Emanata la Circolare contenente le istruzioni operative per la comunicazione dei proventi da sanzioni al CDS

È stata emanata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – la Circolare F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 recante le Istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati nella piattaforma informatica in osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno n. 608 del 30 dicembre 2019. Si ricorda che sulle medesime istruzioni la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 23 giugno scorso, ha espresso parere favorevole.
La Circolare fornisce le istruzioni per la trasmissione della relazione, a regime, che ciascun ente è tenuto ad inviare entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, con l’eccezione prevista in sede di prima applicazione, stabilita al 30 settembre 2020, e per le annualità pregresse che riguardano gli anni dal 2012 al 2018.
La comunicazione dati finanziari dovrà essere effettuata tramite piattaforma telematica, che sarà accessibile per il mese di settembre e, per gli enti ritardatari, l’applicazione sarà disponibile anche per il mese di ottobre. L’ente dovrà utilizzare esclusivamente il modello informatico che riproduce l’allegato A) del decreto interministeriale.
La relazione riferita ai dati delle annualità precedenti (2012-2018) dovrà essere inviata via mail (al seguente indirizzo renato.beretta@interno.it), sempre secondo lo schema di cui all’allegato A) del decreto, con la seguente tempistica:

  • anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021;
  • anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
  • anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
  • anno 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nuova procedura internet relativa al controllo degli incarichi dichiarati dai revisori degli enti locali

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 10 luglio 2020, informa che nella pagina internet dedicata all’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, nella sezione Elenco revisori è stata attivata una nuova funzione che consente di visualizzare la situazione relativa al controllo operato dall’ufficio in merito agli incarichi dichiarati dai revisori per l’accesso alle fasce 2 e 3.
Inserendo il nominativo del singolo revisore, con l’apertura del “dettaglio”, a fianco di ciascun incarico viene evidenziato se lo stesso sia già stato riscontrato a seguito dell’incrocio dei dati presenti nel data base ministeriale, per gli incarichi relativi alle estrazioni dall’elenco, o per quelli più datati, dell’interrogazione diretta all’ente locale indicato come soggetto deliberante dell’incarico di revisione.
Detta verifica avviene nel rispetto della normativa vigente che prevede che i dati autocertificati dai revisori siano controllati dall’ufficio ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445, come da ultimo modificato con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità’ di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.”).
Si tratta di un tipo di controllo che per la particolare complessità viene dilazionato nel tempo a differenza di quello effettuato sugli altri dati dichiarati dai revisori in sede di iscrizione all’Elenco annuale (anzianità di iscrizione agli albi professionali e crediti formativi) che opera direttamente tramite l’incrocio delle banche dati.
Ad oggi, dei n. 15.991 incarichi dichiarati dai revisori per l’accesso alle fasce 2 e 3 dell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2020 ne sono stati riscontrati n. 8.071, gli altri sono in istruttoria per la verifica e gli eventuali provvedimenti da assumere a carico dei revisori in caso di mancato riscontro.

Edilizia Scolastica: il riparto delle risorse assegnate ai Dirigenti scolastici per l’avvio dell’anno scolastico

Il Decreto 34/2020 “Decreto Rilancio” all’art. 231 comma 1 incrementa di 331 milioni di euro il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, assegnato direttamente ai Dirigenti Scolastici al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica.

In allegato si pubblica il riparto, Regione per Regione, dei Fondi che verranno attribuiti direttamente alle Scuole e che saranno utilizzati dai Dirigenti scolastici.

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto

 

SIOPE, contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità

Con la FAQ 31 del 7 luglio 2020 il MEF-SIOPE spiega come codificare l’anticipazione di liquidità prevista dal DL n. 34/2020 (decreto Rilancio) per il pagamento dei debiti commerciali. La codifica da utilizzare per contabilizzare l’anticipazione di liquidità è per l’entrata E.6.03.01.01.999 “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.”, mentre per la spesa è U.4.03.01.01.999 “Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.”.
Resta ferma la contabilizzazione dell’operazione secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, al paragrafo 3.20-bis, che richiedono la costituzione del Fondo anticipazione di liquidità, come di seguito evidenziate:

  1. le entrate derivanti dall’anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”;
  2. nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
  3. a seguito dell’incasso dell’anticipazione, le rate annuali di rimborso dell’anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell’anticipazione;
  4. il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.

Tali modalità operative devono essere seguite fino all’integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione. Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all’equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce “Entrate per accensioni di prestiti destinate all’estinzione anticipata di prestiti”.
I codici SIOPE sopra indicati riguardano la reversale relativa all’incasso dell’anticipazione di liquidità nel 2020 e i mandati di pagamento della quota capitale a partire dall’esercizio 2022. Per il fondo anticipazione di liquidità non sono previsti i codici SIOPE in quanto su tale stanziamento non si impegna e non si paga.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per manutenzione di opere pubbliche per gli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 10 luglio, informa che l’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUOEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell’interno sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
Con D.M. 26 giugno 2020, pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale visualizzabile nelle risorse correlate, si è provveduto al riparto del predetto fondo di 5 milioni di euro quale annualità 2020. L’allegato A del D.M. contiene tutti gli elementi utilizzati per il riparto stesso e l’entità del contributo assegnato a ciascun ente.
Con successivo provvedimento dirigenziale datato 6 luglio 2020 è stata disposta l’erogazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun comune.
Con l’occasione il Ministero raccomanda la celerità nell’utilizzo delle risorse stesse ed il rispetto delle disposizioni dell’articolo 158 del predetto T.U.O.E.L. in materia di rendicontazione di contributi straordinari.
Riguardo tale ultimo aspetto si ritiene che l’adempimento possa essere assolto inviando alla  Direzione Centrale un apposito quadro economico sintetico dell’utilizzo del contributo ricevuto, opportunamente integrato da una breve nota descrittiva, in termini di efficienza ed efficacia, dell’intervento e/o degli interventi effettuati.
I comuni che hanno già beneficiato del contributo in esame nelle precedenti annualità e non abbiano presentato il rendiconto sono invitati ad assolvere a detto adempimento con la massima sollecitudine.
La mancata presentazione del rendiconto comporta la restituzione del contributo straordinario assegnato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo funzioni fondamentali, Anci chiede certezza sui tempi di erogazione

Ricevere al più presto i 2,1 miliardi di euro già previsti dal decreto Rilancio, a compensazione del minor gettito che i Comuni hanno registrato a seguito dell’emergenza Covid. Allo stesso tempo spingere per un incremento di risorse per un miliardo e mezzo, per arrivare a un totale di circa 4,5 miliardi, così da evitare ai Comuni seri problemi in fase di chiusura dei bilanci. E’ questa la posizione unitaria (e la richiesta al governo) che la commissione Finanza locale dell’Anci ha espresso al termine della riunione, in video conferenza, convocata per fare il punto sulla situazione finanziaria dei Comuni a quattro mesi dal primo provvedimento di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus.
“Nel dl 34 Rilancio – ha detto durante i lavori il delegato Anci alla finanza locale Alessandro Canelli – c’erano tre miliardi a noi destinati. Novecento sono stati erogati, gli altri 2,1 miliardi dovevano arrivare domani (10 luglio n.d.r.). Abbiamo certezza che così non sarà anche se i segnali che la situazione possa sbloccarsi a breve ci sono. Tuttavia – ha aggiunto Canelli -, secondo i nostri calcoli serve almeno un altro miliardo e mezzo, senza il quale molti saranno gli enti che a settembre avranno serie difficoltà a chiudere gli esercizi”.
I sindaci sono quindi preoccupati anche perché, con i tempi tecnici necessari, le risorse rischiano di arrivare a settembre in concomitanza con la riapertura delle scuole che, senza risorse sufficienti, sarà molto complicata. “Bisogna spingere affinché le risorse promesse arrivino il più presto possibile – ha detto da parte sua il presidente della commissione finanza locale Anci Mauro Guerra -, tenendo presente quanti e quali incombenze dovranno affrontare i Comuni. Ma oltre a questo dovremo discutere con il governo anche altre criticità, come le norme sulla ristrutturazione del debito e il meccanismo del fondo di solidarietà comunale che oggi prevede una perequazione tra Comuni per cui un comune vince e l’altro perde risorse. E’ un meccanismo che va cambiato – ha aggiunto Guerra – prevedendo una perequazione verticale sulla base di finanziamenti statali, come prevede la legge sul federalismo fiscale”.
La commissione finanza locale si è data quindi appuntamento a fine luglio “nella speranza che nel frattempo arrivino le risorse promesse, vitali per i nostri Comuni”.

 

Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge c.d. Semplificazioni

ll Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato il decreto legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Il testo costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.

Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:

  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità
  • misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
  • semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Contratti pubblici ed edilizia
Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Le nuove norme prevedono:
L’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto. Si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento.  Inoltre, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati. Sarà poi obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti. Infine, si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.
In ambito edilizio, si provvede alla semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici; all’accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l’assenso delle altre amministrazioni; al rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune; alla proroga della validità dei titoli edilizi; alla previsione del rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Procedimenti e responsabilità degli amministratori
Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.
Si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni. Inoltre, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e pubblicarli. Si introducono semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale.
Si tagliano anche i costi della burocrazia, prevedendo che, sia per le norme primarie che per i decreti attuativi, nel caso si introducano nuovi costi regolamentari, si debbano eliminare altri oneri di pari valore, oppure rendere i nuovi costi introdotti fiscalmente detraibili.
Si introduce per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini.
Sul fronte della responsabilità degli amministratori pubblici, si prevede, fino al 31 luglio 2021, la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

Diffusione dell’amministrazione digitale
In merito alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei servizi digitali della PA, si prevede: l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone; il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi; la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini; la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO; semplificazioni per il rilascio della CIE; una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari; la semplificazione della firma elettronica avanzata; il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici; regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini; la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA; la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico. Si introdurre misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti.

Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green economy
Per le imprese, si prevedono: la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga; l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno; la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi; il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura; la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.
In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto introduce la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche; l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN); la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari; la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali; semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato; l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione; semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Asseverazione dei rapporti di credito e debito con gli organismi partecipati

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 55/2020/PRSP, all’esito dei controlli effettuati sulla relazione redatta dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha evidenziato, tra l’altro, la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’Organo di revisione dell’ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati (ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j del D.lgs. 118/2011), al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornire le dovute motivazione. Peraltro, l’asseverazione da parte dell’Organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria e in caso di inerzia da parte degli Organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Quanto alla verifica dei crediti e debiti reciproci, la Corte ha ricordato che, l’attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie deve coinvolgere tutte le realtà partecipate: la corretta rilevazione delle ridette posizioni, infatti, mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, e risponde, inoltre, all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripiano disavanzo dell’Azienda Speciale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 88/2020, ha fornito il proprio parere in merito alla possibilità per il comune di procedere al ripiano delle perdite di gestione di un’azienda speciale ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, nel caso in cui tale obbligo non sia rinvenibile nello statuto e nell’atto costitutivo.
Preliminarmente, i giudici hanno evidenziato che la copertura dei disavanzi delle aziende speciali debba avvenire, secondo la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi e ove trattasi di disavanzo che derivi da fatti di gestione. L’art. 194 comma 1, lett. b) TUEL pone un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”, deresponsabilizzando il management rispetto ai danni (o al rischio di danno) arrecato alla integrità/continuità aziendale: infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aeterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché: i) sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114; ii) il disavanzo derivi da fatti di gestione.
Ne consegue che il legislatore non consenta, né preveda un’indiscriminata riconoscibilità dei disavanzi come debiti fuori bilancio, ma ne subordini la possibilità al ricorrere ad una serie tassativa di presupposti. Con riferimento ai disavanzi di “Consorzi di aziende speciali e di istituzioni”, infatti la copertura (al fine di rispettare il pareggio di bilancio) può avvenire “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”. L’ente, quindi, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 194, comma 1, del TUEL, dovrà nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, verificare, preliminarmente, se lo Statuto, convenzioni o atti costitutivi prevedano tale possibilità e se il disavanzo è imputabile a fatti di gestione.
Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art.194, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, ovviamente, non esime gli enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.
Esigenza che trova maggiore rilevanza nella fattispecie in cui, quale il caso di specie (azienda pubblica), deve essere assicurata la tutela di un bene costituzionalmente garantito quale quello della legalità finanziaria e dell’equilibrio di bilancio (artt. 100, 81, 119 e 120 Cost.). Ciò in considerazione, tra altro, del necessario rispetto di regole di carattere generale che si pongono a presidio di garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti (art. 97 cost.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, costituisce danno erariale la revoca di un contributo

Costituisce danno erariale la revoca di un contributo destinato a ristorare una spesa sostenuta per l’esecuzione di lavori di competenza del comune e dallo stesso sopportata, in considerazione dell’esistenza di una perdita ormai irrevocabilmente verificatasi per l’ente comunale. È quanto ha stabilito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, con la Sentenza n. 186 depositata il 18 giugno 2020, nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti, che ha condannato il Responsabile unico di procedimento (RUP) nonché dirigente comunale del settore competente.

I fatti
In data 22 febbraio 2011 era stata stipulata una convenzione tra la Fondazione Pisa e il Comune di Pisa, con cui la prima aveva assunto l’impegno di finanziare un intervento di restauro. Il termine per l’ultimazione dei relativi interventi era stato fissato al 31 dicembre 2011, salva eventuale protrazione dei lavori (in effetti verificatasi) che, ai sensi della convenzione, doveva comunque essere tempestivamente comunicata all’ente erogatore del finanziamento. Con note in data 16 e 17 febbraio 2017 il Segretario generale del Comune di Pisa aveva chiesto alla Fondazione l’erogazione del contributo concordato, allegando il rendiconto relativo alle spese effettuate (i lavori, conclusisi in ritardo rispetto al termine originariamente programmato, risultavano infatti essere stati terminati tra il marzo 2012 e il marzo 2015). Con nota in data 7 marzo 2017, tuttavia, la fondazione aveva preso atto della mancanza di una comunicazione relativa alla protrazione dei lavori oltre il termine originariamente convenuto, disponendo la revoca del finanziamento. Proprio l’ammontare relativo al contributo revocato è stato qualificato dalla Procura come danno erariale.

La decisione
Nel giudizio è emerso con sufficiente chiarezza che il convenuto si è reso inottemperante alle funzioni di responsabile del procedimento (che, in base all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono attribuite al dirigente competente, salvo delega ad altro funzionario, che nel caso di specie non è stata effettuata). In particolare, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, vigente all’epoca dei fatti, grava(va) sul responsabile unico del procedimento il complesso dei compiti relativi alla correttezza dell’iter della procedura di affidamento, nel caso di specie, di lavori, in sintonia peraltro con gli obblighi della più generale figura del responsabile del procedimento amministrativo. In tale ambito si collocano anche le attività finalizzate a garantire la persistenza della copertura finanziaria dei lavori, in origine programmata. Il convenuto rivestiva, al contempo, la qualifica di dirigente del settore competente, con il conseguente obbligo, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, di curare anche l’adozione degli atti finanziariamente onerosi e la loro copertura. Pertanto, secondo i giudici, non può che trovare applicazione il principio giurisprudenziale (Corte dei conti, sezione III Appello, 17 giugno 2019, n. 117) secondo cui in tema di erogazione di benefici pubblici “È corretta l’attribuzione al dirigente della colpa per l’intero illecito costituito dall’emissione di una illegittima e dannosa determina dirigenziale, nel caso in cui manchi del tutto l’evidenza della partecipazione alla fase istruttoria del responsabile del procedimento”: considerazione che, nel caso di specie, è rafforzata dalla circostanza che le due figure addirittura coincidevano. Acclarata la grave negligenza del convenuto, resta indiscusso anche il nesso causale rispetto al danno prodotto, in quanto la convenzione stipulata con il comune prevedeva espressamente la possibilità di revoca del contributo nel caso, tra l’altro, di mancata comunicazione degli elementi essenziali del progetto tra cui il termine di ultimazione, successivamente in effetti intervenuta, e tale omissione è come detto attribuibile al responsabile del procedimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION