Rapporto Osservatorio Rup 2023: Criticità, soluzione e fabbisogni formativi

E’ disponibile online il Primo Rapporto “Osservatorio RUP 2023 – criticità, soluzioni e fabbisogni formativi” realizzato dal MIT, in collaborazione con SNA, IFEL e ITACA con il Piano nazionale di formazione per la professionalizzazione del Rup (PNRR Accademy).

Il Rapporto è stato elaborato sulla base dei risultati di un’indagine (svoltasi nel febbraio 2023) che ha coinvolto, per la prima volta in Italia, quasi 10mila Responsabili Unici del Procedimento che hanno compilato i questionari proposti. Questa platea numerosissima di addetti ai lavori ha consentito di mettere a fuoco le principali criticità che incontrano i RUP italiani nelle diverse fasi dei procedimenti, oltre a definire le proposte che potrebbero permettere il superamento di tali difficoltà e i fabbisogni formativi in risposta ai quali creare percorsi specifici.

Per questo, all’interno del Rapporto emergono suggerimenti e proposte da parte dei RUP in merito alla gestione degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, forniture e servizi e all’attuazione degli interventi, con un’attenzione particolare alle principali criticità riscontrate per ciascuna fase del procedimento e alle competenze possedute e necessarie per lo svolgimento delle proprie attività: in particolare, sono state analizzate non solo le diverse fasi della procedura d’appalto (affidamento, programmazione, progettazione ed esecuzione), ma anche quelle “soft skills” necessarie ad una completa professionalizzazione del buyer pubblico.

Anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, efficace dal 1° luglio 2023, il lavoro di ricerca evidenzia, in termini quantitativi e qualitativi, le principali traiettorie necessaria per la definizione di futuri percorsi formativi, destinati al personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, erogati dalla PNRR Academy. Lo stesso Rapporto rileva la necessità di continuare a lavorare sullo snellimento degli adempimenti burocratici amministrativi, a cui fa riferimento anche il nuovo Codice Appalti, così come si rileva il progressivo ricorso alla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita della commessa pubblica.

Allegati:
Primo Rapporto di ricerca 2022-2023
I dati in sintesi

Appalti: pubblicato l’aggiornamento delle linee guida per compilazione DGUE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa che è stato pubblicato l’aggiornamento delle linee guida per la compilazione del modello di formulario del Documento di Gara unico Europeo (DGUE).

La nota di riferimento (prot. 6212 del 30 giugno 2023) si propone di fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (1 luglio 2023).

Inoltre, la stessa Direzione Generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, con la nota prot. 6213 sempre del 30 giugno, ha evidenziato che – con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi dell’articolo 225, comma 2, lettera a) del D.lgs.36/2023, per l’anno 2023 – continuano a valere le modalità dell’applicativo informatico – Servizio contratti pubblici – SCP di cui all’articolo 21 del D.lgs. 50/2016.

L’applicativo sarà prossimamente aggiornato per consentire la tempestiva impostazione, predisposizione e redazione della programmazione triennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 37 del D.lgs.36/2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, nuovo Codice appalti: modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori

I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici nei settori ordinari, già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, che non siano state affidate conformemente al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga, sono tenuti ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell’art. 186 del Codice. L’articolo186 si applica ai concessionari privati, anche se non tenuti, in base ad altra disposizione, all’applicazione del codice dei
contratti pubblici e ai concessionari pubblici o, comunque, tenuti all’applicazione del codice.

Non ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni richiamate:
– le concessioni che, tenuto conto anche di eventuali rinnovi o proroghe, non superino la soglia di cui all’articolo
14, comma 1, lettera a) del codice;
– le concessioni assegnate successivamente all’entrata in vigore del codice, che devono essere affidate nel
rispetto delle procedure ivi previste;
– le concessioni affidate conformemente al diritto dell’Unione europea, vigente al momento dell’affidamento o
della proroga.

L’ANAC, con la Delibera n. 265 del 20 giugno 2023, precisa l’ambito di applicazione della misura, e la base di calcolo delle quote di esternalizzazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti: Imposta di bollo e modalità di assolvimento

Con provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, con successiva risoluzione, saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.

Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 l’Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratti. Inoltre, per consentire la corretta individuazione nel modello “F24 Elide” della controparte è istituito anche il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”. In particolare, i codici tributo istituiti sono:

  •  “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice
identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si
versa l’imposta di bollo;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

I modelli “F24 Elide” compilati secondo le istruzioni impartite sono consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

La redazione PERK SOLUTION

E-procurement: pubblicate le FAQ sulle Regole tecniche per gli appalti digitali

Lunedì 26 giugno l’Agenzia per l’Italia Digitale, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno presentato nel corso di un evento pubblico il documento contenente le Regole tecniche e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento delle PA, nell’ambito della digitalizzazione degli appalti, così come prevede il Codice dei contratti pubblici.

L’evento ha registrato oltre 600 partecipanti, tra cui produttori e gestori di piattaforme, rappresentanti di stazioni appaltanti, soggetti aggregatori, big buyer pubblici e pubbliche amministrazioni in generale, statali, regionali e locali.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Regole tecniche per gli appalti digitali rappresenta l’esito di un processo di consultazione permanente del mercato avviato da AgID con un approccio aperto, “open innovation“, con tutti i soggetti facenti parte, a vario titolo, dell’ecosistema dell’e-procurement italiano.

Durante l’evento sono stati forniti da AgID, ANAC e DTD i chiarimenti ai dubbi interpretativi posti dagli stakeholder nel corso delle ultime settimane. Tali precisazioni sono pubblicate nella sezione FAQ raggiungibile sul sito web di AgID. Il documento con i chiarimenti è già consultabile online in formato di bozza. Gli interessati hanno ancora l’opportunità di inoltrare ad AgID, entro e non oltre mercoledì 5 luglio, ulteriori dubbi interpretativi sulle Regole tecniche, che andranno a integrare il documento pubblicato. È possibile farlo scrivendo a eprocurement@agid.gov.it

AgID proseguirà il percorso di condivisione avviato, fornendo supporto nel processo di adozione delle specifiche tecniche, a cui le piattaforme di approvvigionamento dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. Anche in questa fase è possibile prenotare un incontro “One to One” con AgID, utilizzando lo stesso indirizzo email.

Per conoscere l’intero percorso sulla definizione delle Regole tecniche per gli appalti digitali, AgID invita a consultare la playlist pubblicata sul canale Youtube dedicato agli appalti innovativi e all’e-procurement, dove sono disponibili le registrazioni di tutti i confronti pubblici svolti a partire dal marzo 2022.

Inoltre, per visionare e scaricare tutti i contributi prodotti dall’Agenzia, così come quelli pervenuti da altri soggetti del settore, basta accedere alla sezione dedicata alle Regole tecniche e-procurement sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Allegati:
Guarda la videoregistrazione dell’evento

Scarica il materiale presentato durante l’evento:
Presentazione delle Regole tecniche
Soluzioni di interoperabilità per e-procurement

Quaderno Anci sulle principali novità del Codice dei contratti pubblici

Anci ha pubblicato il 43esimo Quaderno operativo Anci sulle novità del Codice dei contratti pubblici.  Il Quaderno vuole offrire un primo, puntuale, strumento di lavoro utile ad orientarsi sulle novità più importanti della riforma, oltre a fornire i consueti schemi di atti e modelli operativi per la costituzione di Centrali Uniche di Committenza all’interno di Unioni di Comuni già costituite e non, affidamenti diretti di lavori pubblici, servizi e forniture.
L’approvazione della riforma si inserisce nell’attuazione di impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e risponde all’obiettivo, in primis, come dichiarato nella Relazione Illustrativa di accompagnamento del provvedimento, di semplificazione e rimozione del goldplating.
Il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023.
È inoltre previsto un complesso periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che dispone l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021).

 

Affidamento del servizio a un’azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell’in-house

L’Anac, con il parere in funzione consultiva n.27 del 30 maggio 2023, ha chiarito che l’affidamento in gestione da parte dell’ente pubblico farmacie comunali o servizi sociali a un’Azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell’in-house.

Ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 267/2000, ’Azienda speciale è distinta dall’ente locale e dispone di autonomia imprenditoriale, ma riveste un ruolo strumentale per l’Amministrazione pubblica, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale. L’Azienda speciale, pertanto, gode di autonomia imprenditoriale, ma la sua attività è diretta e orientata dall’ente controllante come fosse un in-house.

La giurisprudenza amministrativa riconduce le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali e con le caratteristiche sopra delineate, nel novero degli enti pubblici economici (ex multis Cons. Stato n. 641/2014, sulla base di precedenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01), ossia degli enti (come indicato dalla dottrina) titolari di impresa e che agiscono con gli strumenti di diritto comune. Detti enti, tuttavia, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza «restano nell’alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici» (Corte di Cassazione SS.UU., 2 settembre 2013 n. 20075). Inoltre (…) «sotto il profilo sostanziale (…) le aziende speciali, così come le società in house, come … affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall’ente pubblico (…) le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistico.

L’affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica tramite azienda speciale presenta molte similarità con gli affidamenti dell’in-house. Quindi, da parte dell’Azienda speciale va presentata un’offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico da sottoporre al vaglio della Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione, per poter dimostrare la sostenibilità e la convenienza di un eventuale affidamento alla propria azienda speciale, l’ente deve tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

«Degli esiti della valutazione si dovrà dare conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: dal primo luglio obbligatoria la qualificazione delle stazioni appaltanti

Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, dal 1° luglio 2023 diventerà obbligatoria la qualificazione delle stazioni appaltanti: potranno appaltare opere pubbliche d’importo superiore ai 500mila euro e acquistare beni e servizi sopra i 140mila euro, solo gli enti e le amministrazioni che saranno qualificati per farlo, in base al personale disponibile, alle competenze acquisite, alla professionalità dimostrata. Le stazioni appaltanti che non si sono iscritte alla qualificazione (iscrizione che è immediatamente operativa, senza bisogno di attendere nessun nulla osta) non potranno ottenere il rilascio del CIG (codice identificativo gara).

È disponibile sul sito di Anac il servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti che consente l’invio della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Dal primo luglio, quindi, per effettuare le procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140mila euro) e per l’affidamento di lavori d’importo superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere qualificate. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Anac ha predisposto uno schema di domande e risposte e un manuale utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per l’erogazione degli incentivi funzioni tecniche occorre la nomina del direttore dell’esecuzione

La Corte dei conti, Sez. Campania, con delibera n. 191/2023, in riscontro ad una richiesta di parere in materia di incentivi per le funzioni tecniche, ha evidenziato come negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell’esecuzione come figura distinta dal RUP – rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020).

Al ricorrere di tale presupposto, che va verificato con rigore e oggettività, il legislatore preferisce derogare al suddetto principio, nell’intento di valorizzare,
attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all’amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a
professionisti esterni. Se queste sono le ragioni della deroga, è chiaro che essa si giustifica solo in presenza di appalti di particolare e oggettiva importanza per qualità o importo delle prestazioni dedotte nel contratto. Sono queste le coordinate che devono guidare l’interpretazione delle norme in esame.

La Sezione rileva che nel sistema delineato dal Codice previgente:
– la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applica, ai sensi dell’art. 113, comma 2, alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, come figura distinta dal RUP;
– la nomina del direttore dell’esecuzione, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, è prevista soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità; le due ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità.

Con riferimento al nuovo codice, di cui al D.Lgs. 36/2023:
– l’art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione. –  l’art. 114, comma 8, rinvia all’allegato II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle
prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all’allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della “particolare importanza”;
– l’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32”;
– l’art. 32 dell’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell’esecuzione debba essere diverso dal RUP;
– per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14.
– per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: nessuna transazione con azienda inadempiente

Anac, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di un Comune marchigiano, ha evidenziato che una stazione appaltante non può concludere un accordo transattivo con un’azienda offrendole in cambio gli stessi lavori revocati per grave inadempimento. Un operatore economico, peraltro, su cui è stata disposta l’annotazione nel casellario informatico delle imprese.

La vicenda si riferisce ad sorta una controversia fra il Comune e la ditta affidataria, che aveva portato alla revoca dell’appalto. Successivamente, volendo chiudere il contenzioso che ne era nato, il Comune marchigiano proponeva un accordo che prevedeva l’aggiudicazione alla stessa dell’appalto come transazione. L’Autorità ha ribadito “il carattere imperativo ed indisponibile dei sistemi di affidamento dei contratti pubblici, e la necessità che detti contratti siano aggiudicati ad operatori economici in possesso di adeguati requisiti professionali e morali, inclusa l’assenza di gravi illeciti professionali, tanto più se commessi – come nel caso in questione – in relazione allo stesso contratto che si intende riaffidare, quale presupposto indispensabile per garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”. Non si può, quindi, concludere una transazione per risolvere un contenzioso, dando in cambio un appalto.

La conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest’ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, determina un grave vulnus agli equilibri concorrenziali. Le procedure di affidamento sono, infatti, rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di affidamento lavori/rinuncia alle liti.

 

La redazione PERK SOLUTION