Milleproroghe 2024: il decreto in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe 2024”.

Il provvedimento consente, sino al 31 dicembre 2024, l’utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Inoltre, sino al 30 giugno 2024, sono prorogate le convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili e le assunzioni in deroga a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e si prevede che le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 per l’anno 2020 e per il triennio 2021-2023, possano essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

È prorogata al 30 giugno 2026 la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo e la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Viene rinviato dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per l’attuazione dell’obbligo associativo dei comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. È prevista la possibilità di applicare fino al 31.12.2024 le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale disciplinate dal decreto-legge 104/2020 per il triennio 2020-2022.

Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali; si estende, inoltre, sino a settantadue mesi il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma.

Infine, viene spostato al 2025 l’obbligo di accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità da parte degli enti in dissesto finanziario, previsto dall’art. 16, comma 6-ter del DL. n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dal Consiglio dei ministri l’ok al decreto milleproroghe

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 dicembre 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, c.d. milleproroghe.

Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e di adottare misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni, il testo prevede la proroga di termini di prossima scadenza, in diversi ambiti. Di seguito alcune delle principali disposizioni, elencate per ambito di competenza.

Pubblica amministrazione

Il provvedimento consente, sino al 31 dicembre 2024, l’utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte del Dipartimento della funzione pubblica; proroga, sino al medesimo termine, l’autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quelle relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013-2022, quelle a valere su apposito Fondo e, per il Ministero dell’interno, quelle relative a determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste nell’ambito della vigente dotazione organica. Inoltre: proroga sino al 30 giugno 2024 le convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili e le assunzioni in deroga a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e prevede che le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 per l’anno 2020 e per il triennio 2021-2023, possano essere espletate sino al 31 dicembre 2024. Proroga al 30 giugno 2026 la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo e la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Apporta modifiche alle disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, in materia di contributi versati in eccedenza al massimale annuo della base contributiva e pensionabile (rimborsabili sino al 31 dicembre 2024); in materia di sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, prorogati sino al 31 dicembre 2024; differisce il termine ordinariamente previsto per i versamenti contributivi previdenziali-assistenziali stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni, sino al 31 dicembre 2024, in deroga agli ordinari termini prescrizionali, adempiano agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali dovuti alla Gestione sostitutiva dell’INPGI-AGO, escludendo l’applicazione di sanzioni o interessi di mora.

Consente che le procedure concorsuali già autorizzate e relative alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possano essere espletate sino al 31 dicembre 2024. Proroga, sino al 30 giugno 2024, il termine che autorizza il Ministero della cultura ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

Interno

Proroga dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per l’attuazione dell’obbligo associativo dei comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali; prevede la possibilità di applicare fino al 31.12.2024 le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale disciplinate dal decreto-legge 104/2020 per il triennio 2020-2022; proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto n. 310 dell’11 giugno 2019; autorizza l’impiego anche per l’anno 2024 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nell’attività connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto del contagio da COVID-19.

Economica e finanze

Proroga al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali; estende sino settantadue mesi il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma; proroga, per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA); proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024; prevede che le estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto, previste per il solo 2023, continuino a svolgersi anche nel 2024; consente a determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2024, senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni; a seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti strutture informatiche. Si sospendono altresì, in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della medesima regione, i relativi obblighi di pubblicità.

Salute

Proroga fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell’anno 2023, il termine di approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie; proroga sino al 31 dicembre 2024 la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale; proroga fino alla pubblicazione dell’elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; proroga, sino al 31 dicembre 2024, il termine relativo all’applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione; proroga, al 31 dicembre 2024, il termine relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, nonché il termine relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per dirigenti medici e personale del ruolo sanitario, collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale; proroga dal biennio 2021-2022 al quadriennio 2021-2024 la sperimentazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nelle regioni a statuto ordinario e al 31 dicembre 2024 il termine previsto in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.

Istruzione e merito

Proroga per l’anno 2024 il termine relativo ai progetti Accademia dei Lincei; per il solo anno scolastico 2024/2025, stabilisce che le Regioni provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con determinate modalità e la possibilità, per le medesime Regioni, di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi; prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la possibilità di richiedere la concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento anche per le istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

Università e ricerca

Proroga, al 31 dicembre 2024, il termine relativo all’erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa; proroga, al 31 dicembre 2024, il termine relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni; proroga, al 31 luglio 2024, il termine entro il quale le università e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca; proroga, al 15 febbraio 2024, il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e sino al biennio 2024-2025 il termine relativo alle graduatorie nazionali AFAM; rinvia dall’anno accademico 2024-2025 all’anno accademico 2025/2026, l’attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; proroga dall’anno accademico 2023/2024 all’anno accademico 2024/2025 le disposizioni transitorie che consentono il reclutamento di docenti AFAM mediante concorsi, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento in materia di reclutamento, prevedendo, altresì, che al personale in questo modo reclutato, si applichi l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per cinque anni.

Cultura

Per consentire il completamento degli interventi di tutela del patrimonio culturale dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, estende a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale e proroga dal 2023 al 2024 il termine di avvalimento delle venti unità di personale della stessa.

Proroga al 31 dicembre 2024 l’applicabilità del regime di semplificazione (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo, prevedendo che tale regime si applichi a spettacoli con un numero massimo non più di 1.000 ma di 2.000 partecipanti.

Infrastrutture e trasporti

Proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale deve procedersi agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento degli interventi per lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze; proroga al 30 giugno 2024 il termine per l’applicazione delle disposizioni relative ad alcuni interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC relativi a procedure di affidamento semplificate per l’incentivazione degli investimenti pubblici; proroga al 31 dicembre 2024 il termine di decorrenza del divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e prevede per tali veicoli la possibilità di derogare al divieto di circolazione; proroga, al 30 giugno 2024, il termine entro il quale trova applicazione, in relazione agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 stabilimenti o aziende ubicate in dette aree, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE.

Differisce al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente e proroga, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024. Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei PEF.

Affari esteri e cooperazione internazionale

Proroga al 30 giugno 2024 l’applicazione delle speciali misure di sostegno in deroga (cofinanziamento a fondo perduto), in favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti della crisi ucraina, a valere sul c.d. fondo 394/81; proroga al 30 giugno 2024, la possibilità di accedere al Fondo 394/81 ed alla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per cofinanziamenti a fondo perduto, in favore di imprese esportatrici colpite dagli effetti della crisi ucraina, al fine di far fronte agli impatti negativi sulle esportazioni; al fine di ultimare le opere per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per la Regione Emilia Romagna, in qualità di stazione appaltante, di continuare ad operare con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32/2019; prevede anche per il 2024 la riassegnazione al bilancio del MAECI di fondi precedentemente destinati al sostegno di forze armate e di sicurezza afghane, affinché possano essere utilizzati per interventi di aiuto e di assistenza in altre aree di crisi, anche in considerazione del perdurare della guerra in Ucraina.

Difesa

Proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell’ambito dei procedimenti penali militari.

Giustizia

Differisce al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle disposizioni in base alle quali possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi soltanto i magistrati che hanno partecipato all’apposito corso di formazione.

Prevede che qualora il periodo massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro scada prima del 31 dicembre 2024, sia prorogato fino a tale data.

Proroga al 17 ottobre 2024 la data sino alla quale si può continuare a delegare ai giudici onorari l’ascolto dei minori.

Differisce al mese di ottobre le elezioni dei membri non di diritto dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

In materia di impugnazioni, proroga al 30 giugno 2024 l’efficacia del regime precedente alle modifiche apportate con la riforma “Cartabia” (d.lgs. n. 150/2022).

Proroga al 1° gennaio 2026 il termine del 1° gennaio 2025 a partire dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni che modificano le circoscrizioni delle città di L’Aquila e di Chieti, sopprimendo tribunali, procure e sedi distaccate.

Ambiente e sicurezza energetica

Proroga al 30 giugno 2024 il termine per lo svolgimento delle attività volte ad assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Proroga al 1° gennaio 2025 il termine per l’adozione dei decreti ministeriali per realizzare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica.

Proroga al 30 giugno 2024 il termine entro il quale, al fine di fronteggiare la crisi idrica, le regioni e le province autonome territorialmente competenti autorizzano il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione, ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Proroga fino al 31 dicembre 2024 il sistema che prevede, in caso di erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche rispetto ai quali sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, che le amministrazioni competenti possano rinviare al momento dell’erogazione del saldo l’esecuzione dei controlli in materia di regolarità contributiva (DURC) e in materia di inadempienza rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva e quindi al recupero dei benefici erogati; proroga al 2024 il termine di applicabilità delle misure per contenere la diffusione del batterio Xylella fastidiosa; proroga al 31 dicembre 2024 il termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 2025 il termine per la revisione di quelle immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.

Sport

Proroga il termine del mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo al 30 giugno 2024 e il termine dell’attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006, a seguito della cessazione dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, al 31 dicembre 2024.

Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP

Proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine finale previsto per la predisposizione da parte della Cabina di Regia di uno o più D.P.C.M. per la individuazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard e di un anno la possibilità di nominare un Commissario nel caso in cui la predetta Cabina di regia non concluda le proprie attività nei termini stabiliti.

Editoria

Ripartisce una quota dei contratti stipulati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di gara (e comunque non oltre il 30 giugno 2024), su base semestrale fra le Agenzie di stampa iscritte nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla GUUE in data 16 giugno 2017; demanda alle suddette Agenzie di stampa, titolari dei contratti, l’erogazione dei servizi “essenziali” per il MAECI.

Fondo Complementare al PNRR aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016

Proroga i termini fissati con decreti MEF, relativi al PNRR/PNC, per l’effettuazione degli interventi di rilancio delle suddette aree.

Previdenza

Riassegna le funzioni e i compiti, originariamente previsti in ausilio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Comitato previdenza Italia, il quale deve anche definire specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal medesimo Dicastero, con obbligo di rendicontazione.

Decreto asset (DL n. 104/2023), anche la Camera vota la fiducia

La Camera dei Deputati, con 202 voti favorevoli e 128 contrari, ha approvato la fiducia posta dal governo al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici.

Il provvedimento oggetto di conversione consta di 41 articoli, suddivisi in 5 capi:
– Capo I, misure urgenti a tutela degli utenti (artt. 1-4);
– Capo II, misure urgenti in materia di attività economiche (artt. 5-12);
– Capo III, disposizioni in materia di investimenti (artt. 13-23):
– Capo IV, disposizioni finanziarie (artt. 24-27);
– Capo V, disposizioni finali (artt. 28-29).

Tra le disposizioni di interesse degli enti locali segnaliamo i seguenti articoli:

  • articolo 19 che istituisce un apposito Fondo, denominato ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni‘ con l’obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, con una dotazione di 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025. Al Fondo potranno accedere i comuni individuati in relazione al rispettivo numero di abitanti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Fondo consente il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia che sarà
    determinata dal decreto interministeriale sopra citato. Nell’ambito del finanziamento saranno considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Da ultimo si prevede che nell’anno 2023, le risorse del Fondo saranno prioritariamente assegnate ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del Codice della Protezione civile;
  • articolo 21, che reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l’attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. Viene prevista, poi, l’attribuzione, fino all’importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli
    anni 2024, 2025 e 2026, di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e con durata fino all’anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla
    riduzione dell’arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. Il comma 6 del medesimo articolo prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana;
  • articolo 21-bis, che prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possano
    impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato
    programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio;
  • articolo 21-ter, che attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L’esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l’adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Inoltre, l’articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.
  • articolo 22, il quale stabilisce che le Regioni possano conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali.
    La disposizione in esame è stata introdotta, nel provvedimento d’urgenza in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

 

La redazione PERK SOLUTION