Rimborso minore gettito IMU Comuni terremotati

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, il decreto (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 luglio 2020, recante «Attribuzione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso del minor gettito dell’IMU, riferito al primo semestre 2020, derivante dall’esenzione per i fabbricati inagibili». Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 11.358.907,00 euro, ai comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e corrisposte a titolo di rimborso del minor gettito IMU della prima rata semestrale scaduta il 16 giugno 2020. A favore del Comune di Fermo, individuato ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, è stato attribuito l’importo di 136.120,00 euro. I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per il primo semestre 2020, indicati negli allegati A e B.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristoro imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco

Con comunicato del 27 luglio 2020, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 luglio 2020, recante il «Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno per l’anno 2020 dall’art. 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno in conseguenza dell’adozione di misure di contenimento del COVID-19» è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento opera un primo riparto delle risorse disponibili, in misura pari al 90%, sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 90 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale. I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per l’annualità 2020, sono indicati nell’allegato A.

 

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Accordo Governo-Regioni su minori entrate

Raggiunto l’accordo, in conferenza Stato-Regioni, per recuperare le risorse che sono venute meno nei bilanci regionali a causa della pandemia e della conseguente crisi economica. L’accordo coinvolge sia le Regioni a statuto ordinario che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. È pertanto previsto il riparto del fondo nella proporzione di 1/3 per le Regioni a statuto ordinario e 2/3 per le Autonomie speciali. Viene così ripartita la quota già assegnata dal decreto legge 34 di 1,5 miliardi per il 2020, assegnando 0,5 miliardi alle Regioni a statuto ordinario per la compensazione delle minori entrate e il restante miliardo alle Autonomie speciali. Il Governo ha nel contempo preso atto che si tratta di uno stanziamento del tutto insufficiente rispetto alla effettiva perdita delle entrate regionali, stimate il 1,7 miliardi solo per le regioni ordinarie nel 2020. Si dovrà quindi continuare a definire nel corso del 2020 e del 2021 l’entità effettiva delle mancate entrate.
Nell’accordo è stabilito, per continuare a garantire gli equilibri di bilancio, di prevedere l’inserimento in un prossimo provvedimento utile dell’integrazione di 1,2 miliardi di compensazione di minori entrate per le Regioni a statuto ordinario e di 1,6 miliardi per le Autonomie speciali.
Sono anche da considerare le minori entrate tributarie, circa un miliardo, derivanti dalla lotta per l’evasione fiscale. Pertanto Governo e Regioni concordano che i rapporti finanziari siano definiti sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti.

 

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Fondo di Solidarietà Comunale 2020: il DPCM di riparto delle risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 184 del 23 luglio 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2020 concernente il riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2020.
Trattasi delle risorse aggiuntive previste dall’art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al reintegro del taglio operato con il DL n. 66/2014 al comparto dei Comuni. Si ricorda che la dotazione annuale del FSC, definita per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016), si è finalmente arrivati ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa: la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale in 6.197,2 milioni di euro a decorrere dal 2017, fermo restando la quota parte dell’IIMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata dalla legge n. 208/2015 in 2.768,8 milioni). Tale dotazione è stata successivamente rivista in aumento di 11 milioni di euro a decorrere dal 2018 con il D.L. n. 15/2017 e da ultimo rideterminata in 6.213,8 milioni a decorrere dal 2020 dall’art. 57, comma 1-bis, del D.L. n. 124/2019. Sulla rideterminazione della dotazione del Fondo dall’anno 2020 incidono altresì i commi 850 e 851, i quali ne riducono la dotazione annuale di circa 14,2 milioni di euro annui, in relazione alle minori esigenze di ristoro ai comuni, per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, introdotta dai commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 con l’unificazione di tale imposta con la TASI. Rispetto a questo importo, la legge di bilancio per il 2020 (commi 848-849) ha peraltro disposto un incremento delle risorse del Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024, per garantire ai comuni il progressivo reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019.

 

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5 per mille 2019: Ai Comuni 14,9 milioni di euro

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 23 luglio, informa che ha pubblicato in anticipo, rispetto alla data del 31 luglio 2020 prevista dall’articolo 156 del DL Rilancio, gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2019, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. In tal modo, l’Agenzia ha inteso dare una risposta concreta e il più vicino possibile alle esigenze dei beneficiari: oltre 58mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette, cui s’aggiungono 8.032 Comuni. L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è quindi già online insieme alle scelte e agli importi attribuiti.
L’elenco degli ammessi comprende in totale 58.636 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica gli enti del volontariato <(47.522), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (10.372), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (500), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (112) e gli enti gestori delle aree protette (24). In particolare, ai Comuni per il 2019, sono destinati 14,9 milioni di euro (Vedi gli importi).
Le preferenze dei contribuenti: ricerca in testa – L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2019 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 412mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 18,6 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l’Airc superano 1 milione, con oltre 40 milioni di euro di beneficio. In totale, l’importo destinato all’Airc nel settore della ricerca scientifica e della ricerca sanitaria, ammonta a 58,6 milioni di euro, cui si aggiungono più di 7,7 milioni di euro per le scelte espresse nella categoria del volontariato.

 

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Pubblicati gli importi del fondo funzioni fondamentali degli enti locali

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il decreto del 24 luglio 2020 di riparto del Fondo di 3,5 miliardi di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
La quota spettante agli enti di cui al comparto comuni pari a 3 miliardi di euro è ripartita secondo quanto specificato nella allegata tabella A.
La quota spettante agli enti di cui al comparto province e città metropolitane pari a 0,5 miliardi di euro è ripartita secondo quanto specificato nella allegata tabella B.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Rilancio, la nota di lettura di ANCI-IFEL

Pubblichiamo la nota di lettura di ANCI-IFEL sui principali contenuti del DL“Rilancio” (dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). In materia di finanza locale si segnalano le seguenti disposizioni di maggior interesse:

  • Assegnazione di fondi a ristoro delle perdite di gettito da emergenza (artt. 106, 177, 180 e 181)
  • Proroga dei bilanci (art. 106, comma 3-bis)
  • Proroga dei termini per alcuni adempimenti, affinché acquistino efficacia, dalla data di pubblicazione, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI (art. 106, comma 3-bis)
  • Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (art. 106-bis)
  • Anticipazioni risorse province e città metropolitane (art. 108)
  • Rinvio termini bilancio consolidato (art. 110)
  • Fondo per i comuni ricadenti nei territori particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e altri territori interessati da ordinanze di chiusura regionali, artt. 112 e 112-bis)
  • Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio a cura della giunta e esclusione rendicontazione contributi e trasferimenti ex art. 158 TUEL (art. 112-bis, comma 4)
  • Semplificazione rinegoziazione mutui (art. 113)
  • Differimento dei termini per l’avvio lavori, oggetto dei contributi per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche (art. 114)
  • Deroghe alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 114-bis)
  • Liquidità a sostegno dei pagamenti dei debiti commerciali (artt. 115-116)
  • Assunzioni di personale enti in dissesto (art. 118-bis)
  • Riduzione aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria (art. 118-ter).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mancato reintegro dell’anticipazione di tesoreria e/o dei fondi a destinazione vincolata certificano lo squilibrio di cassa

Gli enti che a fine esercizio non abbiano restituito l’anticipazione di tesoreria e/o che non abbiano interamente reintegrato le entrate a destinazione vincolata dovranno considerarsi in squilibrio di cassa. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 60/2020/PRSP all’esito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti di un Comune. In particolare, i giudici hanno evidenziato come l’utilizzo reiterato dell’istituto dell’anticipazione di tesoreria determina la perdita del carattere di operazione eccezionale, utilizzata per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee, per divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese.
L’utilizzo improprio dell’anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) può rappresentare, in sostanza, una elusione dell’art.119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. Elusione che rischia di divenire reale laddove il ricorso all’anticipazione di tesoreria sia ormai “strutturale”. Inoltre, l’anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell’esercizio, integra una fattispecie simile ad un vero e proprio “mutuo” atipico destinato a finanziare spese correnti.
Pertanto, non si è in presenza di un semplice disallineamento temporale ma di una sofferenza cronica dovuta alle tipologie di entrata con cui si costruiscono gli equilibri di bilancio.
Allo stesso modo, le entrate a destinazione vincolata, seppur temporaneamente utilizzate per il pagamento di spese correnti, in conformità all’art.195 TUEL, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa. Tali fondi vengono, infatti, reperiti dall’Ente per finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o distrazione per gli scopi a cui sono state destinate potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili, oltre alla mancata realizzazione delle medesime finalità.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Province e Città metropolitane: Regole e facoltà nell’utilizzo dell’avanzo al bilancio di previsione

“Le disposizioni di cui all’art. 1 – ter del D.L. n. 78/2015, all’art. 1, comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del D.L. n. 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2020 a seguito di richiesta di parere formulato dall’Unione Province d’Italia inerente alle modalità di impiego, da parte elle Province, dell’avanzo destinato con riferimento alle deroghe introdotte per gli esercizi 2015 e 2016 dal D.L. 78/2015 (art. 1- ter) e dalla legge 208/2015, art. 1, comma 756 (disposizioni derogatorie rivolte a facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015 – 2016 e 2017 nel rispetto gli equilibri finanziari).
Il D.L. 78/2015, all’art. 1-ter ha previsto la possibilità per le Province e Città metropolitane di predisporre il bilancio di previsione per il solo esercizio 2015, anziché per l’intero triennio. Inoltre, al comma 2, ha previsto la possibilità dell’applicazione dell’avanzo destinato al bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, fin dalla previsione iniziale. Tali facoltà sono state poi riconfermate per l’esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità n. 208/2015 (art. 1, comma 756). Inoltre, a differenza di quanto previsto dal citato D.L. n. 78/2015, la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto anche la possibilità di utilizzo dell’avanzo libero. Tali disposizioni sono state poi reiterate anche per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 50/2017. Proprio in merito all’utilizzo dell’avanzo destinato (per le spese di investimento) ai fini dell’equilibrio di bilancio, la Corte ha escluso la possibilità di dequalificare le risorse destinate ad investimenti a risorse liberamente utilizzabili per la gestione corrente. La deroga concessa si limita a consentire l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione prima dell’approvazione del rendiconto, ferma restando, però, la disciplina dell’entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conti pubblici, firmato protocollo d’intesa Corte dei conti -CNDCEC

La Corte dei conti e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a “porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la formazione dei soggetti che operano nei settori finanziari ed economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione”.
A firmare l’accordo sono stati il Presidente dell’Istituto Angelo Buscema e il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani.
Secondo quanto previsto dal protocollo, numerosi sono gli ambiti di comune interesse, come il controllo sugli enti pubblici e sugli enti territoriali e locali, la giustizia tributaria e il controllo sull’uso dei fondi europei.
L’accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio nazionale dei commercialisti (14 febbraio 2021).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION