Il ruolo di direttore di un organismo strumentale di un Comune non è compatibile con quello di amministratore con deleghe gestionali di una società privata in controllo pubblico regionale. Lo precisa il parere anticorruzione, approvato dal Consiglio Anac del 2 aprile 2025, con il quale l’Autorità si è espressa sulla richiesta relativa alla possibilità che il direttore di un centro di servizi sociali in favore delle persone anziane, costituito da un Comune capoluogo regionale del Centro Italia, assuma anche l’incarico di amministratore di una società totalmente partecipata dalla Regione e attiva, nel caso di specie, nella consulenza per la realizzazione di opere pubbliche.
La fattispecie di incompatibilità da considerare (secondo il dettato dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2013) risulta applicabile all’ipotesi esaminata, spiega il parere, quale che sia la qualificazione attribuibile al centro servizi, ente pubblico o pubblica amministrazione in quanto istituzione riferibile a mera articolazione dell’ente locale che lo ha istituito.
Il ruolo di direttore del centro, poi, rileva per la normativa sulle incompatibilità sia che sia qualificabile come incarico di tipo dirigenziale, con esercizio quindi in via esclusiva di competenze di amministrazione e gestione, sia che sia qualificabile come incarico amministrativo di vertice (venendo comunque in rilievo, in questo secondo caso, la speculare causa di incompatibilità prevista all’articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 39/2013).
Rispetto all’incarico ulteriore previsto di amministratore unico della società partecipata, va considerata la disposizione del decreto legislativo che fa riferimento, per l’incompatibilità, alla carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione: l’Anac, ricorda il parere, ha sempre interpretato tale nozione – a tutela del principio di uguaglianza e a garanzia della razionalità complessiva del sistema – richiamando la definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” (di cui all’art. 1, co. 2 lett. I), del d.lgs. 39/2013), che si caratterizzano per il possesso di deleghe gestionali dirette.
Per cui, “laddove sia configurabile nel caso di specie un modello di amministrazione tradizionale imputabile ad un unico soggetto (in luogo che ad un CdA), non si dubita che esso sia riconducibile alla prospettata categoria” e l’incarico di amministratore unico della società regionale è da considerare quindi non compatibile con quello ricoperto di direttore del centro servizi comunale per anziani (Fonte Anac).
La redazione PERK SOLUTION