Irregolare il pagamento alla cooperativa per assistenza disabili durante il lockdown in assenza di opportune verifiche

Un’amministrazione deve sempre controllare quello che paga. Non può saldare fatture per assistenza agli alunni disabili a scuola mentre le scuole sono chiuse per lockdown, accettando il rendiconto dell’impresa senza effettuare verifiche. E’ quanto ha stabilito Anac, con Atto del Presidente del 7 giugno 2022, intervenendo nel caso di un Comune che ha proceduto alla liquidazione di una fattura di 95.917 mila euro a due cooperative sociali consorziate, appaltatrici del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità, basandosi sull’accettazione acritica del rendiconto fornito dall’impresa senza svolgere adeguati controlli.

Il comune, secondo il segnalante, non avrebbe sospeso l’esecuzione della prestazione, come consentito dal contratto, durante i mesi di lockdown scolastico e avrebbe liquidato una somma sproporzionata rispetto al numero di ore effettivamente prestate che è risultato molto inferiore al previsto a causa della interruzione prolungata dell’attività scolastica in presenza. Inoltre, stando ad alcune inchieste giornalistiche, molti alunni iscritti al programma di assistenza non avrebbero ricevuto alcun tipo di supporto specialistico dal consorzio di cooperative vincitrici dell’appalto.

L’Autorità ha rilevato come l’ente non abbia provveduto a effettuare le prescritte verifiche di conformità mensili redigendo gli appositi verbali, come previsto dal Capitolato speciale. Inoltre, anche avendo preso atto degli articoli di stampa locale che denunziavano presunte irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione non ha adottato alcuno dei sistemi di verifica e controllo complementari o facoltativi previsti sempre dal capitolato speciale. Pertanto, la liquidazione delle fatture dell’appaltatore basata sull’accettazione acritica del rendiconto fornito dallo stesso, senza l’effettuazione di accurate verifiche da parte del Direttore dell’esecuzione, non è conforme alle disposizioni contrattuali e alla normativa di settore e si presta ad incentivare comportamenti
opportunistici o fraudolenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Danno erariale per il conferimento di incarichi di consulenza legale generici

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sentenza n. 28/2022, ha condannato un Segretario comunale per il danno arrecato al Comune per il reiterato conferimento di incarichi di consulenza legale, in carenza dei presupposti di legge e aventi un oggetto assolutamente generico (senza alcun riferimento a specifiche pratiche). Nel caso di specie era emerso che gli incarichi conferiti risultavano illegittimi alla luce della disciplina di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e che il compenso era contrattualmente dovuto al professionista anche a prescindere dall’esistenza di un qualsiasi quesito legale o dall’effettiva prestazioni dell’attività di consulenza, e che in virtù dell’espressa clausola contrattuale che per tutti veniva riservata al medesimo professionista l’affidamento della difesa e rappresentanza del comune per questioni contenziose eventualmente rilevate nell’espletamento degli incarichi de quibus, l’accordo che complessivamente ne era risultato avrebbe comportato, per il professionista, effetti ben più remunerativi e, per l’amministrazione, costi non preventivabili con certezza.
Nel merito, la Sezione ribadisce che gli uffici dell’ente locale trovano nella figura del Segretario (oltre che negli altri funzionari eventualmente presenti e competenti per funzioni e materia) il referente per la generica attività di assistenza giuridico-amministrativa, rivestendo egli tale ruolo sia nei confronti degli organi dell’ente che nei confronti dei funzionari e uffici amministrativi. Il Segretario rimane un organo disciplinato secondo il modello contenuto nella vigente legislazione statale, caratterizzato dalle relative funzioni di controllo e garanzia, ma anche titolare delle funzioni di amministrazione direttamente intestategli; funzioni delle quali i compiti di assistenza e generica consulenza nelle materie amministrative e giuridiche di ordinaria amministrazione risultano una naturale esplicazione. È proprio in considerazione di tali compiti che, laddove presso l’ente operasse il Segretario comunale, risultano di regola illegittimi gli incarichi esterni di assistenza o “consulenza” generica in materia giuridica, proprio perché egli è l’organo al quale tali funzioni sono istituzionalmente affidate.
In definitiva, l’aver affidato reiteratamente a soggetto esterno una attività sua propria, in palese contrasto con le vigenti disposizioni sia in materia di incarichi che relative al suo status, costituisce un fatto gravemente rimproverabile, anche considerato il chiaro disposto della disciplina in materia e la pacifica giurisprudenza, consolidatasi già da tempo.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Memoria della Corte dei conti sulla Governance del PNRR

La Corte dei conti ha presentato alle Commissioni Riunite I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati una propria Memoria sul decreto-legge n. 77/2021 recante “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Nel documento le Sezioni riunite in sede di controllo affrontano i temi relativi a: caratteristiche del sistema Next Generation Ue e della Recovery and Resilience; Facility nel quadro complessivo dei fondi europei; Governance istituzionale ed amministrativa; ruolo del MEF; attuazione degli interventi previsti dal PNRR; responsabilizzazione delle amministrazioni; accelerazione degli investimenti; controllo, audit, anticorruzione e trasparenza; controllo esterno sulla gestione ed expertise della Corte dei conti italiana.
Nelle proprie conclusioni la magistratura contabile rileva che: Il provvedimento – in coerenza, con quanto già previsto nel piano presentato al Parlamento e trasmesso in Europa il 30 di aprile – ridisegna un articolato e complesso sistema, il cui funzionamento concreto richiede una positiva interlocuzione nei rapporti tra Amministrazioni statali, in particolare, con il MEF e la Presidenza del Consiglio dei ministri, e con le Autonomie territoriali.
Appare infatti evidente che l’intera dinamica dei rapporti interni alle amministrazioni dovrà assicurare, al livello di strutture e personale, la migliore funzionalità degli apparati in termini di efficienza e di rispetto dei tempi e degli adempimenti richiesti dal PNRR. Un funzionamento ottimale richiede infatti sinergie soprattutto laddove si possano intrecciare i nuovi progetti con quelli attualmente in corso (sorretti da risorse solo nazionali già previste ad hoc). Tale flessibile interazione appare necessaria in particolare per la rapida acquisizione degli input e delle direttive governative. Particolare rilievo va dato alla tempestiva e completa trasmissione dei dati, la cui piena disponibilità costituisce il presupposto, secondo quanto richiamato dalle Linee guida dello scorso 22 gennaio 2021 per la predisposizione dei PNRR da parte degli Stati nazionali, per la programmazione, la gestione ed il controllo.
Tra i profili intersoggettivi meritano particolare attenzione i rapporti tra amministrazioni centrali ed enti territoriali in particolare con il ruolo della Conferenza così come con la partecipazione alla Cabina di regia. Alla nuova fisionomia organizzativa si accompagna infatti il ridisegno delle procedure di accelerazione delle procedure. In definitiva la portata fortemente innovativa del dispositivo europeo richiede per la sua attuazione insieme al corretto funzionamento dei nuovi apparati anche un cambiamento culturale nella stessa impostazione dell’attività amministrativa e gestionale.
Il nuovo approccio privilegiato dal PNRR prevede l’introduzione di un sistema di standard di processo, strumenti, dati e informazioni, al fine di aumentare il livello di efficacia delle iniziative e, contestualmente, prevenire, rilevare e correggere irregolarità gravi e rafforzare.
La capacità di recupero delle risorse indebitamente erogate. Vanno in parallelo approfondite le modalità di utilizzazione e controllo delle risorse, le interrelazioni metodologiche, l’applicazione di strumenti pianificatori e di verifica e i correlati indicatori (cfr. art 29 regolamento UE cit.), gli stessi expertise maturate a livello nazionale e sovranazionale.
Il conseguimento di tali obiettivi appare dunque rimesso non tanto alla implementazione quantitativa, attraverso le previste assunzioni, da calibrare in relazione alle effettive necessità delle singole amministrazioni, quanto piuttosto o comunque in parallelo ad una costante rinnovata formazione. Appare necessario, infatti, approfondire le metodologie programmatorie gestionali e anche di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea congiuntamente ai percorsi di riforma strutturale procedurale contenuti nello stesso provvedimento e nelle altre linee direttrici evolutive più recenti.
In questo sforzo del Governo e dell’Amministrazione la Corte non è certamente estranea, ma partecipa attivamente nel suo ruolo di presidio di legalità e di stimolo all’efficientamento degli apparati e delle procedure; di verifica imparziale del raggiungimento dei risultati; di costante informativa nei confronti dei competenti Organi rappresentativi. In tale prospettiva rilevano per un verso i raccordi con la Corte dei conti europea e per altro verso l’articolazione dell’Istituto, significativamente diffusa su base territoriale, e nel contempo unitariamente intesa a corrispondere anche alle nuove esigenze di controllo poste dalla evoluzione del sistema.

DL Semplificazioni, Le misure sul Superbonus

L’ANCI Lombardia, con la Circolare n. 405/2021, analizza alcuni dei contenuti del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. dl semplificazioni 2021), con particolare riferimento alle misure relative al Superbonus 110%. Così come richiesto nei mesi scorsi da Anci, per attutire l’impatto che il provvedimento ha generato sull’organizzazione operativa dei Comuni, gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, potranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesto lo stato legittimo degli immobili. Il ricorso alla CILA è pertanto funzionale ad attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione; mentre per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967. In altri termini, con la proposta della CILA, non dovrà più essere attestato lo stato legittimo dell’immobile, anche se, come precisato dallo stesso decreto, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
In sostanza non sarà più indispensabile acquisire, in relazione alle misure riferibili al Superbonus 110%, il contenuto degli atti edilizi che hanno determinato l’edificazione e le modifiche successive all’edificazione.
L’articolo 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana) del Decreto “Governance e Semplificazioni”, sancisce che gli interventi agevolati con il Superbonus, saranno considerati quali manutenzioni straordinarie e potranno essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questa semplificazione non potrà essere applicata agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione. In caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del DLgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire l’assenso dell’Ente competente, fatta salva eventuale modifica o chiarimento in sede di conversione in Legge.

In GU il decreto sugli spostamenti casa lavoro e mobility manager

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021 il decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 229, comma 4, del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020. Il decreto si pone la finalità di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane negli spostamenti sistematici casa-lavoro. A tal fine, il provvedimento stabilisce che il “mobility manager aziendale” è una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente. Il “mobility manager d’area” si occupa del supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.
Si identifica inoltre il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituisce lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente. In particolare, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente. Anche quelle che non rientrano in questi parametri, possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente.
Proprio ai fini dell’adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni nominano il mobility manager aziendale, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
Nell’ambito dei programmi di finanziamento per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile promossi dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o congiuntamente dagli stessi Ministeri, può essere assegnata una premialità ai Comuni che presentano un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio territorio, adottati e aggiornati ai sensi del presente decreto. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mancato versamento dell’albergatore dell’imposta di soggiorno

In merito alla questione controversa relativa alla configurabilità, o meno, del reato di peculato nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, da parte dell’albergatore, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio, la Corte di Cassazione – che già si era pronunciata sull’argomento – con la sentenza n. 18320/2021, ha rilevato che se è vero che l’art. 358 cod. pen. attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, è imprescindibile l’esame dei caratteri qualificanti dell’attività in concreto svolta dai soggetti per definirla pubblico servizio e, altresì, che tale attività non si concreti in semplici mansioni di ordine o si esaurisca in attività di prestazione d’opera meramente materiale e che non si esaurisce nella mera destinazione, a finalità pubbliche, delle somme riscosse.
Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici ha riguardato il ricorso presentato da un albergatore, condannato dal Tribunale per il delitto di peculato (ex art. 314 del c.p) per non aver versato, per quattro anni, nelle casse del Comune le somme spettanti a titolo di imposta di soggiorno. Il difensore dell’albergatore, nel chiedere l’annullamento della sentenza impugnata, denunciandone vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, rappresenta che la sentenza impugnata, che si è lungamente soffermata sulla disciplina legislativa, ha, invece omesso l’esame del Regolamento del Comune, che costituisce la fonte diretta dell’obbligo imposto al ricorrente ed offre le coordinate giuridiche applicabili al caso in esame. I giudici di cassazione, con l’annullamento della sentenza impugnata e relativa trasmissione degli atti, per ulteriore corso, al Tribunale, ritengono che – ai fini di individuare il contenuto del rapporto intercorrente tra il comune e i gestori delle strutture operanti nel territorio – assumono rilievo decisivo i regolamenti comunali che potrebbero fornire elementi per non ritenere sussistente, in capo al gestore della struttura alberghiera, l’esercizio di poteri latu sensu pubblicistici nella fase della determinazione e versamento dell’imposta dell’importo dovuto: tale fase è incentrata sull’adempimento di obblighi essenzialmente dichiarativi e sull’assoggettamento ai poteri di accertamento e controllo dell’amministrazione comunale. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, ai fini della qualificazione soggettiva del gestore della struttura come incaricato di pubblico servizio, sulla scorta degli elementi evincibili dal Regolamento, non sono stati accertati elementi che connotino in senso immediatamente “pubblicistico” neppure l’attività svolta nella fase in cui il gestore della struttura procede all’incasso dell’imposta dal momento che la responsabilità diretta del gestore, nella fase del versamento dell’imposta al Comune, si pone in termini di incompatibilità ontologica con la configurabilità delle sue mansioni quale agente contabile, cioè di soggetto addetto alla riscossione dell’imposta quale incaricato del Comune. La previsione regolamentare, secondo la quale il gestore risponde direttamente del corretto ed integrale versamento dell’imposta al Comune, suggerisce infatti che le somme dovute dall’esercente appartengono al suo patrimonio e non a quello del Comune sicché risulta difficile configurare il “maneggio di denaro pubblico”, conditio sine qua non al fine di attribuire la qualifica di agente contabile al gestore della struttura ricettiva non potendosi imputare a quest’ultimo alcuna condotta di omesso versamento di denaro già ab origine di pertinenza della pubblica amministrazione, ma soltanto di inadempimento di un obbligo posto direttamente a suo carico nei confronti di quest’ultima.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partenariato pubblico-privato, suggerimenti ANAC per le stazioni appaltanti

Con la delibera n. 219 approvata il 16 marzo 2021, l’ANAC intende continuare la propria azione di impulso all’utilizzo di un istituto strategico per il settore pubblico e con indubbie ricadute positive anche sulla collettività, fornendo uno strumento ulteriore, che mostri una diversa prospettiva e contribuisca a porre l’attenzione delle amministrazioni sulle diverse difficoltà applicative, nelle quali potrebbero imbattersi. Il documento contiene suggerimenti per le stazioni appaltanti, elaborati tenendo conto  delle risultanze emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza sui contratti di partenariato pubblico-privato e delle puntuali indicazioni già contenute nello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato“, emanato di recente dall’Autorità e dal Ministero dell’Economia delle Finanze.
L’esame della casistica e della documentazione acquisita nel corso della predetta attività ha consentito di individuare i settori di intervento mediante forme di PPP, le tipologie contrattuali di maggiore diffusione, e, soprattutto, le criticità presenti con più frequenza nell’applicazione concreta degli istituti. Le maggiori difficoltà sono state registrate:
– da un punto di vista soggettivo, quando l’Amministrazione interessata a concludere un PPP era di dimensioni ridotte ovvero quando non aveva, in materia, una pregressa e consolidata expertise;
– da un punto di vista oggettivo, quando i progetti alla base del PPP risultavano particolarmente complessi e articolati, come nel caso di realizzazione di ospedali o di parcheggi interrati.
Inoltre, raramente è stata riscontrata una piena adesione alle richiamate Linee Guida n. 9, nelle quali sono contenute diverse indicazioni per l’individuazione dei rischi dell’operazione e il controllo sull’esecuzione dei contratti.
In diversi casi esaminati dall’Autorità, invece, è stata riscontrata, nonostante gli obblighi di revisione delle partecipazioni societarie imposti dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, la persistenza di società miste a carattere generalista o, comunque, di durata indefinita, in quanto non costituite sulla base delle già richiamate regole per la c.d. “gara a doppio oggetto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Versamento del canone unico patrimoniale per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Con comunicato del 25 marzo 2021, il Dipartimento delle Finanze fornisce indicazioni sulle modalità di versamento, mediante la piattaforma pagoPA, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le occupazioni con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità. A seguito dell’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è ormai prossima la scadenza di versamento del 30 aprile 2021 per le aziende che forniscono servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Tali aziende, infatti, a norma dell’art. 1, comma 831 della legge n. 160 del 2019, devono corrispondere il canone in questione per le occupazioni effettuate con cavi e condutture sul suolo comunale, provinciale o della città metropolitana. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma pagoPA di cui all’art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
A tale proposito, la PagoPA S.p.A., quale gestore dell’omonima piattaforma, per supportare tutti i soggetti coinvolti e favorire il pagamento massivo del suddetto canone, anche in considerazione di una scadenza così ravvicinata, sta sviluppando una soluzione centralizzata che consente alle aziende erogatrici dei servizi di pubblica utilità di adempiere all’obbligo di pagamento e agli enti locali di beneficiare del riversamento automatico delle somme di loro spettanza direttamente sui conti correnti a loro intestati e comunicati alla piattaforma pagoPA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Versamento dei sovracanoni al Consorzio da parte del Comune concessionario di derivazioni ai fini idroelettrici

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 26/2021, fornisce chiarimenti ad una richiesta di parere di un Comune nella quale rappresenta di essere concessionario di derivazioni ai fini idroelettrici e che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 959/1953, riconosce al Consorzio del bacino imbrifero montano i relativi sovracanoni. Nella considerazione della natura pubblica del Comune-concessionario, il Sindaco chiede di sapere se gli anzidetti sovracanoni siano dovuti al Consorzio oppure debbano intendersi non dovuti.
La Sezione ricorda che per effetto dalla disciplina prevista dalla legge n. 959/1953 “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”, è ammesso per le comunità dei bacini imbriferi, il diritto di essere compensate per il dirottamento della “risorsa idrica” verso scopi di produzione energetica e, quindi, diversi da quelli connessi alle tradizionali esigenze delle popolazioni del posto.
L’art. 1, comma 8, della predetta legge ha previsto che “i concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all’art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione”. Il comma 14 del medesimo articolo ha disciplinato, invece, le modalità di utilizzo del fondo, precisando che “Nel caso di consorzio, il sovracanone è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato “.
La vigente legge impone, dunque, un ritorno alla collettività locale dei proventi che derivano dallo svolgimento di attività industriali sulle acque, attraverso il “sovracanone”, ovvero attraverso l’erogazione di energia elettrica gratuita alla collettività. Si tratta, quindi, di un ristoro parziale della collettività, a fronte dell’uso industriale delle acque. In sostanza, il sovracanone mira a compensare per la distrazione del flusso le comunità locali rivierasche che, pur non vantando specifici diritti reali sul bene acqua, partecipano all’ecosistema idrico mediante beni giuridici costituzionalmente protetti (il paesaggio, l’ambiente e l’iniziativa economica privata).
Poiché il comma 8 dell’art. 1 della legge 959/1953 non effettua una distinzione in considerazione alla natura giuridica del titolare, ma identifica il referente passivo dell’obbligazione nel soggetto di diritto “concessionario di grandi derivazioni d’acqua “, sia esso pubblico o privato, ne consegue che il comune (concessionario delle derivazioni) sia tenuto al versamento del sovracanone al Consorzio del bacino imbrifero. Le somme confluiscono in un fondo il cui impiego è stabilito dal Consorzio stesso a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana. Al Consorzio è affidato il compito di predisporre, annualmente, il programma degli investimenti che intende attuare. L’eventuale scelta di distribuire le somme tra i Comuni interessati dalle opere deve passare da una manifestazione volitiva degli Organi del Consorzio e da una loro conseguenziale contabilizzazione nei relativi documenti programmatici e finanziari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Natura giuridica del Gruppo di Azione Locale (GAL)

Il TAR Umbria, con sentenza n. 44 dell’8 febbraio 2021, pronunciandosi in merito al ricorso presentato da alcuni comuni contro l’Associazione Gruppo Azione Locale (GAL) per l’annullamento della deliberazione dell’assemblea dell’Associazione ne ha fornito un inquadramento giuridico, quali soggetti protagonisti dello sviluppo locale di tipo partecipativo cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei. L’Analisi svolta dai giudici amministrativi fa emergere la complessità che deriva dalla particolare natura di tali soggetti: enti privati partecipati anche da enti pubblici.
“I gruppi di azione locale (GAL) costituiscono i soggetti deputati a svolgere importanti funzioni nel sistema relativo alla gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), spettando ad essi, ai sensi dell’art. 32 del regolamento UE n. 1303/2013 del 17.12.2013, la gestione dello strumento denominato “Sviluppo locale di tipo partecipativo” (SLTP).
Lo stesso art. 32, par. 2, lett. b), del regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce che i gruppi di azione locale siano «composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto».
L’art. 34, par. 2, del regolamento dispone, poi, che «[l]’autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita».
La definizione della forma giuridica dei GAL è lasciata alle autorità di gestione responsabili dei programmi che finanziano le strategie locali, pur nel rispetto di alcune indicazioni di fondo rinvenibili nel regolamento europeo. In particolare, è prevista la necessaria rappresentazione organica nel GAL, accanto agli interessi privati, degli interessi pubblici (tramite la partecipazione degli enti locali dell’ambito territoriale, delle camere di commercio, degli enti parco etc.). Il peso della presenza della componente pubblica è però significativamente attenuato dalla disposizione dell’art. 32, par. 2, lett. a), del regolamento UE, che stabilisce che nell’organo decisionale dei GAL né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto: dunque, la componente pubblica nell’organo decisionale sarà sempre minoritaria. Inoltre, l’art. 34, par. 3, lett. b), del regolamento prevede, per la selezione degli interventi che attuano la strategia, che «almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche». Dunque, laddove riuniti in una “struttura comune legalmente costituita”, i GAL assumono la configurazione di soggetto collettivo di diritto privato a partecipazione pubblica necessaria e minoritaria.
Per stabilire la disciplina concretamente applicabile all’attività dei GAL occorre muovere dalla natura degli atti concretamente assunti, secondo la prospettiva della nozione funzionale e dinamica dell’ente pubblico fatta propria anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha osservato che «quando un ente viene dalla legge sottoposto a regole di diritto pubblico, quell’ente, limitatamente allo svolgimento di quell’attività procedimentalizzata, diviene, di regola, “ente pubblico” a prescindere dalla sua veste formale. Deve essere ribadito che lo diviene non in maniera statica ed immutevole, ma dinamica e mutevole, perché dismette quella veste quando svolge altre attività non procedimentalizzate» (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043).
Il caso dei gruppi di azione locale si inquadra nell’approccio da ultimo ricordato, giacché non tutte le manifestazioni della loro attività appaiono essere sottoposte alle regole del diritto pubblico.
Così, in via esemplificativa, avendo riguardo alle regole ed ai principi che il GAL si trova, di volta in volta, a dover applicare:
a) per quanto concerne i procedimenti istruttori finalizzati all’approvazione delle graduatorie per l’erogazione dei finanziamenti sui fondi SIE, la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa, sul presupposto che, in materia, i GAL sono tenuti al rispetto dei principi che riguardano l’attività amministrativa ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter, della legge n. 241/1990): infatti, «gli atti con i quali i gruppi di Azione Locale (cosiddetti Gal), incaricati di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento, procedono, attraverso un procedimento di evidenza pubblica, all’individuazione delle proposte progettuali più vantaggiose, costituiscono esercizio di funzioni oggettivamente pubblicistiche, per cui sono soggetti alla giurisdizione del g.a.» (TAR Sardegna, sez. I, 15 luglio 2016, n. 616);
b) per quello che riguarda l’applicazione delle norme sulle procedure di scelta delle controparti contrattuali ai fini dell’acquisizione di beni e servizi e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, devono ritenersi sussistenti i requisiti dell’organismo di diritto pubblico di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di enti: 1) istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (consistenti nei compiti correlati alla gestione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui agli artt. 32 e ss. del regolamento UE n. 1303/2013); 2) dotati di personalità giuridica (laddove organizzati, ai sensi dell’art. 34, par. 2, del regolamento UE, in una “struttura comune legalmente costituita”); 3) finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (tramite il sostegno finanziario dei fondi SIE ai sensi dell’art. 35 del regolamento UE n. 1303/2013).
c) ai GAL, se costituiti in forma societaria, è applicabile anche la normativa di cui al d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), tanto che lo stesso legislatore si premura di fare «salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014» per escludere gli stessi enti dall’ambito di applicazione del divieto di costituzione di società ovvero di acquisto e mantenimento di partecipazioni, anche di minoranze, in società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente costituente o partecipante;
d) l’applicabilità del d.lgs. n. 175/2016 assume rilievo ai fini del reclutamento del personale ai sensi dell’art. 19 del Testo unico;
e) deve poi ritenersi che i GAL, «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario», sono qualificabili come pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione della normativa in materia di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990;
f) infine, alle condizioni di cui all’art. 2-bis, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, ai GAL sarà applicabile la disciplina in materia di accesso civico e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al medesimo decreto.
Tenuto conto della nozione “funzionale” dell’ente pubblico sopra ricordata, non possono invece ritenersi soggetti alla disciplina pubblicistica gli atti nei quali si esplica la “vita interna” dell’organismo collettivo (associativo o societario)”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION