PagoPA, necessario rinvio e supporto ai Comuni

L’art, 1, comma 8 del DL 162/2019 (decreto milleproroghe), nel novellare l’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giungo 2020 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA.
L’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale. In particolare, il comma 2 del medesimo art. 5 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) mettesse a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Dall’inizio del 2020 è diventata operativa la nuova Società “PagoPA S.p.A.”, interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese, contribuendo alla trasformazione e allo sviluppo dei servizi digitali.
In vista della scadenza del prossimo 30 giugno, con una nota congiunta del 16 aprile 2020 il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e l’amministratore Unico della PagoPA S.p.A. hanno ricordato, agli enti creditori soggetti al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che “le attuali norme impongono l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione”, sollecitando gli enti ad interrompere l’utilizzo di strumenti di incasso non più aderenti alla normativa vigente, con la sola eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit (SDD).
Non si è fatta attendere la risposta dell’ANCI che ha evidenziato che è necessario prevedere invece “specifiche azioni di accompagnamento delle amministrazioni all’adozione di pagoPA, che comprendano servizi gratuiti per l’intermediazione dei Comuni meno attrezzati nonché tempistiche sostenibili per gli adempimenti”. A maggior ragione, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 richiede oggi il differimento dei termini per l’adozione della piattaforma e un piano di dispiegamento che tenga conto delle oggettive difficoltà incontrate da molte amministrazioni nell’adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA.
Al riguardo, ANCI e IFEL avevano già evidenziato come i nuovi termini del 30 giugno 2020 previsti dal decreto Milleproroghe fossero insufficienti per l’entrata a regime dell’innovazione, considerato che “il numero delle amministrazioni, non solo locali, effettivamente operative sulla piattaforma continuava ad essere ampiamente inferiore alle attese. Secondo dati AgID, a ottobre 2019 solo per il 5% dei Comuni si registravano più di 1.000 pagamenti. Alla stessa data non tutte le Regioni e le PA centrali risultavano pronte”.
Si ricorda che il mancato adempimento delle PA incide sulla misurazione e valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cancellazione di impegni finanziati da FPV da iscrivere nell’allegato a/2 relativo alle quote destinate

Con la Faq 34 pubblicata in data 24 aprile 2020, la Commissione Arconet fornisce risposta ad un quesito volto ad appurare in quale colonna dell’allegato a/2, relativo all’elenco analitico delle quote destinate agli investimenti, occorre indicare le cancellazioni effettuate nell’esercizio N (2019) di impegni finanziari finanziati da FPV in c/capitale, a seguito approvazione del rendiconto N-1 (2018), le cui economie contribuiscono positivamente al risultato di amministrazione destinato agli investimenti.
Arconet richiama preliminarmente il principio contabile applicato concernente la programmazione e in particolare il punto 13.7.3, che disciplina puntualmente la modalità di redazione dell’allegato a/3 riferito all’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, che per comodità parzialmente si riporta:

“…

  • lettera c) – “Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’importo degli impegni imputati all’esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.  La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata,da entrate accertate libere e dall’avanzo libero;
  • lettera d) – “Fondo plurien. vinc.  al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti.  La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero;
  • …”

Per quanto sopra richiamato, Arconet precisa che nella colonna c), dell’allegato a/3, non devono essere rappresentati gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero mentre nella colonna (d), dello stesso allegato, non devono essere indicate le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata da entrate accertate libere e dall’avanzo libero.
Le eventuali cancellazioni di impegni nell’esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate agli investimenti, dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’esercizio N devono essere rappresentati nella colonna (c) dell’allegato a/3 che risulterà pertanto ridotta di pari importo determinando un pari incremento delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell’esercizio N.
Non devono essere indicate le cancellazioni degli impegni effettuate prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
Da ultimo, Arconet chiarisce che al fine di garantire la coerenza dei dati nello schema di rendiconto e la continuità tra esercizi, il principio contabile applicato sopra richiamato, precisa che la colonna (a) del prospetto in parola deve essere uguale all’ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera (f) dell’allegato a/3 del rendiconto dell’esercizio precedente

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione per l’attribuzione dei contributi connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2020

Con decreto del Ministero dell’Interno del 20 aprile 2020 sono state approvate le modalità di certificazione per la comunicazione dei dati dei servizi gestiti in forma associata nell’anno 2020 da parte delle unioni e delle comunità montane. La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige nonché quelle appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano.
La trasmissione della certificazione dovrà avvenire in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati). Il termine ultimo per l’invio della certificazione è previsto per il 30 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto risorse statali per le fusioni e/o incorporazioni di comuni per l’anno 2020

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato di oggi 23 aprile, rende noto che è stato effettuato il riparto del contributo straordinario spettante agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.
Il riparto del contributo è avvenuto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’Interno del 25 giugno 2019 (G.U. n. 152 del 1°luglio 2019). In particolare, l’entità del contributo è stata determinata applicando il criterio previsto all’articolo 2 comma 2 del decreto: …” Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità…”
L’effettiva erogazione delle risorse verrà disposta nei prossimi giorni nella misura di circa il 99% della spettanza per l’insufficienza della cassa disponibile già peraltro richiesta al competente Ministero dell’economia e delle finanze.

 

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Comuni montani, riparto dell’incremento di 2 milioni di euro del FSC per l’anno 2020

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 aprile 2020, sono state definite, per gli anni dal 2020 al 2022, le modalità di individuazione dei comuni beneficiari (montani o parzialmente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna) ed i criteri di riparto delle risorse incrementali, pari a 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, al fine di compensare l’importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell’IMU di loro spettanza (art. 1, comma 551 della legge n. 160/2019).

 

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Vincolo di cassa per i proventi da alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione 31/2020, ha chiarito che i proventi delle alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP), costituiscono entrate vincolate a destinazione specifica, ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d) del D.lgs. 267/2000 (TUEL), per le quali opera il regime vincolistico anche in termini di cassa, impresso dal legislatore a detti proventi. A tale esito conducono, tra l’altro:

  • la disciplina del 1993, che prevede il versamento di tali introiti in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell’articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130
  • l’art. 13 del D.L. n. 112/2008 come novellato nel 2014, che impone un vincolo totale (segnalato dall’avverbio «esclusivamente») di tali risorse a un ben definito aggregato di spesa («programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente»).

L’esclusività e la specificità del vincolo impresso ex lege ai proventi in questione escludono in radice la possibilità di ricondurre gli stessi nel novero delle entrate con vincolo di destinazione generica; categoria, quest’ultima, destinata ad accogliere le entrate per le quali sia previsto un vincolo riferito a un ambito di spesa individuato in modo ampio, in linea con l’esemplificazione («spesa sanitaria») contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 9.2).
La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, aveva già fornito con la deliberazione 31/2015 delle linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal Tuel e del d.lgs. 118/2011, laddove occorre distinguere tra:

  • entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel;
  • entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lett. d);
  • entrate con vincolo di destinazione generica.

Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 (utilizzo di entrate vincolate) e art. 222 (anticipazioni di tesoreria) del Tuel, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa. Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato. I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. L’utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

 

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Contabilizzazione dell’anticipazione del 20% del prezzo per appalti, forniture e servizi

Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. Decreto Sblocca Cantieri, in vigore dal 19 aprile 2019, ha introdotto una serie di modifiche all’attuale D.Lgs. 50/2016. In particolare, l’art. 1 lett. e), intervenendo sull’art. 35, comma 18, riguardante l’anticipazione del prezzo dell’appalto, ha sostituito le parole “dei lavori”, ovunque ricorressero, con la locuzione “della prestazione”, realizzando l’estensione dell’ambito applicativo della disposizione anche per le gare di progettazione e per l’affidamento di forniture e servizi. La ratio della novella normativa è quella di fornire un impulso all’iniziativa imprenditoriale, mirando ad evitare che le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, anche nel campo dei servizi e delle forniture, possano ritrovarsi in condizioni di sofferenza economica nelle fasi iniziali dell’esecuzione di un appalto.
Ne consegue che, entro 15 giorni dall’inizio “della prestazione”, l’Ente dovrà corrispondere un’anticipazione del prezzo, nella misura del 20%, anche sugli appalto di servizi e forniture, così come già avviene per gli appalti di lavori pubblici. In ordine ai riflessi contabili della nuova disposizione, la Commissione Arconet, nella riunione del 12 febbraio u.s., ha ripreso i lavori di approfondimento della questione giungendo alla conclusione che l’anticipazione del 20% prevista dall’art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016 debba essere contabilizzata in conto lavori:

  • in contabilità finanziaria imputandola al titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi;
  • in contabilità economico patrimoniale nei seguenti conti del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato:
    • 2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);
    • 2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni materiali in corso);
    • 3.1.05.01.01.001 Acconti (in caso di acquisizione di beni e servizi. In SP tra le rimanenze).

Al riguardo si richiamano l’articolo 2424 del codice civile e i principi dell’OIC n. 13, n. 16 e n. 24, i quali prevedono:

  • 2424 cc.: le rimanenze di magazzino, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti”.;
  • OIC n. 13: la voce “acconti” di cui all’articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;
  • OIC n. 16: le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;
  • OIC n. 24: le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.

Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere:

  • beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto);
  • acconti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

Allegati: Esempi di contabilizzazione anticipazione elaborati dalla Commissione.

 

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Limiti al riconoscimento del debito fuori bilancio da disavanzo società indirettamente partecipata

Con deliberazione n. 34/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito il proprio parere ad un quesito di un Comune, volto ad appurare la possibilità di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, il debito costituito da disavanzo di una società, indirettamente partecipata, affidataria del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale. L’istanza muove dalle previsioni del contratto di concessione del servizio di gestione della piscina comunale, il quale prevede che in caso di risultato economico negativo della gestione, l’Ente provveda, entro 60 giorni dalla comunicazione del conto consuntivo, al versamento al gestore del suddetto corrispettivo o contributo (volto ad equilibrare il disavanzo di gestione) al netto delle eventuali ritenute di legge.
La Corte, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo di riferimento oltre che degli orientamenti maturati nell’ambito della magistratura contabile, ha ribadito che non è consentita un’indiscriminata riconoscibilità come debito fuori bilancio, tramite la procedura prevista dall’art. 194 TUEL, del disavanzo di un organismo partecipato da un ente locale, che potrà essere oggetto di riconoscimento solo in presenza degli specifici presupposti richiesti dallart. 194, comma 1, lettere b) e c) del TUEL.

 

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Riparto delle risorse finanziarie destinate alle regioni a sostegno dell’associazionismo comunale

Il Ministero dell’Interno rende noto che è stato disposto il riparto a sostegno dell’associazionismo comunale, delle risorse spettanti per l’anno 2020 alle Regioni individuate ai sensi dell’intesa dell’11 febbraio 2020 sancita in sede di Conferenza Unificata. Gli importi attribuiti a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto allegato.

 

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Accordo tra ABI, ANCI e UPI per la sospensione della quota capitale dei mutui

ABI, ANCI e UPI hanno sottoscritto un Accordo per la sospensione per un anno della quota capitale dei mutui degli Enti locali che scadono nel corso del 2020, per consentire agli Enti medesimi di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.  In base all’accordo, potranno chiedere la sospensione gli Enti Locali che al momento della presentazione della domanda non siano sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazioni mafiose; inoltre non possono accedere alla sospensione gli Enti morosi oppure in dissesto che non abbiano deliberato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art. 261 del TUEL. Al termine del periodo di sospensione la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La scadenza del mutuo a seguito di sospensione non potrà superare i 30 anni. Le domande dovranno essere trasmesse alle banche aderenti entro il 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION