Ministero PA, Riforma della comunicazione pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto, con apposito comunicato, che il Gruppo di lavoro su Riforma della comunicazione pubblica e Social media policy nazionale, promosso presso il Ministero PA, ritiene indispensabile un aggiornamento della legge 150/2000, pietra miliare nello sviluppo delle funzioni comunicative pubbliche, ma spesso inapplicata e oggi in gran parte inadeguata alla nuova PA trasparente e digitale. Occorre una normativa che tenga conto dell’evoluzione dei processi di comunicazione pubblica in senso digitale e che punti a mettere in primo piano la qualità del servizio al cittadino e la sua attiva partecipazione.
Le attività di comunicazione e informazione e la trasparenza, intesa in senso ampio e generale, delle pubbliche amministrazioni vanno considerate strategiche, in quanto finalizzate a garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa sancite dall’articolo 97 della Costituzione, nonché il pieno esercizio della cittadinanza e delle libertà individuali da parte dei cittadini. Per queste finalità, riprendendo lo spirito del Legislatore che introdusse la 150/2000, l’intento del GdL è quello di valorizzare l’utilizzo, da parte delle PA, della comunicazione pubblica come leva strategica essenziale nella gestione dell’immagine dell’Ente e nella relazione con il cittadino e gli stakeholder, anche attraverso le nuove piattaforme digitali, che garantiscono interattività in tempo reale, interrogabilità e valutabilità delle PA stessa, permettendo sia maggior efficacia sia risparmi di tempo e risorse economiche per i cittadini e le imprese. Il GDL ha proposto al Ministro per la Pubblica amministrazione un impianto di riforma centrato su 10 punti-chiave (Relazione di accompagnamento).

Proposta DDL di ripristino sorteggio presidente revisori e introduzione sorteggio nelle società partecipate

È stata depositata in Senato una proposta di DDL recante “Disposizioni per l’efficientamento della pubblica amministrazione”. L’obiettivo dell’iniziativa legislativa è rafforzare il percorso di miglioramento della performance delle pubbliche amministrazioni, apportando una serie di modifiche che mirano a rendere realmente indipendenti quegli organi della pubblica amministrazione, come gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), i segretari comunali e i revisori legali, che sono posti a presidio della legalità e degli interessi dei cittadini. Trattasi di interventi che si propongono di realizzare quell’ammodernamento dello Stato il cui ritardo tanto pesa sulla perdita di competitività del Paese e sull’aggravarsi del debito pubblico italiano. Il documento consta di sei articoli:

  • l’art. 1 interviene sugli obblighi di formazione continua previsti per i componenti degli OIV;
  • l’art. 2 prevede che per la nomina degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) si proceda mediante estrazione dall’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica, anziché attraverso la nomina diretta da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo a seguito di procedura selettiva pubblica;
  • l’art. 3 prevede la realizzazione di un progetto per la creazione e l’utilizzo di un software unico di contabilità per gli enti locali, allo scopo di rendere accessibile online agli enti un sistema per la gestione della contabilità a livello nazionale, così da garantire una gestione contabile uniforme attraverso l’eliminazione dell’impiego dei vari software attualmente utilizzati dagli enti;
  • l’art. 4 introduce la modalità del sorteggio per la nomina dei segretari comunali, così da garantire una maggiore terzietà e imparzialità del segretario comunale e, di conseguenza, un esercizio maggiormente effettivo ed efficace delle prerogative di controllo ad esso attribuite;
  • l’art. 5 ripristina la precedente normativa in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali, con conseguente abrogazione dell’articolo 57-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.
  • l’art. 6 estende la modalità dell’estrazione a sorte prevista per i revisori contabili degli enti locali ai revisori legali delle società a partecipazione pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

In G.U. il decreto di riparto delle risorse del fondo nazionale a sostegno delle locazioni

È stato pubblicato in GU n. 138 del 30-05-2020 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 maggio 2020 con il quale sono ripartite alle Regioni le risorse, pari a 60 milioni di euro, del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell’art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa.  I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell’art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall’art.  6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di rendere l’utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali. Le risorse ripartite possono  essere  utilizzate  anche  per   sostenere   le   iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la  costituzione  di agenzie, istituti per  la  locazione  o  fondi  di  garanzia  tese  a favorire la mobilità  nel settore della locazione anche  di  soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso  all’edilizia residenziale  pubblica  attraverso  il  reperimento  di  alloggi  da concedere in locazione a canone  concordato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tasso di riferimento per le anticipazioni di liquidità pari all’1,226%

Con comunicato stampa n. 113 del 27/05/2020, il Ministero dell’Economia e finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116 comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, è pari all’1,226%.

Si ricorda che per il pagamento dei debiti della PA si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti.
Le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare le temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. comma 17 della legge 350/2003. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adegueranno le relative iscrizioni nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20bis del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Le anticipazioni sono dirette all’estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili, nonché maturati alla data del 31 dicembre 2019, che gli enti territoriali non sono in grado di far fronte, per carenza di liquidità, “anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19”. La relativa richiesta alla CDP deve essere effettuata tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, secondo le modalità previste nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del DL Rilancio. La norma individua nella Giunta l’organo dell’ente territoriale competente a formulare tale richiesta. L’anticipazione di liquidità non può essere domandata per debiti fuori bilancio a meno che l’ente non ne abbia disposto il relativo riconoscimento.
Le anticipazioni saranno concesse in deroga agli artt. 203 e 204 del TUEL; per le regioni e le province autonome la deroga riguarda quanto disposto dall’art. 62 del D.lgs. 118/2011.
L’anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 a valere sulla sezione del fondo per Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali e sarà restituita secondo rate costanti in un periodo massimo di 30 anni. Il piano di ammortamento prende avvio nel 2022 e le rate sono corrisposte non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione dell’anticipazione e fino alla data di decorrenza dell’ammortamento maturano gli interessi di preammortamento.
Il recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti locali, al momento della loro scadenza, è effettuato dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente. Nel caso dei comuni, la trattenuta è effettuata all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione; nel caso delle città metropolitane e delle province, la trattenuta è effettata all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori), riscossa tramite modello F24; nel caso di regioni e province autonome, il recupero è effettuato a valere sulle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati ai medesimi enti.
La mancata estinzione dell’anticipazione entro la prima rata è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Copertura della spesa relativa al contributo erogato per il pagamento di canoni di locazione

Con deliberazione n. 37/2020, la Sezione Piemonte della Corte dei conti, ha fornito il proprio parere alla richiesta avanzata da un Comune volto a verificare la possibilità di avvalersi della previsione dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, per poter integrare la differenza di quanto dovuto dal Ministero dell’Interno ad un soggetto privato a titolo di canone di locazione per un immobile adibito a Caserma per l’Arma dei Carabinieri per un periodo pregresso, nel corso del quale l’immobile è stato dapprima occupato sine titulo, per poi addivenire alla determinazione di un canone anche a titolo di indennità di occupazione extra-contrattuale; per tale periodo il predetto Ministero è risultato soccombente in un giudizio instaurato dal locatore per il mancato pagamento delle indennità di occupazione per diverse annualità, con intimazione al rilascio dell’immobile. In tale contesto, l’Ente, al fine di mantenere la Caserma dei Carabinieri sul proprio territorio, vorrebbe corrispondere in un’unica soluzione una determinata somma per “integrare la differenza tra il canone di locazione dell’immobile concordato all’inizio dell’occupazione tra proprietà privata e Ministro dell’Interno e il canone ridefinito con applicazione della riduzione 15% (art. 3 c. 4 L. 135/12) avvalendosi della previsione dell’art. 3 c. 4 bis Legge 135/2012.
I giudici contabili ricordano che per le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate.
L’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012 deve essere interpretato in base al principio secondo cui la finalità di potenziamento della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza trova pieno riconoscimento nell’ambito dell’autonomia degli enti, che sono chiamati a valutare la necessità della collettività amministrata in termini di priorità e ci compatibilità finanziarie e gestionali e, sulla scorta di tali valutazioni, ad avviare le eventuali concertazioni interistituzionali, volte all’adozione di specifici protocolli d’intesa che individuino obiettivi e risorse”. L’agire amministrativo degli enti locali in materia di sicurezza, pertanto, può esplicarsi avvalendosi degli strumenti di concertazione interistituzionale previsti dalla legge, ovvero sulla base di specifiche norme di legge che consentono l’intervento dell’ente locale per contribuire al dispiegamento dei dispositivi di sicurezza sul proprio territorio. Tali norme, sulla base dei predetti principi espressi dalla Sezione delle autonomie, assumono carattere eccezionale e non possono essere oggetto di interpretazioni analogiche o estensive.
Di tale norma non può essere data una lettura estensiva, ricomprendendovi anche forme di contribuzione relative a rapporti locativi pregressi per cui l’intervento dell’ente servirebbe nella sostanza a comporre controversie tra il Ministero dell’interno ed il locatore per canoni o indennità non corrisposte. Sebbene la contribuzione una tantum servirebbe a pagare canoni di locazione non corrisposti relativi ad un immobile adibito ad uso caserma, in linea astratta, si tratterebbe di un rapporto contrattuale ormai concluso (e come tale non più in essere). L’importo ancora dovuto dal locatario, peraltro, non sarebbe riconducibile ad un canone originariamente determinato dall’Agenzia delle entrate, fermo restando che il contributo in parola servirebbe a comporre una controversia riguardante un consistente lasso temporale ormai trascorso, in cui l’immobile è stato occupato sine titulo per cui, quanto dovuto dal locatario, assumerebbe anche la natura di indennità di occupazione extra-contrattuale. Fattispecie ben diversa da quella prevista dall’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012.
Il contributo erogato ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012, qualora sussistano le condizioni per il ricorso alla possibilità ivi prevista di contribuire al pagamento dei canoni di locazione di un immobile privato adibito ad uso caserma, si configurerebbe come una spesa ricorrente e non certo come un contributo una tantum, con la conseguente necessità di trovare copertura a tale spesa con le entrate correnti degli esercizi di competenza dei rispettivi canoni da corrispondere per la durata del contratto; tipologia di spesa non ricompresa tra quelle per cui vi è possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione ai sensi del richiamato art. 187 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulla rinegoziazione e sospensione dei mutui

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sugli interventi di rinegoziazione e sospensione mutui alla luce del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Tra gli interventi previsti dal decreto assumono rilievo quelli volti ad alleggerire il peso degli oneri di rimborso prestiti. Il comma 1 dell’articolo 113 ha introdotto la possibilità di aderire alle operazioni di rinegoziazione e/o rimodulazione dei mutui, anche in esercizio provvisorio e anche mediante delibera di Giunta in luogo di quella consiliare. Si tratta di semplificazioni procedurali che consentono di agevolare il processo decisionale di adesione alle operazioni di riduzione degli oneri da indebitamento in una fase di particolare difficoltà organizzativa e gestionale. Sono invece rimaste escluse da ogni tipologia di intervento sia l’ipotesi di moratoria di un anno della restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, sia quella di uno specifico intervento sui prestiti obbligazionari. Il termine del 15 maggio 2020 previsto dall’Accordo ANCI-UPI-ABI, entro il quale gli enti avrebbero dovuto presentare le domande di sospensione, è stato prorogato al 31 maggio 2020. Anche l’Istituto per il credito sportivo ha aderito al citato Accordo ed avviato le procedure per l’invio della richiesta di sospensione delle quote capitale dei propri mutui, che dovrà pervenire all’Istituto entro il 28 maggio 2020. Per aderire alla rinegoziazione Cdp, gli enti hanno invece tempo fino al 27 maggio 2020 per effettuare la prenotazione. Entro il 3 giugno 2020 è necessario inviare in modalità telematica la formale richiesta di adesione e tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente. Le delegazioni di pagamento, in originale, dovranno invece essere trasmesse a Cdp entro il 30 luglio 2020.
Per quanto riguarda l’opportunità e la convenienza della rinegoziazione/sospensione mutui proposta da CDP, la nota ricorda che si tratta di un’operazione del tutto diversa, nelle finalità e nei contenuti, rispetto alle rinegoziazioni degli anni passati, che mira, in sostanza, a fornire nel più breve tempo liquidità e risorse aggiuntive di competenza per l’esercizio in corso nella fase di emergenza COVID-19. La CDP ha inoltre deciso autonomamente l’operazione attraverso l’allungamento obbligato del periodo di ammortamento al 2043 (nei casi di durata inferiore), senza dare – come avvenuto in precedenti occasioni – possibilità di scelta su un ventaglio di durate diverse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Valutazione non atomistica dei fatti ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa

Ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, l’indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi – i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose e quelli oggettivi – sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, va valutato, complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105), alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all’art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene, e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell’accertamento penale. La stessa giurisprudenza amministrativa, nell’affermare la necessità che entrambi gli elementi – soggettivo e oggettivo – coesistano, ben avverte che lo sforzo ricostruttivo della loro intima connessione sistematica è ancor più necessario nel caso di piccole comunità, che per dimensione, coesione interna e eventuale chiusura o limitata apertura verso l’esterno, offrono «elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione», con «un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata» (Cons. St., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876).
Nel seguire tale percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, il nesso di interdipendenza, secondo la logica della c.d. probabilità cruciale e nell’ottica di una complessiva valutazione, sussiste, laddove i condizionamenti mafiosi sulla vita amministrativa dell’ente, per i collegamenti diretti o indiretti dei suoi amministratori con l’organizzazione mafiosa, si sono riflessi in un generale disordine amministrativo e in un’opacità del potere pubblico locale, con compromissione della sua efficace azione e un indebito vantaggio degli interessi economici facenti capo alle cosche egemoni sul territorio. È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato con sentenza n. 3067 del 14 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferimento beni in uso a fondazioni

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 44/2020, nel dichiarare inammissibile la richiesta di parere di un Comune in merito alla corretta imputazione nel bilancio dell’ente, e nei bilanci delle fondazioni da esso partecipate, dei beni patrimoniali da conferire a tali organismi ai sensi dell’art. 115, comma 7 del d.lgs. 42/2004 (Testo Unico Beni Culturali), ha tuttavia fornito indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, spettando, comunque, all’Amministrazione comunale l’adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale. La Sezione precisa che sia necessario fare riferimento ai principi generali ed alle specifiche disposizioni di legge che, nel quadro dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, si riferiscono alle modalità di imputazione a bilancio di atti di conferimento di beni del patrimonio dei soggetti di cui all’art. 112, comma 5, del Codice dei Beni Culturali. In effetti, per quanto risulta, gli immobili, oggetto dell’usufrutto rivestono interesse artistico storico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 42/2004, “Codice dei beni Culturali e del paesaggio” (come sostituito dall’art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, modificato dall’art. 1, comma 175, lett.c, legge n. 124 del 2017). Ciò premesso, sulla base dei riferimenti rinvenibili nell’allegato 4/3 del D. Lvo 118/2011 sulla contabilità economico patrimoniale (v., in particolare, punti sub 4.18 e sub 6.1.2), i beni culturali “non sono assoggettati ad ammortamento”. Peraltro, la funzione dell’allegazione al bilancio di uno stato patrimoniale è quella di consentire ai terzi di conoscere l’ammontare delle risorse patrimoniali ed il titolo in base al quale se ne dispone. Il conto economico nel bilancio deve, a sua volta, dare distinta indicazione dei costi relativi al patrimonio destinato, e ciò per offrire una rappresentazione dell’attività e della razionalità della scelta operata dall’organo competente con la imputazione del patrimonio destinato. Di conseguenza, la previsione normativa di non assoggettabilità ad ammortamento del bene non sembra ragionevolmente poter far propendere per un’attribuzione di valore patrimoniale pari a zero dello stesso ma che il valore del bene nel tempo, anche in assenza di interventi di manutenzione, non sia, ex se, assoggettabile a un coefficiente di svalutazione automatica. L’attribuzione di un valore pari a zero, peraltro, non pare sostenibile neppure alla luce del fatto che il bene, conferito in uso, resti, comunque, in capo al Comune, il quale, da una parte, ne conserva la nuda proprietà, che è fonte di oneri manutentivi e, dall’altra, può rientrare all’interno del patrimonio comunale in piena proprietà in qualsiasi momento, ad esempio, qualora l’ente decidesse di cessare dalla partecipazione nella Fondazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in GU il Decreto Rilancio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto Legge n. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piccoli comuni, per l’incremento indennità di funzione del Sindaco serve atto deliberativo

Con deliberazione n. 67/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito risposta ad una serie di quesiti in tema di indennità di funzione degli amministratori comunali alla luce dell’art. 57-quater, comma 1, D.L. n. 124/2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) che ha inserito, all’interno dell’art. 82 TUEL, un comma 8 bis che consente l’incremento dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all’85 per cento della misura di quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
La Sezione ha ritenuto preliminarmente, nel merito, che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136 della legge n. 56/2014, la Sezione ha rilevato come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57 quater del d.l. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto. Rilevato un problema di coordinamento tra il comma 8 bis e il comma 8 dello stesso art. 82 TUEL che fissa un principio di proporzionalità tra l’ammontare dell’indennità degli altri amministratori locali e quella dei sindaci, la Sezione ha, infine, osservato come la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri amministratori locali, ai cui fini gli stessi lavori preparatori segnalano l’esigenza di apposita specificazione in via normativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION