Enti in dissesto: spetta all’OSL ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva

Con deliberazione n. 12/2020, la Corte dei conti – Sezione Autonomie – chiamata a pronunciarsi  sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 57/2020/PAR, ordine alla perimetrazione delle competenze dell’OSL, in relazione ai debiti fuori bilancio per i quali l’Ente, ancora in bonis, non abbia provveduto alla adozione di tempestiva e formale deliberazione di riconoscimento ex art. 194 Tuel, ha chiarito che “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” La problematica è stata, invero, oggetto, sia pur nell’ambito della disamina di una più specifica e circoscritta fattispecie, dell’atto di orientamento reso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, laddove, con riguardo alla disciplina dettata per la formazione della massa passiva, ed alle poste da ricomprendere nella stessa, è stato rimarcato come i debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal Consiglio comunale, nei limiti e con le procedure di cui all’art. 194 Tuel. Ciò nondimeno la Sezione aveva precisato che, “nel caso in cui non sia stata assunta la deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla massa passiva spetta esclusivamente all’OSL, sulla scorta della documentazione raccolta” il quale deve decidere sull’ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Pubblicato in G.U. il decreto di riparto del fondo funzioni fondamentali

È stato pubblicato in G.U.  n. 182 del 22 luglio 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 16 luglio 2020 recante “Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19”.

 

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Determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali

È stato pubblicato in G.U. n. 179 del 17 luglio 2020, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze concernente la determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. ll costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all’art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

Nel caso di mutui a tasso fisso, il tale valore è così individuato, in relazione alla durata del mutuo:

  • fino a 10 anni: IRS a 7 anni + 2,25%;
  • fino a 15 anni: IRS a 10 anni + 2,50%;
  • fino a 20 anni: IRS a 12 anni + 2,75%;
  • fino a 25 anni: IRS a 15 anni + 2,80%;
  • oltre 25 anni: IRS a 20 anni + 2,90%.

Nel caso di mutui a tasso variabile, invece, il suddetto valore viene così determinato:

  • fino a 10 anni: Euribor 6 mesi + 2,20%;
  • fino a 15 anni: Euribor 6 mesi + 2,50%;
  • fino a 20 anni: Euribor a 6 mesi + 2,70%;
  • fino a 25 anni: Euribor a 6 mesi + 2,80%;
  • oltre 25 anni: Euribor a 6 mesi + 2,95%.

Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il creditore del Comune in Piano di riequilibrio ha diritto di accesso a tutti gli atti pertinenti alla procedura

Dal punto di vista soggettivo, sussiste la legittimazione della ricorrente a richiedere l’ostensione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune, ai sensi dell’art. 243-bis d. lgs. 267/2000; tale legittimazione sussiste:

  • sia ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, venendo in considerazione atti detenuti dall’amministrazione comunale non rientranti nelle ipotesi di esclusione dell’accesso civico di cui all’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, e quindi soggetti ad accesso civico da parte di chiunque (e concretamente esercitato dalla parte ricorrente con l’istanza del 26 gennaio 2020);
  • sia ai sensi dell’art. 22 e ss. L. 241/90, essendo la ricorrente titolare di interesse qualificato all’accesso in quanto creditore dell’amministrazione comunale e come tale portatrice di un interesse differenziato alla conoscenza della solidità patrimoniale dell’amministrazione e alle iniziative intraprese per garantirla.

Dal punto di vista oggettivo, sussiste parimenti il diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti pertinenti alla procedura in questione, non sussistendo né essendo state dedotte dall’amministrazione comunale – nemmeno a fronte della specifica richiesta istruttoria formulata da questo Tribunale – ragioni ostative all’ostensione o alla pubblicazione degli atti ai sensi della normativa vigente in materia di accesso civico (art. 5-bis d.lgs. 33/2013) e di accesso documentale (art. 24 L. 241/90).
È quanto stabilito il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza n. 547 del 17 luglio 2020, nel ricorso (fondato) promosso da una Società creditrice dell’Ente, per ottenere la condanna dell’amministrazione alla pubblicazione di tutti i documenti pertinenti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis e ss. d. lgs. 267/2000, ovvero per l’accertamento del diritto di accesso della  Società medesima ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

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Pubblicata in G.U. la legge n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)

È stata pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il testo coordinato del DL 34/2020 con la legge n. 77/2020.

 

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La Relazione di fine mandato

L’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, introdotto dal D.L. n. 174/2012, come noto, prevede che, al termine del mandato amministrativo, ogni comune e provincia predisponga una specifica relazione; tale documento deve essere predisposto dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione di fine mandato deve altresì essere certificata dall’organo di revisione dell’ente e, nei successivi tre giorni, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti unitamente alla certificazione.
Inoltre, la relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. In tal caso, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti.
In caso di mancata predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale è ridotto della metà l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti per i tre mesi successivi. Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la sezione autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che “l’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”.
La relazione di fine mandato deve presentare in modo dettagliato i seguenti elementi caratterizzanti il periodo di riferimento:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013, in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, sono stati approvati i seguenti modelli:

  1. Allegato A) relativo allo schema tipo di relazione per le province;
  2. Allegato B) schema tipo di relazione per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;
  3. Allegato C) schema tipo di relazione per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

 

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Il Senato approva definitivamente il DDL di conversione in legge del DL 34/2020 (decreto Rilancio)

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun’astensione, il Senato, nella seduta odierna, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il DDL n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19, nel testo già licenziato dalla Camera.
Nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico di conversione del testo di 265 articoli trasmesso dalla Camera. Giunto in Aula senza relazione, il provvedimento reca interventi per il sistema sanitario, la protezione civile, la pubblica sicurezza e le forze armate; fornisce liquidità e strumenti di protezione sociale alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie; garantisce e incentiva l’adozione di misure necessarie a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblici e privati; sostiene le attività produttive e la domanda interna (relazione tecnica con la bollinatura della Ragioneria generale dello stato).

 

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Raggiunta l’intesa sul riparto dei 3 miliardi del fondo funzioni fondamentali

È stata raggiunta l’intesa, ratificata in conferenza Stato città, sul criterio di riparto dei tre miliardi e mezzo del dl rilancio destinati a compensare le minori entrate di Comuni, Province e Città metropolitane per effetto dell’emergenza sanitaria. Per l’Anci sono intervenuti il vicepresidente vicario e sindaco di Valdengo, Roberto Pella, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, coordinatore dei sindaci metropolitani.
“Abbiamo raggiunto un risultato importante ottenendo il saldo delle risorse assegnate in tempi rapidi, com’era necessario per far fronte alle grandi difficoltà finanziarie dei Comuni, gravemente colpiti dallo stop alle attività necessario per contenere la pandemia – dice il sindaco Nardella -. Bisogna continuare a lavorare in questo modo anche per le altre risorse indispensabili per il quale il governo si è impegnato: circa cinque miliardi complessivi, sulla base della stima fatta dai tecnici. E fuori da questo primo riparto resta, come corretto, la tassa di soggiorno”.
“Sono molto soddisfatto per l’impegno mantenuto e la metodologia su cui siamo riusciti a convergere – aggiunge il vicepresidente Pella -: il saldo pari a 2,1 miliardi arriverà ai Comuni nei tempi previsti, tutelando anche i centri più piccoli, e per questo ringrazio il presidente Antonio Decaro e la viceministra Laura Castelli e il Sottosegretario Variati Quando le Istituzioni si confrontano e lavorano insieme, gli obiettivi si raggiungono velocemente. È stato così, in questo caso, per ministero dell’Interno, Ragioneria di Stato, ministero dell’Economia, Anci e Upi. Tutti impegnati in un lavoro di monitoraggio efficace, a vantaggio di tutti i cittadini e che sarà replicabile in futuro”.

Gli enti in ritardo con l’approvazione del bilancio di previsione saltano l’assestamento generale

Con la FAQ 41 la Commissione Arconet fornisce chiarimenti in merito alla funzione della variazione di assestamento generale di bilancio, di cui all’art. 175, comma 8 del TUEL, da approvarsi entro il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della verifica degli equilibri al 30 settembre 2020.
Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION