La cancellazione dei debiti sotto i 1000 euro consente il recupero dell’IVA per la società di rifiuti

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 107/2020, all’istanza di una società che gestisce i servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani e che per gli anni 2006, 2007 e 2008 si è occupata anche dell’applicazione e della riscossione della TIA (assolvendo all’obbligo di pagamento dell’imposta, ad aliquota agevolata del 10 per cento), ammette la possibilità – a seguito della cancellazione ex lege dei debiti fino a 1000 euro sorti nel periodo 2000-2010 – di procedere al recupero dell’imposta, portandola in detrazione con un’unica nota di variazione nella dichiarazione annuale.
L’art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 136/2018, ha previsto che i debiti di importo residuo fino a mille Euro (alla data di entrata in vigore del decreto) comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, siano automaticamente annullati. Si tratta di una cancellazione ex lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili. Dal suddetto annullamento automatico emerge per la società istante un credito corrispondente all’IVA sulla TIA anticipata all’Erario all’atto dell’emissione della fattura e non più recuperata. Sul punto, l’Agenzia ricorda la possibilità di esercitare, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la rettifica dell’imposta (Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, recepita dall’art. 26 del decreto IVA). Infatti, l’art. 26 riconosce al cedente o prestatore il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 del decreto IVA, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.
L’Agenzia, accogliendo la tesi dell’istante, riconosce il diritto di rettificare l’imposta versata all’erario e il diritto alla detrazione dell’IVA a seguito della nota di variazione, operazione che dovrà avvenire, nel caso in esame, con la dichiarazione relativa al 2019 (anno in cui il concessionario ha comunicato l’annullamento dei crediti), da presentare entro il 30 aprile, termine prorogato al 30 giugno 2020 per effetto dell’articolo 62, commi 1 e 6, DL n. 18/2020, che ha sospeso gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Nel caso in cui la dichiarazione IVA sia stata già presentata, resta ferma la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione Iva 2020 entro i termini di legge (articolo 8, comma 6-bis, DPR n. 322/1998).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Cura Italia, ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure tributarie previste dal D.L. 18/2020, “Cura Italia”, sotto forma di risposta a quesiti, sulla base delle questioni formulate dalle associazioni di categoria, dalle strutture regionali dell’Agenzia, nonché da professionisti e altri contribuenti.

Molte delle regole e degli ambiti applicativi delle norme fiscali previste dal decreto sono stati già definiti nei molteplici documenti di prassi diffusi dall’Agenzia nelle scorse settimane e disponibili online sul sito istituzionale, in particolare:

  • risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”);
  • circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini”);
  • circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 [“Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)”];
  • risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”);
  • circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (“Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”);
  • circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.”).

I contenuti della circolare sono strutturati per aree tematiche omogenee sotto forma di domanda e risposta suddivise in cinque capitoli. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Erogazioni liberali e solidarietà alimentare – A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare. Per l’Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali  che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco – Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Inoltre, possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Gruppo Iva – La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (prevista dall’articolo 61, comma 3, del Dl Cura Italia) che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Imposta di registro – Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

5 per mille 2018: online gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi e l’elenco complessivo dei beneficiari

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in anticipo gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2018, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi, per venire incontro alle richieste degli 8.029 Comuni e quasi 57mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette.
L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è online insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio ed è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “5 per mille”.
5 per mille: i numeri del 2018 – L’elenco degli ammessi comprende in totale 56.908 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica gli enti del volontariato (46.312), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (9.892), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (480), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (94) e gli enti gestori delle aree protette (24). Sono presenti anche i Comuni (in tutto 8.029) ai quali, per il 2018, sono destinati 14,9 milioni di euro.
Le preferenze dei contribuenti: L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2018 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 400mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 18,2 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l’Airc superano 1 milione, con oltre 39 milioni di euro di beneficio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento fiscale buoni spesa emessi dai Comuni

L’IFEL, con nota pubblicata sul proprio sito internet fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune, secondo quanto previsto  dall’art. 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020.

Le scelte applicative dei Comuni possono essere decise con ampia discrezionalità, in deroga alle norme del Codice degli appalti: dall’acquisto di strumenti tipo “buoni pasto” di ampia spendibilità locale, a convenzioni con esercizi commerciali, all’acquisto diretto di generi alimentari e relativa distribuzione.

Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall’Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l’utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.

Sono frequenti, in proposito, le incertezze circa il regime fiscale (e, in particolare, il regime IVA) al quale si possa fare riferimento, anche al fine di assicurare la necessaria semplicità nella realizzazione di un intervento che ha tutti i caratteri della massima urgenza (ved. note ANCI e IFEL sull’argomento).

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa – che determina l’obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.

Ai fini della sua realizzazione, appare utile evidenziare l’opportunità di:

  1. indicare espressamente che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l’articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono;
  2. indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l’impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell’ente.

Si ritiene che questi accorgimenti permettano di assicurare, anche sotto il profilo formale, la coerenza tra l’operazione d’urgenza messa in campo con l’Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DURC, proroga del termine di validità

Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, il Direttore Generale dell’INPS fornisce le istruzioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva.
Il messaggio del 25 marzo 2020 si aggancia alle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e chiarisce che la proroga dei termini si applica anche alle rate previste nei piani di ammortamento.
Per quel che riguarda il Durc online, l’INPS – d’intesa con l’INAIL – specifica che i documenti con scadenza di validità nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 sono prorogati fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.
Nel caso in cui il Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di Richiesta regolarità.
Quindi, nel caso il “Durc On Line” sia ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta), lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti.
Viceversa, scaduti i 120 giorni, i Documenti conservano la validità fino al 15 giugno, ma non sono più disponibili.
Si possono verificare due casi: a) il sistema restituirà un esito di regolarità automatico, notificato ai richiedenti ed a quelli “accodati” (v. sopra), oppure b) presenterà irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi che, non richiedendo istruttoria, saranno definite con attestazione di regolarità, parimenti notificato.
La nota precisa che i Documenti con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tali Documenti, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva ed il Documento Durc On Line emesso. Pertanto, la data di scadenza della validità non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Nel caso in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità, saranno sospese le richieste di regolarizzazione nel caso di presenza di un Durc online avente scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. In tal caso, l’INPS specifica che l’istruttoria dovrà essere ritenuta chiusa. L’operatore dovrà notificare con PEC il Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, senza l’invio dell’invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo Documento attraverso il portale INAIL avverrà a cura di tale Istituto.
Qualora non fosse invece presente un Durc online con scadenza nel periodo sopra indicato, l’INPS specifica che al fine di evitare disparità di trattamento ed in considerazione della situazione emergenziale, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.
Per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).
Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto “Cura Italia”: le misure fiscali illustrate dall’Agenzia delle Entrate

A seguito dell’approvazione da parte del consiglio dei Ministri delle disposizioni a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sull’economia, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto e messo online sul proprio sito internet un vademecum di 14 schede per permettere ai contribuenti di orientarsi agevolmente nella parte fiscale della norma. I moduli illustrano le disposizioni del decreto legge n. 18/2020, dall’articolo 61 all’articolo 71.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza COVID-19 – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Proroga per tutti – Sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto. Nel documento di prassi sono, infatti, riportati a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n.18/2020 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

Le sospensioni per i settori più colpiti – Sempre con riferimento ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto e ad ulteriori categorie di soggetti operanti nei settori dell’arte e della cultura, dello sport, della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza, il decreto “Cura Italia” ha stabilito la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e ha disposto inoltre la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020. La lista dei codici attività interessati è consultabile nella tabella allegata alla risoluzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION