CDP, le nuove misure straordinarie per gli enti territoriali

Il Consiglio di amministrazione di CDP ha approvato la più estesa operazione di rinegoziazione dei mutui realizzata negli ultimi anni e libererà risorse per 1,4 miliardi di euro, offrendo un supporto finanziario a Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni per far fronte all’emergenza. Saranno 7.200 gli enti che potranno rinegoziare circa 135 mila prestiti per un debito residuo complessivo di 34 miliardi di euro. La misura consentirà di liberare risorse, nel 2020, fino a 1,4 miliardi di euro, che gli enti potranno destinare, senza vincolo di destinazione, anche ad interventi per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’iniziativa si aggiunge a quella già varata nelle scorse settimane relativa alla sospensione delle rate dei mutui dei comuni ricompresi nell’iniziale zona rossa delle regioni Lombardia e Veneto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fuori dai vincoli i proventi da alienazioni di beni patrimoniali indisponibili

Con deliberazione n. 24/2020, la Sezione Lombardia della Corte dei conti, in risposta a due quesiti formulati da un comune volti ad appurare se, in caso di alienazioni di beni afferenti il patrimonio indisponibile asservito ad uso permanente di servizio pubblico (rete e impianti di distribuzione del gas naturale), trovino applicazione, in via analogica:

  • la disposizione dell’art. 1, comma 443 della L. 228 del 24/12/2012, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 162 del TUEL, in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio “disponibile”;
  • la disposizione dell’art. 56-bis, comma 11 del decreto-legge n.69 del 21/06/2013 recante l’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile all’estinzione anticipata del debito e se tale destinazione possa ritenersi “assorbita” da identica destinazione effettuata ai sensi della legge 228/2012, in caso di destinazione superiore al 10%.

I magistrati contabili evidenziano come l’art. 56 bis comma 11 del D.l.69/2013, così come modificato dal d.l. 78/2015, obbliga gli enti locali a destinare i proventi derivanti dalle cessioni di beni patrimoniali disponibili, al finanziamento delle spese per l’estinzione di mutui nella misura del 10%, a differenza di quanto disposto dal comma 443 della legge 228/2012 che invece prescriveva che i suddetti proventi fossero prioritariamente destinati agli investimenti, e soltanto in mancanza di quest’ultimi ovvero per l’eccedenza, venissero destinati all’estinzione del debito.

Il Collegio ritiene che le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive. D’altra parte quando il legislatore ha voluto sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimoniali disponibili e i beni patrimoniali indisponibili, non si è specificatamente riferito agli uni o agli altri; si pensi all’art. 1, comma 866, della legge n. 205/2017, dove la norma ha fatto, riferimento alla possibilità, per gli enti locali, di utilizzo dei proventi derivanti dalle “alienazioni patrimoniali”, anche di quelli derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, senza distinguere tra beni del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornati gli importi delle spettanze ministeriali con la quota di fondo di solidarietà alimentare

Sono stati aggiornati, sul sito istituzionale della Finanza Locale  https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1, gli importi relativi ai trasferimenti erariali con la quota di fondo di solidarietà alimentare attribuita agli enti con ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020, che dovrà essere erogata dal Ministero dell’Interno ai comuni entro il 31 marzo, con la distinta dicitura “Fondo di solidarietà alimentare” e da utilizzare con procedure semplificate per “misure urgenti di solidarietà alimentare”.

L’assegnazione, come chiarito da IFEL, è connessa con il FSC da un accenno in premessa nell’ordinanza (“Ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza …. mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale”), ma risulta a tutti gli effetti autonoma nelle finalità e nelle modalità di calcolo del riparto. Di conseguenza il fondo è da contabilizzarsi al titolo II delle entrate, codice piano dei conti E. 2.01.01.01.003 mentre la relativa spesa è da contabilizzarsi alla Missione 12 “DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”, programma 4 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” e programma 5 “Interventi per le famiglie”, utilizzando i seguenti codici del piano dei conti U.1.03.01.02.011 “Generi Alimentari”  – U.1.04.02.05.999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”.

Per quanto riguarda il FSC, il DPCM del 28 marzo 2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale” mette in grado il Ministero dell’Interno di erogare in anticipo l’acconto del 66%. Si precisa che l’importo definitivo del FSC risultante dagli allegati al DPCM non comprende la quota relativa all’integrazione di 100 milioni di euro prevista dall’art.1, commi 848 e 849, L.160/2019 (legge di bilancio 2020), ancorché l’acconto in corso di erogazione riguardi anche tale quota. Pertanto la spettanza ministeriale finale di FSC comprende anche la quota relativa al riparto dei 100 milioni, indicata alla riga E1 del prospetto ministeriale.

In ultimo, occorre ricordare che ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 658 non trovano applicazioni per l’anno 2020 i blocchi dei trasferimenti erogati dal Ministero ai Comuni per inadempienze sulla compilazione dei cd. “questionari SOSE” (di cui all’art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n.216/2010) e per mancata comunicazione a BDAP dei dati di bilancio (ex art. 161, co. 4, TUEL). La disposizione completa la previsione parziale contenuta nell’articolo 110 del dl 18/2020, che si limitava a disapplicare temporaneamente il “blocco” per le sole inadempienze riguardanti i questionari SOSE con termini in scadenza nel 2020, prorogandoli al 27 maggio (Comuni) e al 31 agosto (Province e Città metropolitane).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti ANCI/IFEL su ordinanza Protezione civile n. 658 su fondo di solidarietà alimentare

Pubblichiamo la Nota dell’ANCI relativa all’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, emanata dall’esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.

La nota chiarisce alcuni aspetti su criteri e modalità di erogazione delle misure, al fine di assicurare che i Comuni possano organizzarsi nel modo più efficace per soddisfare le richieste dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti. In particolare si chiarisce che:

  • la spettanza, come individuata nell’ordinanza, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare”;
  • gli enti locali, in esercizio provvisorio, in base all’articolo 1 comma 3 dell’Ordinanza potranno procedere ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta;
  • i comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui trattasi, possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni ricevute (tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del DL n. 18/2020 in corso di conversione);
  • con tali risorse i comuni possono acquistare generi alimentari, prodotti di prima necessità, buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale. L’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata; è possibile procedere con convenzioni direttamente con esercizi commerciali che abbiano manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi;
  • è possibile utilizzare titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad esempio per i voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari;
  • gli acquisti non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016;
  • i comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra, possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore;
  • la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun comune, visto l’assenza dell’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale;
  • il contributo dovrà essere erogato prioritariamente ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito;
  • è possibile procedere all’erogazione del contributo attraverso la compilazione e sottoscrizione di semplici modelli di autocertificazione che consentano di accedere celermente alle misure del decreto e ai possibili aventi diritto, ovvero mediante “avviso aperto” e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili;
  • si ritiene possibile che gli Uffici Sociali degli enti procedano con criteri meramente proporzionali e ad esaurimento fondi e che, gli stessi, rilascino formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ordinanza Protezione Civile: riparto dei 400 milioni per solidarietà alimentare

Pubblichiamo l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare.

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale, l’ordinanza prevede che il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, disponga, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Criteri di riparto del fondo
L’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.
Le risorse del fondo sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuati secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri previsti dalla lett. c).

 

Criteri per l’utilizzo del fondo
Il fondo ha una destinazione vincolata per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni.
Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune dovrà individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
È consentito ai Comuni in esercizio provvisorio di procedere ad effettuare variazioni con delibera di Giunta per poter inserire a bilancio il fondo per il sostegno alimentare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il DPCM relativo ai nuovi criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020

È stato pubblicato nella G.U. – Serie Generale n. 83 del 29-03-2020, il DPCM 28 marzo 2020. annunciato dal Presidente Conte nella Conferenza stampa di ieri, recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”.

Per il 2020 il Fondo solidarietà comunale è composto :

  • dalla quota assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
  • dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lettera d -bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
  • dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;
  • dalla quota di cui l’art. 1, comma 449, lettera d -ter), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000.

Il FCS è alimentato da una quota dell’IMU di spettanza dei Comuni incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati. Sempre per il 2020 a valere sulla quota dell’IMU di spettanza dei Comuni è pre-dedotto il contributo destinato alle finalità di cui all’art. 1 comma 449 lett. b) della legge 232/2016. Il FSC complessivo è di euro 6.199.513.364,88 integrato di euro 332.031.465,41 derivante dall’ulteriore quota di IMU di spettanza dei Comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari.

Con riferimento alla ripartizione del FSC è stabilito che una quota del 50% sia accantonata per essere redistribuita agli stessi comuni sulla base della differenza delle capacità fiscali considerate nella misura del 55%, di cui al DM 30 ottobre 2018 e i fabbisogni standard. Al risultato ottenuto si applica il correttivo previsto dall’art. 1, comma 450 della legge 232/2016 nel caso si determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore a +4% o inferiore a -4% rispetto all’ammontare delle risorse storiche di riferimento. L’importo risultante dal meccanismo individuato è ulteriormente rettificato in virtù dell’applicazione del correttivo di cui al comma 449 lett. d-bis) della legge 232/2016.

 

Allegati al DPCM:

Allegato 1: Quota dell’imposta municipale propria 2020 trattenuta dall’agenzia delle entrate ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sardegna e della regione Sicilia per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2020 art. 2, comma 2, DPCM.

Allegato 2: Quota del fondo di solidarietà comunale 2020 risultante dall’art. 3, comma 5, del DPCM per i comuni delle regioni a statuto ordinario e dall’art. 4, comma 2, per i comuni della regione Sardegna e della regione Sicilia.

Allegato 3: Quota del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 destinata a ristorare i comuni dei minori gettiti IMU e Tasi art. 5, commi 1 e 2, del DPCM.

Allegato 4: Importo finale del Fondo di solidarietà comunale 2020 per singolo comune art. 8 del DPCM.

Relazione illustrativa al DPCM.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza stampa Premier Conte: 4,3 miliardi ai Comuni e 400 milioni per indigenti

Dal Governo nuovi provvedimenti per far fronte all’emergenza e alleviare il disagio economico. Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al Ministro dell’economia Gualtieri e al presidente dell’Anci Antonio Decaro, parlando delle misure per fare fronte all’emergenza Coronavirus ha annunziato la firma di un nuovo DPCM che prevede 4,3 miliardi di euro da destinare ai Comuni a titolo di anticipo del Fondo di solidarietà comunale 2020, pari al 66 per cento. Con ordinanza della protezione civile sarà previsto un ulteriore anticipo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, con vincolo di utilizzo per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari”. “La distribuzione di queste risorse e di alimenti sarà velocissima, già dai prossimi giorni”, ha sottolineato Decaro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli emendamenti dell’ANCI al Decreto legge 18/2020 “Cura Italia”

Pubblichiamo il testo degli emendamenti al DL “Cura Italia” che l’ANCI ha inviato in Commissione Bilancio del Senato, chiedendo maggiore attenzione alle istanze e alle criticità che stanno vivendo i Comuni italiani in questa drammatica emergenza dovuta al Coronavirus. Trattasi di un documento importante che riporta alcune misure di valutazione degli effetti della crisi da COVID-19 e di intervento al fine di assicurare la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali.
Tra le diverse misure proposte di rafforzamento dell’efficacia delle finalità perseguite dal D.L. 18/2020, evidenziamo in particolare:

  • la possibilità di utilizzare anche la quota destinata agli investimenti per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all’emergenza stessa;
  • l’utilizzo delle risorse da proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili per il finanziamento di spese connesse all’emergenza, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al pari dei proventi da permessi di costruire;
  • l’autorizzazione anche per gli enti in condizione di disavanzo dell’utilizzo dell’avanzo vincolato, limitatamente alla quota derivante da trasferimenti di terzi a rischio di revoca o precedente contrazione di debito, con il duplice scopo di evitare possibili sanzioni dovute al mancato utilizzo delle risorse e per garantire anche per tale via un sostegno all’economia locale;
  • la previsione di un nuovo ciclo di anticipazioni di risorse attraverso il dispositivo già introdotto dal comma 556 della legge di bilancio 2020, da richiedere entro il 31 maggio p.v. e con interessi a carico dello Stato;
  • l’anticipo dei tempi di pagamento del Fondo di solidarietà comunale, per contenere i rischi di carenza di liquidità dei Comuni che si prospettano fin dal primo semestre dell’anno;
  • la riduzione, al 60 per cento della quota minima del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • la sospensione del pagamento delle imposte gravanti sugli enti locali;
  • la disapplicazione, per gli anni 2020, 2021 e 2022, delle limitazioni e dei controlli previsti per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale, previsti dall’articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • la modifica della disciplina speciale contenuta nell’art, 194 in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ammettendo la possibilità di copertura finanziaria del debito nell’arco temporale previsto dagli eventuali accordi di rateizzazione con il soggetto creditore, anche oltre il termine dei tre esercizi finanziari;
  • la modifica alla disciplina della somma urgenza, di cui all’ert. 191, comma 3 del TUEL;
  • l’esclusione, dal monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, delle fatture scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 evitando, in questo modo, rappresentazioni distorte perché influenzate da fattori esogeni rispetto all’amministrazione debitrice;
  • il ripristino nell’IMU della maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l’invarianza di gettito;
  • l’ulteriore differimento dei termini amministrativo-contabili, relazione di fine mandato;
  • il differimento dei termini per l’adozione di pagoPA al 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Emergenza COVID-19 e sostegno ai Comuni: il Presidente ANCI scrive al Premier

Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha scritto una lettera (vai al testo) indirizzata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dell’Economia Gualtieri per chiedere misure di forte sostegno alla vita dei Comuni, sia dal punto di vista sociale che economico. Secondo il Presidente ANCI, la tenuta funzionale e organizzativa dei Comuni, sul piano operativo e, soprattutto, sul piano finanziario, è messa a dura prova dall’emergenza coronavirus. Maggiori oneri, entrate ridotte avranno un impatto negativo sui bilanci dei Comuni, approvati e in corso di approvazione; un quadro che allarma tutti i sindaci. Il Paese rischia il collasso dell’unica istituzione di prossimità sul territorio nazionale. Decaro, quindi, a nome dei sindaci ribadisce che non si può aspettare l’evolversi della crisi e avanza delle proposte già inviate al governo prima che si approvasse il ‘Cura Italia’, senza successo.

Le norme urgenti per sostenere gli enti locali nell’emergenza COVID-19 proposte da ANCI

Sono quattro le proposte normative indifferibili e indispensabili elaborate da ANCI per la sopravvivenza del sistema (v. nota tecnica allegata alla lettera):

  • destinare un miliardo per le spese di questo semestre con l’istituzione di un tavolo tecnico per concordare su come dimensionare e sostenere gli equilibri;
  • liberare ulteriori quote di avanzo di amministrazione, estendendole agli enti in disavanzo;
  • abbattere al 60 per cento l’obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che significa liberare risorse di spesa corrente per 5 miliardi di euro;
  • estendere la sospensione delle rate dei mutui alla Cassa depositi e prestiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicata la relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 2019

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL) ha reso disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”.

Il documento è composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione correlato da tabelle in formato Excel editabili e costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta l’unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION