Corte dei conti: Corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 40/2024, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2023/25 ed al rendiconto per l’esercizio 2022 di un Comune,  con particolare riferimento a residui del Titolo IV delle entrate, ha ricordato che, in base a quanto previsto al punto 3.6 lett. c) primo punto dell’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Se l’ente erogatore non adotta il principio di competenza finanziaria potenziata,” l’Ente beneficiario accerta l’entrata a seguito di formale deliberazione da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore”. In questo caso, “l’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità), sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione e resa”.

Quanto rappresentato altro non è che l’espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio. Diversamente operando l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessivi equilibri del bilancio attraverso una dilazione della capacità di spesa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Convenzione SUA/CUC e incentivo funzioni tecniche

Con il parere n. 2397 del 17/04/2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce riscontro ad un quesito volto ad appurare la possibilità di erogare l’incentivo per funzioni tecniche in caso di convenzione SUA/CUC.

Il Ministero richiama, innanzitutto, l’art. 62, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale “Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto.” Alla luce della sopra richiamata normativa, pertanto, nulla è previsto espressamente dal codice dei contratti pubblici, nel caso di specie, riguardo la quantificazione degli incentivi per le funzioni tecniche. Ciò comporta come le determinazioni conseguenti debbano essere rimesse alla discrezionalità delle amministrazioni coinvolte e recepite nella convenzione/accordo disciplinante i rapporti tra tali soggetti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ifel: richiesta proroga termini per l’invio del questionario fabbisogni standard

IFEL ricorda che il 25 maggio è il termine di scadenza per l’invio dei questionari FC80U (sessanta giorni dopo la pubblicazione, avvenuta il 26 marzo scorso, del DM Mef-Ragioneria generale dello Stato di avvio della rilevazione).

I numerosi problemi di avvio della nuova piattaforma di compilazione allestita da SOGEI (“Opencivitas”) segnalati da molti Comuni, hanno complicato l’adempimento, nonostante le importanti semplificazioni introdotte con l’attivo contributo di IFEL in questa nuova versione, che si basa sull’acquisizione di informazioni contabili dai documenti di bilancio (attraverso la BDAP) e sull’eliminazione delle richieste di molti dei dati sui servizi di rilevanza sociale, già acquisiti dalle rendicontazioni degli obiettivi di servizio relative al 2022.

La compilazione dei questionari resta comunque un impegno gravoso, che si aggiunge ai tanti altri adempimenti di questo tipo (anche in scadenza in questo stesso periodo) che gravano in modo insostenibile sul ridotto personale di moltissimi enti locali soprattutto quelli di piccola dimensione.

Anci ed IFEL ritengono pertanto opportuna una proroga espressa del termine del 25 maggio, al fine di assicurare la più ampia e corretta compilazione dei questionari da parte dei molti enti (Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane) che non hanno ancora provveduto, evitando così l’attivazione del blocco dei pagamenti da parte del Ministero dell’Interno prevista dal d.lgs. 216/2010. In questo senso è stata formulata una richiesta alla Ragioneria generale dello Stato e verrà proposta una deroga normativa, in quanto il termine dei sessanta giorni è previsto dal citato d.lgs. 216/2010 (art. 5).

In attesa della modifica normativa, gli enti sono invitati a continuare la compilazione del questionario FC80U, in quanto la piattaforma Opencivitas continuerà a funzionare senza soluzioni di continuità, ponendo la massima attenzione alla qualità dei dati strutturali e contabili richiesti, essenziali per la determinazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC). I questionari che verranno restituiti telematicamente dopo il termine del 25 maggio e nell’arco dei successivi 15-20 giorni non comporteranno alcuna segnalazione di inadempienza da parte di Sogei ai fini dell’attivazione della sospensione dei pagamenti del Ministero dell’Interno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza Locale, le intese raggiunte in Conferenza Stato-Città

Nella seduta della Conferenza Stato-città, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e l’Unione Province d’Italia (Upi) hanno espresso parere favorevole in merito al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il regime sanzionatorio per il mancato raggiungimento, a decorrere dal 2025, da parte degli enti beneficiari del Fondo speciale per l’equità, degli obiettivi espressamente destinati alla rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona per migliorare il livello essenziale delle prestazioni dei servizi. Il provvedimento dà attuazione ai commi da 498 a 500 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n.71/2023.

La nuova procedura sanzionatoria prevede che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio relativo all’utilizzo delle risorse, a valere sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, da destinare al potenziamento dei servizi sociali, dei servizi educativi per l’infanzia nido e del trasporto degli studenti con disabilità, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, Sogei Spa inviti l’ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi.

Si prevede, inoltre, che, decorsi inutilmente i termini, il ministero dell’Interno nomini a titolo gratuito un commissario, da individuare nella persona del sindaco pro tempore del comune inadempiente, che dovrà provvedere all’invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l’obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l’obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito.

Nel caso di perdurante inadempimento da parte dell’ente potrà infine essere disposta la nomina di un commissario designato dal prefetto. Le somme assegnate resteranno in tal modo nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie. Solo nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali, le risorse saranno recuperate in favore del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi.

Successivamente, Anci e Upi hanno espresso la loro intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di rettifica del decreto del 29 marzo 2024 recante “Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025”. Con il provvedimento si procede a una nuova determinazione dell’importo del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2024-2025 per le province e le città metropolitane attraverso la rettifica dell’allegato C allo stesso decreto del 29 marzo 2024.

Anci e Upi hanno espresso intesa anche in merito al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di rideterminazione delle risorse di cui ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, come stabilito all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Intesa delle parti anche relativamente allo schema di decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze concernente il riparto per l’anno 2023 del Fondo istituito presso il ministero dell’Interno dall’articolo 1, comma 832, della legge n.178 del 30 dicembre 2020 per dotazione complessiva di 3 milioni di euro, al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti (403 enti) per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, destinato a supplire in quota maggioritaria ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, unitamente a quota residuale attribuita in base al rapporto ai fabbisogni di spesa ed alle minori entrate al netto delle minori spese.

Infine, Anci e Upi hanno espresso parere favorevole in merito al decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai rimborsi relativi all’anno 2023, per un complessivo importo di euro 912.966,00, da destinare ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Tale misura viene attribuita ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n.130, come modificato dall’articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.106, a seguito di stima del minor gettito dell’IMU per il medesimo anno elaborata dal ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, a motivo dell’esenzione dell’imposta ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto totalmente o parzialmente inagibili (fonte Ministero Interno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Regolazione finale Fondi Covid: dalla Conferenza Stato-città gli importi definitivi

È stata sancita l’intesa, in sede di Conferenza Stato-città, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024 concernente la rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022. Il provvedimento ridetermina in via definitiva i conguagli relativi ai fondi covid riconosciuti nel corso del triennio 2020/2022, accogliendo le diverse istanze presentate dagli enti che, in seguito alla pubblicazione DM 8 febbraio 2024, hanno segnalato errori rilevati nei dati provvisori delle tabelle di cui agli Allegati E ed F.

I dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato B per le province e città metropolitane. Le predette tabelle con i dati definitivi sostituiscono integralmente le Tabelle di cui ai rispettivi Allegati E ed F del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

Le Tabelle riepilogative di cui all’Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane riepilogano la situazione finale di ciascun ente, ovvero i ristori da restituire (surplus) o da ricevere (deficit). Per i gli enti con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” della Tabella di cui agli allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI/PROVINCE”, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Quota annuale 2024-2027”), mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ovvero a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: Contenimento della spesa per i compensi agli avvocati delle pubbliche amministrazioni

I compensi maturati che eccedono il tetto annale non possono essere liquidati nell’annualità successiva”, escludano la possibilità di differire a (tutti gli) anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell’anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali. Diversamente si darebbe luogo a un artificioso superamento del tetto previsto dalla normativa primaria, finendo per disattendere il senso della riforma legislativa di cui al decreto legge n. 90 del 2014, volta a ridurre i costi pubblici limitandoli all’interno delle risorse stanziate, come peraltro già riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 236 del 2017. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4489 del 21 maggio 2024.

La disposizione di cui all’art. 9, comma 6, D.L. n. 90 del 2014 prevede che «In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013», con previsione, al successivo comma 7, che «I compensi professionali di cui […] al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo».

Secondo i giudici, l’art. 9, comma 6, subordina espressamente la corresponsione dei compensi professionali in caso compensazione delle spese, nell’ambito di sentenze favorevoli all’amministrazione, «alle norme regolamentari o contrattuali vigenti», e ai «limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013». In tale prospettiva, sul diritto al compenso incidono, da un lato (anzitutto sul profilo della relativa misura), le norme regolamentari e contrattuali (Corte cost., n. 236 del 2017, cit.; cfr. anche Cons. Stato, III, 3 agosto 2018, n. 4814), dall’altro, la previsione generale per cui “la relativa spesa non potrà superare quanto già stanziato per il medesimo titolo per l’anno 2013 dalle singole amministrazioni” (Corte cost., n. 236 del 2017, cit.). Quest’ultima previsione vale a porre una regola di ordine non esclusivamente temporale, e cioè inerente al quando del pagamento, bensì alla stessa “corresponsione”, quale possibilità di ricevere l’erogazione delle somme.

Oltre a emergere dal tenore letterale della previsione (che subordina la corresponsione appunto, così come «alle norme regolamentari o contrattuali vigenti», altresì ai «limiti dello stanziamento previsto») tale lettura è coerente anche con la ratio della disposizione, volta proprio al contenimento della spesa pubblica, non già al suo solo differimento; non ragionevole né coerente, al contrario, sarebbe un’interpretazione che volesse solo rinviare nel tempo la corresponsione, con l’effetto peraltro di determinare una crescita progressiva e potenzialmente esponenziale dell’esposizione debitoria dell’ente, di suo non allineata alla ratio del controllo e limitazione della spesa perseguita dalla legge.

L’impedimento alla corresponsione dei suddetti compensi, in caso di superamento dei previsti limiti nell’anno di pertinenza, non consente neppure un differimento della loro corresponsione agli anni successivi (cfr. Corte conti, sez. contr. Puglia, 22 luglio 2021, n. 120, la quale si richiama anche alle pertinenti norme di contabilità pubblica, di cui al d.lgs. n. 118 del 2011; sez. contr. Molise, 22 settembre 2020, n. 71; sez. contr. Emilia Romagna, 18 dicembre 2023, n. 204).

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogazione acconto del 64% del Fondo di Solidarietà Comunale 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2024, registrato alla Corte dei Conti il 15 maggio 2024 al n.1453, recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024”, è stato disposto il pagamento dell’acconto del Fondo di solidarietà comunale 2024 nella misura del 66% dell’importo dovuto.

I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia ed il successivo accreditamento ai Comuni.

L’erogazione ha riguardato 6.344 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per un totale erogato pari ad euro 4.491.497.074,46. Il pagamento è sospeso – ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del Tuel – per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016. Periodicamente verranno predisposte ulteriori erogazioni a favore degli enti che avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuova Governance UE. L’Anci contro nuove restrizioni finanziarie sugli enti locali

Nel corso dell’audizione presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, l’Anci ha espresso la ferma opposizione a trasposizioni dirette dei nuovi vincoli europei sugli enti locali italiani. Le regole da applicare agli enti territoriali a seguito degli accordi sulla nuova Governance economica europea sono lasciate alla valutazione di ciascun Stato membro.

L’introduzione di nuovi vincoli alla spesa dei Comuni e delle Città metropolitane costituirebbe un grave ostacolo alla ripresa degli investimenti locali attualmente in atto e alla capacità di ampie fasce di enti locali di erogare servizi fondamentali per la popolazione, servizi che hanno invece bisogno di ulteriore sviluppo per poter superare le forti disuguaglianze territoriali ancora esistenti.

Il nuovo quadro di governance economica dell’UE prevede un impianto con schema di natura “negoziale” il quale pone al centro l’obiettivo della sostenibilità del debito pubblico e la correlata analisi risk-based e prevede che ciascun Paese con un debito sopra il 60 per cento o un deficit sopra il 3 per cento del Pil presenti un proprio specifico Piano strutturale di bilancio a medio termine in grado di porre o mantenere il rapporto debito/Pil su un sentiero plausibilmente discendente e comunque prudente. Il Piano dovrà avere una durata di 4 o 5 anni, in relazione alle legislature nazionali, e prevedere un aggiustamento che copre un periodo di 4 anni estendibile fino ad un massimo di 7 se il Paese si impegna a realizzare riforme ed investimenti riconosciuti come rilevanti sia per la crescita e l’equilibrio delle finanze pubbliche nazionali che per i più generali obiettivi macroeconomici e sociali europei (priorità comuni, ecc.).

La nuova struttura di governance si pone l’obiettivo finale della sostenibilità del debito attraverso il controllo operativo di un unico aggregato: la spesa netta (detratti, cioè, gli interessi; le spese cicliche connesse ai sussidi per la disoccupazione e quelle temporanee e una-tantum; le spese che trovano piena copertura in trasferimenti dal bilancio europeo e quelle per co-finanziare progetti europei; e infine, ma assai importante dal punto di vista delle implicazioni di ordine procedurale, le entrate di natura discrezionale). L’essenza del Piano sta, dunque, in un programma di aggiustamento che attraverso il controllo della traiettoria della spesa netta, la quale diventa, in sostanza, l’obiettivo intermedio da conseguire, sia in grado di correggere le tendenze della finanza pubblica che si registrerebbero a politiche invariate e considerate le spinte dei costi d’invecchiamento della popolazione.

In un contesto in cui permangono i vincoli tradizionali del 3 e del 60 per cento del Pil, rispettivamente per il deficit e il debito pubblico (la riforma non tocca, infatti, i Trattati), le modifiche del framework richiedono ai Paesi di assicurare comunque:
a) da un lato, una prestabilita riduzione annua minima del rapporto debito/Pil (1 punto all’annuo, nella media del periodo di aggiustamento, per i paesi con un rapporto superiore al 90 per cento e mezzo punto all’anno per i Paesi con debito tra il 60 ed il 90 per cento;
b) dall’altro lato, un margine di resilienza dell’aggiustamento medesimo, tal che esso non possa considerarsi concluso fino a quando il deficit strutturale non scende all’1,5 per cento del Pil.

Secondo Anci sono anche da valorizzare nella declinazione del nuovo patto di stabilità europeo l’esigenza di assicurare un ambiente favorevole agli investimenti, l’attenzione alla dimensione sociale nella scelta dei parametri di definizione e il monitoraggio degli obiettivi nazionali, l’attivazione di un dialogo Stato membro-Commissione per indicare la «traiettoria di riferimento» da rispettare ai fini della convergenza”. L’attuale fase di gestione della finanza locale, gli investimenti e i servizi di rilevanza sociale, la scuola e il sostegno alle emergenze locali, richiedono una attenta riflessione che dovrebbe condurre all’esclusione degli enti locali da nuove restrizioni quantitative, anche in ragione delle tendenze e dell’assetto finanziario attualmente rilevabili.

 

La redazione PERK SOLUTION

Stop al decreto sulla spending review. Rinviato il passaggio in Conferenza Stato-città

La pubblicazione dello schema di decreto sulla spending review, con annessa nota metodologica– previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, modificato dall’articolo 3, comma 12-decies, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 – ha scatenato, come prevedibile, forti critiche da parte dei Sindaci che avevano già lanciato l’allarme sulla decisione paradossale e irragionevole del governo di tagliare le risorse di parte corrente penalizzando fortemente i Comuni che hanno ricevuto i finanziamenti del PNRR e che sono impegnati nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2024 al 2028, ammonta complessivamente a 1.250 milioni di euro (di cui 1 miliardo a carico dei comuni), leggermente attenuato dal recupero delle quote covid rimaste inutilizzate. Sono esclusi dal taglio delle risorse gli enti in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ora legge 15 luglio 2022, n. 91. Considerate le predette esclusioni, gli enti che sono chiamati ad assicurare un contributo alla finanza pubblica di  sono: 6.838 comuni; 78 province e 13 Città metropolitane. L’importo dovuto da ogni comune è pari alla somma del concorso calcolato sulla spesa corrente, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti e del concorso determinato sulle risorse PNRR + Investimenti per piccole opere.

“Il taglio previsto per gli enti locali è di 250 milioni quest’anno, è già un duro colpo per tutte le amministrazioni locali che si stavano appena riprendendo dagli anni difficili dell’austerity” – spiega Decaro – “ma la cosa più grave è che il MEF vuole ripartire questo taglio colpendo i Comuni in misura direttamente proporzionale ai finanziamenti PNRR che hanno ricevuto per gli investimenti. Col risultato che i tagli saranno più pesanti per chi avrà costruito più asili nido, avrà aperto più case-famiglia, avrà acquistato più autobus elettrici o avrà realizzato più parchi pubblici: tutti investimenti che naturalmente, per poter funzionare, richiederanno ai Comuni maggiore spesa corrente, per esempio, per le manutenzioni e per l’assunzione degli educatori da impiegare negli asili nido”.

Da qui la decisione del ministro dell’Interno di rinviare il passaggio in Conferenza Stato-Città a dopo le elezioni previste per i giorni 8 e 9 giugno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Autovelox, dal MIT la stretta contro le multe selvagge

Il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti comunica che è in corso di pubblicazione il decreto interministeriale Infrastrutture/Interno che disciplina le modalità di collocazione e uso degli autovelox. Il provvedimento mette al primo posto la tutela della sicurezza della circolazione, ponendo regole certe sul posizionamento dei dispositivi e sulle sanzioni.

I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 Km prima fuori dei centri abitati. Inoltre viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.

Non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 Km, nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori).

Infine il decreto precisa che l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.

 

La redazione PERK SOLUTION