Centri estivi 2024, Proroga al 14 giugno manifestazione di interesse dei Comuni al finanziamento delle attività

Il Dipartimento per le politiche della famiglia informa che, in relazione al finanziamento 2024 destinato ai Comuni italiani per lo svolgimento di attività socioeducative e i centri estivi in favore dei minori, l’attuale scadenza del 27 maggio 2024 per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni stessi a beneficiare del finanziamento, è prorogata al 14 giugno 2024.

Tale decisione si è resa opportuna in considerazione dell’ingorgo di scadenze elettorali europee e amministrative che interessano un numero rilevante di amministrazioni comunali e tenuto conto della necessità di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti beneficiari.

Restano ferme le modalità con cui comunicare la manifestazione di interesse, già specificate nella notizia pubblicata il 6 maggio 2024. Diversamente dalle precedenti annualità, quando veniva chiesto ai comuni di voler esplicitare l’eventuale rinuncia al finanziamento, è richiesto ai comuni di manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2024 attraverso l’accesso alla piattaforma dedicata (https://centriestivi.sapp.famiglia.governo.it/), apponendo la spunta nell’apposita casella presente nella sezione “1. Anagrafica” dell’anno di finanziamento 2023 e cliccando sul tasto “Salva“.

Per i soli comuni che non hanno in precedenza svolto attività sulla predetta piattaforma, e non sono dunque in possesso delle credenziali di accesso, è possibile manifestare l’interesse al finanziamento inviando un messaggio PEC all’indirizzo dipofam.centriestivi2021@pec.governo.it, riportante il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINANZIAMENTO 2024”. In caso di utilizzo di differente oggetto, il Dipartimento non assicurerà l’inclusione del comune nell’elenco dei beneficiari.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi per funzioni tecniche per gli interventi di somma urgenza

Il MIT, col parere 2444/2024 del 17 aprile, nel richiamare l’orientamento di varie Sezioni della Corte dei Conti in sede di controllo (cfr. deliberazione n. 28/2018/PAR Sezione regionale di controllo per le Marche che richiama la deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana), riferito alla previgente disciplina degli incentivi tecnici (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016), evidenzia che le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza…, non sono incentivabili, per cui “Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione”.

Nel caso di specie, il soggetto istante ha chiesto se per i lavori eseguiti in somma urgenza e che richiedono particolari competenze tecniche, affidati in vigenza del Decreto Legislativo n.50/2016, sia possibile applicare l’istituto degli incentivi per le funzioni svolte dal personale interno all’amministrazione nella sola fase di esecuzione dei lavori. A tal fine viene richiamato il parere n. 01357/2021 del 29/07/2021 espresso dal Consiglio di Stato (Affare consultivo n. 00813/2021), secondo il quale: “la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad una riduzione, ma non all’esclusione dell’incentivo, che permane per le altre attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), nell’esercizio di funzioni tecniche”. Si rileva che il nuovo codice appalti n. 36 del 31/03/2023 non pone alcuna limitazione all’applicazione dell’istituto degli incentivi in relazione alle procedure di affidamento (procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, procedura in caso di affidamento in somma urgenza e di protezione civile, ecc), rilevando per il riconoscimento solo l’attività realmente svolta (art. 45 del D. Lgs. 36/2023). Sembrerebbe che il legislatore abbia voluto dare effettiva attuazione proprio al parere espresso dal Consiglio di Stato, “in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria”.

La risposta del Ministero è negativa. I lavori citati sono stati svolti in vigenza del D.Lgs. n. 50/2016.

 

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Certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2024, del contributo erariale per i servizi gestiti in forma associata

È stato pubblicato in G.U. n. 118 del 22-05-2024, il decreto del 13 maggio 2024 del Ministero dell’interno con il quale sono approvate le modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2024, del contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata.

La modalità di certificazione è disponibile sul sistema TBEL enti locali. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo sarà assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.

Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane, dovranno presentare telematicamente la certificazione di cui all’art. 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 settembre 2024.

La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. La certificazione eventualmente trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal decreto non sarà ritenuto valida ai fini del corretto adempimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: acquisto di un immobile di proprietà di un cooperativa in liquidazione, debitrice nei confronti del Comune acquirente

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 36/2024/PAR, ha reso il proprio parere in merito ad un quesito posto da un Comune, in merito alla possibilità per l’Ente di acquistare un bene gravato da ipoteca costituita a favore dello stesso Comune a garanzia di un debito IMU, sia alla possibilità, di operare una prestazione in luogo di adempimento cioè la sostituzione della prestazione dovuta in denaro per il debito IMU acquisendo lo stesso immobile in sede contrattuale.

Nel parere, reso in termini generali, la Sezione ricorda, preliminarmente, che l’azione della PA può esplicarsi tanto nelle forme del diritto pubblico, quanto in quelle proprie del diritto privato. L’attività negoziale della P.A., intesa come l’insieme di atti e comportamenti preordinati, direttamente o indirettamente, al perseguimento di un fine pubblico, è espressione dell’autonomia privata della stessa che trova il proprio fondamento nella libertà di iniziativa garantita, costituzionalmente e legislativamente, a tutte le persone giuridiche, e, dunque, anche agli enti pubblici titolari sia di poteri autoritativi che della capacità di agire in base alle regole del diritto comune. La possibilità di sostituire un debito tributario IMU, costituito da una prestazione in denaro, con l’acquisizione di un immobile. Si tratterebbe, quindi, della concreta applicabilità dell’istituto della prestazione in luogo dell’adempimento, c.d. “datio in solutum”, in cui il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore acconsenta.

Non è possibile il ricorso da parte dell’Ente, al fine di sostituire un debito tributario IMU con l’acquisizione di un immobile, alla prestazione in luogo di adempimento di cui all’art. 1197 c.c., in quanto prevista dal legislatore in ambito tributario non come istituto generale, ma solo per specifiche e determinate ipotesi e non rinvenendosi, altresì, alcuna specifica disposizione in tal senso nella disciplina dell’imposta municipale propria da cui deriva il debito tributario di cui al quesito posto dall’Ente. Ferma restando l’autonomia negoziale dell’Ente nonché l’adozione delle decisioni concrete in ordine alla successiva attività gestionale di esclusiva competenza dell’amministrazione, la conclusione di un eventuale atto commutativo deve necessariamente ossequiare i principi generali di buon andamento (art. 97, c. 2, Cost.) ed imparzialità che regolano l’azione amministrativa.

La scelta di un ente pubblico di addivenire ad una rinuncia inerente alle entrate di pertinenza dell’ente stesso deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad una imprescindibile valutazione della “cura concreta di interessi pubblici”, che ne costituisce la causa in concreto. L’attuale previsione di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 36/2023 – la quale prevede al c. 4 che un atto generale dell’ente concedente determini la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale – postula la necessaria riferibilità dell’istituto a una disciplina generale ed astratta e non già a situazioni concrete di esonero dell’obbligo tributario: essa deve predeterminare su un piano generale i criteri della successiva azione amministrativa, i quali , non potendosi riferirsi a situazioni puntuali e concrete, devono essere riferiti non tanto a crediti già esistenti (la cui cancellazione potrebbe determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio considerato che i debiti tributari del cittadino sono iscritti tra i residui attivi dell’ente), bensì a profili di intervento commutativo da attuarsi in futuro.

La generale capacità di agire contemplata dall’art. 11 cc. in capo agli enti pubblici implica la doverosa funzionalizzazione anche dell’attività privatistica agli scopi di buon andamento, imparzialità e legalità che l’art. 97 Cost. assegna alle Pubbliche amministrazioni. La messa in liquidazione della Cooperativa dovrebbe fare attentamente considerare l’Amministrazione circa la possibile applicazione dell’art. 166 c. 1 lett. b) CCII alla fattispecie negoziale complessivamente prospettata. Non può invero escludersi a priori che la controparte privata possa trovarsi in una condizione di insolvenza con conseguente necessità di rispettare la par condicio creditorum e l’ordine delle legittime cause di prelazione.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle Commissioni straordinarie degli Enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione centrale della Finanza Locale comunica che, in attuazione dell’art. 1, comma 704 della legge n. 296/2006, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso del mese di ottobre 2024. Il rimborso in esame ha riguardato saldi degli anni precedenti e/o l’acconto per l’anno 2024. Gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Entro il prossimo 30 settembre 2024 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2024, al fine di provvedere all’erogazione di un primo e/o secondo acconto per l’annualità 2024. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale termina nel corso dell’anno 2024 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it. Eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie dovranno essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria e alla durata della commissione straordinaria, la Direzione Centrale ricorda ”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

 Modello A – Anno 2024
 Modello B – Anno 2019
 Modello B – Anno 2020
 Modello B – Anno 2021
 Modello B – Anno 2022
 Modello B – Anno 2023
 Modello B – Anno 2024

 

 

 

 

 

 

 

DUP e bilancio possono essere approvati nella stessa seduta consiliare

Il Documento unico di programmazione (DUP) e lo schema di bilancio di previsione possono essere approvati nella medesima seduta consiliare. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 44426/2024, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune, che ha chiesto la riforma della sentenza del TAR per la Puglia, febbraio 2023, n. 256, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale di Corato aventi per oggetto l’approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) e l’approvazione del bilancio 2021-2023.

Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 174, comma 1, del TUEL, nel prevedere che «lo schema di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità», escluderebbe la necessità di approvare il DUP in apposita seduta “dedicata”, preliminare a quella convocata per il bilancio di previsione.

Non è dubbio che il documento programmatico sia un passaggio essenziale e propedeutico rispetto all’esame e all’approvazione dei documenti di bilancio, come si evince dall’art. 151, comma 1, del Tuel (che in particolare individua il legame funzionale tra il d.u.p. e il bilancio di previsione, le cui previsioni «sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione»), così come l’art. 170, comma 5, del Tuel individua un rapporto strutturale tra i due atti, posto che il Documento unico di programmazione «costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione».

Dalle due disposizioni non è possibile trarre la conseguenza per la quale il documento di programmazione deve essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l’approvazione. Inoltre, i termini finali per la presentazione e l’approvazione dei documenti di bilancio sono di regola termini ordinatori (l’unica sanzione essendo quella dello scioglimento dell’organo consiliare [art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel], peraltro all’esito del procedimento di cui all’art. 141, che non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio per la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge), la cui inosservanza, pertanto, non comporta specifici effetti in ordine all’esercizio del potere di approvazione o alla validità degli atti. Per cui anche il riferimento contenuto nell’art. 170, comma 1, al dovere della Giunta di presentare al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Documento unico di programmazione «per le conseguenti deliberazioni», non implica – in assenza di indicazioni normative di segno diverso – né la decadenza dal potere di presentare (eventualmente in ritardo) il D.U.P. e lo schema di bilancio né la decadenza dal potere di approvazione da parte del Consiglio.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti e organismi pubblici: Circolare RGS sulle disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Con la nuova circolare n. 25 del 15 maggio 2024, la RGA fornisce indicazioni agli enti e agli organismi pubblici vigilati ai fini della corretta applicazione della disciplina vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche. In sintesi, con riferimento ai distinti paragrafi, la circolare:

  • illustra il vigente quadro normativo di settore, aggiornato al recente articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rinviando anche ai principali documenti di prassi emanati in materia dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
  • impartisce istruzioni per l’individuazione del corretto ambito soggettivo di appartenenza al momento della registrazione nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (PCC);
  • evidenzia l’importanza del programma dei pagamenti, al fine di evitare ritardi e prevenire la creazione di situazioni debitorie;
  • richiama le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile spettanti ai collegi dei revisori dei conti e sindacali presso i suddetti enti e organismi pubblici, ai sensi delle norme in vigore.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno: Adozione manuali tecnico-operativi semplificati per i Comuni beneficiari dei contributi per le “Piccole e Medie Opere”

La Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’interno, con comunicato del 16 maggio 2024, rende noto che a seguito della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, la Misura M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019 e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018, è stata stralciata dal PNRR, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente.

Con l’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.56/2024, sono state stabilite “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, tra le quali, rilevanti modifiche alle disposizioni concernenti i contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere).

In particolare, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, le Amministrazioni sono tenute ad adottare procedure semplificate di rendicontazione e controllo. Al riguardo si informano i Comuni beneficiari dei contributi per le “Piccole Opere” e “Medie Opere”, che in data 14 maggio 2024, sono stati approvati, con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno, appositi manuali semplificati preposti a garantire l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di piccola e media portata.

I manuali operativi semplificati, predisposti con il supporto del Ministero dell’economia e delle finanze, costituiscono per gli enti locali un’utile guida tecnico-metodologica per le attività di attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese, dettagliando al loro interno le nuove modalità, le scadenze e le procedure di attuazione nonché i relativi adempimenti sul sistema informatico Regis.

Allegati

 Decreto 14 maggio 2024
 Allegato A): Manuale “Semplificato” di monitoraggio e rendicontazione del Contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio – Medie Opere
 Allegato B): Manuale “Semplificato” di monitoraggio e rendicontazione del Contributo per l’efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Piccole Opere

Piccoli comuni: dal Ministero delle infrastrutture 18 mln di euro per le strade

Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2023, degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ammessi al finanziamento a valere sul “Fondo interventi stradali nei piccoli comuni”. Si tratta di 18 milioni con i quali saranno finanziati 142 progetti, fino a un importo massimo di 150.000 euro ciascuno.

Secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva del Fondo, limitatamente all’anno 2023, le risorse sono state prioritariamente assegnate ai Comuni, fino a 5.000 abitanti, per i quali, nel medesimo anno, sia stato dichiarato lo stato di emergenza. I finanziamenti saranno poi erogati in due soluzioni. La prima quota, pari al 50% all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori. La restante quota solo a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

 

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Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2021 e 2022, relative al canone unico patrimoniale per i comuni terremotati

È stato pubblicato in G.U. n. 111 del 14-05-2024 il decreto del MEF del 29 aprile 2024 concernente il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito derivante dall’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), per l’annualità 2021, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, e, per l’annualità 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dal CUP sono determinate sulla base dei criteri previsti dall’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 183/2020, dall’art. 1, comma 451, della legge 234/2021 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022.

Gli importi dovuti ai comuni di cui all’art. 1, per gli anni 2021 e 2022, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 1 e indicati negli allegati 2 e 3.

 

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