Notifica cartella di pagamento a mezzo raccomandata A/R senza obbligo di relata

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica. Come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, pen. comma, l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione. È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 22 maggio 2020, n. 9429.
La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 15795 del 2016).
In merito al deficit di motivazione della cartella (mancata indicazione dei dati utilizzati per determinare gli importi iscritti a ruolo o le motivazioni poste alla base delle relative pretese creditorie) la Corte ricorda che in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso” (v. Cass. n. 28570 del 2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle Entrate, le misure fiscali contenute nel DL Rilancio

L’Agenzia sintetizza e spiega le disposizioni contenute nel decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle famiglie, agevolazioni alle imprese (fondo perduto alle aziende), potenziamento delle detrazioni (ecobonus, credito d’imposta per gli investimenti, ecc.), sospensioni e proroghe degli adempimenti.
Vademecum decreto Rilancio

DL Rilancio, le novità in materia di riscossione

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21, recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto le seguenti novità in materia di riscossione:

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).
La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.

“Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio” 
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni 
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”).
Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Pubblicato in GU il Decreto Rilancio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto Legge n. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto “Cura Italia” e “Liquidità imprese”. Ulteriori risposte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E fornisce ulteriori chiarimenti ai quesiti di associazioni di categoria e professionisti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dai decreti n. 18/2020 (DL Italia) e 23/2020 (DL Liquidità).

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi – Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile – Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti– La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’ ”esterometro” del primo trimestre 2020. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza – La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione – Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali – Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti – La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

 

 

Cura Italia, approvato definitivamente dalla Camera

Con 229 voti favorevoli, 123 voti contrari e 2 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il DDL di conversione in legge del D.L. 17.03.2020, n. 18 “c.d. Cura Italia”, senza correzioni rispetto al testo approvato dal Senato (A.C. 2463), che verrà ora inviato alla GU per la pubblicazione. Si ricorda che il decreto-legge è stato esaminato in prima lettura dal Senato a partire dal 24 marzo e approvato dall’Assemblea il 9 aprile, con la votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, con cui, in particolare, è stato recepito nel testo il contenuto di numerosi emendamenti votati nel corso dell’esame in Commissione.
Il provvedimento riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d’urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono state abrogate nel corso dell’esame al Senato per confluire nel D.L. n.23/2020 (cd. Decreto liquidità).

Si riporta di seguito una sintesi degli interventi di interesse per gli enti locali:

  • l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63);
  • la sospensione dei termini scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali (art. 68);
  • lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (art. 73);
  • l’autorizzazione, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 75);
  • la promozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (art. 87, co. 1-4);
  • l’aumento delle forniture di personal computer portatili e di tablet, allo scopo di promuovere il lavoro agile; viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. (art. 87-bis),
  • l’erogazione dell’anticipazione del 20 per cento del valore del contratto di appalto, fornitura e servizio da corrispondere dalla stazione appaltante all’appaltatore, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (art. 91, comma 2);
  • la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (art. 103, co. 1, 1-bis, 3, 4 e 5);
  • l’estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono stabilite norme speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 103, co. 2 e 6);
  • la proroga dal 30 aprile al 30 giugno del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali (art. 107, c. 1);
  • il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 , anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 107, c. 2);
  • il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo successivamente all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (art. 107, c. 4 e 5);
  • il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno (art. 107, c. 6);
  • il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 107, c. 7-9);
  • la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, di alcuni termini nell’ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, sia nelle ipotesi indicate dall’articolo 141 del TUEL, sia nei casi di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, indicate dall’articolo 143 (art. 107, c. 10);
  • lo stanziamento di risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell’emergenza epidemiologica (art. 115);
  • la possibilità di determinare, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, il Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art. 107-bis);
  • la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall’approvazione del rendiconto da parte dell’organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l’utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (art. 109);
  • la proroga di 6 mesi del termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell’ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 110).
  • la sospensione della quota capitale dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica (artt. 111-112).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La cancellazione dei debiti sotto i 1000 euro consente il recupero dell’IVA per la società di rifiuti

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 107/2020, all’istanza di una società che gestisce i servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani e che per gli anni 2006, 2007 e 2008 si è occupata anche dell’applicazione e della riscossione della TIA (assolvendo all’obbligo di pagamento dell’imposta, ad aliquota agevolata del 10 per cento), ammette la possibilità – a seguito della cancellazione ex lege dei debiti fino a 1000 euro sorti nel periodo 2000-2010 – di procedere al recupero dell’imposta, portandola in detrazione con un’unica nota di variazione nella dichiarazione annuale.
L’art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 136/2018, ha previsto che i debiti di importo residuo fino a mille Euro (alla data di entrata in vigore del decreto) comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, siano automaticamente annullati. Si tratta di una cancellazione ex lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili. Dal suddetto annullamento automatico emerge per la società istante un credito corrispondente all’IVA sulla TIA anticipata all’Erario all’atto dell’emissione della fattura e non più recuperata. Sul punto, l’Agenzia ricorda la possibilità di esercitare, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la rettifica dell’imposta (Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, recepita dall’art. 26 del decreto IVA). Infatti, l’art. 26 riconosce al cedente o prestatore il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 del decreto IVA, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.
L’Agenzia, accogliendo la tesi dell’istante, riconosce il diritto di rettificare l’imposta versata all’erario e il diritto alla detrazione dell’IVA a seguito della nota di variazione, operazione che dovrà avvenire, nel caso in esame, con la dichiarazione relativa al 2019 (anno in cui il concessionario ha comunicato l’annullamento dei crediti), da presentare entro il 30 aprile, termine prorogato al 30 giugno 2020 per effetto dell’articolo 62, commi 1 e 6, DL n. 18/2020, che ha sospeso gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Nel caso in cui la dichiarazione IVA sia stata già presentata, resta ferma la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione Iva 2020 entro i termini di legge (articolo 8, comma 6-bis, DPR n. 322/1998).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Cura Italia, ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure tributarie previste dal D.L. 18/2020, “Cura Italia”, sotto forma di risposta a quesiti, sulla base delle questioni formulate dalle associazioni di categoria, dalle strutture regionali dell’Agenzia, nonché da professionisti e altri contribuenti.

Molte delle regole e degli ambiti applicativi delle norme fiscali previste dal decreto sono stati già definiti nei molteplici documenti di prassi diffusi dall’Agenzia nelle scorse settimane e disponibili online sul sito istituzionale, in particolare:

  • risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”);
  • circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini”);
  • circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 [“Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)”];
  • risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”);
  • circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (“Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”);
  • circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.”).

I contenuti della circolare sono strutturati per aree tematiche omogenee sotto forma di domanda e risposta suddivise in cinque capitoli. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Erogazioni liberali e solidarietà alimentare – A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare. Per l’Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali  che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco – Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Inoltre, possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Gruppo Iva – La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (prevista dall’articolo 61, comma 3, del Dl Cura Italia) che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Imposta di registro – Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

5 per mille 2018: online gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi e l’elenco complessivo dei beneficiari

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in anticipo gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2018, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi, per venire incontro alle richieste degli 8.029 Comuni e quasi 57mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette.
L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è online insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio ed è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “5 per mille”.
5 per mille: i numeri del 2018 – L’elenco degli ammessi comprende in totale 56.908 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica gli enti del volontariato (46.312), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (9.892), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (480), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (94) e gli enti gestori delle aree protette (24). Sono presenti anche i Comuni (in tutto 8.029) ai quali, per il 2018, sono destinati 14,9 milioni di euro.
Le preferenze dei contribuenti: L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2018 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 400mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 18,2 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l’Airc superano 1 milione, con oltre 39 milioni di euro di beneficio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION