Fondo opere indifferibili: enti locali potenziali per la preassegnazione delle risorse

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato gli elenchi di Enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione delle risorse di cui al fondo per l’avvio di opere indifferibili (Legge 197/2022 – Legge di bilancio 2023 art. 1 c. 370).

Il FOI è stato istituito con il DL n. 50/2022 per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali da costruzione, con una dotazione finanziaria di 8,8 miliardi di euro dal 2022 al 2027. Il suo obiettivo è quello di garantire ai Soggetti attuatori degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in generale, ai Soggetti titolari di investimenti pubblici per la realizzazione di opere e infrastrutture, le risorse necessarie ad avviare le procedure di gara relative alle nuove opere previste dal Piano, senza sortire effetti sui cronoprogrammi e gli impegni acquisiti.

Il Fondo è gestito dal Ministero delle Economie e Finanze e, in particolare, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che attraverso la piattaforma informatica ReGiS garantisce un accesso più rapido ed efficace al fondo. La procedura prevede un ruolo cruciale delle Amministrazioni centrali titolari degli investimenti del PNRR, la cui funzione è quella di istruire le domande di finanziamento presentate dalle stazioni appaltanti potenzialmente beneficiarie del Fondo. Le stazioni appaltanti possono presentare la domanda di finanziamento all’interno delle finestre temporali definite dai Decreti del MEF.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per il risarcimento danni da illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa della P.A.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III, con sentenza del 17 maggio 2023, n. 1647, ha ricordato che in tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai fini del risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa dell’Amministrazione, trattandosi di responsabilità di tipo oggettivo.

Ai fini del risarcimento del danno in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo la nota sentenza 30 settembre 2010, C-314/09 della Corte di giustizia dell’Unione europea, non assume più rilievo il carattere colpevole della condotta della pubblica amministrazione e ciò anche quando si tratti di appalti sotto soglia comunitaria (C.d.S., Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686).

È, invero, ormai consolidato l’indirizzo del giudice amministrativo, per il quale “per unanime indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio” (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 912/2021).

 

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Consiglio di Stato: Differenza fra monetizzazione e contributo di costruzione

La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione, atteso che non è una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.; inoltre, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata all’imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento. Pertanto, l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione non esclude che sia dovuta anche la cessione di aree a standard.

La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici è un beneficio di carattere eccezionale – ammesso da previsioni di legge, di norma a livello regionale ed espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale – concepito come misura di favore di cui può giovarsi il richiedente un titolo edilizio che, in base allo strumento urbanistico, deve, per l’appunto, cedere o reperire nella zona in cui intende realizzare l’intervento costruttivo (o anche solo un mero cambio di destinazione d’uso senza opere) aree per la realizzazione di opere pubbliche (di regola parcheggi e verde pubblico), nel rispetto delle misure e secondo i criteri dettati dal d.m. n. 1444 del 1968.

Senza la monetizzazione il privato è posto di fronte alle seguenti alternative: non realizzare l’intervento; cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al comune; acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a standard. 

È quanto evidenziato, in sintesi, dal Consiglio di Stato con la sentenza 17 maggio 2023, n. 4908.

 

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ANAC: Bandi di gara, no a restrizioni territoriali per le imprese

Con la Nota del Presidente del 12 maggio 2023, l’ANAC è intervenuta su una gara per il restauro conservativo rilevando che la Regione non può inserire in avvisi di manifestazione di interesse, clausole “territoriali” restrittive, volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio. Ciò viola i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dell’amministrazione pubblica. Pertanto è in violazione del Codice degli Appalti e delle normative di settore.

L’utilizzo del solo criterio formale della sede legale – con conseguente esclusione delle ditte aventi sede operativa nella Regione “poco risponde al criterio della presenza sul territorio indicato dal legislatore e comunque risulta immotivato. Il criterio della diversa dislocazione territoriale lascia una ampia discrezionalità alla stazione appaltante di scegliere il perimetro ritenuto sufficientemente ampio rispetto al luogo dei lavori. Detto criterio dunque assegna alle stazioni appaltanti il compito di individuare motivando un equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che dovrà garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione”.

La scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella Regione  è riferibile ad una scelta discrezionale della Stazione appaltante; tale scelta tuttavia, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 Costituzione, avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell’Avviso di manifestazione di interesse”.

 

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ANAC: I contratti della Pubblica Amministrazione devono essere per iscritto

Con la delibera n. 119 del 15 marzo 2023, Anac ribadisce che i contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta: la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può rinnovare tacitamente i contratti. La forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale.

La delibera è stata adottata al termine dell’istruttoria sulla Napoli Servizi Spa, la società multiservizi in-house providing del Comune di Napoli, una delle aziende di rilevanza strategica per l’Amministrazione Comunale che esegue da oltre un decennio numerosi servizi essenziali per l’ente partenopeo. La società è soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Napoli che, in qualità di socio azionista al 100%, ne definisce il perimetro d’azione e le attività da porre in essere.

Dalle indagini dell’Autorità è emerso che, per quasi due anni dopo la scadenza del contratto, la Napoli Servizi ha continuato a pagare le due imprese: nello specifico dal 12 settembre 2019 (data di scadenza del contratto) sino all’8 luglio 2021 (data delle determine per l’affidamento diretto dei servizi in questione) non esiste un valido titolo giuridico idoneo a giustificare i pagamenti effettuati. La società in house ha deciso arbitrariamente di prorogare il contratto oltre i limiti temporali delineati dal bando di gara ed in assenza sia di un contratto scritto che di una determina che esplicitasse le motivazioni della scelta di prolungare gli affidamenti agli aggiudicatari uscenti.

 

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ANAC: le Case di riposo sono organismi di diritto pubblico e devono applicare il codice appalti

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, e come tali devono applicare il codice appalti per l’acquisizione di beni e servizi e rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le norme anticorruzione e trasparenza. Lo sottolinea Anac in un atto del presidente del 19 aprile 2023.

Ferma restando la necessità di operare una valutazione caso per caso sulla base del singolo statuto e della singola disciplina regionale in materia, l’Autorità stabilisce che gli ex Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza) trasformati in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Asp), dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, operanti senza scopo di lucro e secondo criteri imprenditoriali, dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, deputate allo svolgimento di funzioni pubblicistiche, tenuto conto delle prerogative regionali contemplate nella disciplina di riferimento e qualificate dalla giurisprudenza quali enti pubblici economici sembrano qualificabili come organismo di diritto pubblico.

Anac ricorda i tre requisiti che connotano la figura dell’organismo di diritto pubblico:

  • istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
  • dotato di personalità giuridica;
  • la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli stessi enti, qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici, sono tenuti al rispetto delle previsioni in tema di tracciabilità: tale normativa infatti ha finalità antimafia e tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice appalti sono tenuti al rispetto della normativa antimafia. Quanto alla disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, l’Anac ricorda che le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, approvate con determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, hanno ricondotto nel campo di applicazione della legge Severino anche le case di riposo.

 

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Nuovo codice dei contratti: il Quaderno operativo Anci sulle funzioni tecniche incentivabili

Il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR e, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, “a regime”, molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni. Tra le molte novità, anche quella sulle funzioni tecniche incentivabili, oggetto di approfondimento del quaderno operativo dell’ANCI. Obiettivo del documento è quello di fornire una prima disamina dei principali contenuti dell’articolo 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici sulle funzioni tecniche incentivabili e cosa cambia rispetto all’articolo 113 del D. Lgs. n.50/2016, nonché per facilitare la prima applicazione della nuova norma, proporre un modello di Regolamento per la definizione degli stessi incentivi.

Con le nuove disposizioni vengono superate le difficoltà derivanti dal d.lgs. n. 50/2016 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti. Viene individuato il limite del 2% delle risorse che, a valere sugli stanziamenti delle procedure di affidamento, possono essere destinate alle remunerazioni delle funzioni tecniche. Si specifica che la disciplina si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti possono prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale.

Viene stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come previsto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile. Non c’è più alcun riferimento alla contrattazione decentrata integrativa del personale per l’adozione del regolamento che fissa i criteri del riparto delle risorse per le funzioni tecniche.  Viene innalzato il tetto retributivo individuale (percepito dal singolo dipendente) dal 50% del D.lgs. n. 50/2016 fino al 100%. È previsto un incremento
ulteriore del 15%, rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto.

 

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Appalti mense scolastiche, discriminatorio premiare caratteristiche cucina con punteggio alto

Per assegnare il servizio di mensa scolastica non si può premiare con punteggio troppo elevato le caratteristiche della cucina quali superficie del centro cottura, strumentazione, uso elle energie rinnovabili, dando solo venti giorni di tempo per dimostrarne il possesso. Ciò costituisce un’ingiusta discriminazione tra le imprese che già dispongono di un centro di cottura (come il gestore uscente) e coloro che invece ne siano privi, in contrasto con i principi di massima concorrenza e parità di trattamento. Lo ha stabilito Anac nel parere di precontenzioso n. 156 del 19 aprile 2023.

I rilievi Anac

Nonostante la disponibilità di un centro di cottura sia formalmente prevista come requisito di esecuzione del contratto,  secondo Anac l’assegnazione di un punteggio elevato (pari a 31 punti sugli 80 totali) in ragione del tempo medio per la consegna dei pasti e delle caratteristiche intrinseche del centro fa sì che il possesso del centro diventi sostanzialmente una condizione per la partecipazione alla procedura anziché per la sola esecuzione del servizio, dato che costituisce un elemento che va indicato già al momento dell’offerta.

Inoltre, Anac definisce risibile il tempo concesso all’aggiudicatario per dimostrare il possesso del centro di cottura (dotato, di tutte le certificazioni richieste nel disciplinare di gara): solo venti giorni dall’aggiudicazione. Si tratta, secondo l’Autorità, di una misura restrittiva della concorrenza e volta a premiare chi, all’atto della partecipazione, ne sia già in possesso. In ogni caso, i tempi individuati dalla Stazione appaltante sono anche sproporzionati. La procedura di gara in esame, infatti, è stata bandita a gennaio 2023 mentre l’appalto, riferito alla la refezione scolastica per le annualità 2023/2024 e 2024/2025, verrà avviato nel mese di settembre 2023; sarebbe stato possibile, pertanto, secondo Anac, individuare una tempistica più ampia che garantisse agli operatori economici del settore – non aventi un centro di cottura in prossimità dei plessi scolastici, ma interessati a partecipare – la possibilità di presentare un’offerta e concorrere in condizioni di parità rispetto a coloro che, all’atto della partecipazione, ne erano già in possesso (Fonte Anac).

 

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Anac, qualificazione Stazioni Appaltanti: le novità del nuovo Codice

Anac ha illustrato le novità del nuovo Codice dei contratti riguardanti le finalità della qualificazione delle stazioni appaltanti, contenute in due articoli (n. 62 e 63) e nell’allegato alla centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, già disciplinata nel dettaglio dalla delibera ANAC del 28 settembre 2022, n. 441.

Viene fatta una sostanziale distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate, stabilendo che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro. Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62). Tali soggetti possono provvedere alla nomina di un supporto al Rup.

Le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all’interno di un elenco tenuto dall’Anac. Le stazioni appaltanti qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso. Sono previste sanzioni a carico delle stazioni appaltanti e centrali di committenza che rifiutino l’assegnazione d’ufficio da parte dell’Anac.

I livelli di qualificazione
Sono previsti tre livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento degli appalti (fino a 1 milione di euro; fino a soglia comunitaria; illimitata), attribuiti dall’Anac sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti (articolo 63). I livelli sono attribuiti principalmente in ragione dell’organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell’ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC.

Possono inoltre essere disciplinati dall’Autorità requisiti specifici di qualificazione per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato. Ove, per qualsiasi motivo, la qualificazione venga meno o sia sospesa, le procedure in corso possono comunque essere portate a compimento (articolo 63).

Sono qualificati di diritto i soggetti iscritti nell’apposito elenco (per esempio: MIT, Consip, Invitalia, Agenzia del Demanio), nonché stazioni appaltanti formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con le modalità stabilite dal Codice.

 

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ANAC, illegittima la proroga della piattaforma depurativa avvenuta senza gara

La proroga della piattaforma depurativa di un comune da parte di un Consorzio Regionale è illegittima, avvenuta senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento degli operatori economici stabiliti dalla legge, e in particolare dal Codice degli Appalti. E’ quanto ha accertato l’Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso la propria attività di vigilanza. Ora il Consorzio dovrà mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per superare l’illegittimità della proroga, nel rispetto della normativa di settore, fornendo ad Anac tempestive informazioni sugli atti formali che saranno assunti per superare le criticità segnalate.

Il Consorzio ha disposto due proroghe a favore dello stesso operatore economico, nel 2021 e nel 2022; e tuttora la società incaricata gestisce il servizio. Se nella prima proroga si poteva parlare di “eccezionalità ed urgenza” nel far proseguire il rapporto scaduto connessa all’incertezza sul regime giuridico applicabile al consorzio posto in liquidazione – afferma Anac -, diversamente risulta del tutto illegittima l’ulteriore proroga a favore sempre dello stesso soggetto economico.

In sostanza il Consorzio, in vista della scadenza dell’affidamento il 31 dicembre 2022, pur sapendo di aver già fatto proroghe precedenti, non si è attivato per indire la gara, ma ha di fatto lasciato continuare la gestione del servizio al medesimo soggetto, senza porre in atto alcun provvedimento formale per giungere alla gara.

 

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