Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio 2020 per le Città metropolitane e le Province

È stato pubblicato in G.U. n. 100 del 16 aprile 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2020 concernente la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, per l’anno 2020, per le Città metropolitane e le Province delle regioni a statuto ordinario.
L’ammontare complessivo lordo delle risorse finanziarie è pari ad euro 1.046.917.823,00, integrato di ulteriori 7.000.000 di euro ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 1, comma 183 della legge n. 191/2009 (riduzione n. consiglieri comunali, soppressione difensore civico, soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali).
L’importo attribuito sarà erogato alle singole Città metropolitane e Province in unica soluzione entro il 30 aprile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Revisori in scadenza, proroga sino al 15 maggio 2020

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 16 aprile 2020, facendo seguito al precedente comunicato del 27 marzo 2020, fornisce chiarimenti in ordine alla ulteriore sospensione termini dei procedimenti amministrativi e della nomina dell’organo di revisione contabile degli enti locali disposta dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Pertanto, nei casi di prorogatio dell’organo di revisione contabile, il termine del 15 aprile 2020, di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 103 D.L. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali via libera al riparto di fondi per 80 milioni per gli Enti locali

La Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, nella seduta odierna, ha dato parere favorevole agli schemi di decreto di riparto del fondo di 70 milioni destinato alla sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e mezzi e di quello di 10 milioni per l’erogazione dei compensi per gli straordinari della polizia locale che è stata impegnata a seguito dei provvedimenti di contenimento e per l’acquisto dei dispositivi di protezione. A breve verranno firmati i Decreti, che diverranno dunque operativi.  Nei prossimi giorni il Ministero dell’Interno renderà note le tabelle con le risorse assegnate per Comune, Provincia e Città Metropolitana, secondo una ripartizione che tiene conto sia del totale della popolazione residente, sia del totale dei  casi COVID-19 registrati.

Una vera e propria corsa contro il tempo, ha dichiarato il Vice Ministro dell’Economia e Finanze Castelli. “Stiamo velocizzando tutte le procedure per rendere operative tutte le misure economiche che abbiamo previsto nei Decreti adottati fino ad oggi, per fare in modo che famiglie, imprese, ma anche gli Enti Locali, risentano il meno possibile di questa situazione”. “Sugli Enti Locali, prosegue, stiamo facendo un grande lavoro, coscienti dell’importanza che hanno. A brevissimo chiuderemo anche il pacchetto di norme Cura Comuni, a cui stiamo lavorando, e che entreranno nel prossimo Decreto di Aprile”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Liquidità, l’Agenzia delle Entrate illustra le nuove misure previste per il fisco

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate il vademecum che illustra, in modo esemplificativo, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, “Liquidità imprese”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08-04-2020, che ha previsto, al fine di contrastare gli effetti negativi della situazione emergenziale Covid-19, nuove misure urgenti per l’accesso al credito. Nel testo normativo sono presenti misure per agevolare e garantire la continuità delle imprese svantaggiate dall’emergenza epidemiologica, tra le quali, le revisioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, l’estensione delle coperture relative agli ammortizzatori sociali e il rinvio della riforma del codice sulla crisi d’impresa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Cura Italia, votata la fiducia al Senato

Con 142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astenuti, il Senato il 9 aprile ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 Cura Italia, sulla cui approvazione il Ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà aveva posto, a nome del Governo, la questione di fiducia. Il testo passa ora alla Camera in seconda lettura.   

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasporto scolastico, no a decurtazioni di corrispettivo durante il periodo di sospensione COVID-19

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento all’art. 92 del DL 18/2020, in corso di conversione, rubricato “Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli”, volto a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per le imprese di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico. Nello specifico è previsto che i committenti dei predetti servizi non possono applicare, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.  Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Cura Italia, rinvio termini di approvazione bilancio e rendiconto

È in corso in Aula la discussione sulla questione di fiducia che il Governo ha preannunciato di porre sull’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1766, di conversione del decreto-legge n. 18/2020 sulle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da COVID-19. La Commissione Bilancio, nella giornata di ieri ha concluso l’esame sugli emendamenti presentati conferendo il mandato al relatore.

Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione, rileviamo:

  • il rinvio al 30 giugno dei termini di approvazione del rendiconto di gestione per gli enti locali e loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;
  • il rinvio al 31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
  • la possibilità di calcolare, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione sulla base della percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;
  • la possibilità di utilizzo dell’avanzo libero, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’ottanta per cento, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • la deroga concessa per il solo esercizio 2020, per l’adozione, in via d’urgenza, delle variazioni al bilancio di previsione dall’organo esecutivo da ratificare, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
  • la possibilità di non applicare al bilancio degli esercizi successivi il disavanzo di amministrazione, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro.

 Occorre evidenziare che ANCI E UPI hanno abbandonato la Conferenza Unificata convocata per ieri, 8 aprile 2020, in attesa degli sviluppi del tavolo tecnico-politico. “La capacità fiscale dei Comuni è drasticamente ridotta. Non per volontà di noi amministratori, né per volontà di cittadini e imprese che versano i tributi. È ridotta, se non in alcuni casi azzerata, per la situazione che si è creata con il blocco delle attività economiche a seguito dell’emergenza sanitaria. L’effetto di questo stato di fatto è che non abbiamo entrate ora e non ne vediamo il recupero neppure in prospettiva. Il governo deve prendere consapevolezza di questa situazione e deve far fronte già nel prossimo decreto alla richiesta di 5 miliardi che gli enti locali hanno avanzato da tempo. Non possiamo aspettare oltre: si tratta di garantire ai cittadini italiani i servizi che i Comuni erogano, a cominciare dal trasporto pubblico e dalla raccolta dei rifiuti”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. “I sindaci hanno dimostrato senso di responsabilità e senso delle istituzioni che rappresentano, fin dall’inizio di questa emergenza – continua Decaro. L’abbiamo fatto ben consapevoli che questo è quel che i cittadini si aspettano da noi: leale collaborazione con tutte le istituzioni della Repubblica. Tuttavia anche la nostra buona volontà si ferma davanti all’inagibilità finanziaria dei Comuni che ci impedisce di approvare i bilanci e di continuare a lavorare per le nostre comunità. Abbiamo fin qui fronteggiato il problema senza risorse aggiuntive attraverso gli accordi con Mef, Cdp e Abi sulle rate dei mutui, per garantirci liquidità, e un’anticipazione di trasferimenti da parte del governo per 4,3 miliardi. Ma non possiamo andare avanti così. Ne va della possibilità per i Comuni di sopravvivere. Senza risorse nuove e immediate, saremo costretti a interrompere i servizi”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gravano sul bilancio dell’Ente le spese relative al rinnovo della “Carta di qualificazione del conducente” (CQC)

La spesa relativa al corso di formazione necessario per conseguire il rinnovo della “carta di qualificazione del conducente” (CQC) prevista, dal d.lgs. n. 286/2005, per l’esercizio dell’attività di guida dello scuolabus comunale, deve gravare sul bilancio dell’ente locale. È quanto ha stabilito la Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 30/2020/PAR.
La Sezione rileva come tale documento rappresenti una particolare abilitazione, in mancanza della quale non è consentito l’esercizio dell’attività di cui trattasi. Il possesso di tale abilitazione, di solito, è richiesto dal bando di concorso (in aggiunta al possesso della patente di categ. D) quale requisito per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del periodo di prova successivo all’assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della CQC risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all’assunzione o al superamento del successivo periodo di prova, e il relativo costo del conseguimento iniziale della CQC non può che gravare sul lavoratore stesso.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione nel corso del rapporto di lavoro, per motivi organizzativi, modifichi il profilo professionale del lavoratore, precedentemente assegnato ad altre mansioni, assegnandolo alla guida dello scuolabus, il conseguimento iniziale della CQC risponde ad un “interesse esclusivo” dell’amministrazione comunale; in tal caso  il costo del conseguimento iniziale della CQC, dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo (in senso conforme cfr. Sezione regionale del Piemonte, deliberazione n. 366/2013 e Sezione regionale della Sicilia, deliberazione n. 397/2013).
Dopo l’assunzione il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale del conducente dello scuolabus è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale. Poiché il rinnovo della CQC è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo della CQC) devono essere sostenuti dall’Amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
 

PCC/SIOPE+ Rinvio modifiche standard OPI

Il Gruppo di Lavoro SIOPE+, coordinato da AgID e costituito da tutti i rappresentanti delle categorie coinvolte nei processi di pagamento ed incasso e dei servizi di tesoreria (Enti Pubblici, Banche, Fornitori SW, MEF, Banca d’Italia), comunica che a seguito dell’emergenza COVID 19, ha modificato il calendario relativo all’applicazione delle integrazioni allo standard OPI secondo quanto meglio descritto nel documento Schede Tecniche di Modifica OPI SE4V08 che comprende gli interventi pianificati e articolati nelle due fasi indicate di seguito:

  • LOTTO 4: che prevede l’attivazione delle modifiche contenute nelle schede 20, 21, e 22, operative a partire dal 1/11/2019 in ambiente di collaudo e dal 1/1/2020 in ambiente di esercizio.
  • LOTTO 5: che prevede l’attivazione delle modifiche contenute nelle schede dalla 23 alla 32 operative a partire dal 1/6/2020 in ambiente di collaudo e dal 5/10/2020 in ambiente di esercizio.

In merito alle schede del lotto 5, si ricorda che l’art. 1, comma 855 della Legge 27/12/2019 n. 190 (Legge di Bilancio 2020) prevede l’obbligo, per le amministrazioni soggette alla rilevazione SIOPE, di inserire la data di scadenza del pagamento della fattura valorizzando il campo <data_scadenza pagam_siope> dell’OPI.

Per quanto sopra, indipendentemente dal rinvio delle scadenze relative all’avvio in esercizio delle nuove regole dello standard OPI, il GdL invita le Amministrazioni e gli Enti soggetti alla rilevazione SIOPE al puntuale rispetto di tale prescrizione di legge seguendo le istruzioni operative indicate nella Scheda di Modifica OPI n° 30.

Le modifiche del Lotto 5, riprogrammate come sopra, sono contenute nei seguenti elementi:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Cura Italia, gli emendamenti in Commissione Bilancio del Senato

La Commissione Bilancio del Senato prosegue l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS. 1766).

Tra gli emendamenti presentati segnaliamo, tra l’altro:

  • la proroga dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sino al 31 maggio 2020;
  • la sospensione fino al 30 giugno 2020 del compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non decorre;
  • il rinvio al 30 novembre 2020 del termine di approvazione del bilancio consolidato 2019;
  • l’innalzamento del limite dell’anticipazione di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del TUEL, in deroga a quanto disposto dal comma 555, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da cinque a sette dodicesimi;
  • la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure per i piani di riequilibrio finanziario pluriennale e i dissesti degli Enti locali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
  • il congelamento degli aumenti tributari, dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, per i piani di riequilibrio finanziario e i dissesti di Enti locali approvati dagli organi rappresentativi;
  • la proroga di 120 giorni dei termini per l’affidamento, l’avvio, l’avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l’affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all’effettuazione di investimenti degli enti locali;
  • l’elaborazione degli indicatori di pagamento di cui all’articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 previa esclusione delle fatture scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
  • l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali;
  • la proroga dei termini di richiesta dell’anticipazione di liquidità, cui all’articolo 1, comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al 30 settembre 2020;
  • la possibilità di determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell’importo totale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION