Riparto contributo di 50 mln di euro per il potenziamento del servizio di trasporto studenti disabili

È stato adottato il il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 17 maggio 2023, corredato della “Nota metodologica” e del relativo allegato, recante: «Riparto del contributo di 50 milioni di euro, per l’anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio».

In considerazione del contributo, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2023 in termini di studenti con disabilità trasportati, come riportato nella colonna “Utenti del servizio trasporto studenti con disabilità aggiuntivi 2023” del citato allegato alla Nota metodologica.

I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse sono sottoposti al monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio
attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione, da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2024 in modalità esclusivamente telematica.

Le somme che, a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti con disabilità trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:
Decreto 17 maggio 2023
Allegato A – Nota metodologica
Allegato B – Utenti e risorse aggiuntive

 

La redazione PERK SOLUTION

Applicativo immobili: per la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici c’è tempo fino al 25 giugno 2023

C’è tempo fino al 25 giugno 2023 per completare il censimento dei beni immobili, in proprietà o di proprietà di altra Amministrazione detenuti a qualunque titolo, al 31/12/2022 (art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009). Secondo la logica dell’applicativo le Amministrazioni devono verificare quanto presente a sistema alla chiusura del censimento precedente (dati al 31/12/2019) e procedere all’aggiornamento dei dati, inserendo le variazioni intervenute nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 in modo da rappresentare la situazione del patrimonio immobiliare pubblico posseduto o detenuto al 31/12/2022.

Si ricorda che la rilevazione relativa al triennio 2020/2021/2022 avverrà in due fasi:

FASE 1 Rilevazione. Termine 25 giugno 2023.
Le Amministrazioni effettuano la verifica delle informazioni presenti a sistema e aggiornano opportunamente i dati relativi ai beni in proprietà e in detenzione per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Al fine di favorire il processo di “colloquio” tra le amministrazioni (approvazione, rifiuto, segnalazioni), necessario per il puntuale censimento dei beni immobili pubblici, in questa fase non è disponibile la funzionalità di invio della comunicazione. Le Amministrazioni sono quindi invitate ad avviare con sollecitudine le attività di verifica e aggiornamento e a concluderle entro il termine previsto per questa fase.

FASE 2 Verifica e Invio della comunicazione. Inizio 26 giugno 2023.
La chiusura della Fase 2, e quindi della rilevazione, sarà comunicata con successivo avviso pubblicato su questo Portale Tesoro e indicata nella pagina di benvenuto dell’applicativo Immobili.
Le Amministrazioni completano l’aggiornamento dei dati degli anni 2020, 2021 e 2022 e procedono all’invio della comunicazione, trasmettendo i dati inseriti a sistema o la dichiarazione negativa. Le modalità per la comunicazione sono rimaste invariate rispetto al precedente censimento (dati al 31/12/2019).

 

La redazione PERK SOLUTION

Adeguamento compenso dell’organo di revisione dopo la nomina consiliare

L’eventuale rideterminazione del compenso da parte di un ente locale, nell’alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento solo se sono mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell’importo inserito poi nella delibera di nomina. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di adeguamento del compenso dell’organo di revisione. Nel caso di specie, viene rappresentato che solo a seguito della nomina i componenti dell’organo di revisione hanno avuto contezza dell’importo previsto per il loro compenso ritenendolo del tutto inadeguato rispetto a quanto fissato nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 e alla normativa sull’equo compenso, legge 21 aprile 2023, n. 49.

Il ministero ricorda come la disciplina in vigore sulla determinazione dei compensi dell’organo di revisione economico-finanziaria non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell’incarico, con il rischio di comprometterne l’efficienza a detrimento dell’interesse pubblico tutelato e al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione fissato anche dall’articolo 97 della Costituzione. Proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154, comma 2, del TUEL, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori delle province sino a 400.000 abitanti, con l’80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.

Gli atti dell’Osservatorio, nella forma di atti di indirizzo o di orientamento, non hanno valore normativo, ma rappresentano una linea d’azione per l’esercizio di compiti e funzioni suscettibili di condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina coerente con i principi ed omogenea negli effetti. L’ente locale ha piena autonomia e responsabilità nel determinare il compenso spettante all’organo di revisione economico-finanziario e che ai sensi dell’articolo 241, comma 7, del TUEL: “L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”.

Nel caso trattato assume valore dirimente il fatto se l’amministrazione abbia informato o meno i componenti del collegio circa l’entità del compenso che sarebbe stato proposto al consiglio. Discrimine importante è il modo in cui è stato formalizzato l’incarico e accettato il relativo compenso. Ciò anche in considerazione che l’articolo 11 della citata legge 49 del 2023 prevede che “le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.” Di conseguenza, il ministero ritiene che l’eventuale rideterminazione del compenso da parte dell’amministrazione, nell’alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento, alla luce di quanto sopra indicato, solo se a suo tempo siano mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell’importo inserito poi nella delibera di nomina.

 

La redazione PERK SOLUTION

Revoca dell’incarico di revisione economico finanziaria

Il Ministero dell’interno, con parere del 26 maggio scorso, ha fornito utili chiarimenti in merito alla revoca dell’incarico di revisione economico finanziaria, evidenziando che all’organo di controllo, che non esegue in maniera adeguata e professionale la funzione di vigilanza, possa essere imputata una responsabilità sia per l’attività attiva, ovvero consistente nella errata dichiarazione di congruità delle previsioni di bilancio e della corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, sia per l’attività omissiva ovvero omettendo consapevolmente di segnalare le gravi alterazioni contabili e le irregolarità delle procedure.

Nel caso di specie, una Prefettura ha trasmesso al Ministero, per informazione e per le valutazioni di competenza, le segnalazioni dei sindaci di due comuni relative ai propri revisori. In particolare, dalle cennate note emergono situazioni di forte conflittualità tra l’ente locale e il proprio revisore che, nel caso del comune di XXX, sono determinati dal continuo rilascio di pareri negativi e dai comportamenti non dignitosi e rispettosi da parte dell’organo di controllo. Per quanto riguarda il comune di YYY sembrerebbe, invece, che il revisore, avendo già reso parere negativo sul bilancio di previsione e sul DUP, si sia poi rifiutato di rilasciare altro parere a seguito delle integrazioni successivamente formalizzate dall’Ente.

Nel precisare che i revisori, pur se scelti mediante estrazione a sorte dall’Elenco, sono stati nominati dai rispettivi comuni con delibera consiliare, il ministero rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. Dette inadempienze, non possono però semplicemente individuarsi nei pareri negativi in quanto il revisore, nelle molteplici funzioni spettanti come individuate all’articolo 239 del testo unico 267 del 2000, è chiamato ad emettere un giudizio in merito alla regolarità contabile, finanziaria ed economica, formulando rilievi, rilevando eccezioni, esprimendo considerazioni, avanzando proposte che possono sfociare anche in pareri non favorevoli che, però devono essere ben motivati e circostanziati.

In presenza di evidenze negative l’Organo di revisione deve relazionare all’organo consiliare le debolezze riscontrate nelle procedure amministrative, indicare le criticità rilevate fornendo anche le misure da adottare per sanare o ridurre tali aspetti negativi. Risulta penalmente rilevante (reato di falso ideologico) la condotta del revisore che, in qualità di pubblico ufficiale, non abbia adeguatamente vigilato sui bilanci consuntivi e preventivi fornendo pareri positivi nelle proprie relazioni, nonostante gravi e reiterati artifici ed errori contabili che alteravano e dissimulavano la reale consistenza della crisi finanziaria dell’ente (Corte suprema di Cassazione sentenza 33843 del 2018).

Relativamente ai comportamenti ritenuti indecorosi per un professionista, l’ente locale può coinvolgere direttamente l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili cui i revisori sono iscritti per segnalare le eventuali azioni od omissioni che non solo integrano violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, ma che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid e rideterminazione risultato di amministrazione 2022

Le Commissioni riunite della Camera, in sede di esame del DDL di conversione del DL 51/2023, recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, hanno approvato l’emendamento che attribuisce al responsabile finanziario, anche per l’anno 2023, la competenza – previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria – di rettificare gli allegati al rendiconto 2022 per adeguarli alla risultanze della certificazione Covid19-2022.

L’emendamento approvato dispone, infatti, che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A tal riguardo, ricordiamo che la RGS, con la FAQ n. 50, nel rispondere ad un quesito in merito alle modalità “semplificate” di rettifica previste dall’articolo 37-bis del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, norma di uguale tenore prevista per l’anno 2022, ha chiarito che la competenza sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all’esame della COSFEL

Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 80/2023 ha reso noto la nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art.155 del TUEL, da parte degli enti  strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243 bis, 243 ter e 244 del Testo Unico.

Per il nuovo sistema operativo è prevista una fase di verifica, a partire dal 1° settembre 2023, durante la quale le istanze provenienti dagli enti locali interessati potranno essere presentate, in alternativa, o a mezzo pec o tramite la predetta piattaforma informatica. A breve, con successiva comunicazione, all’esito di tale fase iniziale, sarà indicata la data in cui le suddette richieste destinate a quest’ufficio, potranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma informatica.

Gli enti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario dovranno inviare alla email cosfel.autonomie@interno.it, entro il 15 luglio p.v., i nominativi di 2 responsabili ai quali dovrà essere affidato in via esclusiva il compito di operare sulla piattaforma informatica, per conto della propria Amministrazione, i quali saranno abilitati, attraverso credenziali dedicate e personali, a presentare le istanze e la documentazione, da sottoporre all’esame della COSFEL. Al fine dì poter attivare il nuovo sistema, è anche necessario fornire alla email suindicata i dati anagrafici completi, il codice fiscale e la mail dei due referenti, nonché le informazioni relative all’Ente di seguito indicate:
• Tipologia di Ente (esempio: Comune di. ……. );
• Stato giuridico (esempio: In dissesto);
• Indicare se presenta una popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
• Regione;
• Macroarea geografica di appartenenza (nord, centro, sud e isole);
• Indirizzo della sede legale;
• PEC;
• Indirizzo e-mail.

Allegati:

Circolare DAIT n.80/2023
Parametri obiettivi ente strutturalmente deficitario 
Elenco enti con procedura di riequilibrio attiva
Elenco degli enti con 5 anni dall’anno ipotesi

 

La redazione PERK SOLUTION

Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica 2022: attiva dal 20 giugno la piattaforma per la presentazione delle istanze di erogazione

A partire dal 20 giugno 2023 le amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi concessi a valere sull’Avviso CSE (Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica 2022), finanziato dal PON IC 2014 2020 – REACT EU, potranno presentare la richiesta di erogazione accedendo alla sezione dedicata denominata “Compilazione domanda erogazione” della piattaforma https://presentazione-domanda.cse2022.it/.

L’Avviso C.S.E. 2022 è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica che eventualmente includano anche interventi per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L’Avviso C.S.E. 2022 finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite MePA delle seguenti categorie di prodotti:
  • impianti fotovoltaici
  • impianti solari termici
  • impianti a pompa di calore per la climatizzazione
  • sistemi di relamping
  • chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
  • generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi previsti.

Allegati:

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

In base a quanto previsto dal punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’Ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato. Ciò significa che l’Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione.

Diversamente operando – vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa. È quanto rilevato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 85/2023, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022/24 ed al rendiconto per l’esercizio 2021 di un Comune, con particolare riferimento a residui del Titolo IV delle entrate, che per la quasi totalità risultano riferiti a contributi a rendicontazione.

Secondo la Sezione, la errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:
– da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del TUEL,
– dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di
gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio) attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse) correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l’articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute).

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso spese legali: i chiarimenti del Ministero dell’interno

In mancanza di una specifica previsione regolamentare al riguardo, ogni valutazione sulla questione relativa al rimborso delle spese legali in assenza di un mancato accordo preventivo con l’ente sulla scelta del legale di fiducia, spetta esclusivamente all’autonomia decisionale ed alla responsabilità di ciascun ente locale. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno, ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso di spese legali avanzate da ex amministratori per la difesa in procedimenti penali avvenuta senza il preventivo accordo con il comune nella scelta del proprio legale di fiducia.

Il Ministero rappresenta che in passato, in assenza di una specifica normativa in materia, la giurisprudenza aveva chiarito che l’art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, secondo un modello procedimentale analogo a quello regolato dall’art. 44 del R.D. n. 1611/1933, relativo all’assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio, rimetteva alla valutazione discrezionale “ex ante” dell’ente locale la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non era in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della citata norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale della nomina del proprio difensore. Del resto l’onere della scelta di un “legale di comune gradimento” appariva del tutto coerente con le finalità della norma perché, se il dipendente voleva che l’amministrazione lo tenesse indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appariva logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche quelli dell’ente di appartenenza, doveva essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti (cfr. Consiglio di Stato, sez, V, 27 gennaio 2007, n.552).

Con la modifica normativa introdotta dall’art.7-bis comma 1 del DL 78/2015, il legislatore ammette il rimborso delle spese legali “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.
La novella normativa richiede, quindi, l’assenza di conflitto di interessi tra l’attività dell’amministrazione e la condotta dell’amministratore. Tale conflitto si supera imponendo il rigoroso rispetto degli equilibri al momento della costruzione del bilancio di previsione e limitando la spesa nei limiti quantitativi della previsione approvata.

Sul punto, la Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 117 del 22 luglio 2021, pronunziandosi sul limite fissato dalla legge di bilancio 2021, ha evidenziato che l’imputato assolto con sentenza irrevocabile (“perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”) ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. I presupposti per ottenere il rimborso sono: la fattura del difensore, con indicazione dell’avvenuto pagamento; il parere di congruità della fattura espresso dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati, l’attestazione della cancelleria circa l’irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Inoltre, il rimborso non spetta nei casi di assoluzione da uno o più capi d’imputazione e condanna per altri reati, estinzione del reato per amnistia o prescrizione e depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6 anni, esercizio finanziario 2023

Il Ministero dell’istruzione e del merito rende noto che, con la registrazione da parte degli organi di controllo, acquista piena efficacia il decreto ministeriale n. 82 del 9 maggio 2023 che ripartisce tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni disponibili per l’esercizio finanziario 2023.
Tali risorse, pari a 304 milioni di euro, vengono erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito agli Enti locali individuati quali beneficiari dalle programmazioni regionali.
Il Fondo, che rappresenta un cofinanziamento statale delle risorse stanziate annualmente dalle Regioni, è finalizzato a interventi di edilizia, gestione e qualificazione dell’offerta di servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia statali e paritarie. Alla formazione del personale educativo e docente e alla promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali è riservato annualmente almeno il 5% delle risorse complessive.

Allegati d.m. 82_2023

 

La redazione PERK SOLUTION