ANCI: le slides sulla regolazione del lavoro agile per la Pubblica amministrazione

L’ANCI ha pubblicato le slides di aggiornamento sulla disciplina del lavoro agile per la Pubblica amministrazione. Il documento è stato aggiornato con le misure inserite nella bozza del DL ‘rilancio’. Sul tema del lavoro agile Anci ha anche pubblicato un quaderno operativo a supporto dei Comuni in emergenza Covid 19 nella riorganizzazione interna ed esterna degli uffici e dei servizi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Prorogato il censimento delle partecipazioni pubbliche

La rilevazione, attraverso l’applicativo Partecipazioni, dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguiranno oltre il 15 maggio 2020. Lo comunica il Dipartimento del Tesoro. Il nuovo termine per l’adempimento sarà reso noto, anche in considerazione dell’evolversi dell’emergenza Covid-19, con un preavviso di quindici giorni. L’applicativo Partecipazioni rimarrà aperto oltre il 15 maggio per l’acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2018.
Le Amministrazioni che non hanno ancora provveduto all’adempimento sono invitate a voler verificare con sollecitudine il corretto accesso all’applicativo. Eventuali problemi possono essere segnalati mediante la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla home page del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Risorse ai Comuni per il potenziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà

L’art. 112 della bozza di DL Rilancio prevede l’incremento della dotazione del fondo per le politiche della famiglia per un importo di 150 milioni di euro, risorse che saranno destinate ai Comuni per finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, interventi di potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle bambine e ai bambini di età compresa tra 3 e 14 anni e di progetti volti a contrastare la povertà educativa. Le risorse saranno ripartite con apposito decreto del Ministro con delega per le politiche familiari.

La norma
“1. Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, con proprio decreto, stabilisce i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La disposizione prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale. Le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari che ripartisce gli stanziamenti nella misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e per la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servi socio-educativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il fondo di cui al comma 1, è incrementato di 150 milioni di euro, per l’anno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Ruolo del Responsabile Finanziario tra autonomia gestionale e rischio di comportamenti illeciti

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 47/2020, a seguito di specifica pronuncia sul rendiconto di gestione di un Comune, ha ribadito l’importanza delle funzioni attribuite al responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente locale e la conseguente necessità che il sistema dei controlli interni sia strutturato in modo adeguato, al fine di prevenire fenomeni di mala amministrazione (in particolare, se aventi rilevanza penale).
La Corte ricorda come l’art. 153 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive che gli enti locali, con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, devono disciplinare l’organizzazione del servizio finanziario, in ragione della dimensione demografica, affidando il coordinamento e la gestione dell’attività a un responsabile. A tal fine, la norma prevede, espressamente, la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. Nello specifico, il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità di quelle di spesa, del relativo stato di accertamento e di impegno, alla regolare tenuta della contabilità e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario, come ha avuto modo di precisare il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, agisce in autonomia, nei limiti di quanto disposto dalle norme di riferimento. La disposizione indicata, nella prospettiva del complessivo rafforzamento dei controlli, interni ed esterni, sugli enti territoriali, ha voluto, infatti, valorizzare il ruolo del responsabile di tale servizio, che, per i compiti attribuiti, deve essere dotato di un certo grado di autonomia sia dal potere politico che dagli altri dirigenti e responsabili dei servizi. L’art. 153 del TUEL, infatti, da un lato, prevede come necessario il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed il corrispondente visto sulle determinazioni e, dall’altro, onera il responsabile del servizio finanziario a segnalare, obbligatoriamente e tempestivamente, al legale rappresentante dell’ente, al consiglio, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, i casi in cui la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio (con obbligo per il consiglio di provvedere al riequilibrio, a norma dell’articolo 193 TUEL, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta). L’importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite dalla legge che ne fa uno degli organi maggiormente esposti al rischio di azioni o comportamenti non regolari (anche aventi rilevanza penale, erariale o disciplinare) deve indurre l’ente locale a strutturare in modo adeguato il proprio sistema di controlli interni ex artt. 147, e seguenti, TUEL, tenendo conto che, in base alle norme citate, il responsabile del servizio finanziario è espressamente individuato come titolare in alcuni ed attore in altri.
L’art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000, infatti, dopo la novella apportata dal citato d.l. n. 174 del 2012, prevede che gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia, individuino strumenti e metodologie per garantire, fra gli altri, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (nonché, per quanto interessa in questa sede, il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, “mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario”, nonché dei responsabili dei servizi). Anche per l’effettuazione dei controlli interni, l’art. 147, comma 5, del TUEL prevede che più enti locali possano istituire uffici unici, mediante convenzione, facoltà che, si ripete, appare particolarmente utile (non solo a fini di risparmio di spesa, ma anche per garantire adeguata autonomia al controllore rispetto al controllato) per gli enti di minori dimensioni. In particolare, il successivo art. 147-bis affida il controllo contabile, nella fase preventiva della formazione dell’atto, proprio al responsabile del servizio finanziario, che lo esercita attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (mentre il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica). Il medesimo controllo di regolarità amministrativo-contabile, inoltre, è attribuito, nella fase successiva, al segretario generale, che deve esercitarlo secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, procedendo a verificare, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi (come, nel caso di specie, il segretario pro tempore risulta avere effettuato). Si tratta di attività che non ha solo obiettivi sanzionatori, ma, in prevalenza, correttivi, posto che la noma espressamente impone al segretario di trasmettere, periodicamente, le risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio dell’ente locale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Bozza DL Rilancio, disposizioni in tema di impianti sportivi

L’art. 210 della bozza di DL Rilancio, al fine di agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, dispone la proroga, dal 30 giugno al 31 luglio, della sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici. Si riducono, invece, ad un massimo di 4, le rati mensili di versamento dei predetti canoni.
La norma concede la possibilità di rinegoziazione delle concessioni, in scadenza entro il 30 luglio 2023, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, qualora ne facciano richiesta i soggetti concessionari. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Si prevede che il locatario abbia diritto ad una riduzione della prestazione da lui dovuta, in misura non inferiore al 60 % del canone mensile contrattualmente pattuito, per tutto il periodo di chiusura obbligatoria, salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.
Infine, viene estesa l’applicazione dell’articolo 88 del D.L. 18 del 2020 anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure restrittive adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Pertanto, i soggetti acquirenti contratti di abbonamento per l’accesso a impianti sportivi potranno presentare istanza di rimborso al gestore che provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle misure statali e regionali di sospensione dell’attività sportiva.

 

Art.210 Disposizioni in tema di impianti sportivi

1. All’art. 95, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite con le parole «al 30 giugno 2020». All’art. 95, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite con le parole «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».
2. Al fine di far fronte alla crisi economica delle società e associazioni sportive che hanno sospeso la propria attività per adeguarsi alle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli enti concedenti la gestione di impianti sportivi pubblici possono concordare con i soggetti concessionari, che ne facciano apposita richiesta, la revisione dei rapporti concessori che scadono entro il 30 luglio 2023, da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.
3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione dell’impianto sportivo. Il conduttore ha diritto a una corrispondente riduzione del canone locatizio, in misura non inferiore al sessanta per cento dell’importo contrattuale, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure di sospensione, salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.
4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al gestore dell’impianto sportivo, allegando il relativo titolo di acquisto. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, Reintegro Fondo di Solidarietà a seguito dell’emergenza alimentare

L’art. 114 della bozza di DL Rilancio prevede il reintegro del fondo di solidarietà comunale per 400 milioni, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà alimentare tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

 

Art. 114 Reintegro Fondo di Solidarietà a seguito dell’emergenza alimentare

1.Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche anche per gli affidamenti sotto soglia

Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. La stessa disciplina si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Pertanto, solo in presenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dall’amministrazione. Il presupposto della “gara”, cui fa riferimento l’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, può dirsi sussistente anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016. D’altro canto, anche l’ANAC, nelle proprie Linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, configura la modalità di assegnazione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 50/2016 quale procedura comparativa, laddove ravvisa che anche l’affidamento diretto avviene “nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici” (Cfr. punto 3.1. delle Linee guida).
È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 33-2020 in risposta ad un quesito formulato da un ente provincia volto ad appurare se l’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuato in applicazione del secondo comma, lettera b), dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 55/2019, previa valutazione di tre o più preventivi, nel caso di lavori, e per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del principio di rotazione, oltre che in co-presenza di tutti gli altri requisiti individuati da precedenti pronunce della magistratura contabile […] configuri “una procedura comparativa” idonea a dar luogo alla erogazione degli incentivi previsti dall’art. 1131 del d.lgs. n. 50/2016 e dal vigente regolamento provinciale in materia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Firmato il decreto del MIT di assegnazione di 60 milioni di euro per il sostegno delle locazioni

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola ha firmato oggi il decreto che assegna 60 milioni di euro al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, oltre ai 46 milioni già stanziati. Le risorse sono ripartite tra le Regioni secondo la tabella allegata al decreto.  Il provvedimento è stato adottato in anticipo rispetto alla scadenza del termine di 10 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Cura Italia”, per assicurare che le risorse giungano tempestivamente a tutti quei cittadini che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, hanno visto aggravarsi la propria situazione economica.
Le Regioni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, attribuiscono con procedura di urgenza le risorse assegnate ai comuni, i quali definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei requisiti, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni potranno utilizzare i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della relativa spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION