Consiglio dei ministri approva legge di bilancio 2022, manovra da 30 miliardi

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato il DDL Bilancio 2022 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024.
La legge di bilancio per il 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Def, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La legge di bilancio si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell’economia italiana. Di seguito i principali punti di intervento.

FISCO
Per ridurre il cuneo fiscale e l’Irap è previsto un intervento da complessivi 8 miliardi di euro, di cui 6 con un nuovo stanziamento di bilancio e 2 miliardi già assegnati in precedenza. Con uno stanziamento di 650 milioni, la plastic tax e la sugar tax sono rinviate al 2023. L’aggio sulla riscossione per le operazioni successive al primo gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato. Viene ridotta dal 22% al 10% l’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Vengono stanziati 2 miliardi di euro nel 2022 per contenere l’aumento dei costi dell’energia.

INVESTIMENTI PUBBLICI
Vengono stanziati circa 70 miliardi per gli investimenti delle amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036: le risorse sono destinate al completamento delle infrastrutture ferroviarie, per le metropolitane delle grandi aree urbane, per le infrastrutture autostradali già avviate e per la loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, nonché interventi per la tutela del patrimonio culturale e per l’edilizia scolastica. Vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.
Viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030 con complessivi 23,5 miliardi. Sono rifinanziati con circa 6 miliardi gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal sisma in Centro Italia.

INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE
Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari privati, gli incentivi al 50% e al 65% e le relative maggiorazioni sono prorogati fino al 2024 alle medesime aliquote. Gli incentivi al 110% sono estesi al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni, l’incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto Isee. Gli incentivi per le facciate sono confermati anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60%.
Sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi (per 3 miliardi di euro), la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese. La possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets (DTA) in crediti di imposta viene estesa fino al 30 giugno 2022, con la medesima percentuale e un tetto massimo per singola operazione.

SANITÀ
Per il 2022 sono previsti circa 1,8 miliardi per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid. Il Fondo Sanitario Nazionale viene finanziato con 2 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno fino al 2024. Ulteriori risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi, per complessivi 600 milioni nel triennio. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono significativamente aumentate e portate in via permanente a 12.000 l’anno. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza.

SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ
Viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia. Sono accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. Sono previste risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti. E’ finanziata l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare.

REGIONI ED ENTI LOCALI
Vengono stanziati complessivamente circa 1,5 miliardi per, fra le altre misure, incrementare il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale  e misure per la manutenzione della viabilità provinciale. In particolare, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024, di 150 milioni di euro per l’anno 2025, di 200 milioni di euro per l’anno 2026, di 250 milioni di euro per l’anno 2027, di 300 milioni di euro per l’anno 2028, di 400 milioni di euro per l’anno 2029, di 500 milioni di euro per l’anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031. Si prevedono risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per gli asili nido a valere sul fondo di solidarietà comunale. Viene istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in difficoltà economiche. Si prevede l’aumento dello stipendio dei sindaci delle città metropolitane, con conseguente adeguamento dell’indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali.

POLITICHE SOCIALI
Il Reddito di cittadinanza è finanziato con un ulteriore miliardo di euro ogni anno, confermando l’importo del finanziamento sui livelli del 2021: vengono rafforzati i controlli e introdotti correttivi alle modalità di corresponsione, che prevedono una revisione della disciplina delle offerte di lavoro congrue, sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori del reddito e benefici fiscali per gli intermediari.
Sono attuati interventi in materia pensionistica, con una misura di durata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi. Viene prorogata ‘Opzione Donna’ e prorogata e allargata l’APE sociale ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.
Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali, con un aumento dei sussidi di disoccupazione e un’estensione degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio. Sono previsti incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l’estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

GIOVANI
È previsto il finanziamento permanente del Bonus Cultura per i diciottenni. Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti per l’acquisto della prima casa da parte degli under36 e finanziati il Fondo affitti giovani e il Fondo per le politiche giovanili.

PUBBLICO IMPIEGO
Vengono disposti il finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l’incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni. Sono previste ulteriori risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.

Corte dei conti, Audizione sulla Nota di Aggiornamento al DEF 2021

Martedì 5 ottobre 202 ha avuto luogo l’audizione della Corte dei conti, in videoconferenza, presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in merito all’attività conoscitiva preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021.
La Corte rileva come la nota offra un’approfondita analisi degli sviluppi della congiuntura macroeconomica interna e internazionale. Rispetto allo scenario tracciato nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile, le principali grandezze economiche registrano miglioramenti diffusi e sostanziosi: cresce la fiducia e la domanda di famiglie e imprese, segnatamente nel comparto degli investimenti; tornano ad espandersi le attività produttive nel settore dei servizi privati; recupera, più dell’atteso, il mercato del lavoro. La stima di crescita per l’anno in corso mette in conto, alla luce delle rilevazioni sulla prima metà dell’anno, aumenti congiunturali sia nel terzo che nel quarto trimestre. Nella ragionevole ipotesi che quanto conosciuto nei mesi primaverili abbia in parte rappresentato un “rimbalzo” dei livelli produttivi e dunque un fenomeno che andrà gradualmente a riassorbirsi, l’economia dopo essersi espansa intorno al 2 per cento ancora nel terzo trimestre entrerebbe in una fase di atterraggio morbido. In un tale scenario, la macchina produttiva dell’economia italiana chiuderebbe il 2021 ad una velocità buona, con tassi tendenziali, ossia del IV trimestre 2021 sul IV trimestre 2020, intorno al 6 per cento. Un tale percorso configurerebbe un effetto di trascinamento (eredità) sul 2022 dell’ordine di 2 punti percentuali. Il percorso di recupero disegnato nel quadro macroeconomico della NaDEF, pur considerando ancora le incertezze sul fronte sanitario, è, ad avviso della Corte, condivisibile e appare compatibile con gli andamenti rilevati fino ad ora. Un quadro che potrà alleviare ma non annullare le impegnative scelte a cui la politica di bilancio sarà chiamata nel prossimo futuro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. la nota relativa all’aggiornamento dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2021

È stato pubblicato in G.U. n. 227 del 22 settembre 2021, il DPCM del 27 luglio 2021, recante “Adozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021”. La Nota metodologica fa riferimento all’aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, settore sociale – asili nido, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale e trasporto pubblico locale. Prevede inoltre la revisione dell’impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi alla funzione di viabilità e territorio e al settore sociale, al netto dei servizi asili nido dei comuni per il 2021. La normativa che regola la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli enti locali (d.lgs n.216 del 2010) assegna a SOSE il compito di predisporre l’impianto metodologico di riferimento in collaborazione e con il supporto scientifico della Fondazione Ifel. La norma inoltre assegna a SOSE anche il compito di procedere al monitoraggio dei parametri di riferimento con cadenza annuale e alla revisione, almeno triennale, dell’intera metodologia.
In appendice allo schema sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuo ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, TPL, Viabilità e territorio, Sociale, Asili nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rapporto sui beni immobili: ammonta a 297 miliardi di euro il patrimonio stimato delle PA

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il Rapporto sui beni immobili delle amministrazioni pubbliche, elaborato sulla base delle comunicazioni ricevute per l’anno 2018 nell’ambito progetto “Patrimonio della PA”, avviato ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge 191/2009. Sono resi inoltre disponibili, in formato aperto, i dati dichiarati dalle amministrazioni.
Le Amministrazioni che hanno effettuato la comunicazione dei dati sono state 9.074, in aumento rispetto alle 8.674 Amministrazioni rispondenti per il censimento precedente. 
L’incremento è stato determinato dai comuni, per i quali il tasso di risposta si è attestato all’85%, e dalle amministrazioni rientranti nella tipologia residuale Altre Amministrazioni locali.  
Il patrimonio immobiliare censito si è attestato a circa 2,6 milioni di unità immobiliari (1 milione e 150 mila fabbricati e 1 milione e 440 mila terreni), prevalentemente di proprietà delle amministrazioni locali. Dalle analisi emerge inoltre che la gran parte del patrimonio immobiliare censito è utilizzato dalle stesse amministrazioni o dato in uso a privati. In particolare, le unità immobiliari dichiarate come utilizzate costituiscono, nel caso dei fabbricati, circa il 93% delle unità complessivamente comunicate e, in quello dei terreni, il 73%.
Le analisi condotte mostrano che il 90% circa degli indentificativi di catasto ordinario inseriti a sistema dalle amministrazioni per il censimento dei fabbricati (circa 878 mila) corrispondono a unità immobiliari attive in catasto. Il confronto con la rilevazione precedente evidenzia un miglioramento nella validità degli identificativi inseriti a sistema di 10 punti percentuali. Per l’85% (827 mila) è stato possibile effettuare il confronto su dati di consistenza. I risultati non evidenziano, a livello complessivo, differenze significative tra le superfici dichiarate e quelle risultanti in catasto, nonostante la presenza di scarti rilevanti per alcune tipologie immobiliari. Il rapporto contiene inoltre l’aggiornamento della stima del valore dei fabbricati censiti per l’anno 2018, secondo la metodologia messa a punto dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con l’area modelli di previsione e analisi statistiche di Sogei.
 Il modello di analisi, applicato a circa 1,1 milioni di fabbricati, suddivisi in cluster20 omogenei per tipologia immobiliare, e corrispondenti a quasi 370 milioni di metri quadrati di superficie stimata, restituisce un valore patrimoniale complessivo stimato in circa 297 miliardi di euro. Il 74 per cento del valore stimato è riconducibile a immobili di proprietà di amministrazioni locali – la maggior parte ascrivibile ai comuni – e il restante 26 per cento è suddiviso tra amministrazioni centrali (17 per cento), amministrazioni locali NON S13 (6 per cento) ed enti pubblici di previdenza e assistenza sociale (3 per cento). Il 78 per cento del valore totale stimato – circa 231 miliardi di euro – è riconducibile a fabbricati utilizzati direttamente dalle amministrazioni. Il restante 22 per cento è dato in uso, a titolo gratuito o oneroso, a privati (50 miliardi), oppure risulta non utilizzato (13 miliardi) o in ristrutturazione (2,3 miliardi).

Nota Anci sugli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili sotto tutela paesaggistica

L’ANCI, al fine di fornire ai Comuni adeguato supporto informativo circa gli ultimi orientamenti interpretativi in materia urbanistica ed edilizia, ha pubblicato una nota con le precisazioni applicative del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su interventi di ristrutturazione edilizia per immobili inseriti in aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica, di cui all’articolo 3, lettera d) Dpr 380/2001 e smi – in ambiti sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto risorse 2021

È stato pubblicato in G.U. n. 197 del 18-08-2021 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 19 luglio 2021 con il quale si provvede al riparto tra le Regioni del Fondo nazionale di 210 milioni per il 2021 per consentire l’accesso all’abitazione in locazione, di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 1998, al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale ulteriormente incrementato a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il riparto è stato effettuato utilizzando i medesimi coefficienti già adottati con riferimento al riparto dell’annualità 2020. Considerato il perdurare dell’emergenza da Covid-19, le Regioni possono attribuire ai Comuni le risorse assegnate dal ministero con una procedura d’urgenza e semplificata. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso di detti requisiti.
Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale è confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.
I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, dovranno comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
Ai fini del monitoraggio dell’utilizzo delle spesa delle risorse ripartite con il presente decreto e di quelle aggiuntive messe a disposizione dalle regioni e dai comuni, le regioni medesime, entro il 31 dicembre 2021, inoltrano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un resoconto in ordine alle modalità adottate per il trasferimento dei fondi ai comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l’assegnazione dei contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato nell’intero territorio regionale, alle modalità di controllo adottate e programmate e con riferimento alle eventuali criticità gestionali riscontrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Sanzioni codice della strada, necessaria una chiara definizione dei rapporti tra Comune e Unione

L’esercizio del potere di accertamento delle sanzioni al codice della strada, delegato ad una Unione necessita di una preventiva e chiara definizione dei rapporti finanziari con il singolo Comune, in ragione della differenziata titolarità dell’entrata rispetto alla tipologia di sanzione – e questo anche nell’ipotesi di una completa attribuzione del provento al soggetto unionale – al fine di una corretta composizione delle rispettive risultanze contabili e delle imputazioni dei successivi esiti positivi o negativi del credito. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 144/2021. A tale fine è indispensabile che l’ente e l’Unione siano in ogni tempo, in grado di poter identificare univocamente il titolo di accertamento delle singole e rispettive entrate di competenza. I rapporti finanziari reciproci devono risultare opportunamente ed adeguatamente regolamentati, anche attraverso apposite pattuizioni, perché sia resa evidente la catena di flusso, avente effetti finanziari ed economici sugli assetti contabili dell’ente, a garanzia della ricostruzione della filiera di gestione delle risorse pubbliche ed a presidio dell’integrità della ricchezza collettiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Sostegni, sintesi delle novità per gli enti locali

Nella seduta di mercoledì 19 maggio, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Tra le diverse misure previste segnaliamo

Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici
L’articolo 2, integralmente sostituito dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Si differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta “rottamazione-ter”, della “rottamazione risorse proprie UE” e del “saldo e stralcio” delle cartelle non determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021. Si stabilisce che ai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto Rilancio. Di conseguenza, tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto
L’articolo 6-sexies, introdotto al Senato, esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021.

Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
L’articolo 14 dispone un incremento, in conseguenza degli effetti dell’emergenza epidemiologica in corso, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, con copertura a valere sulle disposizioni finanziarie del presente provvedimento. Proroga inoltre (dal 31 marzo) al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
L’articolo 14-bis, introdotto dal Senato, prevede il rifinanziamento, per € 50 mln per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
L’articolo 23 incrementa le risorse per l’anno 2021 dei Fondi per l’esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Rilancio) per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Finanziamenti per il Fondo rotativo per la progettualità
I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 23, introdotti durante l’esame al Senato, prevedono una spesa di 1,2 milioni di euro, per l’anno 2021, per le finalità previste dall’articolo 1, comma 58, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria 1996), per le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l’attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.

Contributi ai Comuni per l’individuazione di sedi di seggi elettorali diverse dagli edifici scolastici
L’articolo 23-bis istituisce un Fondo (con dotazione pari a 2 milioni per l’anno 2021) per erogare contributi ai Comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole.

Fondo per il sostegno alle città d’arte e ai borghi
L’articolo 23-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia da Covid-19.

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi
L’articolo 25, comma 1, istituisce un fondo, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro. Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge (comma 2). Durante l’esame presso il Senato è stato introdotto un nuovo comma 3- bis. Esso stabilisce che la dichiarazione che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l’anno 2020 – ai fini del pagamento delle imposte in oggetto – deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l’anno 2021.

Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
L’articolo 26-bis, inserito dal Senato, proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo in esame richiama espressamente il termine finale introdotto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) e conseguentemente dispone che le stesse concessioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.

Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19
L’articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54-61 del D.L. n. 34/2020). L’articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all’estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

Trasporto pubblico locale
L’articolo 29, modificato al Senato, prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l’anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19 (comma 1), individuando le modalità di assegnazione di tali risorse (comma 2) e la relativa copertura finanziaria (comma 3). Si prevedono inoltre (comma 5) alcune disposizioni correttive concernenti l’assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall’articolo 22-ter del decreto-legge n.137 del 2020 e dall’articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché alla possibilità di prevedere un indennizzo agli operatori cui sono affidati i servizi aggiuntivi nel caso di mancata prestazione dei servizi stessi per cause sopravvenute. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, proroga non oltre il 31 luglio 2021, il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l’emergenza Covid-19.

Utilizzo avanzi di amministrazione per spese correnti per emergenza COVID-19
L’articolo 30, comma 2-bis, introdotto dal Senato, estende all’anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.

Proroghe questionari fabbisogni standard enti locali
L’articolo 30, comma 3, modifica termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell’anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la restituzione da parte degli enti interessati dovrà avvenire entro il 28 agosto 2021, cioè entro 180 giorni, e non 60, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta 1° marzo 2021.

Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva
L’articolo 30, comma 5, reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall’altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati. Tali termini di comunicazione sono stati modificati nel corso dell’esame al Senato

Modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido
Il comma 6 dell’articolo 30 è volto a modificare le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.

Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani – Impianti sportivi comunali
L’articolo 30, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani per l’adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo.

Centri estivi e povertà educativa
Il comma 6-quater dell’articolo 30, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la poverta’ educativa e ad incrementare le opportunita’ culturali e educative dei minori.

Proroga di termini per la delibera del piano di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali
L’articolo 30, commi 11-bis e 11-ter, inseriti nel corso dell’esame al Senato, dispone il rinvio di un termine nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. Il comma 11-bis dell’articolo 30 in ragione della emergenza Covid-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, rinvia al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale, qualora il termine di novanta giorni (previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL) scada antecedentemente alla predetta data.

Immobili dismessi pubblica amministrazione
L’articolo 30, commi da 11-quater a 11-sexies, introdotti dal Senato, prevedono che non si applica il mancato aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all’anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi. Non si applica altresì la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva.

Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’articolo 30-bis, introdotto dal Senato, estende la facoltà, concessa alle regioni e agli enti locali dall’articolo 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021, invece del solo 2020 previsto dall’articolo 107-bis vigente.

Incremento del Fondo salva-opere
L’articolo 30-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l’anno 2021 e modifica la disciplina relativa all’istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

UPI e ANCI: Richiesta proroga bilanci 2021

I presidenti nazionali di ANCI e UPI hanno chiesto al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2021, attualmente fissato al 31 marzo 2021. La richiesta è legata all’emergenza sanitaria in corso, in quadro complessivamente ancora incerto sul versante delle risorse effettivamente disponibili per il 2021, che dovrebbe trovare auspicabilmente sistemazione con il decreto Sostegni di prossima emanazione. La richiesta prevede di posticipare i termini di approvazione del bilancio, anche di entità contenuta, al fine di consentire agli enti di predisporre gli atti necessari in un contesto finanziario ed operativo più favorevole.

Testo della Lettera Anci- Upi 

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION

CDP, Nuovo portale MAV per l’adeguata verifica degli Enti Locali

Cassa Depositi e Prestiti informa che è online il nuovo “Portale MAV per l’adeguata verifica degli Enti Locali”. Il “Portale MAV” permette agli Enti Locali accreditati al Portale Finanziamenti (ELPA) di fornire i dati, le informazioni e i documenti richiesti da CDP per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio (ivi incluso il censimento di un nuovo esecutore). Il Portale sostituisce per gli Enti Locali la modalità operativa previgente, che prevedeva l’invio a CDP, via email/PEC, del modulo di adeguata verifica compilato e dei relativi allegati.

Autore: La redazione PERK SOLUTION