Decreto Enti Pubblici – DL 51/2023. Via libera definitivo dal Senato

Con 100 voti favorevoli, 72 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, con modificazioni, il D.L. n. 51/2023 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale (A.S. 774).

Tra le diverse disposizioni di interesse degli enti locali, segnaliamo:

  • l’art. 4, commi 3-novies-3-undecies, che incrementano di 1,5 milioni di euro dal 2023 il contributo in favore dei Comuni, volto a ristorare detti enti delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale disposte dalla legge di stabilità 2016, individuandone altresì le modalità di riparto e la relativa copertura finanziaria.
  • l’art. 4-bis, che assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali, concernenti il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi della presente disposizione, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, si fissa al 31 luglio 2023 il termine entro il quale i comuni devono certificare, con riferimento all’anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità – cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.
  • l‘art. 6, comma 2-bis, il quale reca modifiche all’articolo 108, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, al fine di stabilire che l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere da parte delle imprese non possono essere autocertificate ma devono essere dimostrate mediante il possesso della certificazione prevista dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
  • l‘art. 6, comma 2-ter, il quale prevede che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell’atto notificato, unitamente all’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo. Conseguentemente, i contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale. Il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio ed eroga, nelle more dell’avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l’accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni.
  • l’art. 6-bis, che proroga al 15 agosto il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi per l’anno 2023, per il potenziamento degli investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed efficientamento energetico riconosciuti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori. La revoca del contributo, in caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, avviene entro il 15 settembre, anziché entro il 15 giugno. Inoltre, i comuni beneficiari delle somme derivanti dalle revoche devono iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2024, anziché entro il 15 ottobre.
  • l’art. 7, che differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 (in corrispondenza della scadenza della relativa milestone europea) il termine ultimo entro cui, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’interno, deve essere fissato e temporalmente collocato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 59, della L. 160/2019 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia») rientranti nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

 

La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento delle PA: Via libera dalla Camera al DDL di conversione del DL 44/2023

Il disegno di legge di conversione del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 7 giugno 2023 e passa al Senato per la conversione definitiva in legge.

Le novità di interesse:

PNRR
Per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, il decreto consente alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche (articolo 1, comma 1).
Con una modifica introdotta in sede referente, è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sui piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (articolo 1, comma 12-quinques, lettera b).
Con riferimento alle misure relative alle assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione del PNRR, si prevede:

  • che le risorse del Fondo istituito per la suddetta finalità da parte dei comuni con meno di 5.000 abitanti, impegnate e non utilizzate relativamente all’anno 2022, possono essere utilizzate per la stessa finalità anche nel 2023 (articolo 3, comma 2);
  • che la spesa del suddetto personale a tempo determinato assunto dalle regioni a statuto ordinario e dai comuni non rileva ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente a tale trattamento non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (articolo 3, comma 3).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
In tema di dirigenza, il decreto (articolo 4) introduce alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (comma 1). La disposizione inoltre demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023, l’aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale (comma 2).
Nel corso dell’esame in sede referente, è stata altresì introdotta una disposizione che consente il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo. Il trattenimento in esame viene ammesso con riferimento ai dirigenti in possesso di specifiche professionalità (articolo 1, comma 4-bis).

Ulteriori previsioni in tema di attività della PA sono state introdotte in sede referente. In particolare:

  • il comma 12-quinquies dell’articolo 1, alla lettera a), proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave;
  • il comma 14-sexies dell’articolo 1 prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione;
  • l’articolo 27-bis prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine “razza” sia sostituito dal termine “nazionalità”.

REGIONI ED ENTI LOCALI

In tema di personale assunto a tempo determinato si dispone che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane possono procedere, fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del termine generale posto al 31 dicembre 2023), alla stabilizzazione del personale che ha almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni presso l’amministrazione che procede all’assunzione e che abbia gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente (articolo 3, comma 5).
L’articolo 3, comma 5-bis, introdotto in sede referente, prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente possano individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale (di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.
L’articolo 3, comma 5-ter reca quote di riserva in concorsi per l’accesso alla dirigenza regionale in favore di personale operante a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma.
L’articolo 3, comma 6-bis, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente, eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.
Un’ulteriore disposizione dà facoltà alle regioni, senza aggravio di spesa, di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, fermo restando il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale (articolo 3, comma 1). Esclude inoltre i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall’obbligo previsto dalla legge di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese (articolo 3, comma 1-bis).

Il decreto, inoltre:

  • per gli anni 2023-2026 esclude il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio (articolo 3, comma 6);
  • estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale (articolo 3, comma 6-quater);
  • stabilisce che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL), che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell’interno, sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni soppresse, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa (articolo 19, comma 3);
  • dispone l‘assegnazione per ulteriori cinque anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 (articolo 3, comma 6-ter);
  • interviene sull’applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno l’obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell’esercizio 2023. È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall’esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell’eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all’esercizio precedente (articolo 18, comma 1);
  • definisce le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all’evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni (articolo 18, comma 3);
  • vincola le risorse ricevute dalle Regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale (articolo 18, comma 4);
  • estende, in relazione a tutti gli interventi di edilizia scolastica, la possibilità di utilizzare per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento (articolo 18, comma 4-ter).

Allegati:

Nota di lettura Senato

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione Decreto bollette, DL 34/2023: via libero definitivo dal Senato

Giovedì 25 maggio l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del d-l n. 34 sul sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali (A.S. 714).

Tra le misure di interesse degli enti locali segnaliamo:

l’art. 2, comma 5-bis, che stanzia 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 a favore dei comuni con popolazione da 25
mila a 35 mila abitanti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario, con il relativo piano approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno di inizio 2014 e con durata fino all’anno 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas. In particolare,  il contributo è destinato ai comuni in condizioni di predissesto che abbiano usufruito delle anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell’articolo 243-ter del TUEL, e che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, che ha ridotto l’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, si trovano a dover sostenere un maggiore onere finanziario.

l’art. 7-ter, , rifinanzia, per il 2023, il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori. In particolare, la norma in esame, modificando l’art. 1, commi 581 e 582 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), prevede:
– alla lettera a), il rifinanziamento, nella misura di 9 milioni di euro per il 2023, della dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno – già destinatario di una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022 – in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi:
di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
reddito medio pro capite inferiore di oltre 3 mila euro rispetto alla media nazionale;
Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (ISVM) superiore alla media nazionale.
– alla lettera b), la fissazione del termine del 30 giugno 2023 per l’adozione del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, con cui si procederà al riparto dei suddetti 9 milioni di euro per il 2023 tra i comuni beneficiari, in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento.

art. 17-bis, introduce una specifica disciplina che consente agli enti territoriali, ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023, e cioè lo stralcio dei debiti fino a mille euro e la
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazione-quater). Gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il Decreto Lavoro

Pubblicato in G.U. n. 103 del 4 maggio 2023 il Decreto Lavoro con provvedimenti che interessano diversi settori, dalla riforma del reddito di cittadinanza ad interventi fiscali. In particolare si tratta di misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Il decreto è stato approvato il primo maggio dal Consiglio dei ministri.

Il provvedimento, 45 articoli, prevede tra l’altro l’avvio del nuovo strumento che sostituirà il reddito di cittadinanza per gli occupabili, denominato Supporto per la formazione e il lavoro; il nuovo taglio del cuneo fiscale di ulteriori 4 punti da luglio a dicembre; e l’innalzamento del tetto di esenzione dei fringe benefit a tremila euro. Viene incrementata di 4,064 miliardi per il 2024 la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Sono previste sia misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale che di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile. Ci sono anche misure sui contratti a termine e altre rivolte al rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi.

Relazione tecnica

 

La redazione PERK SOLUTION