DL Coesione, Cassa vincolata solo da trasferimenti e da finanziamenti

La deliberazione n._17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti ha stabilito, come noto, che alle entrate vincolate derivanti da legge, da trasferimenti e da finanziamento, si estende oltre al vincolo di competenza anche quello di cassa, come stabilito dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL. In particolare, nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il principio di diritto sancito dalla Corte implica che il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizzi con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative.

Sempre secondo la Sezione, la destinazione concreta di un’entrata, attraverso l’approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l’apposizione del vincolo anche per cassa. Il requisito della specificità, pertanto, va ravvisato oltre che nei casi di univocità delle destinazioni, anche in quelli in cui, pur essendo alternativi ed in taluni casi molteplici, gli impieghi, attraverso l’intermediazione obbligatoria dell’ente con l’attività di programmazione, siano comunque specificatamente e concretamente individuati, senza che l’amministrazione possa sottrarvisi, sia sotto il profilo quantitativo che dell’impedimento a destinare a scopi diversi le somme introitate. L’individuazione della spesa specifica, nell’intero ambito di ciò che sarebbe potenzialmente realizzabile per dare corso alle indicazioni del Legislatore, non potrà non avere conseguenze anche in termini di cassa, perché è questo il momento in cui appare in concreto la necessità di reperire liquidità e preservarla per far fronte ad i conseguenti esborsi monetari attuali o differiti.

Ne è conseguito che per le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, permessi di costruzione, sanzioni edilizie, imposte di soggiorno e sbarco, proventi da alienazioni immobiliari, per la quota del 10% espressamente destinata dall’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015 all’estinzione anticipata dei mutui, il vincolo di destinazione, oltre che alla competenza, si estenda anche alla gestione di cassa.

Non vi è dubbio che la pronuncia della Corte abbia creato problemi agli enti locali nella gestione della cassa vincolata. La Commissione Arconet, nella seduta del 14 febbraio scorso, aveva ipotizzato tre possibili soluzioni alle difficoltà incontrate dagli enti locali, soluzioni che comportano modifiche normative. L’Anci aveva già proposto, senza successo, un emendamento durante la conversione del DL19/2024, che mirava a semplificare questi vincoli limitando il regime dei vincoli di cassa solo alle entrate da mutui e trasferimenti, mantenendo quelli di sola competenza per i vincoli derivanti da legge.

Si segnala, che in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è stato approvato in Commissione bilancio del Senato l’emendamento volto a considerare il vincolo di cassa (e anche di competenza) per le entrate derivanti da trasferimenti e da finanziamenti. Le altre entrate vincolate per legge a specifici scopi mantengono ovviamente il vincolo di destinazione ma non costringono a mantenere anche il vincolo di cassa.

Di seguito l’emendamento approvato:

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          «6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

          b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

          c) all’articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

 

La redazione PERK SOLUTION 

Contributo per agevolazioni per la promozione dell’economia locale: Comunicazione di avvenuto pagamento

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che le risorse finanziarie di cui al Fondo previsto dall’articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, rubricato “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, relative all’anno 2022 e ripartite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2023 (Allegato A), sono state erogate con decreto dirigenziale del 19 aprile 2024.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia gli importi sono stati erogati per il tramite della predetta Autonomia speciale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo ai piccoli comuni per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici

Con comunicato del 25 gennaio 2024, il Ministero dell’Interno informa che lo scorso 18 gennaio è stato firmato dal Ministro il decreto recante «Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2024», in applicazione dell’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Ad oggi il predetto decreto ministeriale è al controllo, preventivo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile, dei competenti Organi. Tuttavia, al solo fine di fornire ai comuni interessati una preventiva informazione circa il contenuto del provvedimento, se ne anticipa la pubblicazione con l’avvertenza che lo stesso diventerà esecutivo ed efficace solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.

Il contributo, pari ad euro 58.589,87 è assegnato a favore di ciascuno dei 2.014 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all’allegato A) al decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2024.

Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:

  • per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2024, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2, del presente decreto, come previsto dal comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
  • per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero delle corrispondenti diposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
    La certificazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati).

 

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Esclusione di enti e società che compongono il “GAP” dal perimetro del consolidamento solo in casi eccezionali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 3/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di una Provincia, ha evidenziato che “I casi di esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento, per l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria”.

La Sezione ritiene necessario richiamare testualmente il pertinente passo del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, punto 3.1, lett. b) dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, per evidenziarne la portata e l’esatto ambito di applicazione, laddove è previsto che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell’elenco degli enti e società compresi nel bilancio consolidato nei casi di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Dal tenore letterale delle disposizioni del principio, l’ente locale a capo del “gruppo amministrazione pubblica” può ben escludere dal perimetro del consolidamento, gli enti e le società compresi nel primo elenco nei casi di «impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento». I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. Ne risulta chiaramente il carattere eccezionale e straordinario, e perciò non suscettibile di interpretazione, neppure analogica o estensiva, dell’impossibilità che giustifica l’esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento.

 

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Prevenzione del rischio sismico: Pubblicato l’Avviso per il finanziamento di interventi nelle isole minori

Pubblicato nella G.U. n. 18 del 23-01-2024 il comunicato del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo all’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di valutazione finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sul territorio delle «Isole minori», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro.

Al fine di rafforzare la politica nazionale per la promozione della sicurezza a fronte di rischi naturali e, al contempo, rivolgere un’attenzione particolare ai territori insulari che presentano gravi e permanenti svantaggi, il Dipartimento Casa Italia, su indicazione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha predisposto un Avviso pubblico finalizzato a raccogliere e selezionare manifestazioni di interesse da parte di Regioni ed Enti locali, recanti proposte progettuali di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubblici, insistenti sui territori delle Isole minori.

A questa prima fase seguirà una seconda, in cui le manifestazioni di interesse valutate positivamente saranno ammesse ad una successiva procedura di valutazione indetta con apposito Avviso pubblico che definirà i termini e le modalità per la presentazione dei relativi progetti al fine di accedere al finanziamento. Gli enti interessati potranno presentare le manifestazioni di interesse – secondo le modalità presenti nella pagina dell’avviso – entro le ore 23:59 del giorno 29 febbraio 2024. Il Dipartimento garantirà supporto e assistenza tramite la mail dedicata: avvisoisoleminori@governo.it a cui gli enti interessati potranno richiedere informazioni.

Allegati:

 

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Arconet, rinvio termini approvazione bilancio: Le motivazioni nella delibera di approvazione del bilancio di previsione

“Gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione”.

È questa la risposta di Arconet (FAQ 54) in riscontro ad un quesito circa la possibilità, per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, come previsto dal DM di proroga del bilancio di previsione 2024/2026, di indicare le motivazioni di tale scelta nella delibera di approvazione del bilancio di previsione o se sia richiesta specifica delibera consiliare.

Il decreto ministeriale, in corso di pubblicazione in G.U., dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, per le seguenti esigenze:

  • attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
  • accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto.

Il punto 9.3.6 del principio contabile della programmazione, All. 4/1, inserito dal DM 25 luglio 2023, richiede che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, sia adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

La Commissione Arconet, sulla scorta di quanto già evidenziato da ANCI/IFEL, ritiene che non sia necessario adottare una specifica deliberazione consiliare; gli enti potranno richiamare le motivazioni del decreto e la conseguente deliberazione in regime di proroga del proprio bilancio in occasione della stessa approvazione del bilancio.

 

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Progettazione: entro il 15 gennaio 2024 l’invio della richiesta al Ministero dell’interno

Con il decreto 8 novembre 2023 il Ministero dell’interno ha reso note le modalità di trasmissione delle richieste di accesso ai contributi per la progettazione di cui all’art. 1, commi 51-58, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) finalizzati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.

Per l’anno 2024 le risorse ammontano a 300 milioni di euro. In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), l’attuale formulazione dell’art. 81 della legge di bilancio 2024, ora in discussione in Parlamento, ha eliminato il richiamo alla progettazione “definitiva ed esecutiva”.

A tal riguardo, IFEL ricorda che le richieste dovranno essere trasmesse entro e non oltre il prossimo 15 gennaio 2024, esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), sulla base del modello di certificazione allegato al decreto. Le indicazioni operative inerenti alla Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF) sono disponibili al seguente link https://dait.interno.gov.it/documenti/comunicato-n2-fl-08-11-2023-manuale.pdf

Entro il 28 febbraio 2024 il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia, determinerà l’ammontare del contributo per ciascun comune sulla base del seguente ordine di priorità:

  • messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Qualora l’entità delle richieste dovesse superare l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione sarà effettuata tenendo conto della maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

Entro sei mesi dall’emanazione del decreto di assegnazione gli enti hanno l’obbligo di assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione (art. 56, co. 1, come modificato dall’art. 8-bis, co. 6, lett. a, del dl 13/2023).

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti procedurali il cui mancato rispetto può compromettere l’assegnazione del contributo:

  1. la richiesta deve essere riferita ad una “nuova” progettazione. Non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Rientrano nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2024 e prima dell’adozione del decreto di assegnazione;
  2. è sempre richiesta l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. Non è invece consentito far uso dello smart-CIG. 5;
  3. non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari nelle annualità 2022 e 2023, che non abbiano completato le attività di progettazione sulla base di quanto rilevato dal sistema di monitoraggio;
  4. è necessario essere in regola con la trasmissione dei documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del DM Mef 12 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2022);
  5. è possibile presentare un massimo di tre richieste di contributo;
  6. la progettazione deve riferirsi ad un intervento compreso negli strumenti programmatori o in altro strumento di programmazione;
  7. è possibile procedere alla rettifica dei dati già trasmessi, sempre entro il 15 gennaio 2024, per via telematica mediante una nuova certificazione, previo annullamento di quella precedente.

Le risorse relative alle annualità 2022 (280 mln di euro) e 2023 (350 mln di euro) sono state assegnate con i decreti del Ministero dell’interno rispettivamente del 10 giugno 2022 e del 28 ottobre 2022, quest’ultimo contenente lo scorrimento della graduatoria delle richieste ritenute ammissibili per l’anno 2022.

 

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Bilancio 2024-2026: Pubblicato il parere dell’Organo di revisione

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti, in collaborazione con Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali), hanno reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026“.

Il documento è aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione e verrà ulteriormente rivisto alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2024.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto del parte II del TUEL “Ordinamento finanziario e contabile” nonché del D.lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal Consiglio nazionale.

Il documento è composto da un testo Word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro, che guidano il revisore nello svolgimento dei controlli. A supporto dell’elaborazione del parere vengono forniti anche un file Excel, contenente le tabelle che possono essere copiate e incollate nel parere, e le check list.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese e con focus specifico dedicato ai controlli sul PNRR.

Allegati

Parere_bilancio_previsione_2024-2026

 

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Erogato contributo erariale anno 2023 per distacco sindacale

Con comunicato del 3 ottobre 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con provvedimento del 26 settembre 2023 è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2023 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.

Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“Area certificati – TBEL”, “Altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2023, richiesta di contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per gli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2023, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Contributo personale aspettativa sindacale”.

 

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