Un dirigente può avere più incarichi se mancano altre professionalità, ma servono cautele

Con atto del Presidente del 16 ottobre 2024, l’ANAC afferma che afferma che è ammissibile il conferimento di più incarichi dirigenziali da parte di uno stesso ente pubblico, fermo restando che vanno seguite alcune cautele. Non vi in assoluto l’impossibilità di assegnare più incarichi a uno stesso dirigente, alla luce delle competenze e professionalità necessarie. Va però valutato se questa situazione lo ponga nella condizione di svolgere contemporaneamente le funzioni di “controllore” e “controllato”, con la conseguenza di doversi astenere da talune attività e così compromettere il buon andamento amministrativo: è opportuno dunque assegnare i ruoli in capo a soggetti diversi, a meno che non manchino risorse umane adeguate e vengano attuate specifiche misure preventive.

Per il conferimento di più di un incarico occorre “una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità”, al di là dei casi in cui questo non sia espressamente vietato, come lo è ad esempio negli enti locali per i membri degli organi di revisione. Spetta quindi “all’amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l’individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci”.

Qualora l’amministrazione non disponga di risorse adeguate a tal fine in termini di competenze e professionalità, la stessa sarà tenuta ad adottare misure di prevenzione alternative idonee a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, come, a titolo di esempio: la condivisione delle attività svolte dal dirigente con altro personale; una rendicontazione periodica sulle attività indirizzata all’organo sovraordinato e supportata da elementi oggettivi; un monitoraggio sistematico sulle misure di prevenzione programmate in riferimento ai processi di competenza delle unità organizzative in cui opera il soggetto interessato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci: a rischio apertura nidi in settembre. Eliminare iscrizione albo per educatori prima infanzia

Anci esprime preoccupazione per le continue segnalazioni dei Comuni che si trovano a disagio a causa della previsione dell’obbligo d’iscrizione all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici anche per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia: asilo nido, micronido, sezioni primavera e altre tipologie di servizi integrativi (prevista dalla legge 55/2024) e chiede, attraverso gli emendamenti presentati al DL 89/24 in discussione presso la Commissione Ambiente della Camera, l’esclusione del personale educativo da tale obbligo.
La formulazione poco chiara della norma, peraltro, lascia supporre che il personale educativo privo del titolo di studio richiesto potrebbe perfezionare l’iscrizione all’albo solo in fase di prima attuazione, cioè entro il 6 agosto, e in caso di mancato rispetto di questo termine non potrebbe più svolgere le mansioni di educatore, lasciando quindi scoperti i servizi.
Una disposizione non condivisa nelle opportune sedi istituzionali, che metterà in grave difficoltà i Comuni nel reclutamento del personale, con il serio rischio di mettere in discussione l’avvio delle attività dei servizi educativi a settembre, fino a paralizzare un servizio essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, oltre a creare una grande confusione per gli operatori di questi servizi (fonte Anci).

 

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Assegno di Inclusione: Le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 72 del 2 maggio 2024, ha approvato le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS).

In linea con le previsioni del decreto-legge n. 48 del 2023, le Linee Guida forniscono agli operatori dei servizi sociali, dei centri per l’impiego e degli altri servizi territoriali che accompagnano i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), indicazioni e strumenti per la costruzione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, identificati attraverso l’analisi preliminare e la valutazione multidimensionale, sulla base dei bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) rappresenta il progetto di cambiamento, ovvero il mezzo con il quale accompagnare il processo di cambiamento nella vita dei cittadini in situazione di povertà, beneficiari dell’Assegno di inclusione. Attraverso il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) i servizi sociali del Comune aiutano il nucleo beneficiario a capire quali sono i bisogni della famiglia, quali servizi possono essere forniti al nucleo e ai singoli componenti e al tempo stesso quali impegni la famiglia deve assumersi, passo dopo passo, per migliorare la propria condizione sociale e lavorativa.

L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

 

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Comunità Energetiche Rinnovabili: il Vademecum ANCI

L’ANCI, in collaborazione con il MASE e il GSE, ha presentato un Vademecum per supportare gli enti locali nel creare consapevolezza sul territorio dei benefici legati al nuovo meccanismo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), misura importante, anche dal punto di vista culturale, per i territori, che vale 2,2 miliardi di euro e che apre una strada alternativa alla decarbonizzazione, al contrasto alla dipendenza energetica e ai cambiamenti climatici, alla riduzione dei costi dell’energia.

Il documento fornisce informazioni importanti in merito ai meccanismi di sostegno previsti per le Pubbliche Amministrazioni, e a favore delle comunità locali, nell’ambito delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso. Le direttive europee 2018/2001 (direttiva RED2)4 e 2019/944 (direttiva IEM) definiscono a livello europeo la disciplina dell’autoconsumo, con i seguenti obiettivi:
▪ promuovere l’accettazione pubblica e lo sviluppo delle rinnovabili a livello decentralizzato;
▪ promuovere l’efficienza energetica a tutti i livelli;
▪ promuovere la partecipazione al mercato di utenti (in particolare domestici);
▪ consentire la fornitura di energia a prezzi accessibili;
▪ combattere la vulnerabilità e la povertà energetica.

A livello nazionale le direttive sono attuate da due decreti legislativi.

Il D.lgs. 199/2021 dà attuazione alla direttiva RED2 e in particolare:

  • l’art. 8 definisce i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo diffuso alimentato da fonti  innovabili elettriche,
  • l’art. 14 determina i criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione all’autoconsumo e comunità energetiche,
  • gli artt. 30, 31 e 32 definiscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un cliente finale possa considerarsi un autoconsumatore di energia rinnovabile, i requisiti per la costituzione di comunità di energia rinnovabile e gruppi di autoconsumo, e le modalità attraverso le quali tali configurazioni partecipano al sistema energetico.

Il D.lgs. 210/21 dà attuazione alla direttiva IEM e, in particolare:

  • gli art. 14, 15 e 16 definiscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un cliente finale possa considerarsi un cliente attivo, i requisiti per la costituzione di comunità energetiche di cittadini e dei gruppi di clienti attivi, e le modalità attraverso le quali tali configurazioni partecipano al sistema
    energetico.

Gli enti locali, in forma singola o associata, sono destinatari di un insieme di attribuzioni e competenze che consentono loro di promuovere azioni incisive e realizzare interventi in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione dei propri territori, di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti  climatici e di garantire ai cittadini l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. In ogni caso, è quanto mai opportuno che il Comune sia in grado di esercitare il ruolo di pianificatore e di responsabile di tali azioni nell’ambito dell’attività di programmazione e di governo del territorio. Tra i compiti di un Comune rientra anche quello di poter definire una strategia locale di sviluppo sostenibile e promuovere e incentivare forme di autoconsumo, in funzione degli elementi che caratterizzano il proprio contesto.

Allegati:

 

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Quaderno operativo Anci su rispetto tempi di pagamento e misurazione performance

ANCI ha pubblicato il Quaderno operativo n. 49 in materia di “Rispetto dei tempi di pagamento: interventi organizzativi e modalità di misurazione e valutazione della performance”, redatto a seguito dell’approvazione della legge 29 aprile 2024 n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024 n.19.

Il Quaderno offre un quadro di sintesi ed integrazione tra i due macro temi della nuova disciplina sul rispetto degli obblighi dei tempi di pagamento: performance individuale e modalità di rispetto dei tempi di pagamento. Le interconnessioni fra i due temi sono, infatti, importanti e determinanti al fine di non incorrere nelle sanzioni previste e, dunque, nella impossibilità di riconoscere integralmente l’indennità di risultato spettante ai dirigenti.

Dopo un excursus che ripercorre il quadro normativo in materia degli obblighi di rispetto dei tempi di pagamento, il quaderno affronta le novità introdotte dall’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, e fornisce spunti utili per la sua applicazione nonché strumenti operativi in merito alla costruzione degli obiettivi di performance cui è legata la sanzione.

 

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Illegittimo il regolamento comunale che prevede un compenso palesemente incongruo per i legali esterni

È illegittimo il regolamento del Comune che prevede la corresponsione di un compenso palesemente incongruo (nella specie, pari alla metà dei valori minimi tariffari) agli avvocati esterni all’ente locale affidatari di incarichi professionali. È quanto stabilito dal TAR Sicilia, sezione I, con sentenza del 14 marzo 2023, n. 815.

Osserva il collegio che in materia di equo compenso spettante agli avvocati iscritti all’albo, pur successivamente al d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) – il cui art. 2, comma 1, ha abrogato le disposizioni che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie, fisse o minime per le attività professionali e intellettuali – vige un principio volto ad assicurare anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro: è sufficiente, a tal fine, fare rinvio agli artt. 35 e 36 della Costituzione, i quali, rispettivamente, tutelano il lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, e il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.

Ne costituiscono indiretta conferma sul piano interpretativo le sopravvenienze normative, seppure non direttamente applicabili ratione temporis al caso di specie, contenute:

– nell’art. 13-bis della l. n. 247/2012, introdotto dall’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017, secondo cui il compenso si intende equo se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale (comma 2);

– nel comma 3 dello stesso art. 19-quaterdecies, il quale stabilisce che “3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Tali disposizioni – non direttamente applicabili, lo si ribadisce, al caso in esame – disvelano l’esistenza nell’ordinamento di un principio volto ad assicurare anche al lavoratore autonomo un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro.

Sicché, seppure la p.a. nell’applicare il concetto di equo compenso possa ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità anche in ragione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, tuttavia deve contemperare tali esigenze con quella di assicurare al professionista un compenso che non sia lesivo del decoro e del prestigio della professione.

Nel caso in esame costituisce circostanza incontestata che il compenso previsto – il 20% dei valori medi – sostanzialmente si traduce nella metà dei valori minimi tariffari e, pertanto, ben al di sotto di tali minimi; e la non congruità dei compensi è confermata dalla previsione di un’ulteriore riduzione del 20%, relativamente alle fasi di giudizio espletate, “nel caso di rinuncia del mandato per giusta causa da parte del professionista incaricato”.

Pertanto, l’art. 9 del gravato regolamento deve essere annullato nella parte relativa ai criteri di calcolo, con conseguente obbligo del Comune di rideterminarsi su tale specifico aspetto tenendo conto del quadro normativo di riferimento.

 

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Consiglio di Stato: Divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime

L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 1 marzo 2023, n. 2192.

L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, prescinde del tutto dal requisito dell’interesse transfrontaliero certo, atteso che la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo che l’interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative deve ritenersi sussistente il requisito della scarsità della risorsa naturale a disposizione di nuovi potenziali operatori economici.

Non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della l. n. 145 del 2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato.

 

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Fondo Ucraina, Ordinanza di Protezione civile che attiva il contributo in favore dei servizi sociali nei Comuni

Anci rende noto che è stata emanata l’ordinanza di Protezione civile n. 927 che attiva la misura prevista dall’art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022, convertito in legge n. 91/2022, relativa al supporto economico a favore dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone cittadini ucraini titolari o richiedenti il permesso di protezione temporanea, per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali.
Per accedere al contributo, forfettario e una tantum, i Comuni dovranno farne richiesta secondo i criteri previsti dall’ordinanza, tramite l’invio dell’apposito modulo a fondosocialeucraina@pec.anci.it, entro e non oltre il 16.11.2022.
A supporto degli Enti locali, Anci ha redatto delle apposite linee guida.
I Comuni potranno richiedere ulteriori chiarimenti, esclusivamente riferiti alla procedura o a difficoltà tecniche connesse alla trasmissione del modulo, scrivendo all’indirizzo mail dedicato infofondoucraina@anci.it.

Le Faq Anci sull’erogazione del contributo

 

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Pa, dieci azioni per il risparmio energetico e l’uso intelligente e razionale dell’energia

Con i suoi 3,2 milioni di dipendenti, 32mila enti e circa 1,2 milioni di edifici diffusi in modo capillare sul territorio nazionale, la Pubblica amministrazione rappresenta un settore strategico per contribuire al risparmio energetico e alle misure di riduzione del consumo di gas previste dall’Unione europea con il Regolamento 2022/1369 del 5 agosto 2022.

Alla luce del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas diffuso ieri dal Ministero per la Transizione ecologica e delle azioni necessarie per la promozione di un uso intelligente e razionale dell’energia, il Dipartimento della Funzione pubblica ha condiviso con il MITE un pacchetto di dieci azioni per il settore pubblico: formazione e campagna di sensibilizzazione per i dipendenti pubblici; formazione specifica dei dirigenti; collaborazione a una campagna di comunicazione e di informazione diretta alla cittadinanza; collaborazione a una campagna di comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole; rinnovo di impianti e apparecchiature; semplificazioni normative e incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici nel patrimonio edilizio pubblico; incentivazione delle comunità energetiche; inserimento di indicazioni specifiche nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; incentivi e premialità per i dipendenti pubblici; premio PA per l’uso efficiente dell’energia.

È, inoltre, in corso, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, l’invio, in collaborazione con Formez PA, di una circolare a tutte le amministrazioni pubbliche con la raccomandazione ad attenersi alle indicazioni contenute nella pubblicazione “Risparmio ed Efficienza energetica in Ufficio – Guida operativa per i Dipendenti”, predisposta da ENEA.

Allegati: AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

 

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Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti

È stato pubblicato nella G.U. n. 182 del 5-8-2022 il decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”.

Il decreto aggiorna e sostituisce i criteri ambientali minimi relativi alla gestione dei rifiuti urbani disciplinati con DM 13 febbraio 2014. L’obiettivo delle nuove disposizioni del CAM Rifiuti è quello di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, ma anche a diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, come contenitori e sacchetti, e a ridurre gli impatti del trasporto anche promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

I CAM, inoltre, promuovono la realizzazione di filiere del riciclo attraverso la collaborazione con enti di ricerca, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro raccolta per specifiche frazioni di rifiuti da avviare al riutilizzo o riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, e che garantiscono la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelli indicate dalla normativa (D.Lgs. 152/2006).

Particolare attenzione è posta alla valorizzazione della frazione organica attraverso la promozione del compostaggio domestico, di comunità e locale; inoltre, premiano l’utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata (ad es. per i contenitori e i sacchetti per la raccolta dei rifiuti) allo scopo di dare uno sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione. I criteri sulle caratteristiche tecniche dei veicoli e attrezzature, infine, sono finalizzati a sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese che investono nel settore ambientale, oltre a ridurre l’impatto del servizio.