’eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l’assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, occorre evitare operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della liquidazione stessa.

A tal proposito, è stato richiamato in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: “L’eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l’effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell’esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall’art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Entro il prossimo 31 dicembre 2022, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

Come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili le schede in formato elaborabile, nonché gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP. I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014.

L’avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull’home page del Portale Tesoro e con l’invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo Partecipazioni.

Allegati:

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Costituzione di società a partecipazione pubblica: sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità

Con deliberazione della Corte dei conti, Sez. Marche, deliberazione n. 115/2022, chiamata a pronunciarsi sulla deliberazione consiliare di un Comune in merito alla costituzione di un organismo societario “a partecipazione mista pubblico-privata”, traccia il quadro delle coordinate normative dell’azione di controllo affidata alla Corte dei conti, in sede di costituzione e acquisizione di partecipazioni societarie, alla luce della novella legislativa introdotta dalla legge n. 118/2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”.
In particolare, l’art. 11 della suddetta legge, attraverso una modifica dell’articolo 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), prevede che la Corte dei conti deliberi un parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazione. Con un’ulteriore modifica all’articolo 20 del TUSP si prevede l’applicazione della sanzione della cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente).
Il Collegio ritiene doveroso sottolineare che il ricorso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione, sia che si tratti di costituzione di un organismo sia nel caso di acquisizione di partecipazioni in organismi già esistenti, deve ritenersi fortemente circoscritto ad esigenze eccezionali e a preminenti ragioni di interesse pubblico nel quadro di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell’ente e la sua finalità istituzionale. Nella scelta partecipativa deve rinvenirsi, in concreto, la dimensione del servizio di interesse generale così come lo svolgimento di funzioni “strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali”. L’autonomia negoziale della pubblica amministrazione soggiace al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell’Ente e che il procedimento di acquisto di partecipazioni deve informarsi ai principi generali dell’azione amministrativa ed a criteri di razionalità operativa. Pertanto, al pari di tutti i procedimenti amministrativi volti alla cura dell’interesse pubblico, anche le operazioni di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni societarie effettuate da enti pubblici devono rigorosamente conciliarsi con gli scopi che sono tipici del bilancio e della contabilità pubblica poiché il principio costituzionale di buon andamento letto alla luce di quello dell’equilibrio di bilancio vincola l’amministrazione pubblica ad impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse, non solo finanziarie, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
La Sezione ribadisce come il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 del TUSP individui per le partecipazioni societarie degli enti pubblici un «vincolo di scopo pubblico» e un «vincolo di attività»; condizioni gli enti dovranno valutare attentamente e motivare adeguatamente, tanto ai fini del mantenimento quanto ai fini della costituzione e acquisizione di partecipazioni societarie.
Il vincolo di scopo è riconducibile all’oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società, che dovrà essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Il vincolo di attività individua le attività consentite alle società pubbliche, quali:

1. la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
4. l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
La motivazione della decisione di acquisizione di partecipazioni societarie deve essere fondata su stringenti e concrete ragioni di interesse pubblico: tale obbligo motivazionale, già sussistente quale presupposto di legittimità degli atti amministrativi dall’art. 3 della legge n. 241/1990, è stato reso ancora più pregnante dalle richiamate previsioni normative, non essendo rispettose di tale parametro le motivazioni di natura apodittica o contenenti mere ripetizioni del dato legale.
La sussistenza dell’interesse pubblico posto a giustificazione dell’acquisto della posizione di socio da parte del Comune deve essere adeguatamente motivata sia alla luce degli scopi istituzionali sia in vista della necessità di perseguire i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa soprattutto in termini di razionalità economica.
La motivazione sulla convenienza economica, anche se sintetica, deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l’Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato. La “convenienza economica” deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l’Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Detta valutazione interessa tutti gli organismi societari, a prescindere che questi siano deputati alla produzione di beni o alla erogazione di servizi. La “convenienza economica” deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell’erogazione del servizio.
In merito alla motivazione sulla sostenibilità finanziaria, l’ente deve compiere una ponderata verifica ex ante che lo porti ad escludere che ci siano le condizioni fattuali e/o giuridiche che possano far presupporre che l’andamento della società sarà quello di «essere strutturalmente in perdita, attesa l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi. L’Ente dovrà riferire sulla fattibilità economico-finanziaria dell’iniziativa di costituire un nuovo organismo partecipato in termini di chiara progettualità della stessa, sia sul terreno della gestione operativa e delle linee di attività della costituenda società, sia sul piano del budget economico e della pianificazione finanziaria, dell’analisi prospettica di costi e ricavi e della complessiva gestione economica e patrimoniale del nuovo soggetto. Trattasi di una rilevante criticità in considerazione del fatto che, proprio al fine di vagliare la sostenibilità e la convenienza dell’operazione nella fase in cui l’organismo societario è in via di costituzione, si rivela indispensabile che l’iniziativa adottata in tal senso sia supportata da informazioni puntuali sulle prospettive della società relativamente alla gestione economico-patrimoniale, alle spese funzionamento e agli obiettivi di efficienza gestionale ed amministrativa nonché agli specifici compiti e servizi di cui la stessa società verrebbe incaricata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le perdite delle società partecipate del 2020, non ripianate nel 2021, sono oggetto di accantonamento nel rendiconto 2022

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, nell’ambito delle attività di controllo sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 e sul bilancio preventivo 2021-23 redatte dall’organo di revisione, ha riscontrato che numerosi organismi partecipati dall’ente hanno registrato perdite, in taluni casi anche ingenti, nel corso dell’esercizio 2020, rispetto alle quale il Comune non ha effettuato accantonamenti nel fondo perdite, né in sede di bilancio di previsione 2022 né in sede di composizione dell’avanzo di amministrazione 2021, in applicazione della norma di cui all’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Sul punto, la Sezione richiama, preliminarmente, la regola generale di cui all’art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 («Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di seguito T.U.S.P.), in base al quale “nel caso in cui società partecipate […] presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti […] accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto, all’articolo 10 comma 6-bis, in deroga alla regola generale di cui sopra e per quanto qui rileva, che “in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione […] dell’articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”. La Sezione precisa che il mancato accantonamento nel bilancio finanziario dell’ente non esclude l’evidenziazione della perdita 2020 nel bilancio consolidato, redatto in contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell’art. 11-bis e dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, disposizioni non espressamente derogate dal citato art. 10, comma 6-bis, in modo da rappresentare in maniera corretta, trasparente e armonica la situazione patrimoniale tanto dell’ente partecipante che dell’ente partecipato.

Inoltre, le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell’esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell’ente locale, in sede di rendicontazione dell’esercizio 2022. Ciò in quanto la norma di cui al d.l. n. 77/2021, in ragione degli eccezionali eventi pandemici, comportanti ab externo effetti depressivi della gestione delle partecipate e conseguenti perdite di esercizio, ha chiara portata derogatoria di una regola generale – quella del T.U.SP. – la cui ratio va rinvenuta nell’esigenza di una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente (come sintetizzabile dal risultato di amministrazione) la cui esposizione nei confronti del soggetto partecipato può manifestarsi, in caso di mancato ripiano, attraverso la necessità della ricapitalizzazione o comunque della razionalizzazione della società partecipata, non escludendo la sua dismissione (art. 20 T.U.S.P.). Diversamente opinando, verrebbe obliterato l’effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto “manipolativo” del risultato di amministrazione dell’ente partecipante per gli anni successivi al 2021 (cfr. Corte cost., sentenza n. 115/2020).

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Niente compenso al Consigliere comunale membro del CDA della società partecipata

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 110/2022, in riscontro ad una specifica richiesta di parere, ha confermato l’interpretazione maggioritaria sostenuta dalla giurisprudenza contabile, ribadendo che nessun compenso può essere corrisposto ad un amministratore di ente locale, a seguito della carica, dallo stesso assunta, di amministratore di una società di capitali partecipata, direttamente e/o indirettamente dallo stesso ente.

L’art. 1, comma 718, della Legge 27/12/2006, n. 296, dispone espressamente che: “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”. La norma, nell’escludere che l’assunzione, da parte di un amministratore locale, della carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società, si riferisce genericamente alle “società di capitali partecipate” senza formulare alcuna distinzione in relazione alla
forma di partecipazione.

La formulazione generica della disposizione, secondo l’orientamento della Corte dei conti, la rende riferibile ad ogni tipo di partecipazione societaria, diretta o indiretta, maggioritaria o minoritaria; il divieto introdotto dalla norma in argomento, più che incidere direttamente sulla disciplina civilistica delle società partecipate, sembra piuttosto sancire un obbligo (negativo) a carico degli amministratori di ente locale, obbligo che sarebbe illogico supporre limitato ai soli casi di partecipazione diretta, ovvero maggioritaria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2020

La Corte dei conti, Sez. Valle D’Aosta, ha approvato con deliberazione n. 23/2022 la “Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2020”.

La verifica sugli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche rappresenta un ambito rilevante dei controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti. Il ruolo della magistratura contabile in tale settore, già delineato dalle disposizioni della legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 28, l. n. 244/2007) e confermato nella successiva normativa (art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014), ha trovato l’assetto definitivo nel d.lgs. n. 175/2016.

 

La redazione PERK SOLUTION