Il Ruolo del Responsabile Finanziario tra autonomia gestionale e rischio di comportamenti illeciti

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 47/2020, a seguito di specifica pronuncia sul rendiconto di gestione di un Comune, ha ribadito l’importanza delle funzioni attribuite al responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente locale e la conseguente necessità che il sistema dei controlli interni sia strutturato in modo adeguato, al fine di prevenire fenomeni di mala amministrazione (in particolare, se aventi rilevanza penale).
La Corte ricorda come l’art. 153 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive che gli enti locali, con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, devono disciplinare l’organizzazione del servizio finanziario, in ragione della dimensione demografica, affidando il coordinamento e la gestione dell’attività a un responsabile. A tal fine, la norma prevede, espressamente, la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. Nello specifico, il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità di quelle di spesa, del relativo stato di accertamento e di impegno, alla regolare tenuta della contabilità e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario, come ha avuto modo di precisare il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, agisce in autonomia, nei limiti di quanto disposto dalle norme di riferimento. La disposizione indicata, nella prospettiva del complessivo rafforzamento dei controlli, interni ed esterni, sugli enti territoriali, ha voluto, infatti, valorizzare il ruolo del responsabile di tale servizio, che, per i compiti attribuiti, deve essere dotato di un certo grado di autonomia sia dal potere politico che dagli altri dirigenti e responsabili dei servizi. L’art. 153 del TUEL, infatti, da un lato, prevede come necessario il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed il corrispondente visto sulle determinazioni e, dall’altro, onera il responsabile del servizio finanziario a segnalare, obbligatoriamente e tempestivamente, al legale rappresentante dell’ente, al consiglio, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, i casi in cui la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio (con obbligo per il consiglio di provvedere al riequilibrio, a norma dell’articolo 193 TUEL, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta). L’importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite dalla legge che ne fa uno degli organi maggiormente esposti al rischio di azioni o comportamenti non regolari (anche aventi rilevanza penale, erariale o disciplinare) deve indurre l’ente locale a strutturare in modo adeguato il proprio sistema di controlli interni ex artt. 147, e seguenti, TUEL, tenendo conto che, in base alle norme citate, il responsabile del servizio finanziario è espressamente individuato come titolare in alcuni ed attore in altri.
L’art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000, infatti, dopo la novella apportata dal citato d.l. n. 174 del 2012, prevede che gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia, individuino strumenti e metodologie per garantire, fra gli altri, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (nonché, per quanto interessa in questa sede, il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, “mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario”, nonché dei responsabili dei servizi). Anche per l’effettuazione dei controlli interni, l’art. 147, comma 5, del TUEL prevede che più enti locali possano istituire uffici unici, mediante convenzione, facoltà che, si ripete, appare particolarmente utile (non solo a fini di risparmio di spesa, ma anche per garantire adeguata autonomia al controllore rispetto al controllato) per gli enti di minori dimensioni. In particolare, il successivo art. 147-bis affida il controllo contabile, nella fase preventiva della formazione dell’atto, proprio al responsabile del servizio finanziario, che lo esercita attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (mentre il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica). Il medesimo controllo di regolarità amministrativo-contabile, inoltre, è attribuito, nella fase successiva, al segretario generale, che deve esercitarlo secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, procedendo a verificare, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi (come, nel caso di specie, il segretario pro tempore risulta avere effettuato). Si tratta di attività che non ha solo obiettivi sanzionatori, ma, in prevalenza, correttivi, posto che la noma espressamente impone al segretario di trasmettere, periodicamente, le risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio dell’ente locale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Bozza DL Rilancio, fondo di 3,5 miliardi a ristoro minori entrate

L’art. 113 della bozza di DL Rilancio, al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid19, stanzia un fondo di 3,5 miliardi di euro da ripartire sulla base della perdita di gettito delle entrate locali (tributarie ed extratributarie) e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati da un tavolo tecnico istituito presso il MEF con la partecipazione dei rappresentanti di ANCI e UPI.
Il fondo verrà ripartito tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Nelle more dell’adozione del decreto è previsto, è prevista l’erogare di un acconto pari al 30 per cento del fondo in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultanti dal SIOPE. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull’andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, possa attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane.

