Monitoraggio della spesa elettorale a seguito di revoca consultazione referendaria

Con circolare FL 8/2020, la Direzione Finanza Locale del Ministero dell’Interno fornisce ulteriori istruzioni operative in merito alla rendicontazione delle spese sostenute dai comuni a seguito del rinvio del referendum popolare del 29 marzo 2020, disposto dal Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 2020. La circolare precisa che:

  • per spese sostenute si intendono quelle impegnate ancorché non ancora pagate;
  • le scadenze per l’invio del prospetto delle spese, stabilito con Circolare F.L. n. 7/20 del 6 marzo 2020, entro il 20 marzo p.v. dai comuni alle Prefetture e da queste ultime al Ministero dell’Interno entro il successivo 31 marzo, si intendono, a causa delle obiettive difficoltà operative dovute dalla contingente situazione, spostate rispettivamente al 10 e al 22 aprile 2020;
  • l’effettivo pagamento delle spese in argomento sarà eseguito successivamente previo esame con esito positivo del rendiconto che i comuni sono tenuti a presentare alle Prefetture entro il 6 luglio 2020 (4 mesi a decorrere dal 6 marzo 2020 – data di pubblicazione in G.U. n. 57 del 6 marzo 2020, serie generale, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020 di revoca della consultazione referendaria del 29 marzo 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spending review, prorogato al 30 aprile 2020 il termine di invio del questionario

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con comunicato di oggi rende noto che è ulteriormente prorogato alla data del 30 aprile 2020 il termine ultimo di invio del questionario di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. 174/2012 sull’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa degli enti locali, la cui precedente scadenza era fissata al 16 marzo 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Lavori somma urgenza, procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio

Con deliberazione n. 5/2020/PAR, la Corte dei conti, Sez. Basilicata, fornisce parere ad una richiesta di un Comune originata dal fatto che, a seguito dell’insorgere nel corso del 2019 di alcune obbligazioni conseguenti all’effettuazione di lavori di somma urgenza, il responsabile dell’area finanziaria non abbia provveduto a predisporre tempestivamente la proposta di atto deliberativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale ex artt. 191, co.3 e 194, co.1 lett. e) del D.lgs. 267/2000, provvedendo ad estinguere i relativi debiti con propria determina. Veniva richiesto, altresì, di conoscere l’avviso della Sezione in merito alla possibilità di riconoscere l’utile d’impresa per i lavori svolti in presenza di un’attività gestionale mantenuta entro l’ambito temporale segnato dalla legge.

Secondo i magistrati contabili, nel richiamare la normativa vigente in materia, ex artt. 191 del d.lgs. 267/2000 e 163 del d.lgs. 50/2016, nonché l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Aut. con del. n. 21/2018, hanno evidenziato che sia sempre necessario adottare una delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio originati dall’effettuazione di lavori di somma urgenza per i quali non si sia rigorosamente rispettata la tempistica e tutte le condizioni procedimentali scaturenti dall’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 163 del D.lgs. n.50/2016 e 191 del D.lgs. 267/2000. Tanto in considerazione del fatto che, in tal caso, il rinvio alle modalità previste dall’art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non riveste una valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale. In tal caso, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il funzionario che ha disposto illegittimamente il pagamento dell’opus (cfr. parere Sez. Sicilia , in delibera n.121/2019), in disparte i profili di responsabilità emergenti in tale accadimento.

Laddove, invece, l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di cui all’art. 194 lett. s) del TUEL è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo e in tal caso l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente.

Erogazione dell’anticipo di risorse ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del D.L. n.78/2015

Con comunicato di oggi, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che in data 20 febbraio 2020 si è provveduto all’erogazione dell’anticipo di risorse ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 78 del 2015 per un totale di € 1.335.342.775,39. Dal pagamento sono stati esclusi gli enti non in regola con l’invio dei certificati di bilancio.  L’anticipazione è a valere sul gettito dell’Imu: di conseguenza, con l’arrivo degli acconti nelle casse dei Comuni, l’agenzia delle Entrate provvederà al recupero in automatico delle somme assegnate.

Erogazione del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Il Ministero dell’Interno, Finanza Locale, rende noto che in data 3 marzo 2020 si è provveduto all’erogazione dell’acconto del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 853, della legge n. 205 del 2017, pari al 20 per cento della spettanza per l’anno 2020. Dal pagamento sono stati esclusi gli enti non in regola con l’invio dei certificati di bilancio e dei questionari SOSE.

Revoca referendum popolare, rimborso delle spese sostenute dagli enti

Con Circolare F.L. 7/2020, il Ministero dell’Interno, in conseguenza della revoca del D.P.R. 28 gennaio 2020, di indizione, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, del referendum popolare confermativo concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione  del  numero  dei parlamentari”, fornisce istruzioni operative in ordine alla contabilizzazione e rimborsabilità delle spese sostenute dagli enti relative all’organizzazione della consultazione referendaria.

I comuni dovranno contabilizzare, alla data del 5 marzo, tutte le spese sostenute e rimborsabili dallo Stato, così come previsto nella circolare F.L. n. 2/2020 e in particolare:

  1. le spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario, sostenuta a decorrere dal 3 febbraio al 5 marzo 2020;
  2. le spese per assunzione di personale a tempo determinato riferito al periodo 3 febbraio – 5 marzo; l’ente dovrà comunque procedere alla risoluzione di eventuali contratti stipulati per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in base alle norme generali in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1463 cod. civ.);
  3. le spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo per i successivi adempimenti organizzativi connessi all’emanazione del nuovo decreto di indizione della consultazione referendaria;
  4. le spese per l’eventuale acquisto di cabine elettorali e di materiale di consumo vario per le sezioni elettorali, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di riutilizzo;
  5. le spese per la propaganda elettorale, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di riutilizzo;
  6. le spese postali già anticipate dai Comuni;
  7. le ulteriori spese, purché legittimamente assunte e indispensabili per l’organizzazione tecnica delle consultazioni.

Per quanto concerne i termini di trasmissione delle spese e per la presentazione dei rendiconti, i comuni dovranno redigere e trasmettere alle prefetture competenti un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’elencazione di cui sopra, entro il 20 marzo 2020. Le Prefetture provvederanno a rimettere a alla Direzione centrale della Finanza Locale, entro il 31 marzo 2020, i prospetti riepilogativi dei comuni. I comuni dovranno, inoltre, predisporre, con la massima sollecitudine e in ogni caso non oltre il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di revoca della consultazione referendaria in oggetto, il rendiconto delle spese sostenute, fino al 5 marzo 2020, con le stesse modalità previste nella circolare F.L. n.2 del 6 febbraio 2020.

Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza. Proroga del termine di presentazione della richiesta di contributo 2020

Con comunicato del 6 marzo 2020, il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti operativi inerenti la riapertura dei termini per la presentazione della richiesta di ammissione al contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, prevista dall’articolo 1, comma 10-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), al fine di facilitare gli enti – che ancora non abbiano provveduto ad inoltrare la richiesta – nella redazione e successiva trasmissione della certificazione, nonché a fornire indicazioni per gli enti che, al contrario, hanno già inoltrato la relativa richiesta. La compilazione della certificazione, da trasmettere entro le ore 24:00 del 15 maggio 2020, a pena di decadenza, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata (unica per ciascun ente utilizzata, principalmente, dall’Ufficio Ragioneria), è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento.