Gli oneri di smaltimento di arredi scolastici gravano sul bilancio comunale

Con deliberazione 28/2020/PAR, la Corte dei conti, Sezione Puglia, in risposta ad una richiesta di parere diretto a conoscere se la spesa necessaria per sostenere l’onere dello smaltimento di arredi scolastici, non più utilizzabili, delle scuole di I grado debba gravare sul bilancio comunale ha evidenziato che spetta all’ente locale proprietario curare anche la fase della loro dismissione e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri. La scuola, invece, provvederà per i propri beni in conformità con quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga termini per il Sistema di qualificazione per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel corso dell’adunanza del 4 marzo 2020, ha fornito alle SOA autorizzate alcune indicazioni utili a superare le difficoltà organizzative per gli operatori economici, derivanti dall’introduzione delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, che hanno ridotto l’operatività di Amministrazioni e Enti pubblici incluse nelle aree territoriali individuate dal D.p.c.m. del 25 febbraio 2020, maggiormente interessate dall’emergenza sanitaria. L’Autorità ritiene che la richiesta formulata da GENERALSOA sia meritevole di accoglimento e, pertanto, che sia necessario fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione interessati, aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, ammettendo che, per tali contratti, la sospensione dell’istruttoria possa estendersi fino ad un massimo di 150 gg (centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall’art. 76, comma 3, del d.p.r. 207/2010. Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, purché aventi sedi legali e operative nelle regioni individuate dal citato d.p.c.m., o che, ai fini della qualificazione, abbiano esibito dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche situate nelle medesime regioni. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, competerà alle SOA valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari. Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.(comunicato del 4 marzo 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION