La deliberazione n._17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti ha stabilito, come noto, che alle entrate vincolate derivanti da legge, da trasferimenti e da finanziamento, si estende oltre al vincolo di competenza anche quello di cassa, come stabilito dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL. In particolare, nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il principio di diritto sancito dalla Corte implica che il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizzi con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative.
Sempre secondo la Sezione, la destinazione concreta di un’entrata, attraverso l’approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l’apposizione del vincolo anche per cassa. Il requisito della specificità, pertanto, va ravvisato oltre che nei casi di univocità delle destinazioni, anche in quelli in cui, pur essendo alternativi ed in taluni casi molteplici, gli impieghi, attraverso l’intermediazione obbligatoria dell’ente con l’attività di programmazione, siano comunque specificatamente e concretamente individuati, senza che l’amministrazione possa sottrarvisi, sia sotto il profilo quantitativo che dell’impedimento a destinare a scopi diversi le somme introitate. L’individuazione della spesa specifica, nell’intero ambito di ciò che sarebbe potenzialmente realizzabile per dare corso alle indicazioni del Legislatore, non potrà non avere conseguenze anche in termini di cassa, perché è questo il momento in cui appare in concreto la necessità di reperire liquidità e preservarla per far fronte ad i conseguenti esborsi monetari attuali o differiti.
Ne è conseguito che per le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, permessi di costruzione, sanzioni edilizie, imposte di soggiorno e sbarco, proventi da alienazioni immobiliari, per la quota del 10% espressamente destinata dall’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015 all’estinzione anticipata dei mutui, il vincolo di destinazione, oltre che alla competenza, si estenda anche alla gestione di cassa.
Non vi è dubbio che la pronuncia della Corte abbia creato problemi agli enti locali nella gestione della cassa vincolata. La Commissione Arconet, nella seduta del 14 febbraio scorso, aveva ipotizzato tre possibili soluzioni alle difficoltà incontrate dagli enti locali, soluzioni che comportano modifiche normative. L’Anci aveva già proposto, senza successo, un emendamento durante la conversione del DL19/2024, che mirava a semplificare questi vincoli limitando il regime dei vincoli di cassa solo alle entrate da mutui e trasferimenti, mantenendo quelli di sola competenza per i vincoli derivanti da legge.
Si segnala, che in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è stato approvato in Commissione bilancio del Senato l’emendamento volto a considerare il vincolo di cassa (e anche di competenza) per le entrate derivanti da trasferimenti e da finanziamenti. Le altre entrate vincolate per legge a specifici scopi mantengono ovviamente il vincolo di destinazione ma non costringono a mantenere anche il vincolo di cassa.
Di seguito l’emendamento approvato:
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;
b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
c) all’articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».
La redazione PERK SOLUTION