Corte dei conti, gestione attiva della liquidità

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 116/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per l’ente di investire temporaneamente, con un orizzonte temporale di breve/medio termine, parte delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria al fine di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di tesoreria, ritiene incompatibile con il vigente sistema di tesoreria unico il ricorso alla gestione attiva della liquidità, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021), salvo che non rientrino tra le eccezioni di cui al terzo periodo dell’art. 35, co. 8, del decreto legge n. 1/2012.
La Sezione ricorda come il sistema di tesoreria abbia subito una radicale riforma ad opera del decreto legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27/2012, che, all’art. 35 (così come modificato, da ultimo, dalla legge di bilancio 2018 – legge n. 205/2017), ha previsto la sospensione della tesoreria mista e l’introduzione del sistema di tesoreria unica, limitando, quindi, l’attività dei tesorieri comunali alla cura dei pagamenti e delle riscossioni, senza possibilità di gestire la liquidità dell’ente. Il riafflusso nella tesoreria statale delle disponibilità liquide degli enti ed organismi pubblici, seppur per un periodo transitorio, trova il suo fondamento nell’attuazione di una politica di risanamento dei conti pubblici e di contrasto alle le forti tensioni sui titoli di debito pubblico. La reintroduzione del regime di tesoreria unica, di cui all’art. 1 della legge 720/1984, non limita l’autonomia di regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite e non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria, in quanto non frappongono ostacoli all’effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione di regioni ed enti locali (Corte Cost. sentenza n. 311/2012). Secondo l’attuale disciplina, come peraltro chiarito dalla Circolare MEF n. 11 del 24 marzo 2012, sono esclusi dal circuito di tesoreria unica statale i titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito, nonché gli investimenti temporanei di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico. Tali somme restano depositate presso il tesoriere/cassiere dell’ente, ovvero presso altro istituto bancario (art. 35, comma 8, terzo periodo).
Pertanto, laddove gli amministratori del bilancio comunale – sia organi politici che organi gestionali –  agiscano in buona fede con scelte conformi ai canoni professionali del bonus pater familias, non possono trarre alcuna ragione né di timore né di inibizione al compimento di atti di gestione, purchè siano fondati sulla ragionevole ricognizione del quadro normativo e sull’analitica ricostruzione istruttoria dei profili circostanziali rilevanti per l’esercizio della discrezionalità, coperta in ogni caso dalla riserva d’amministrazione ex art. 97 della Costituzione della Repubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Anticipazione di liquidità, nota IFEL sull’impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulla sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL recato dal dl 162/2019 (art. 39-ter, co. 2 e 3). La nota ricostruisce gli effetti restrittivi della sentenza CCost n. 4/2020, nonché gli ulteriori effetti della nuova sentenza n. 80/2021, sulla quale l’ANCI sta sollecitando un urgente intervento che permetta la chiusura dei bilanci di previsione per i numerosi enti coinvolti.

 

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Associazionismo comunale: riepilogo risorse regionali concesse nell’anno 2020

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione dell’8 aprile, ha approvato la tabella relativa alle risorse regionali concesse per la gestione associata di funzioni comunali nell’anno 2020.
L’identificazione delle risorse regionali è necessaria per determinare poi il riparto del Fondo per l’associazionismo intercomunale relativo all’anno 2021.
La tabella è sta infatti trasmessa al Direttore Centrale della Finanza locale del ministero dell’Interno proprio perché si arrivi al  riparto dei fondi statali a sostegno dell’associazionismo intercomunale, come definita dall’articolo 4 dell’intesa n. 936 della Conferenza Unificata del 1° marzo 2006, per le Regioni che hanno presentato domanda di accesso al fondo, come individuate nella seduta della Conferenza Unificata del 25 marzo u.s..

 

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Contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva, anno 2021

Il Ministero dell’Interno rende noto che è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 3 maggio 2021, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di assegnazione agli enti locali del contributo a  copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, per l’anno 2021.
Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n. 160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, è stata formata la graduatoria contenuta nell’allegato 2 del ripetuto decreto interministeriale dalla quale si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 128.000.000,00 per l’anno 2021, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dal n. 1 al n. 1118 della stessa graduatoria.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti numeri:
06/46548190 – pasqualelucio.franciosi@interno.it
06/46548156 – amelia.mazzariello@interno.it
06/46548369 – daniela.secondini@interno.it

Decreto del 3 maggio 2021 – Allegato A
Decreto del 3 maggio 2021 – Allegato B

 

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5 mln per i comuni di confine e per i comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori

È stato firmato il 22 aprile 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori, di cui all’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Secondo quanto previsto nella nota metodologica, ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell’anno 2020:
a) Comuni costieri:
1. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane;
2. numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per l’attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti
vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo è calcolata nella misura del 50%,
rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse;
b) Comuni di frontiera terrestre:
1. numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero);
2. numero di respingimenti effettuati presso il confine italo-francese a seguito del ripristino della frontiera.
La partecipazione al fondo è circoscritta ai comuni che sono stati interessati da flussi non inferiori alle 50 unità nell’arco dell’intero anno solare. Sul totale delle quote destinate a ciascuno dei due sottogruppi di cui alle lettere a) e b) secondo i criteri sopraindicati, pari rispettivamente a 2.830.747,04 € per i comuni costieri e 2.169.252,96 € per i comuni di frontiera terrestre, è introdotto un tetto massimo del 30%.

 

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Rimborso IVA sul trasporto pubblico locale

La Direzione Centrale della Finanza locale, con apposito comunicato, informa che il 14 maggio 2021 provvederà alla chiusura della procedura informatica per l’inserimento dei certificati (modello “B”) relativi all’IVA sul trasporto pubblico preventivo anno 2021. Nella stessa data verrà disposta la chiusura della procedura informatica per l’inserimento dei certificati (modello “B1”) concernenti l’IVA sul trasporto pubblico saldo anno 2020.
L’acquisizione dei predetti certificati si rende necessaria per stabilire l’esatto ammontare del contributo da pagare entro il 30 giugno 2021 (modello “B”) nonché del contributo da erogare entro il 30 novembre 2021 (modello “B1”).
A tal riguardo è stato riscontrato che negli ultimi anni le risorse stanziate per tale finalità non sono sufficienti a far fronte alle richieste pervenute, circostanza più volte rappresentata al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, al fine di rideterminare le risorse da allocare, all’inizio dell’esercizio finanziario con la legge di bilancio, sul capitolo di spesa pertinente.
Considerato che anche per il corrente esercizio finanziario il MEF non ha tenuto conto di quanto segnalato dalla Direzione Centrale e, preso atto che le richieste di contributo dovrebbero essere nettamente superiori alle risorse attualmente assegnate sul capitolo di spesa, questo almeno si evince dai dati seppur parziali in possesso dell’Ufficio, l’unica possibilità di apportare correttivi è rappresentata dall’emanazione della prossima legge di assestamento al bilancio dello Stato anno 2021.
Vista l’imminente predisposizione degli atti propedeutici per l’emanazione della citata legge di assestamento, la Direzione invita gli enti a voler trasmettere, con assoluta precisione, i dati relativi alla certificazione in questione al fine di formulare una richiesta di variazione, sia in termini di competenza che di cassa, per l’attribuzione di ulteriori risorse.

 

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La Consulta boccia di nuovo la normativa sulle anticipazioni di liquidità

Dopo la sentenza n. 4 del 28.1.2020 con la quale è stato dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 6, del DL. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017 per contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, la Consulta, con la recente Sentenza n. 80/2021, interviene nuovamente sulla disciplina dell’anticipazione di liquidità, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, commi 2 e 3, del DL 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.
L’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, introdotto a seguito della sentenza n. 4/2020, dispone: “1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio”. La norma consente agli enti locali di sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione del finanziamento della quota capitale oggetto di restituzione annuale, mediante la contropartita da stanziare in entrata sub specie di “utilizzo del risultato di amministrazione” (espressione che designa, in sostanza, un mero accantonamento contabile utile a preservare il pareggio finanziario di competenza), operando simmetricamente alle registrazioni contabili che consentono di neutralizzare gli effetti dell’accertamento dell’anticipazione nell’esercizio della sua concessione.
Secondo i giudici costituzionali il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l’effetto di esonerare l’ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall’anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità. Tale meccanismo, in quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per la quantificazione del deficit e del livello di indebitamento, nonché per la definizione dell’equilibrio di bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.
Il meccanismo prefigurato dal comma 2 dell’art. 39-ter integra una violazione del principio di responsabilità democratica, in quanto, in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del mandato elettorale, ne introduce uno che consente di differire l’accertamento dei risultati, ivi compresa l’indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione dello stesso. Inoltre, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell’anticipazione di liquidità, tale differimento comporta il trasferimento dell’onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, senza che a queste ultime venga trasmesso alcun beneficio connesso all’utilizzazione di beni durevoli di investimento. Le disposizioni del comma 3 dell’art, 39-ter, prevedendo invece che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l’anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già inscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell’anticipazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Consultazioni elettorali 2021, dalla Camera l’OK definitivo

La Camera dei deputati ha approvato con 376 voti a favore e 28 contrari il ddl di conversione del decreto-legge del 5 marzo 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. Il provvedimento differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 su tutto il territorio nazionale, nonché dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio. Contestualmente dispone che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica che di lunedì e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali.
In deroga alla normativa elettorale vigente, il differimento del turno elettorale e le altre disposizioni si riferiscono alle seguenti procedure elettorali previste per l’anno in corso:
• elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
• elezioni ordinarie delle amministrazioni comunali (conseguenti alla scadenza naturale del mandato degli organi in carica);
• elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia;
• elezioni per il rinnovo delle elezioni comunali in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
• elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
• elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato.
Nel corso dell’esame del Senato è stato inserito, tra l’altro, il nuovo art. 3-ter che prevede che, per l’anno 2021,  non siano irrogate le sanzioni per mancato adempimento all’obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco, ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

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Ulteriore erogazione del Fondo di solidarietà comunale

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 29 aprile, informa che, a seguito del perfezionamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2021 recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021”, il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale) ha provveduto ad erogare l’acconto del citato Fondo, corrisposto nella misura del 66% dell’importo dovuto. I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del Ministero dell’economia e delle finanze (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. L’erogazione ha riguardato 6.506 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per un totale erogato pari ad euro 4.251.033.504,63.

 

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Rinvio rendiconto 2020 e bilancio 2021 al 31 maggio

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 aprile, ha approvato decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già deliberata, il testo interviene al fine di posticipare alcuni termini di prossima scadenza. Tra le misure del provvedimento la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio.
Di seguito una sintesi di alcune delle principali previsioni di interesse per gli enti locali:
Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020.
Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.
Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo.
Smart working nella Pubblica Amministrazione: fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche – valorizzando l’esperienza acquisita nella organizzazione e nell’espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia – potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dall’articolo 263 del Dl 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Si avvia, quindi, un percorso di ritorno alla normalità, nella Pubblica Amministrazione, in piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e produttività.
Predissesto: si prorogano al 30 giugno 2021 i termini di cui all’articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all’articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Interventi edilizi per spiagge e parchi: si rinnova, fino al 31 dicembre 2021, il regime autorizzatorio semplificato introdotto nell’art. 264 del decreto-legge n. 34 del 2020 per i piccoli interventi edilizi di natura provvisoria funzionali ad evitare la diffusione del COVID19 in luoghi come spiagge, piscine, parchi (per esempio capanni per riporre sdraio e ombrelloni, bagni chimici, etc.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION