Contabilizzazione dell’anticipazione del 20% del prezzo per appalti, forniture e servizi

Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. Decreto Sblocca Cantieri, in vigore dal 19 aprile 2019, ha introdotto una serie di modifiche all’attuale D.Lgs. 50/2016. In particolare, l’art. 1 lett. e), intervenendo sull’art. 35, comma 18, riguardante l’anticipazione del prezzo dell’appalto, ha sostituito le parole “dei lavori”, ovunque ricorressero, con la locuzione “della prestazione”, realizzando l’estensione dell’ambito applicativo della disposizione anche per le gare di progettazione e per l’affidamento di forniture e servizi. La ratio della novella normativa è quella di fornire un impulso all’iniziativa imprenditoriale, mirando ad evitare che le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, anche nel campo dei servizi e delle forniture, possano ritrovarsi in condizioni di sofferenza economica nelle fasi iniziali dell’esecuzione di un appalto.
Ne consegue che, entro 15 giorni dall’inizio “della prestazione”, l’Ente dovrà corrispondere un’anticipazione del prezzo, nella misura del 20%, anche sugli appalto di servizi e forniture, così come già avviene per gli appalti di lavori pubblici. In ordine ai riflessi contabili della nuova disposizione, la Commissione Arconet, nella riunione del 12 febbraio u.s., ha ripreso i lavori di approfondimento della questione giungendo alla conclusione che l’anticipazione del 20% prevista dall’art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016 debba essere contabilizzata in conto lavori:

  • in contabilità finanziaria imputandola al titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi;
  • in contabilità economico patrimoniale nei seguenti conti del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato:
    • 2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);
    • 2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni materiali in corso);
    • 3.1.05.01.01.001 Acconti (in caso di acquisizione di beni e servizi. In SP tra le rimanenze).

Al riguardo si richiamano l’articolo 2424 del codice civile e i principi dell’OIC n. 13, n. 16 e n. 24, i quali prevedono:

  • 2424 cc.: le rimanenze di magazzino, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti”.;
  • OIC n. 13: la voce “acconti” di cui all’articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;
  • OIC n. 16: le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;
  • OIC n. 24: le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.

Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere:

  • beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto);
  • acconti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

Allegati: Esempi di contabilizzazione anticipazione elaborati dalla Commissione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti al riconoscimento del debito fuori bilancio da disavanzo società indirettamente partecipata

Con deliberazione n. 34/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito il proprio parere ad un quesito di un Comune, volto ad appurare la possibilità di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, il debito costituito da disavanzo di una società, indirettamente partecipata, affidataria del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale. L’istanza muove dalle previsioni del contratto di concessione del servizio di gestione della piscina comunale, il quale prevede che in caso di risultato economico negativo della gestione, l’Ente provveda, entro 60 giorni dalla comunicazione del conto consuntivo, al versamento al gestore del suddetto corrispettivo o contributo (volto ad equilibrare il disavanzo di gestione) al netto delle eventuali ritenute di legge.
La Corte, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo di riferimento oltre che degli orientamenti maturati nell’ambito della magistratura contabile, ha ribadito che non è consentita un’indiscriminata riconoscibilità come debito fuori bilancio, tramite la procedura prevista dall’art. 194 TUEL, del disavanzo di un organismo partecipato da un ente locale, che potrà essere oggetto di riconoscimento solo in presenza degli specifici presupposti richiesti dallart. 194, comma 1, lettere b) e c) del TUEL.

 

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Riparto delle risorse finanziarie destinate alle regioni a sostegno dell’associazionismo comunale

Il Ministero dell’Interno rende noto che è stato disposto il riparto a sostegno dell’associazionismo comunale, delle risorse spettanti per l’anno 2020 alle Regioni individuate ai sensi dell’intesa dell’11 febbraio 2020 sancita in sede di Conferenza Unificata. Gli importi attribuiti a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto allegato.

 

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Accordo tra ABI, ANCI e UPI per la sospensione della quota capitale dei mutui

ABI, ANCI e UPI hanno sottoscritto un Accordo per la sospensione per un anno della quota capitale dei mutui degli Enti locali che scadono nel corso del 2020, per consentire agli Enti medesimi di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.  In base all’accordo, potranno chiedere la sospensione gli Enti Locali che al momento della presentazione della domanda non siano sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazioni mafiose; inoltre non possono accedere alla sospensione gli Enti morosi oppure in dissesto che non abbiano deliberato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art. 261 del TUEL. Al termine del periodo di sospensione la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La scadenza del mutuo a seguito di sospensione non potrà superare i 30 anni. Le domande dovranno essere trasmesse alle banche aderenti entro il 15 maggio 2020.

 

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Dissesto finanziario, l’anticipazione di tesoreria non rientra nella competenza dell’OSL

L’art. 255, comma 10 del TUEL, come modificato dall’art. 7, comma 878, lett. b) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018, non compete all’Organismo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL.
L’anticipazione di tesoreria, secondo l’orientamento giurisprudenziale, consente all’ente locale la stabilità necessaria per garantire il regolare corso dei pagamenti. Per tale ragione, l’anticipazione non è considerata una forma di indebitamento (art. 3, comma 17 della n. L. 350/2013) per l’ente locale che vi ricorre, non comportando risorse aggiuntive, ma consente di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
Trattasi di un’obbligazione ex lege finalizzata a consentire agli enti locali in dissesto finanziario di poter disporre di un’anticipazione di liquidità a breve termine per far fronte a improrogabili impegni di spesa corrente. La dichiarazione di dissesto produce l’effetto di superare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.
La questione concernente la competenza o meno dell’OSL alla luce della citata novella legislativa, è stato oggetto di attenzione da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, le quali si sono espresse con diversi pareri resi in merito. In particolare, la Sez. Puglia, con deliberazione n. 96/2019, ha avuto modo di rilevare come la normativa che si è succeduta nel tempo abbia determinato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata (attribuita all’OSL) e quella corrente (attribuita agli organi istituzionali dell’ente). Con riferimento ai compiti dell’OSL, la Sezione ha evidenziato che l’OSL, ai sensi dell’art. 252, comma 4 del TUEL, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (che il consiglio dell’ente locale presenta per l’approvazione al Ministro dell’Interno entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’OSL; art. 259, comma 1) e provvede alla:

  • rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’art. 254);
  • acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, ai sensi dell’art. 255;
  • liquidazione e al pagamento della massa passiva, ai sensi dell’art. 256 (art. 252, comma 4).

Per quanto riguarda la disciplina relativa all’attività di acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento da parte dell’OSL, la Corte ha osservato che l’art. 255 TUEL, dopo aver previsto le attività dell’OSL finalizzate all’accertamento della massa attiva (commi 1-9), identifica ciò che esula dalle competenze della gestione straordinaria (comma 10); si tratta di una previsione che nel corso del tempo ha conosciuto un incremento degli ambiti sottratti all’OSL. In dettaglio, al fine di «assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell’essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica», l’art.1, comma 878, lett. b), della l. n. 205/2017 ha sancito l’esclusione dalle competenze dell’OSL dell’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria.
In virtù del principio generale di irretroattività della legge, la Corte ha stabilito che per effetto della modifica apportata all’art. 255, comma 10 TUEL dalla legge di bilancio 201), dall’1.1.2018 l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria esula dalle competenze dell’OSL. Laddove – a seguito di un dissesto dichiarato entro il 2017 – l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata deliberata nel 2018, l’anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2017 continuerà, invece, a ricadere (ex art. 252, comma 4 TUEL) nel perimetro delle attribuzioni dell’organo straordinario. In tale fattispecie, la ricostituzione di fondi vincolati, in ipotesi diligentemente (ex art. 195, comma 1, TUEL) effettuata dall’istituto tesoriere a seguito della dichiarazione di dissesto ed entro il 31.12.2017, determina un incremento dell’anticipazione di tesoreria da rimborsare, essendo detto incremento immanente nel vincolo sull’anticipazione di tesoreria derivante dall’utilizzo di entrate vincolate (art. 195, comma 3, TUEL). Pertanto il ripiano del relativo indebitamento ricade nella competenza dell’OSL.

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION

Gli oneri di smaltimento di arredi scolastici gravano sul bilancio comunale

Con deliberazione 28/2020/PAR, la Corte dei conti, Sezione Puglia, in risposta ad una richiesta di parere diretto a conoscere se la spesa necessaria per sostenere l’onere dello smaltimento di arredi scolastici, non più utilizzabili, delle scuole di I grado debba gravare sul bilancio comunale ha evidenziato che spetta all’ente locale proprietario curare anche la fase della loro dismissione e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri. La scuola, invece, provvederà per i propri beni in conformità con quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga termini per il Sistema di qualificazione per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel corso dell’adunanza del 4 marzo 2020, ha fornito alle SOA autorizzate alcune indicazioni utili a superare le difficoltà organizzative per gli operatori economici, derivanti dall’introduzione delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, che hanno ridotto l’operatività di Amministrazioni e Enti pubblici incluse nelle aree territoriali individuate dal D.p.c.m. del 25 febbraio 2020, maggiormente interessate dall’emergenza sanitaria. L’Autorità ritiene che la richiesta formulata da GENERALSOA sia meritevole di accoglimento e, pertanto, che sia necessario fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione interessati, aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, ammettendo che, per tali contratti, la sospensione dell’istruttoria possa estendersi fino ad un massimo di 150 gg (centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall’art. 76, comma 3, del d.p.r. 207/2010. Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, purché aventi sedi legali e operative nelle regioni individuate dal citato d.p.c.m., o che, ai fini della qualificazione, abbiano esibito dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche situate nelle medesime regioni. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, competerà alle SOA valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari. Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.(comunicato del 4 marzo 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION