Riparto acconto delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni enti locali, per l’anno 2021

Con comunicato del 19 aprile 20201, il Ministero dell’interno rende noto che è stato firmato il DM del 14 aprile 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il  Riparto dell’accanto delle risorse incrementali, pari a 200 milioni di euro a favore dei comuni ed a 20 milioni di euro a favore di province e città metropolitane, per l’anno 2021, del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, previsto dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
Per le province e le città metropolitane I criteri e la modalità di riparto dell’acconto tengono conto della differenza reale di perdita di gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto (RCA) e dell’imposta provinciale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (IPT) anni 2020 – 2019, attribuendo il valore zero in caso di incrementi, nonché della determinazione del peso di ciascun ente, sulla base del peso della perdita rilevata nel comparto. Per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, i criteri e modalità di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106 (d’ora in avanti “Tavolo di confronto”), decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene, tra l’altro, la stima delle variazioni del reddito imponibile ai fini dell’addizionale comunale IRPEF (RIAI). Il Tavolo di confronto, tenendo conto delle risorse disponibili, ha espresso l’orientamento di procedere al riparto dell’acconto 2021 finalizzando le risorse disponibili in due macro ambiti di riparto:
1. 130 milioni di euro, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto di cui alla metodologia adottata in sede di riparto del saldo 2020 del fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2020, Allegato A – Nota metodologica Comuni), con aggiornamento delle informazioni relative alle entrate ai dati relativi a tutto l’anno 2020;
2. 70 milioni di euro, sulla base di una stima della riduzione del gettito 2021 relativo all’addizionale comunale IRPEF, principalmente dovuta alla traslazione sul 2021 degli effetti della crisi del 2020. A legislazione vigente, infatti, è previsto che il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo. Il versamento a titolo d’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile dell’anno precedente. Il versamento a titolo di saldo è effettuato l’anno successivo sulla base del reddito imponibile dell’anno cui si riferisce e tenendo conto dell’aliquota effettivamente deliberata dal comune e dell’acconto già versato. È presumibile, pertanto, che gli effetti economici della crisi epidemiologica del 2020 possano manifestarsi sul gettito dell’addizionale comunale versato nel 2021, che riflette nella gran parte quanto dovuto per l’anno precedente.

Nota metodologica (all. a)
Riparto acconto – Comuni (all. b)
Riparto acconto – Province e Città metropolitane (all. c)

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato il Documento di Economia e Finanza 2021

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 aprile scorso, ha approvato il Documento di Economia e Finanza (Def) 2021, nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). Nel comunicato diffuso dal Governo, per l’anno in corso la Commissione europea ha deciso l’applicazione della cosiddetta general escape clause (GEC), per assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra nell’ambito del proprio bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergenza epidemica e delle misure per contrastare gli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del Covid-19. L’applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine, sebbene essa non sospenda l’applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, né le procedure del semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale.
Con la relazione, il Governo richiede quindi l’autorizzazione al Parlamento al ricorso all’indebitamento per l’anno 2021 di 40 miliardi di euro e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033, principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici.
Le risorse aggiuntive a valere sul 2021 (40 miliardi di euro) saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di sostegno all’economia e alle imprese, in particolare per sostenere i lavoratori autonomi e le imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio. Il prossimo provvedimento, inoltre, destinerà risorse al rafforzamento della resilienza delle aziende più colpite, a misure per garantire la disponibilità di credito e per sostenere la patrimonializzazione delle imprese.
Le risorse a valere sul periodo 2022-2033 saranno utilizzate per definire un ulteriore insieme di interventi dedicati essenzialmente agli investimenti complementari al PNRR, che il governo considera centrali per dare impulso alla crescita economica dei prossimi anni.
Considerata la natura degli interventi programmati, il quadro macroeconomico complessivo previsto dal Documento di economia e finanza 2021 prevede che nel 2021 la crescita del PIL programmatico arriverà al 4,5%. Nel 2022 il PIL crescerà del 4,8%, per poi crescere del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024.
Considerando la nuova richiesta di autorizzazione all’indebitamento approvata e quanto già autorizzato in precedenza, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stimato all’11,8% nel 2021, un livello elevato dovuto alle misure di sostegno all’economia e alla caduta del PIL. Il rapporto deficit/PIL scenderà al 5,9% nel 2022, al 4,3% nel 2023 e al 3,4% nel 2024. Nel 2025 il rapporto tornerà sotto il 3%. Il nuovo livello del debito pubblico è stimato al 159,8% del PIL nel 2021, per poi diminuire al 156,3% nel 2022, al 155% nel 2023 e al 152,7% nel 2024.

ANCI, Fondi diretti ai Comuni per centrare l’obiettivo del rilancio

“Anche la Corte dei conti, nell’audizione in Parlamento, ha riconosciuto il ruolo dei Comuni per l’attuazione del Recovery plan: in questi anni sono aumentati gli interventi di nostra competenza, rilevano i giudici contabili, dal 2012 a oggi sono stati attivati oltre 185 mila progetti, con un incremento del 30 per cento nel periodo tra il 2018 e il 2019. Destinare i finanziamenti direttamente ai Comuni è essenziale se si vuole che il piano nazionale di ripresa e resilienza si traduca rapidamente in interventi e azioni”. Lo dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.
“Nel corso delle riunioni con il governo sul Pnrr che si sono tenute in questi giorni, noi sindaci abbiamo ribadito quanto il nostro ruolo sia fondamentale per la riuscita dell’impresa del rilancio. I Comuni possono e vogliono contribuire allo sforzo dell’intero Paese per rialzarsi. Per cogliere un obiettivo ambizioso e vitale, è indispensabile che i Comuni siano destinatari diretti di alcuni fondi e che si garantisca un iter snello delle procedure di spesa. Il piano si sta delineando. Aspettiamo di conoscere il dettaglio rispetto alla governance che ci auguriamo assicuri investimenti tempestivi e una ricaduta efficace di sviluppo sui territori”.
Alla riunione con il governo è intervenuto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha ribadito l’importanza di assegnare fondi diretti ai Comuni, dal punto di vista del suo ruolo di coordinatore delle Città metropolitane. “Guardiamo con favore alla particolare attenzione che il governo attribuisce alla mobilità sostenibile, ma le risorse vanno destinate a Comuni e Città senza intermediazioni di altri livelli istituzionali, per evitare ritardi e colli di bottiglia”. Anche secondo il sindaco di Firenze, le aree urbane saranno il vero banco di prova per misurare l’efficacia dell’impatto complessivo di tanti progetti di mobilità sostenibile. “Perché la spesa sia efficace occorre da un lato facilitare assunzioni di professionalità adeguate in deroga alle procedure ordinarie, dall’altro assicurare procedure semplici per passare rapidamente dal progetto al cantiere” (fonte Anci).

Conversione DL Sostegni: rendiconti 2020 al 31 maggio e salvaguardia equilibri al 30 settembre

In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, nonché dell’opportunità
di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all’anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell’utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto dei ministero dell’Economia e delle finanze del 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.
Per gli stessi motivi di cui al comma 1-bis, per l’esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all’articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021». È quanto prevede l’emendamento 30.27 – Ferrari, Pittella – presentato al DDL di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Revisori enti locali, raccomandazioni in materia di equo compenso

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) raccomanda ai revisori di non accettare incarichi che prevedono compensi manifestamente inadeguati e iniqui, con invito a segnalare al Consiglio nazionale, per il tramite degli Ordini di appartenenza, offerte di compensi al di sotto del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore (e per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e Città Metropolitane sino a 400mila abitanti, al di sotto dell’80% del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza).
Sono le raccomandazioni formulate dal CNDCEC per contrastare la proliferazione di episodi caratterizzati dalla proposta di compensi manifestamente e obiettivamente inadeguati a fronte dell’attività di revisione economico finanziaria negli enti locali, in quanto inferiori al livello minimo idoneo a consentirne la compatibilità con il principio del cd. equo compenso. Il documento ricorda come la disciplina in vigore non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione, da parte dell’ente locale, in misura oggettivamente incongrua rispetto alla delicatezza della funzione di revisione. Pur in assenza di un obbligo di legge che lo vincoli a non scendere al di sotto di un determinato limite, l’accettazione di un compenso irrisorio, o comunque inadeguato, espone il revisore a ripercussioni sul piano deontologico: l’assunzione dell’incarico sostanzialmente in perdita compromette infatti la tutela del decoro professionale e svilisce a livello economico la prestazione resa dal revisore, a detrimento dell’intera Professione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 58/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità  per l’Ente di contrarre mutuo nell’anno 2021 – essendo stato verificato ex ante dalla Ragioneria Generale dello Stato il pareggio di cui all’art. 9 L.243/2020 a livello di comparto per il biennio 2020/2021, preso atto che la circolare specifica che l’Ente territoriale non deve rispettare il vincolo di cui al medesimo articolo ma deve esclusivamente rispettare gli equilibri di cui al d.lgs. 118/2011 così come previsto dall’art. 1 c. 821 L. 145/2018 – ritiene che il quesito formulato dal comune vada risolto secondo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 20/2019 secondo cui: “Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).
I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.  Per la Sezione, la circolare, richiamata nella richiesta di parere, adottata dal Ministero dell’economia e delle finanze al fine di fornire “chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali”, essendo un atto privo di rilievo normativo e a carattere
interno, con il quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito la propria interpretazione delle norme di riferimento, non incide sul quadro normativo analizzato dalle Sezioni riunite per la formulazione del principio di diritto richiamato.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, questionario sul rendiconto 2020

Con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sul rendiconto della gestione 2020. Le linee guida rappresentano, come noto, un riferimento per le attività di controllo demandate ai Collegi dei revisori dei conti degli enti locali, nell’ottica di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno. Le “Linee guida” intervengono in un quadro di finanza pubblica caratterizzato dall’emergenza sanitaria, in ragione della quale sono stati assunti dal Governo numerosi provvedimenti, fra i quali quelli volti ad alleggerire, mediante rinvii e sospensioni, gli adempimenti fiscali a carico dei cittadini e degli enti. Se da una parte gli enti sono chiamati ad una attenta valutazione dell’incidenza di tali provvedimenti sulla gestione finanziaria, dall’altra il ruolo dell’Organo di revisione diventa ancor più rilevante nell’ottica di un equo contemperamento tra le finalità degli anzidetti provvedimenti e l’esigenza di mantenimento degli equilibri, anche prospettici, di bilancio. La struttura del questionario è stata mantenuta conforme a quella dell’esercizio precedente (salvo un’integrazione delle domande preliminari con un “focus” sugli effetti connessi all’emergenza sanitaria riscontrabili nella gestione 2020), nell’ambito della quale le domande e i quadri contabili vengono modificati in coerenza con le novità nel frattempo intervenute.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, niente questionario sul bilancio di previsione 2021-2023

La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR, nell’approvare le “Linee di indirizzo”, cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, ha ritenuto di non procedere all’adozione dell’annesso questionario sul bilancio di previsione 2021-2023. Dopo un excursus di inquadramento normativo che ha caratterizzato la gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli enti territoriali, per effetto della crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – pur considerando le difficoltà del periodo emergenziale – ribadisce l’esigenza che si proceda nel percorso di miglioramento della qualità delle informazioni contenute nei bilanci degli Enti che costituiscono una componente primaria del conto della pubblica amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributi straordinari per le fusioni di comuni

È stato predisposto, per l’anno 2021, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la finanza locale, il riparto dei contributi straordinari spettanti agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Nell’attribuzione di tali risorse sono stati osservati le modalità e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019 (G.U. n.152 del 1°luglio 2019).
L’entità del contributo è stata determinata applicando quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto soprarichiamato che recita testualmente: “Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità.”
È, dunque, in fase di predisposizione il decreto per l’erogazione effettiva delle risorse assegnate. Gli enti beneficiari del contributo risultano essere 101, per un totale di risorse assegnate pari ad euro 76.549.370,00.
– Tabella delle fusioni 2021

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Certificazione 2020 delle risorse straordinarie Covid-19

IFEL ricorda che sono stati attivati sull’applicativo web Pareggio di Bilancio i modelli della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente le perdite di gettito e le maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato nel 2020.
Per agevolare sul piano operativo il lavoro di certificazione richiesto agli enti locali si riporta il link dove poter reperire, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto n. 59033 del 1° aprile 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, che sostituisce integralmente il precedente decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 (e i relativi allegati) e i modelli in formato excel della richiamata certificazione. Per le medesime finalità si riporta anche il link ai dati definitivi relativi alle voci di entrata IMU-Tasi, IMI-IMIS e Addizionale comunale all’Irpef, le quali nel predetto Modello COVID-19 sono valorizzate tramite la fonte F24 in luogo degli accertamenti a consuntivo 2019 e 2020, anticipati negli scorsi giorni sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.
Al fine di facilitare l’esercizio di simulazione della certificazione COVID-19, si ritiene importante evidenziare che sono stati inseriti provvisoriamente nella piattaforma del modello COVID-19 i dati BDAP-DCA per l’anno 2020 trasmessi dal singolo ente in stato di approvazione provvisorio (preconsuntivo o approvato dalla Giunta). A tal proposito, si informa che in data 9 aprile 2021 sono stati aggiornati nell’applicativo i modelli COVID-19 dei soli enti che non hanno ancora acquisito/scaricato il modello della certificazione, pertanto si invitano gli enti che hanno già acquisito il modello COVID-19 a riacquisirlo ex novo. Naturalmente, in assenza dei dati provvisori (o a correzione di essi), i dati relativi al 2020 sono inseribili manualmente dagli operatori degli enti locali.
Sono disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio / Certificazione Covid 19 apposite FAQ. Si ricorda, infine, che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 sono tenuti, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, alla trasmissione della certificazione firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, pena la rilevante sanzione di cui al comma 830 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).