Trattamento fiscale buoni spesa emessi dai Comuni

L’IFEL, con nota pubblicata sul proprio sito internet fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune, secondo quanto previsto  dall’art. 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020.

Le scelte applicative dei Comuni possono essere decise con ampia discrezionalità, in deroga alle norme del Codice degli appalti: dall’acquisto di strumenti tipo “buoni pasto” di ampia spendibilità locale, a convenzioni con esercizi commerciali, all’acquisto diretto di generi alimentari e relativa distribuzione.

Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall’Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l’utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.

Sono frequenti, in proposito, le incertezze circa il regime fiscale (e, in particolare, il regime IVA) al quale si possa fare riferimento, anche al fine di assicurare la necessaria semplicità nella realizzazione di un intervento che ha tutti i caratteri della massima urgenza (ved. note ANCI e IFEL sull’argomento).

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa – che determina l’obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.

Ai fini della sua realizzazione, appare utile evidenziare l’opportunità di:

  1. indicare espressamente che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l’articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono;
  2. indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l’impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell’ente.

Si ritiene che questi accorgimenti permettano di assicurare, anche sotto il profilo formale, la coerenza tra l’operazione d’urgenza messa in campo con l’Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DURC, proroga del termine di validità

Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, il Direttore Generale dell’INPS fornisce le istruzioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva.
Il messaggio del 25 marzo 2020 si aggancia alle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e chiarisce che la proroga dei termini si applica anche alle rate previste nei piani di ammortamento.
Per quel che riguarda il Durc online, l’INPS – d’intesa con l’INAIL – specifica che i documenti con scadenza di validità nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 sono prorogati fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.
Nel caso in cui il Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di Richiesta regolarità.
Quindi, nel caso il “Durc On Line” sia ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta), lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti.
Viceversa, scaduti i 120 giorni, i Documenti conservano la validità fino al 15 giugno, ma non sono più disponibili.
Si possono verificare due casi: a) il sistema restituirà un esito di regolarità automatico, notificato ai richiedenti ed a quelli “accodati” (v. sopra), oppure b) presenterà irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi che, non richiedendo istruttoria, saranno definite con attestazione di regolarità, parimenti notificato.
La nota precisa che i Documenti con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tali Documenti, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva ed il Documento Durc On Line emesso. Pertanto, la data di scadenza della validità non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Nel caso in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità, saranno sospese le richieste di regolarizzazione nel caso di presenza di un Durc online avente scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. In tal caso, l’INPS specifica che l’istruttoria dovrà essere ritenuta chiusa. L’operatore dovrà notificare con PEC il Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, senza l’invio dell’invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo Documento attraverso il portale INAIL avverrà a cura di tale Istituto.
Qualora non fosse invece presente un Durc online con scadenza nel periodo sopra indicato, l’INPS specifica che al fine di evitare disparità di trattamento ed in considerazione della situazione emergenziale, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.
Per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).
Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto “Cura Italia”: le misure fiscali illustrate dall’Agenzia delle Entrate

A seguito dell’approvazione da parte del consiglio dei Ministri delle disposizioni a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sull’economia, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto e messo online sul proprio sito internet un vademecum di 14 schede per permettere ai contribuenti di orientarsi agevolmente nella parte fiscale della norma. I moduli illustrano le disposizioni del decreto legge n. 18/2020, dall’articolo 61 all’articolo 71.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza COVID-19 – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Proroga per tutti – Sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto. Nel documento di prassi sono, infatti, riportati a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n.18/2020 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

Le sospensioni per i settori più colpiti – Sempre con riferimento ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto e ad ulteriori categorie di soggetti operanti nei settori dell’arte e della cultura, dello sport, della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza, il decreto “Cura Italia” ha stabilito la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e ha disposto inoltre la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020. La lista dei codici attività interessati è consultabile nella tabella allegata alla risoluzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION