Fondi Covid: Firmato il decreto di rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 24 giugno 2024, rende noto che lo scorso 19 giugno è stato sottoscritto dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto, già recante la firma del Ministro dell’interno, concernente la «Rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 8 febbraio 2024».

Il decreto interministeriale è al controllo, preventivo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile, dei competenti Organi.

Ciò premesso, al solo fine di fornire ai comuni interessati una preventiva informazione circa il contenuto del provvedimento, se ne anticipa la pubblicazione, con i relativi allegati A, B, C e D, con l’avvertenza che lo stesso diventerà esecutivo ed efficace solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza locale: Chiarimenti rendiconti “Piccole opere”

La Direzione Centrale della Finanza locale informa gli enti beneficiari delle c.d. “Piccole opere” (articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019), per le quali sono attualmente in corso da parte dell’Amministrazione attività di verifica rispetto ai progetti presenti all’interno delle PRATT di riferimento, che i relativi rendiconti già trasmessi non risultano ancora interessati dalle attività centralizzate di modifica.

Con successiva comunicazione saranno informati i Comuni beneficiari delle “Piccole opere” in merito agli esiti dell’attività di variazione degli status dei rendiconti già trasmessi e presenti sul sistema informativo ReGiS.

Con l’occasione la Direzione precisa, stante la necessità di effettuare tuttora attività di sistemazione dei dati presenti a sistema, che il termine dei 6 mesi previsto per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi pertanto, si intenderà decorrente dalla data della comunicazione di avvenuto completamento delle attività di bonifica di cui sopra.

 

La redazione PERK SOLUTION

Canone unico patrimoniale: Riduzioni ed esezioni

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, con deliberazione n. 162/2024, in riscontro all’istanza di parere presentata dal Comune di Genova, ritiene che “i comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest’ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l’interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali”.

La Sezione ricorda che il comma 817 della legge n. 160 del 2019, in aderenza all’autonomia finanziaria e tributaria riconosciuta dalla Costituzione agli enti territoriali (art. 119, commi primo e secondo), dispone che il canone sia disciplinato dagli enti “in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”. La norma di legge statale, pertanto, nel delimitare l’esercizio dell’autonomia regolamentare degli enti locali in materia, prevede un vincolo finanziario complessivo, funzionale, da un lato, ad evitare che la nuova disciplina possa impattare negativamente sugli equilibri di bilancio, ma, dall’altro, a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni (come reso palese anche dai successivi commi 821, 832 e 834).

Il comma 821, completando (e facendo salvo) quanto disposto dal precedente comma 817 in punto di invarianza di gettito, rimette a un regolamento (di competenza del consiglio, da adottare ai sensi e nei termini di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) la disciplina specifica del canone patrimoniale, prevedendo, espressamente, fra gli altri (lett. f)), che il ridetto regolamento possa individuare “ulteriori esenzioni o riduzioni” rispetto a quelle disciplinate direttamente dalla legge (in particolare, nel comma 833).

L’esercizio, da parte di un ente locale, di tali facoltà discrezionali, trovando direttamente fonte nel dettato legislativo statale, non produce una disparità di trattamento fra titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo di suolo pubblico o fra le varie aree del territorio nazionale, purché (la disparità) sia mantenuta nell’ambito della cornice, in particolare di tipo finanziario, prevista dalla normativa primaria. La concreta regolamentazione da parte del singolo comune, oltre che aderente alle prescrizioni legislative citate, non può che essere ispirata dall’esigenza di perseguire l’interesse pubblico della comunità amministrata. Di conseguenza, pur non essendo necessaria una formale motivazione (trattandosi di atto regolamentare, cfr. art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990), vanno esplicitate, nella delibera approvativa, le ragioni che inducono il comune a riconoscere specifiche riduzioni o esenzioni per specifiche categorie di soggetti, operatori economici o di attività (quali, per esempio, i benefici a vantaggio della collettività o del medesimo comune, in termini di minore spesa per l’erogazione di servizi pubblici).

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviso Bando Sport e Periferie 2024: più di 100 milioni di euro per i Comuni

Con decreto del 21 maggio 2024, il Ministro per lo Sport e i Giovani ha definito la ripartizione delle risorse del “Fondo Sport e Periferie” edizione 2024 con la finalità di ridurre, in zone di degrado urbano, situazioni di emarginazione e di disagio psicofisico nonché di migliorare il contesto ambientale, l’inclusione sociale e la sicurezza urbana.

Gli interventi finanziabili dovranno prevedere, in via prioritaria, il recupero degli impianti sportivi esistenti nelle zone degradate delle città, attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico, ma anche la realizzazione di nuovi impianti sportivi.

