L’indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva

Il Ministero dell’interno, in merito alla possibilità di corrispondere al sindaco – sospeso ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 e successivamente reintegrato nelle proprie funzioni a seguito di assoluzione con formula piena – l’indennità non percepita per la durata del periodo di sospensione, con parere del 6 giugno 2023, ha evidenziato che l’indennità di funzione non è correlata automaticamente all’elezione del sindaco quanto all’esercizio effettivo del mandato politico. Pertanto l’indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva.

L’emolumento, in quanto correlato alla carica, non può essere corrisposto all’amministratore colpito da misure restrittive della libertà personale, che inibiscono l’esercizio delle funzioni elettive.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero del turismo: fondo per i piccoli Comuni a vocazione turistica

Il Ministero del turismo rende noto che con il Decreto interministeriale prot. n. 7726 del 14 aprile 2023 recante “Disposizioni applicative per le modalità di attuazione e di funzionamento del fondo istituito dall’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale” si è dato attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il Fondo ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

Gli interventi perseguibili sono finalizzati a:

  • accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
  • sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
  • riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
  • potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
  • creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
  • promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
  • ridurre l’impatto ambientale del turismo;
  • incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le misure sono indirizzate ai Comuni, in forma singola o aggregata, come individuati nell’Allegato 1 dell’Avviso pubblico, rispondenti ai seguenti requisiti: popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come da rilevazione ISTAT; vocazione turistica come individuata dalla categorizzazione ISTAT.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

L’addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 28/2023/SRCPIE, nell’ambito dell’attività di verifica e accertamento sulla gestione finanziaria, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione economico-finanziaria, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune, ha rilevato che l’addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE.

Come noto, in base al punto 3.7.5 del principio contabile della competenza finanziaria, le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto…Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

La regola generale prevede, quindi, che per l’addizionale comunale (entrata tributaria riscossa per autoliquidazione) l’accertamento avvenga  “per cassa” (ovvero sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto); tuttavia è possibile procedere all’accertamento per “competenza”, in base al principio sopra richiamato. Nel caso in cui l’ente adotti tale secondo criterio e risultino conservati residui di tale entrata occorre procedere al calcolo del FCDE.

La ratio del Fondo crediti di dubbia esigibilità – come ricordato dai giudici contabili – è quella di impedire che ad entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell’Ente.Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Non è consentito all’ente locale effettuare, in sede di determinazione del FCDE, una valutazione in base alla tipologia del soggetto debitore o alla sua solvibilità, dovendosi, invece, effettuare le valutazioni esclusivamente in base alla natura del credito, secondo quanto indicato dai principi contabili e nella piena osservanza dei principi di prudenza, veridicità ed attendibilità nella costruzione del bilancio consuntivo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributo di 175 milioni di euro per il potenziamento del servizio degli asili nido e definizione dei relativi obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio

Registrato dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2023 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 26 aprile 2023, corredato degli allegati “Nota metodologica” e “Utenti risorse aggiuntive”, recante: «Riparto del contributo di 175 milioni di euro, per l’anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023».

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL: I dati di dettaglio del Fondo di solidarietà comunale e del contributo “caro bollette” per l’anno 2023

IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sul Fondo di Solidarietà 2023 e, nell’area riservata, è disponibile il quadro esplicativo su definizione delle risorse e composizione del FSC per ciascun comune, attraverso un’articolata esposizione dei dati accompagnata da chiarimenti nelle note esplicative di riferimento. Lo schema proposto si propone di mettere in luce alcuni aspetti tecnici non facilmente desumibili dal prospetto pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno.

Sono inoltre riportate le ulteriori assegnazioni determinate dai diversi provvedimenti legislativi intervenuti dal 2013: ristoro per esenzioni IMU 2014, ristoro IMU ruralità, fondo integrativo IMU-Tasi, ristoro “imbullonati”, rettifica delle stime ICI a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 5008/15, fondo IMU agricola, fondo uffici giudiziari e fondo destinato alle fusioni di Comuni, ecc.

I dati FSC sono disponibili nell’area riservata del sito IFEL (nella sezione “Fondo di solidarietà comunale”), alla quale si può accedere utilizzando le credenziali in possesso di ciascun Comune.

IFEL ha pubblicato, inoltre, la Nota metodologica e il riparto per singolo Comune (RSO e Isole) del contributo “caro bollette” per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 29 della legge 197/2022, come da accordi intervenuti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti anno 2022

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato l’aggiornamento dell’indagine statistica sull’entità dei mutui concessi alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti Locali (Province, Comuni e Comunità Montane) per il finanziamento degli investimenti pubblici e sul livello della relativa esposizione debitoria. Le informazioni sono state acquisite da un campione di istituti finanziatori residenti in Italia, costituito da 24 istituti di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Il documento presenta l’analisi dei mutui concessi nei suoi vari aspetti: secondo le classi degli enti beneficiari, in base all’oggetto del prestito e sotto il profilo della distribuzione territoriale. Rappresenta inoltre la consistenza del debito alla fine del periodo considerato e le rate di ammortamento dovute. Nell’indagine sono stati rilevati anche i prestiti obbligazionari sottoscritti dagli Istituti facenti parte del campione.
L’indagine mostra un aumento dello stock delle passività a carico degli enti territoriali relativamente ai mutui: considerando congiuntamente regioni ed enti locali, il debito residuo al 1° gennaio 2023 è pari a 55,8 miliardi di euro a fronte dei 54,8 miliardi registrati al 1° gennaio 2022. In calo lo stock dei prestiti obbligazionari: da 3,6 a 3,3 miliardi.
Le tabelle presentate nel volume sono fornite anche in formato elaborabile; con riferimento ai soli mutui è inoltre fornita, sempre in formato elaborabile, la ricostruzione in serie storica di tutte le variabili oggetto di rilevazione distinte per regione. I dati possono essere riutilizzati liberamente secondo i termini della licenza Italian Open Data License (IODL 2.0).

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Prorogato al 31 luglio 2023 il termine per l’invio della certificazione Covid per gli enti alluvionati

L’articolo 20, comma 2 del decreto legge n. 61/2023 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” – pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 202 – prevede che per i comuni indicati nell’allegato 1 al decreto legge n. 61 del 2023, il termine perentorio del 31 maggio 2023, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia prorogato al 31 luglio 2023.

Ne consegue pertanto che, gli enti locali di cui all’elenco allegato, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 luglio 2023, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, attraverso il modello e con le modalità definiti con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022.

Allegati:
Elenco Enti DL Alluvione n. 61 del 1.06.2023

 

La redazione PERK SOLUTION

È precluso il mutamento della destinazione dell’indennità di funzione in caso di rinuncia

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 177/2023, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere di un Sindaco in merito all’utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla rinuncia alla propria indennità di funzione e, in particolare, alla possibilità di destinarla a “remunerare” i Consiglieri comunali delegati, ha evidenziato come non vi siano motivi ostativi alla rinuncia da parte del Sindaco all’indennità di funzione, considerando che il beneficio economico in parola non è assimilabile a redditi di lavoro e non è, quindi, soggetto alla previsione contenuta nell’art. 2113 del Codice civile.

Ciò che, invece, è precluso al Sindaco è il mutamento della destinazione della propria indennità di funzione, potendo solo manifestare la volontà di rinunciare all’indennità stessa. In quest’ultimo caso, infatti, gli effetti dell’atto abdicativo restano circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno alla sua sfera patrimoniale) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme in esame, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa.

Sotto diverso profilo, assume carattere dirimente la disposizione dettata dall’art. 82, comma 2, del Tuel, secondo cui i consiglieri comunali “hanno diritto di percepire (…) un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”. Ad avviso del Collegio, quindi, né nella norma citata, né in altre disposizioni relative ai compensi spettanti agli amministratori locali, viene attribuita rilevanza alle funzioni delegate dal Sindaco ai Consiglieri comunali.

Per tale ragione, in disparte il profilo delle spese di viaggio rimborsabili nei limiti e con le modalità divisate dall’art. 84 del Tuel, deve escludersi che ai consiglieri comunali delegati possano essere corrisposti emolumenti diversi dal gettone di presenza di cui all’art. 82 Tuel.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il decreto che differisce al 31 luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministro dell’interno del 30 maggio 2023, che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Il provvedimento è stato emanato sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 maggio e previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze avvenuta nel corso della stessa seduta. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023

La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, ha presentato il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023, con il quale offre al Parlamento spunti e analisi sullo stato e le prospettive delle politiche di bilancio.

Il documento è articolato in quattro parti: in una prima si esaminano gli andamenti dell’economia e dei conti pubblici e si offrono alcune riflessioni, da un lato, sugli effetti macroeconomici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, dall’altro, sugli impatti microeconomici e distributivi delle misure varate nell’ultimo biennio a contrasto del caro energia. In una seconda sezione si passa poi a valutare alcuni aspetti strutturali che connotano oggi le principali imposte e talune importanti voci del nostro sistema tributario: l’Irpef, l’Iva, le spese fiscali. Ci si addentra, successivamente, nei grandi comparti della spesa pubblica per l’esame, nella terza parte, di tre cruciali segmenti delle uscite primarie correnti (previdenza, assistenza e sanità) e, nella quarta ed ultima sezione, dell’andamento degli investimenti pubblici.

I giudici contabili rilevano come in Italia, nel corso del 2022, le attività abbiano superato i livelli precedenti la crisi
pandemica. Nel confronto con il 2019, il prodotto è risultato in crescita dell’1 per cento in termini reali, valore analogo a quello della Francia e superiore a quanto registrato in Germania e Spagna. Gli indicatori economici disponibili per i primi mesi di quest’anno confermano la moderazione dei ritmi produttivi, ma evidenziano un maggiore dinamismo dell’economia italiana rispetto alla media dell’area dell’euro. Nel 2022 la finanza pubblica è stata segnata dal progressivo superamento della fase di emergenza sanitaria; ciò ha avuto luogo contestualmente all’acuirsi delle tensioni nei prezzi dei beni energetici legate al conflitto bellico in corso e delle conseguenti spinte inflazionistiche, rendendo necessarie nuove forme di intervento pubblico a sostegno di
famiglie e imprese. Pur in un contesto ancora difficile, il 2022 si è chiuso con un livello di indebitamento all’8 per cento del Pil, in riduzione di 1 punto percentuale rispetto al 2021 (9 per cento). Il rientro del debito trova tra i suoi presupposti la tenuta delle entrate pubbliche, quali Irpef, Iva.

 

La redazione PERK SOLUTION