Conferenza Stato-Città: Intesa sul riparto delle risorse aggiuntive per i comuni delle regioni Sicilia e Sardegna – anno 2024

Nella seduta seduta straordinaria della Conferenza Stato – Città e Autonomie locali del 14 maggio 2024 è stata raggiunta l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle regioni siciliana e Sardegna – Anno 2024.

Il complessivo stanziamento, pari a 60 milioni di euro, è stato assegnato, nella misura del 76,29% delle risorse, ai comuni della regione siciliana, per un  importo complessivo di euro 45.774.000. Il restante 23,71% delle risorse stanziate, pari a 14.226.000 di euro, è stato attribuito ai comuni della regione Sardegna. Tale suddivisione è stata effettuata in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, definiti relativamente all’annualità 2017, in analogia con quanto adottato per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Con lo schema di decreto vengono inoltre definiti gli obiettivi di servizio per la funzione sociale assegnati a ciascun comune beneficiario e le relative regole di monitoraggio e di rendicontazione per l’anno 2024.

In aggiunta, Anci e l’Upi hanno espresso un’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante riparto del contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, previsto per comuni capoluogo di città metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 abbiano terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Sulla base della normativa vigente, il contributo annuo complessivo di 10 milioni di euro – per gli anni dal 2024 al 2038 – viene assegnato al comune di Catania, in quanto unico ente che, alla data del 31 dicembre 2023, ha terminato il periodo di risanamento quinquennale.

È stato raggiunto, infine, un parere favorevole sulle misure adottate dal consiglio direttivo per l’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nell’adunanza del 10 aprile e, in particolare, sui seguenti punti:

a) definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l’anno 2024, quantificato n 125 unità, pari al 120 per cento delle unità cessate dal servizio nell’anno precedente;
b) corso-concorso di accesso in carriera per l’anno 2024 per una procedura per l’ammissione di 441 borsisti, tenuto conto della residua capacità assunzionale dell’annualità 2022/2023 pari a 215 unità, del succitato fabbisogno per l’anno 2024 pari a n. 125 unità, con aggiunta della maggiorazione del 30% dei posti disponibili;
c) definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell’attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza per l’anno 2024 nell’ambito delle quali sono state previste attività formative in modalità mista ( in presenza e on line,)su tematiche attuali rilevanti per gli enti locali e di maggiore interesse.
(Fonte Ministero Interno)

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanziamento attività socio-educative 2024: manifestazione di interesse entro il 27 maggio

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia intende finanziare i comuni italiani per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori.  Gli enti dovranno manifestare l’interesse a beneficiare del  menzionato finanziamento relativo all’anno 2024 attraverso l’accesso alla piattaforma dedicata (https://centriestivi.sapp.famiglia.governo.it/), apponendo la spunta nell’apposita casella presente nella sezione “ 1. Anagrafica ” dell’anno di finanziamento 2023.

Per i comuni che non hanno in precedenza svolto attività sulla predetta piattaforma, e quindi non hanno le credenziali di accesso, è possibile manifestare l’interesse al finanziamento inviando una pec all’indirizzo dipofam.centriestivi2021@pec.governo.it con oggetto: MANIFESTO L’INTERESSE AL FINAZIAMENTO 2024. In caso di utilizzo di differente oggetto, il Dipartimento non assicurerà l’inclusione del comune nell’elenco dei beneficiari.

Tale interesse, sia sulla piattaforma che attraverso Pec, dovrà essere manifestato obbligatoriamente entro e non oltre il 27 maggio alle ore 12:00, pena la non inclusione del comune tra i soggetti beneficiari del finanziamento.

 

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La verifica della legittimità delle deliberazioni non rientra tra i controlli del responsabile del servizio di ragioneria

Secondo il sistema delle competenze assegnate dal TUEL e ridisegnate dalla riforma operata con il d. l. n. 174/2012, la verifica della legittimità delle deliberazioni, sia esse di giunta che di consiglio, non rientra tra i controlli che il responsabile del servizio di ragioneria deve effettuare prima dell’emissione del proprio parere di regolarità contabile. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con deliberazione n. 183/2024.

Secondo la Sezione, il parere di regolarità contabile non può che coprire la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell’ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo (cfr. in termini Sent. Corte dei conti – Sez. giur. Calabria n.185/2019). Compete al responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, esprimere un parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione qualora la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. Tale parere, che rientra tra quelli preventivi, è previsto dall’art. 147 del TUEL.

La lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Di contro, con il “parere di regolarità contabile” il fine perseguito dal legislatore è stato quello di assegnare al responsabile del servizio di ragioneria un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell’ente e, a tal fine, nell’esprimere tale parere egli dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando: a) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente; b) il corretto riferimento (si sottolinea effettuato dall’organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

 

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Il Fondo perdite società partecipate non opera in ragione del tipo di organismo societario prescelto dall’Ente

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 26/2024/PRSE, nell’ambito dell’esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 di un Comune ha evidenziato come l’istituto del fondo perdite società partecipate non opera in ragione del tipo di organismo societario prescelto dall’Ente (società azionaria o società a responsabilità limitata), ma è funzionale ad evitare che gli andamenti gestionali degli stessi possano ripercuotersi, anche in chiave prospettica, sulla tenuta degli equilibri dell’Ente. La ratio dell’art. 21 TUSP, dunque, è quella di conseguire un razionale utilizzo delle risorse della
collettività nel settore delle partecipazioni pubbliche e di tutelare il principio di libera concorrenza, incentivando la riduzione di società che presentano gestioni inefficienti. L’osservanza dell’adempimento in questione deve essere pertanto assicurata con riguardo a tutti i “tipi” di società e al ricorrere delle condizioni previste nell’articolo 21 del TUSP.

Nel caso di specie, nella nota di osservazioni finali, il Magistrato istruttore rappresentava che nella Relazione sulla gestione dell’Organo di revisione, relativa all’esercizio 2021, nel campo “Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale)” era precisato: “l’Ente ha solo partecipazioni azionarie non ricorre la necessità di accontamenti”, recte accantonamenti. La Sezione rilevava come tale affermazione apparisse non coerente con l’attuale disciplina di cui all’art. 21 dal d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), richiamando l’attenzione sulla circostanza che la relazione sulla gestione dell’Organo di revisione, oltre ad essere necessaria per i successivi adempimenti contabili dell’Ente, costituisce un indispensabile strumento per incrementare la funzione di trasparenza dei bilanci nei confronti della comunità amministrata in ragione dell’elevato livello di tecnicismo della contabilità armonizzata.

In linea generale, la Sezione rammenta che gli enti locali possono costituire o acquisire partecipazioni societarie nell’ambito della cornice definita dal TUSP, previo invio dell’atto deliberativo a questa Corte per l’esercizio delle funzioni ex art. 5, comma 3, del TUSP. Allo scopo, gli enti possono ricorrere ai tipi individuati dall’art. 2, comma 1, lett. l. del TUSP, tra cui figura anche la società per azioni. Nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche  amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo il legislatore detta all’art. 21, intitolato “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, una specifica disciplina a tutela degli equilibri di finanza pubblica dell’Ente, mediante la costituzione di un apposito accantonamento (i.e., il fondo perdite partecipate).

 

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Ministero interno: oltre 600 milioni ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana e la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

La direzione per la finanza locale del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale ha completato l’erogazione a favore degli enti beneficiari, di oltre 600 milioni di euro, a titolo di contributo per progetti di rigenerazione urbana, medie e piccole opere, interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.

In particolare, sulla scorta delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto PNRR quater è stato disposto il pagamento di una somma pari a € 459.127.501,30 a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 20%, per 452 comuni che hanno avviato progetti di rigenerazione urbana, per i quali risulta già intervenuta l’aggiudicazione dei lavori.

«Un segnale concreto dell’impegno del Governo e del Viminale per sostenere quegli interventi di riqualificazione urbanistica, di recupero delle aree e dei siti degradati, che hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità e decoro delle nostre città e giocano un ruolo fondamentale per contrastare i fattori di marginalità e di esclusione sociale, prevenire i fenomeni criminali e promuovere la cultura della legalità. Progetti che assumono pertanto una grande importanza anche nell’ambito delle politiche della sicurezza. Una città è vitale se è sicura, se i suoi luoghi sono salvaguardati e tutelati, se i suoi cittadini si sentono protetti. È questa la strada da percorrere per affermare più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile» ha dichiarato il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi.

Sono stati, inoltre, erogati contributi:

  • per € 11.159.058,55, a titolo di acconto o relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati, in favore di 137 enti per gli investimenti in progetti di medie opere;
  • per € 109.074.930,09, a titolo di acconto o per il saldo degli interventi, nei confronti di 4544 enti per gli investimenti in progetti di piccole opere;
  • per € 1.603.811,80, relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati, a favore di 3 enti per progetti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
  • per € 21.764.514,01, a titolo di acconto o saldo degli interventi, nei confronti di 2586 enti per progetti di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.

 

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Pubblicato l’Avviso 2024 per la selezione di Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso Pubblico che definisce, così come previsto dal DPCM 11 aprile 2024, i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, a copertura parziale delle spese necessarie per la realizzazione di eventi sportivi maschili e femminili di rilevanza internazionale ed eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale. Le risorse per l’anno 2024 ammontano a € 5.660.750,00.

Possono fare domanda di accesso al contributo le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, le Discipline sportive associate e paralimpiche, gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

Gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento e avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

  • pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
  • impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
  • coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
  • attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
  • adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
  • capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.

L’accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito a partire dalle ore 14:00 del 26 aprile 2024, potrà avvenire esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante. Le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2024.

 

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Asili nido, parte nuovo Piano da 734,9 milioni di euro

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per un nuovo Piano per gli asili nido del valore di 734,9 milioni di euro. Il Piano, in linea con gli obiettivi del PNRR, punta a incrementare i posti degli asili nido al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie.

Le risorse messe in campo derivano, in parte, da economie del precedente Piano, varato lo scorso anno, e, in misura altrettanto rilevante, da fondi ulteriori recuperati nel bilancio dello stesso Ministero. Uno sforzo notevole per incrementare i nuovi posti già realizzati e per raggiungere il target europeo del PNRR.
“Si tratta di un investimento a cui attribuiamo un valore strategico per la qualità del sistema scolastico, e non solo. Il nostro obiettivo è ampliare un servizio fondamentale per ridurre le disparità dei punti di partenza, venendo incontro nel contempo alle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne, a cui offriamo uno strumento in più per la conciliazione tra lavoro e maternità”, dichiara il Ministro Valditara. “Come con il precedente Piano”, prosegue il Ministro, “contiamo di raggiungere il massimo risultato anche grazie alla semplificazione di norme e procedure, accompagnata da un costante supporto alle amministrazioni coinvolte, presupposti decisivi per riuscire a cogliere le opportunità del PNRR”.

Il decreto, oltre ad accertare e mobilitare le risorse disponibili, definisce i criteri di riparto delle stesse tra i Comuni, tenendo conto dei dati ISTAT relativi all’attuale copertura del servizio nella fascia 0-2 anni, alla popolazione residente e al numero dei bambini nella fascia di età 0-2 anni. In base ai progetti finanziati con il precedente bando, e tenendo conto dell’incremento complessivo dei prezzi e delle valutazioni della Commissione europea svolte in sede di verifica della milestone europea del PNRR di giugno 2023, è stato definito un costo parametrico applicabile alla realizzazione e costruzione di nuovi asili, nonché alla riconversione di edifici e immobili non già destinati ad asili.

I criteri descritti hanno consentito di individuare un elenco di Comuni beneficiari e di quantificare l’importo spettante in base al numero minimo di posti da attivare. Le 14 città metropolitane, in considerazione dell’estensione territoriale di tali aree, avranno tutte a disposizione una quota di risorse per attivare e potenziare gli asili nido, a prescindere dal livello di copertura del servizio già raggiunto per la fascia di età 0-2 anni. Per l’autorizzazione degli interventi sarà avviata una procedura di adesione per i Comuni inseriti nell’elenco. In ogni caso, potranno candidarsi anche Comuni più piccoli di quelli individuati, e con una minore popolazione residente nella fascia 0-2 anni, aggregandosi con Comuni limitrofi mediante convenzione, in modo da garantire una gestione congiunta più efficace e sostenibile del servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Differimento al 31 marzo 2025 del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica

Con decreto del 20 marzo 2024, pubblicato in G.U. n. 102 del 03-05-2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito differisce il termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica al 31 marzo 2025, il termine ultimo per il completamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica per gli interventi autorizzati con decreti del MIUR 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 – piani 2018-2021, a condizione che per gli stessi sia stato rispettato il termine di aggiudicazione individuato dagli originari decreti autorizzativi e dai successivi decreti di proroga.

 

 

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Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 31/2024, ha ribadito l’importanza della regola della doppia asseverazione dei crediti e debiti tra Ente locale ed enti partecipati. La Sezione osserva che, al fine di evitare di minare sia l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (attuata dall’Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 – Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), denominata «regole di bilancio numeriche». In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare
e tempestivo» (Corte cost. sent. n. 252/2015).

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 394/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 260/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 156/PAR/2014).

L’esigenza di una corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario, come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata (Sezione delle autonomie deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG). In caso quindi di mancata riconciliazione, l’ente locale dovrebbe operare un apposito accantonamento a fondo rischi, allo scopo di riportare la consistenza del risultato di amministrazione al valore che avrebbe assunto se il maggiore debito o minore credito fosse stato correttamente contabilizzato, mentre la società dovrebbe procedere agli opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti qualora avesse registrato crediti superiori ai residui passivi risultati dalle scritture contabili dell’ente locale.

 

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Caro prezzi, in G.U. decreto MEF su assegnazione e revoche FOI

È stato pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2024 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2024, recante “Fondo opere indifferibili. Procedura ordinaria, secondo semestre. Assegnazione definitiva nonché revoche degli interventi per i quali non è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2023”. Il provvedimento fa riferimento all’assegnazione procedura ordinaria II semestre 2023 e revoca di interventi per i quali non è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2023, nell’ambito del Fondo opere indifferibili, istituito presso il MEF in seguito all’aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.

In attuazione dell’art. 1, comma 369, legge 29 dicembre 2022, n.  197, e dell’art. 7, comma 3, decreto-legge n. 131/2023, sono approvati i seguenti allegati:

  • L’allegato 1, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 3 al decreto RGS n. 195/2023, per i quali è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge e per i quali si procede all’assegnazione definitiva delle risorse.
  • L’allegato 2, contiene l’elenco degli interventi già ricompresi nell’Allegato 2 al decreto RGS n. 195/2023, implementato di complessivi 8 interventi di titolarità del MIT e del Ministero della salute, per i quali si procede all’assegnazione definitiva delle risorse.
  • L’allegato 3, reca l’elenco degli interventi, ricompresi nell’Allegato 2 decreto RGS n. 220/2023, per i quali è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023, e per i quali si procede all’assegnazione definitiva delle risorse.
  • L’allegato 4, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi nei menzionati decreti RGS n. 195/2023 e 220/2023, per i quali non è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge. Pertanto per l’effetto, si rendono liberi complessivi euro 682.596.847,83 (di cui euro 402.071.646,95 per interventi a valere sul PNRR e per euro 280.525.200,88 relativamente ad altri ambiti).
  • L’allegato 5, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazioni statali istanti.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella G.U. del decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei
singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione definitiva – allegati da 1 a 3). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

 

La redazione PERK SOLUTION