Stanziati un totale di 102 milioni di euro, così suddivisi:

  • € 37.000.000 per finanziare, nell’ambito dell’Avviso Sport e Periferie 2023, circa ulteriori 55 interventi a favore di Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, che, pur risultando idonei, non hanno beneficiato del finanziamento nel 2023 per esaurimento delle risorse: la pubblicazione degli aventi diritto avverrà nei prossimi giorni, appena terminata la fase di valutazione attualmente in corso;
  • € 65.000.000 per il nuovo Avviso Sport e Periferie 2024, destinato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Con l’Avviso Sport e Periferie 2024 vengono quindi individuati i criteri di assegnazione delle risorse:

  • una dotazione finanziaria di € 35.000.000 per interventi proposti dai Comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 300.000 abitanti, che potranno presentare un unico progetto, relativo a un solo impianto sportivo, e per il quale potrà essere richiesto un finanziamento massimo di € 1.000.000 con una quota di compartecipazione minima del 15%;
  • una dotazione finanziaria di € 30.000.000 per interventi proposti dai Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti. Questi potranno presentare un’unica istanza di finanziamento, relativa a una pluralità di progetti o, in alternativa, a un solo progetto, con un contributo massimo di:
  • € 4.000.000 per i Comuni sopra 500.000 abitanti e una pluralità di impianti sportivi, con una quota di compartecipazione minima del 30%;
  • € 3.000.000 per i Comuni sopra i 500.000 abitanti, in caso di presentazione di proposta progettuale per un solo impianto sportivo con una quota di compartecipazione minima del 30%;
  • € 3.500.000 per i Comuni con popolazione sopra i 300.000 ed entro i 500.000 abitanti, con una quota di compartecipazione minima del 20%, in caso di presentazione di proposte progettuali per una pluralità di impianti sportivi;
  • € 2.500.000 per i Comuni con popolazione sopra i 300.000 ed entro i 500.000 abitanti, con una quota di compartecipazione minima del 20%, in caso di presentazione di proposta progettuale per un solo impianto sportivo.

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata sulla piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it, aperta dalle ore 12,00 del giorno 15 settembre 2024 alle ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Utilizzo avanzo libero per finanziare spesa corrente per il mantenimento di minori in strutture protette

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – con deliberazione n. 155/2024, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2023 al fine di far fronte alle spese di collocamento di alcuni minori presso comunità protette, oneri da qualificarsi – secondo la prospettazione accolta nel quesito – alla categoria delle spese correnti a carattere non permanente di cui all’art. 187, comma 2, lett. d) del TUEL, ha evidenziato che l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, possa destinare al finanziamento di spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette, aventi carattere non permanente, la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione definitivamente accertato, nel rispetto del tassativo ordine di priorità stabilito dalla legge.

L’art. 187 TUEL e il principio contabile applicato limitano la discrezionalità dell’amministrazione nell’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, fissando un vincolo nel fine e un tassativo ordine di priorità al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi, rispondente alla finalità di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente

La Sezione ha osservato che le finalità elencate dalla norma risultano accomunate dai connotati della estemporaneità e dell’assenza di continuità nel tempo; in taluni casi le spese in questione nascono dalla gestione di fatto (come i debiti fuori bilancio, di cui alla lettera a), o da situazioni che presentano carattere di urgenza (come nel caso del finanziamento di investimenti che non possono subire interruzioni, ai sensi della lettera c). Proprio per tale ragione, il legislatore ha ritenuto coerente che la copertura di siffatte voci di spesa
possa essere garantita mediante l’utilizzo dell’avanzo disponibile dell’esercizio precedente, risorsa parimenti connotata da aleatorietà e mancanza di certezza anche nel quantum fino al momento dell’approvazione del relativo rendiconto.

Con riferimento alla spesa per prestazioni sociali, la stessa, esaurendo la propria utilità nell’esercizio finanziario nel corso del quale è sostenuta, ha natura di spesa corrente. La titolarità della funzione amministrativa del servizio sociale e il protrarsi nel tempo del collocamento presso la struttura protetta non sono, comunque, di per sé, elementi sufficienti ad attribuire alle spese in questione il carattere della certezza che consentirebbe di qualificarle come spese permanenti; ciò in ragione dell’aleatorietà che lo sviluppo del percorso assistenziale della singola persona può subire. La spesa da ricovero di un singolo minore non costituisce certamente una spesa “a regime”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo spese per il funzionamento degli uffici giudiziari

Con riferimento al contributo per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero dell’interno, con comunicato del 19 giugno 2024, rappresenta che il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 5782 dell’11 luglio 2022, ha disposto l’annullamento erga omnes del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017 di attuazione dell’articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n.232.

Di conseguenza, nelle more della definizione della nuova procedura di riparto del Fondo da parte delle Amministrazioni interessate, è stato disposto l’azzeramento delle spettanze per i Comuni interessati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei Comuni interessati da arrivi di migranti

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che è stato adottato il decreto del Ministro dell’interno datato 24 maggio 2024, di assegnazione delle risorse a favore delle Prefetture territorialmente competenti pari a euro 500.000,00 per l’anno 2023 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzate ad assicurare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, nei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di igranti sul proprio territorio, previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 2023, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n.176, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2024, al n.2574.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato A del decreto, sono stati individuati gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione e gli importi da attribuire ai Prefetti interessati.

Come specificato nell’allegato B (Nota metodologica), le risorse sono state proporzionalmente ripartite tra le Prefetture territorialmente competenti in base ai parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 8 del sopra citato decreto-legge e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera.

 

La redazione PERK SOLUTION

Centri estivi 2024: Pubblicato elenco provvisorio dei comuni beneficiari

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato l’elenco provvisorio dei comuni che hanno manifestato l’interesse al finanziamento delle proprie attività socioeducative per l’anno 2024.

Tale elenco diverrà definitivo il 28 giugno 2024 e riporterà la quota di finanziamento riconosciuta a ciascun comune. I comuni che hanno manifestato interesse sono invitati a verificare la loro inclusione nel citato elenco, così come di verificare la correttezza della PEC riportata.

Qualora un comune avesse manifestato interesse entro i termini del 14 giugno 2024, ore 12:00 e non risultasse incluso nell’elenco, potrà segnalarlo all’indirizzo dipofam.centriestivi@governo.it allegando copia del messaggio di avvenuta consegna sulla posta elettronica certificata del Dipartimento oppure copia della mail spedita al Dipartimento per segnalare eventuali problemi tecnici. Al fine di facilitare le procedure di verifica, gli enti dovranno indicare nell’oggetto della comunicazione “SEGNALAZIONE MANCATA INCLUSIONE ELENCO BENEFICIARI”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione sul sistema TBEL dei contributi straordinari per investimenti ai sensi dell’art. 158 TUEL

Come noto, l’art. 158 TUEL prevede che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all’Amministrazione, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento. Per i contributi assegnati dal ministero dell’interno, è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale. L’Ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto, pena restituzione del contributo straordinario assegnato, dopo la presentazione del certificato di regolare esecuzione (CRE) e successiva erogazione del saldo del contributo.

Con comunicato del 18 giugno 2024, la Direzione centrale invita gli Enti a prendere visione delle linee di finanziamento, delle relative annualità di riferimento e delle tempistiche di rendicontazione indicate in calce al presente comunicato. Si chiarisce che gli enti che risultino tuttora inadempienti rispetto alla trasmissione del rendiconto sul portale TBEL (sulla base degli elenchi scaricabili in calce riferiti alla data del 12 giugno 2024) sono tenuti a rendicontare a sistema entro 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione del suddetto Comunicato, fatta eccezione per i contributi assegnati secondo dispositivi normativi che prevedono specifiche tempistiche per l’utilizzo delle economie.

Enti sono invitati a non tener conto di precedenti comunicazioni (inviti a rendicontazione, proroghe, diffide, preavvisi di revoca) che fissavano eventuali date di scadenza per la rendicontazione, in quanto il nuovo termine per procedere alla rendicontazione sul portale TBEL è fissato alla data del 18 dicembre 2024. Non saranno concesse ulteriori proroghe per la trasmissione, e, in caso di mancato rispetto della scadenza del 18 dicembre 2024 (6 mesi dalla pubblicazione del Comunicato), gli Enti che non avranno proceduto alla rendicontazione, saranno tenuti alla restituzione dei contributi concessi secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n.228, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n.241/1990 e successivi modificazione e integrazioni.

Inoltre, sono stati resi compilabili a sistema, i rendiconti per ulteriori enti, il cui termine è fissato in 12 mesi, a partire dalla data di pubblicazione del comunicato, ovvero alla data del 18 giugno 2025. Nei confronti degli Enti che alla suddetta data risultino inadempienti, sarà avviata la procedura di revoca sopra descritta. Gli Enti interessati potranno prendere visione dei nuovi progetti oggetto di rendicontazione dall’esame degli elenchi allegati.

Infine, il comunicato chiarisce che il rendiconto ex articolo 158 TUEL digitalizzato è compilabile, previa apertura da parte dell’Amministrazione, solamente a seguito dell’invio del CRE (con attestazione informatica) e dopo aver ricevuto il saldo del contributo concesso. Pertanto, ove l’Ente non visualizzi il proprio progetto all’interno degli elenchi allegati, dovrà attendere apposita comunicazione di apertura del rendiconto. Viceversa, qualora l’assenza del progetto sia dovuta alla precedente trasmissione della rendicontazione, non saranno effettuate ulteriori comunicazioni, salvo per eventuali campionamenti delle progettualità per le successive fasi di controllo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: proposta modifica principio contabile per la conservazione del FPV per gli investimenti sotto soglia

La Commissione Arconet, nella seduta del 5 giugno scorso, ha approfondito la questione relativa alla proposta normativa che autorizzi la conservazione del
fondo pluriennale vincolato, per i comuni di piccole dimensioni, per gli investimenti di importo inferiore alla soglia prevista, dal nuovo codice dei contratti, per gli affidamenti diretti in presenza di specifiche condizioni. L’ipotesi normativa in esame prevede l’integrazione del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 destinato ad essere sostituito a seguito del lavoro di adeguamento degli allegati del d.lgs. n. 118 del 2011 al d.lgs. n. 36 del 2023.

Di seguito la formulazione dell’ipotesi normativa:

Ipotesi normativa:
1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: “Fermo restando le procedure previste dall’art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.

 

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