 

Art.113 Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1.Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sulle minori entrate al netto delle minori spese e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento del fondo è erogata a ciascun ente, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.
2.Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

2,715 miliardi di entrate in meno ai Comuni da tributi e tariffe

2,715 miliardi di entrate in meno ai Comuni da tributi e tariffe nei primi 4 mesi del 2020. Sono questi i primi numeri del Siope, sistema informatico del Ministero Economia e Finanze, che certificano, non per stime o simulazioni ma come dato di realtà, il tracollo delle entrate comunali. E se questo è solo il primo quadrimestre significa che su base annua siamo  vicini allo scenario peggiore che avevamo ipotizzato, in un range di perdite che oscillava tra i 4 e gli 8 mld. di euro, e che aveva portato ANCI a chiedere un intervento di 5 mld. Tutto questo rende piena ragione della assoluta urgenza della emanazione delle norme che stanziano i primi tre miliardi di sostegno corrente ai Comuni, ma al contempo ne evidenzia la altrettanto assoluta insufficienza. Quando arriveranno copriranno solo quanto si è già perso nel primo quadrimestre. Senza un intervento urgente e significativamente più corposo di quanto sino ad ora annunciato i Comuni rischiano il collasso. E con loro collasserebbero servizi e diritti essenziali dei cittadini e delle comunità, proprio nel momento in cui i costi di  questi servizi aumentano giustamente per garantire la sicurezza e gli stessi servizi sono anche indispensabili per consentire e dare gambe alla graduale e progressiva ripresa del nostro tessuto socio-economico. È quanto ha affermato il presidente di Anci Lombardia.

Concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2020

Il Ministero dell’Interno con comunicato del 4 maggio 2020 informa che con circolare n. 11 del 29 aprile 2020, sono resi noti gli importi dei versamenti dovuti dalle province e dalle città metropolitane quale concorso al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2020. Tali versamenti non comprendono le province della Sardegna e la città metropolitana di Cagliari, pertanto, si provvederà con un ulteriore circolare della scrivente Direzione, a comunicare il termine di adempimento. Con circolare n. 12 del 4 maggio 2020 sono trasmesse le tabelle A, B, C, D da considerare valide per i versamenti richiesti. Si riportano le seguenti tabelle:

  • Tabelle A e B: ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui al richiamato articolo 1, comma 418 e all’art. 1, comma 150 bis del D.L. 56 del 2014 che ciascuna provincia è tenuta a versare al bilancio dello Stato, al netto dei contributi spettanti;
  • Tabelle C e D: ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui al richiamato articolo 1, comma 418 e all’art. 1, comma 150 bis del D.L. 56 del 2014 che ciascuna città metropolitana è tenuta a versare al bilancio dello Stato, al netto dei contributi spettanti;
  • Tabelle E: ammontare del concorso degli enti della regione Sicilia. Il versamento complessivo, dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020 al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province”. Per i versamenti, possono essere utilizzati gli IBAN relativi alla sezione di tesoreria della provincia di riferimento reperibili al seguente link della RGS http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e….

In alternativa, per tutti i versamenti può essere utilizzato il codice IBAN riferito alla sezione di tesoreria di Roma succursale di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 0 10 3465 03.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dissesto finanziario, fondo di cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione

Con deliberazione n. 39/2020, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, ha reso il proprio parere in merito all’esatta interpretazione delle norme che, nell’ambito dell’acquisizione e della gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell’ente dissestato (c.d. massa attiva), definiscono l’individuazione del fondo cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione. In particolare, il quesito posto dall’ente è volto ad appurare se, tra i residui passivi pagati prima della dichiarazione di dissesto da computare nel saldo iniziale di cassa di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, debbono essere compresi i mandati effettuati a tale data, a titolo di rimborso dell’anticipazione di tesoreria, con la possibile di considerare l’ente creditore nei confronti della gestione liquidatoria per il diritto al rimborso della quota negativa del saldo iniziale di cassa della OSL, con conseguente iscrizione di tale diritto di credito  nel bilancio di previsione del primo esercizio dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
I giudici contabili, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo (art. 255, comma 10 del TUEL, come modificato dalla legge n. 205/2017 e DPR 378/1993) e giurisprudenziale formatasi in materia nel tempo, hanno evidenziato che scopo della procedura di dissesto permane, tuttora, quello di creare masse e gestioni separate (finalizzate, l’una, alla tacitazione delle pendenze pregresse e, l’altra, allo stabile riequilibrio del bilancio). Di conseguenza, nella determinazione del fondo cassa iniziale da trasferire all’OSL, la compensazione non può operare con riguardo a pagamenti effettuati dall’Ente relativamente a residui passivi di propria competenza (in specie, la restituzione dell’anticipazione di tesoreria) in quanto ciò non sarebbe conforme né al principio di separazione delle masse né al chiaro disposto di cui all’art. 255, comma 10, del TUEL, come modificato dall’articolo 1, comma 878, lett. b) della legge n. 205/2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

È debito fuori bilancio la maggiore spesa per utenze maturata nell’esercizio rispetto a quelle impegnate

La Corte dei conti, Sez. Valle d’Aosta, con deliberazione n. 4_2020, ha reso il proprio parere ad una richiesta di un Ente, in merito alla possibilità dell’organo esecutivo di autorizzare il funzionario del Servizio tecnico alla liquidazione di fatture di utenze di energia elettrica e riscaldamento, relative a consumi dell’anno 2019, che non è stato possibile impegnare nel corso del medesimo esercizio 2019. Le maggiori spese, non preventivabili in corso di esercizio, sarebbero legate ad un maggior costo dell’energia elettrica di circa il 22%.
Nella risposta, i giudici contabili hanno evidenziato che per le spese a carattere continuativo – quali quelle relative alle utenze, la cui somma da pagare non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori – l’impegno di spesa debba essere necessariamente presunto. Esso viene perciò determinato dall’amministrazione tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato; un corretto parametro di riferimento può essere costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per l’acquisizione del medesimo bene o servizio nell’anno (o nel triennio) precedente.
Qualora, poi, nel corso dell’esercizio dovessero emergere maggiori spese rispetto a quelle impegnate le stesse rientrerebbero nelle fattispecie tipizzate dall’art. 194 del TUEL, “Debiti fuori bilancio “, in particolare dalla lettera e) ossia acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Diversamente, verrebbe disatteso il principio secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione e la relativa attestazione di copertura finanziaria. Una lettura attenta dell’art.191, primo comma TUEL, consente di affermare che un’eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza (principio della competenza finanziaria).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PagoPA, necessario rinvio e supporto ai Comuni

L’art, 1, comma 8 del DL 162/2019 (decreto milleproroghe), nel novellare l’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giungo 2020 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA.
L’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale. In particolare, il comma 2 del medesimo art. 5 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) mettesse a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Dall’inizio del 2020 è diventata operativa la nuova Società “PagoPA S.p.A.”, interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese, contribuendo alla trasformazione e allo sviluppo dei servizi digitali.
In vista della scadenza del prossimo 30 giugno, con una nota congiunta del 16 aprile 2020 il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e l’amministratore Unico della PagoPA S.p.A. hanno ricordato, agli enti creditori soggetti al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che “le attuali norme impongono l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione”, sollecitando gli enti ad interrompere l’utilizzo di strumenti di incasso non più aderenti alla normativa vigente, con la sola eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit (SDD).
Non si è fatta attendere la risposta dell’ANCI che ha evidenziato che è necessario prevedere invece “specifiche azioni di accompagnamento delle amministrazioni all’adozione di pagoPA, che comprendano servizi gratuiti per l’intermediazione dei Comuni meno attrezzati nonché tempistiche sostenibili per gli adempimenti”. A maggior ragione, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 richiede oggi il differimento dei termini per l’adozione della piattaforma e un piano di dispiegamento che tenga conto delle oggettive difficoltà incontrate da molte amministrazioni nell’adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA.
Al riguardo, ANCI e IFEL avevano già evidenziato come i nuovi termini del 30 giugno 2020 previsti dal decreto Milleproroghe fossero insufficienti per l’entrata a regime dell’innovazione, considerato che “il numero delle amministrazioni, non solo locali, effettivamente operative sulla piattaforma continuava ad essere ampiamente inferiore alle attese. Secondo dati AgID, a ottobre 2019 solo per il 5% dei Comuni si registravano più di 1.000 pagamenti. Alla stessa data non tutte le Regioni e le PA centrali risultavano pronte”.
Si ricorda che il mancato adempimento delle PA incide sulla misurazione e valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cancellazione di impegni finanziati da FPV da iscrivere nell’allegato a/2 relativo alle quote destinate

Con la Faq 34 pubblicata in data 24 aprile 2020, la Commissione Arconet fornisce risposta ad un quesito volto ad appurare in quale colonna dell’allegato a/2, relativo all’elenco analitico delle quote destinate agli investimenti, occorre indicare le cancellazioni effettuate nell’esercizio N (2019) di impegni finanziari finanziati da FPV in c/capitale, a seguito approvazione del rendiconto N-1 (2018), le cui economie contribuiscono positivamente al risultato di amministrazione destinato agli investimenti.
Arconet richiama preliminarmente il principio contabile applicato concernente la programmazione e in particolare il punto 13.7.3, che disciplina puntualmente la modalità di redazione dell’allegato a/3 riferito all’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, che per comodità parzialmente si riporta:

“…

  • lettera c) – “Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’importo degli impegni imputati all’esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.  La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata,da entrate accertate libere e dall’avanzo libero;
  • lettera d) – “Fondo plurien. vinc.  al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti.  La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero;
  • …”

Per quanto sopra richiamato, Arconet precisa che nella colonna c), dell’allegato a/3, non devono essere rappresentati gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero mentre nella colonna (d), dello stesso allegato, non devono essere indicate le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata da entrate accertate libere e dall’avanzo libero.
Le eventuali cancellazioni di impegni nell’esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate agli investimenti, dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’esercizio N devono essere rappresentati nella colonna (c) dell’allegato a/3 che risulterà pertanto ridotta di pari importo determinando un pari incremento delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell’esercizio N.
Non devono essere indicate le cancellazioni degli impegni effettuate prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
Da ultimo, Arconet chiarisce che al fine di garantire la coerenza dei dati nello schema di rendiconto e la continuità tra esercizi, il principio contabile applicato sopra richiamato, precisa che la colonna (a) del prospetto in parola deve essere uguale all’ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera (f) dell’allegato a/3 del rendiconto dell’esercizio precedente

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione per l’attribuzione dei contributi connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2020

Con decreto del Ministero dell’Interno del 20 aprile 2020 sono state approvate le modalità di certificazione per la comunicazione dei dati dei servizi gestiti in forma associata nell’anno 2020 da parte delle unioni e delle comunità montane. La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige nonché quelle appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano.
La trasmissione della certificazione dovrà avvenire in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati). Il termine ultimo per l’invio della certificazione è previsto per il 30 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto risorse statali per le fusioni e/o incorporazioni di comuni per l’anno 2020

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato di oggi 23 aprile, rende noto che è stato effettuato il riparto del contributo straordinario spettante agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.
Il riparto del contributo è avvenuto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’Interno del 25 giugno 2019 (G.U. n. 152 del 1°luglio 2019). In particolare, l’entità del contributo è stata determinata applicando il criterio previsto all’articolo 2 comma 2 del decreto: …” Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità…”
L’effettiva erogazione delle risorse verrà disposta nei prossimi giorni nella misura di circa il 99% della spettanza per l’insufficienza della cassa disponibile già peraltro richiesta al competente Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION