Per l’assoggettamento a imposta ipocatastale rileva la classificazione dell’immobile

Nei trasferimenti immobiliari l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale dipende dalla categoria catastale dell’unità immobiliare oggetto di trasferimento, mentre non rileva la destinazione principale dell’edificio di cui la singola unità immobiliare alienata fa parte. È il principio sancito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12000 del 19 giugno 2020. Secondo i giudici, ’accatastamento depone per il carattere strumentale del bene. La distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Secondo la disciplina introdotta dall’art. 35, comma 10 bis, d.l. 223 del 2006, convertito in legge 248 del 2006: ” Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “a norma dell’articolo 2” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ” b) dopo l’articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente: “1-bis. Trascrizioni di atti e sentenza che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento”. Dalla lettura della norma emerge che le imposte ipotecarie e catastali debbono essere applicate in misura proporzionale anche se relative ad atti di trasferimento di immobili strumentali, ed un immobile è strumentale quando è accatastato in categoria A/10. Inoltre, in tema d’imposte ipotecarie e catastali, a seguito delle innovazioni apportate al d.lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall’art. 35, comma 10 bis, lett.a), del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad IVA” (Cass. n. 17284 del 2017; cfr. Cass. n. 22768 del 2016). Da ciò deriva, al contempo, la non pertinenza al decisum della tesi difensiva sostenuta dalla controricorrente, secondo cui il passaggio da una categoria funzionale ad un’altra assumerebbe rilievo ai fini del regime tributario applicabile solo se il mutamento di destinazione d’uso, nel caso concreto da abitazione ad ufficio, richieda la realizzazione di opere edilizie che ne comportino la radicale trasformazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Detassazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, le istruzioni dell’INPS

L’INPS, con la circolare n. 90 del 30/07/2020, fornisce indicazioni in merito ai criteri della detassazione del TFS e alla determinazione dell’imponibile e dell’aliquota d’imposta. L’Istituto ricorda che l’articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto una parziale detassazione del trattamento di fine servizio, da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.
La misura della detassazione varia da 1,5 punti percentuali (per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data) a 7,5 punti percentuali (per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data).
Tale beneficio si applica ai trattamenti di fine servizio, ossia all’indennità di buonuscita, all’indennità premio di servizio e all’indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro, indipendentemente dall’importo complessivo delle suddette prestazioni. Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata.
L’importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni percentuali previste dal citato articolo 24 e si riferisce all’imponibile fiscale complessivo del TFS.
In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione dell’aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro.
Per la base imponibile eccedente tale limite si applica l’aliquota prevista a normativa vigente.
Ai fini dell’individuazione dell’imponibile fiscale non vanno considerate le somme eventualmente corrisposte all’interessato a titolo di “altre indennità” (ad esempio, interessi, rivalutazione monetaria).
Tale imponibile costituisce il limite non superabile ai fini dell’attribuzione del beneficio previsto dall’articolo 24, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sconta l’IVA il canone relativo ad un’attività effettuata in project financing relativa alla valorizzazione del polo museale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 211/E del 13 luglio 2020 ha chiarito che il canone corrisposto dal comune al concessionario, per remunerare (indistintamente e nella loro globalità) le generiche prestazioni di servizi svolte nell’ambito della concessione, in project financing, per gestione dei servizi integrati al pubblico per la riqualificazione e valorizzazione dell’offerta museale deve essere assoggettato ad IVA nella misura ordinaria. Nel caso in esame, il Comune e la cooperativa hanno sottoscritto una convenzione per l’affidamento in concessione, tramite project financing, di un nuovo modello di gestione e valorizzazione dei beni culturali e delle politiche per il turismo della città, per l’esternalizzazione di servizi legati alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale e artistico della medesima Città. La convenzione prevede che la società concessionaria svolga una serie di prestazioni, quali: interventi di rifunzionalizzazione ed allestimento tecnologico del Polo Museale ed Espositivo; interventi di rifunzionalizzazione ed allestimento tecnologico dell’Ufficio di Informazioni Turistiche; gestione dei servizi museali e turistici per le strutture individuate; progettazione e gestione di interventi di produzione culturale; riallestimento degli spazi destinati ai servizi al pubblico; mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, i locali, gli impianti e i beni in concessione; provvedere al pagamento dei costi relativi ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica mediante attivazione di utenze autonome e previo distacco dalle utenze da parte dell’Amministrazione; porre in essere tutti i servizi, lavori e investimenti previsti nell’offerta tecnica, etc. Tali attività vengono svolte a fronte di uno specifico corrispettivo riconoscimento al Concessionario; al concessionario è riconosciuto anche il diritto alla percezione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei servizi oggetto della presente Convenzione” ed in concreto derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso al circuito museale; bookshop e audioguide; visite guidate; servizi didattici per scuole; noleggio sale a privati.
In merito alla natura tributaria, agli effetti dell’IVA, dei contributi erogati in attuazione di fattispecie rientranti in tale tipologia di contratto anche con riferimento alle diverse disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di contratti pubblici, l’Agenzia ricorda che sono stati forniti importanti chiarimenti in precedenti documenti di prassi. In particolare, con la risoluzione 11 giugno 2002, n. 183/E, è stato chiarito che un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. Così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta. Nel caso in esame il rapporto instaurato tra il Comune e la società concessionaria è inquadrabile in un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l’obbligo assunto dal Concessionario di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione dell’offerta museale e l’obbligo assunto dall’ente locale sia di pagare un canone che di consentire al concessionario il diritto allo sfruttamento del servizio mediante l’acquisizione dei relativi proventi.

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Decreto Rilancio, votata la fiducia

Nella seduta di mercoledì 8 luglio, con 318 si e 231 no, la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500-A/R), nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Domani, giovedì 9 luglio, dalle 12 ed entro le 14, si svolgeranno le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che passerà all’esame del Senato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2023

L’Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2023. A renderlo noto un comunicato stampa del ministero dell’Economia e delle Finanze, che informa che lo scorso 22 giugno, con un documento Com (2020)242 final, la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende fino al 30 giugno 2023 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/Ce in materia di Iva. Pertanto, il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lett. b) della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972, in materia di disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Si ricorda che la decisione di richiedere alla Commissione Europea un’ulteriore proroga triennale del meccanismo della scissione dei pagamenti era stata fortemente criticata dall’ANCE, considerandola una misura gravissima a carattere temporaneo che, sin dal 2015, ha compromesso l’equilibrio finanziario delle imprese operanti nei confronti della pubblica Amministrazione, specie di quelle di più ridotte dimensioni, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza. Sono 2,5 miliardi di liquidità quelli sottratti alle imprese dallo split payment, secondo i numeri dell’ANCE. A supporto delle criticità evidenziate dalle imprese anche il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, aveva parlato di una misura “doppiamente ingiusta” per le partite IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Proposta di proroga fino al 2023 dello Split payment

Arriva dalla Commissione europea il via libera alla proposta dell’Italia di prorogare il meccanismo di scissione dei pagamenti. Si ricorda che con lettera protocollata dalla Commissione il 4 dicembre 2019, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare a derogare agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA per quanto riguarda i requisiti in materia di fatturazione e di pagamento in relazione all’IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni. Tale richiesta implicava una riduzione dell’ambito di applicazione della misura di deroga in vigore, concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, che si applicava anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e a un elenco di società quotate in borsa. Tuttavia con lettera protocollata dalla Commissione il 27 marzo 2020, l’Italia ha modificato la sua richiesta, chiedendo che l’ambito di applicazione dell’autorizzazione resti identico a quello concesso dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, e chiedendo di applicare la deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alle pubbliche amministrazioni, alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e a un elenco di società quotate in borsa. In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 5 maggio 2020, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 6 maggio 2020 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all’esame della richiesta. Da ultimo, con la decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2020 si acconsente alla proroga dello split payment IVA. Rispetto alla richiesta avanzata dall’Italia, il rinnovo è ridotto di sei mesi, e durerà fino al 30 giugno 2023.
La decisione di richiedere alla Commissione Europea un’ulteriore proroga triennale del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata fortemente criticata dall’ANCE, considerandola una misura gravissima a carattere temporaneo che, sin dal 2015, ha compromesso l’equilibrio finanziario delle imprese operanti nei confronti della pubblica Amministrazione, specie di quelle di più ridotte dimensioni, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza. Sono 2,5 miliardi di liquidità quelli sottratti alle imprese dallo split payment, secondo i numeri dell’ANCE. A supporto delle criticità evidenziate dalle imprese anche il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, parla di una misura “doppiamente ingiusta” per le partite IVA.

 

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Verifica della regolarità contributiva Durc On Line. Precisazioni dall’INPS

Con il messaggio n. 2510 del 18 giugno 2020 l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito all’art. 81 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), che nel riformulare l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – già modificato in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – ha chiarito che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) restano esclusi dagli atti per i quali la già menzionata legge n. 27/2020 ha disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Nello specifico l’Istituto evidenzia che con nota prot. n. 6198 del 15 giugno 2020, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato che l’articolo 81 del decreto-legge n. 34/2020 «può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020». Pertanto, resta confermato che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
In conseguenza, di quanto sopra, l’Istituto evidenzia, altresì, che la funzione di <Consultazione> della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020.
A far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.
Gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Manutenzione discarica, IVA ridotta solo se c’è un progetto di bonifica

Gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza permanente di una discarica, nonché le ulteriori attività necessarie per la gestione/smaltimento del percolato durante le opere di capping, eseguiti da una società a partecipazione pubblica, possono fruire di una aliquota ridotta del 10 per cento solo se gli interventi rientrano in un più ampio progetto di bonifica debitamente approvato dalla competente autorità (da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06), finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Diversamente, in mancanza del progetto di bonifica, questi interventi devono essere assoggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 186 all’istanza di interpello presentata da una Società pubblica, costituita per provvedere alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti domestici e di quelli assimilabili. Nel caso di specie, la società istante riteneva di poter inquadrare gli interventi di manutenzione tra le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 1, lettera c), della legge n.847 del 1964, tenuto conto dell’accezione prevista dall’articolo 266 del D. Lgs. 152/2006 e quindi di poter applicare l’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi stessi, così riepilogati:

1) rimodellamento morfologico e miglioramento prestazionale del capping per ridurre a una condizione sostenibile la gestione del percolato;

2) adeguamento del sistema di captazione del biogas;

3) adeguamento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche;

4) a tutte le “altre opere di urbanizzazione primaria e straordinaria necessarie alla messa in sicurezza del sito a condizione che risultino inserite all’interno del progetto di bonifica regolarmente approvato”.
Tesi avvalorata anche dal presupposto che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sarebbe un incentivo allo svolgimento delle prestazioni stesse a beneficio della salute pubblica. Inoltre, la società ha esibito il decreto, con il quale la Regione stanzia i fondi per la messa in sicurezza della discarica, con allegato il progetto della Società per la manutenzione straordinaria, preventivamente approvato dai Comuni interessati, peraltro suoi soci.
Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate che osserva che l’aliquota IVA del 10 per cento sia applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di urbanizzazione e non, di regola, anche ai relativi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (cfr. risoluzione 26 maggio 1998, n. 46/E; 26 luglio 1985, n. 397666; 1° giugno 1983, n. 354743). Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, occorre anche che i diversi interventi (i.e. opere, costruzioni e impianti) siano inseriti “all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità”, da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06 (cfr. risoluzione n. 247 del 2007 citata); condizioni che non sembrano trovare riscontro nel caso in esame.

 

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Modalità di utilizzo e rendicontazione delle somme concernenti il 5 per mille dell’IRPEF

Con comunicato del 9 giugno 2020, il Ministero dell’Interno informa che in data 25 maggio 2020, così come risulta dal sito della Direzione Centrale della Finanza locale, sono state accreditate, in conformità agli importi evidenziati nel sito dell’Agenzia delle Entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con indicazione delle scelte e degli importi pubblicati in data 3 aprile 2020), le somme concernenti il 5 per mille dell’IRPEF spettanti ai comuni interessati e relative all’anno d’imposta 2017 anno finanziario 2018.
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari n. 12 del 30 maggio 2019 e n. 10 del 12 marzo 2018.
Per che i comuni che abbiano ricevuto contributi pari o superiori a 20.000 Euro, la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica mentre per i comuni che abbiano ricevuto contributi inferiori a 20.000 resta l’obbligo di compilare il rendiconto e la relazione utilizzando i modelli e conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni anche per successivi controlli e ispezioni operati dalle competenti Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
Il rendiconto e la relazione illustrativa devono essere compilati entro l’anno successivo alla corresponsione dei contributi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M del 23 aprile 2010 modificato e integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016. Il rispetto dei termini rappresenta un elemento fondamentale per valutare un corretto utilizzo del contributo erogato.
Rimane fermo l’obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito internet, come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017.

Allegati:

Modello A
Modello B

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION