L’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d’appalto

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 397 del 6 settembre 2023, ha chiarito che la mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Pertanto non comporta più l’esclusione dalle gare d’appalto.

Rispondendo a una richiesta di parere di un Comune siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all’illecito professionale grave, l’Anac ha fornito indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023.
In particolare Anac ha provveduto ad individuare le differenze tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti di quest’anno.

Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.

Nell’ambito della tipizzazione introdotta perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati, probabilmente per esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma recata 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, che così recita: «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga termine conclusione consultazione contratto tipo di rendimento energetico

È stato posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la conclusione della consultazione sul contratto tipo di rendimento energetico per gli edifici pubblici.

Il contratto tipo di prestazione energetica, una guida per le amministrazioni pubbliche impegnate a realizzare interventi di efficientamento per edifici pubblici. In particolare, il contratto sarà di supporto alla Pubblica amministrazione nella predisposizione di contratti di rendimento energetico secondo le procedure del partenariato pubblico privato e alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

Il nuovo codice dedica una disposizione specifica, l’articolo 200, ai contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica, prevedendo che in tali contratti, i ricavi di gestione dell’operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all’ente concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

I soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sui documenti in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del Questionario on line sul sito di Anac.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviso C.S.E. 2022: Prorogato al 29 settembre il termine per esecuzione progetti e presentazione istanze accredito

Con il decreto direttoriale n. 434 del 27 luglio, relativamente ai progetti finanziati a valere sull’Avviso pubblico del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022 denominato “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica”, il Ministero dell’ambiente ha prorogato alla data del 29 settembre 2023 i termini per l’esecuzione delle prestazioni e per la presentazione dell’istanza di accredito da parte delle Amministrazioni comunali.

Il decreto regola, inoltre, le condizioni e le modalità di concessione di ulteriori proroghe ai termini sopra indicati   per le Amministrazioni Comunali che provvedendo al pagamento delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse proprie.

L’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica è finalizzato al finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica che eventualmente includano anche interventi per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L’Avviso C.S.E. 2022 finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite MePA delle seguenti categorie di prodotti:
  • impianti fotovoltaici
  • impianti solari termici
  • impianti a pompa di calore per la climatizzazione
  • sistemi di relamping
  • chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
  • generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione
L’Amministrazione comunale per ciascun intervento deve essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) realizzata precedentemente all’avvio della procedura di acquisto dei prodotti sopra indicati. Anche l’APE può essere acquistato sul Mercato Elettronico e godere del contributo previsto dall’Avviso. Gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di prestazione energetica.
La redazione PERK SOLUTION

Esclusione operatore economico dalla procedura di gara in caso di indagini penali pendenti

L’ANAC, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un Comune circa la possibilità di aggiudicare un contratto d’appalto all’operatore economico a carico del quale, dal certificato dei carichi pendenti, sia risultata la presenza di un procedimento penale in corso (nella fattispecie, citazione diretta in giudizio per il reato di lesione personale colposa grave), ha evidenziato che la stazione appaltante può valutare di escludere un operatore economico da una gara o da una concessione se ci sono indagini penali pendenti o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società o una misura cautelare interdittiva come il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Anac ricorda che secondo il codice appalti, “costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena” per uno dei reati indicati nell’articolo 80 del codice appalti. Tuttavia, la disciplina in materia di contratti pubblici non esclude comunque che determinati fatti di rilievo penale possano rappresentare un grave errore professionale, prescindendosi in ogni caso dalla sussistenza di una pronuncia giudiziale passata in giudicato.

È discrezione della stazione appaltante valutare quanto la pendenza di un procedimento penale a carico dell’aggiudicatario incida sull’affidabilità dell’operatore economico. I requisiti di partecipazione “devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Vige la regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione

La regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione, stabilita dal Codice dei contratti, deve essere garantita al momento della valutazione degli elaborati progettuali, che non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi. Non è invece in contrasto con il principio dell’anonimato conoscere il nominativo dei concorrenti da parte della commissione giudicatrice al momento dell’accettazione dell’incarico. Anzi, risulta fondamentale per verificare la sussistenza di conflitti d’interesse. L’importante è che l’esame degli elaborati progettuali avvenga in forma anonima, analogicamente alla disciplina dei concorsi pubblici.

È quanto precisato dall’Anac con la delibera n. 358 del 20 luglio 2023, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune, il quale gestisce i concorsi con una piattaforma web. Questa consente di gestire l’intero iter concorsuale, garantendo l’anonimato fino al momento della proclamazione dei vincitori. Tale piattaforma web, però, consentendo il totale anonimato dei concorrenti, non permette ai membri della commissione giudicatrice di conoscere i partecipanti fino al momento della graduatoria finale dei selezionati. Di qui l’impossibilità per i membri di commissione di effettuare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come richiesto dalla legge, al momento dell’accettazione dell’incarico.

L’Autorità ha pertanto precisato che i membri della commissione giudicatrice devono conoscere al momento dell’accettazione l’elenco dei partecipanti, dichiarando eventuali incompatibilità. Successivamente, inizia la procedura anonima garantita dalla piattaforma, con la selezione dei vincitori senza possibilità di collegamento dei concorrenti agli elaborati progettuali.

 

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ANCI, decreti Mef-Rgs FOI: Assegnazione definitiva I semestre e ripartizione ordinaria II semestre 2023

Anci rende noto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato due comunicati stampa sul Fondo opere indifferibili: il primo comunicato del 14 agosto 2023 riguarda i decreti del Ragioniere Generale dello Stato n. 183 del 3 agosto 2023 e n. 185 dell’8 agosto 2023 pubblicati sul sito del Mef-RGS con cui vengono assegnate definitivamente risorse pari a 2,4 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili alle opere pubbliche delle stazioni appaltanti che hanno avviato le procedure di affidamento nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023. Il primo decreto assegna definitivamente risorse per la procedura “semplificata” primo semestre 23 (già oggetto di preassegnazione nei mesi scorsi) mentre il secondo assegna definitivamente risorse per quella “ordinaria”, sempre nel primo semestre 23. Ciò a seguito delle verifiche sull’avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2023.
Il secondo comunicato del 16 agosto 2023 riguarda il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 dell’11 agosto 2023 che ripartisce le risorse, relative con procedura “ordinaria” del FOI del II semestre 2023, alle stazioni appaltanti che avviano le procedure di affidamento di opere pubbliche nel periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023. I decreti e i relativi allegati sono consultabili sul sito del Mef in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate.

 

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IFEL: Nuovo Codice Appalti e norme derogatorie PNRR. Una breve guida per orientarsi

IFEL, al fine di supportare gli enti locali nello svolgere celermente le procedure di affidamento, ha predisposto il documento “Nuovo Codice Appalti e norme derogatorie PNRR. Una breve guida per orientarsi”. A partire dal 1 luglio 2023 ha acquistato efficacia il nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, entrato in vigore dal 1 aprile di quest’anno.

Il Codice dispone che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC si applichino, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni:

  • di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;
  • di cui al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023;
  • finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

Il documento fornisce indicazioni operative al fine di approfondire i rapporti tra queste norme e individuare nodi e criticità da chiarire, e rientra tra le attività previste dalla convenzione stipulata tra IFEL, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Ragioneria Generale dello Stato e la Direzione Centrale per la Finanza locale del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con Legge n. 157/2019.

La guida è suddivisa in due parti:

  • la prima analizza le novità normative e le motivazioni che, nell’ambito del PNRR, hanno spinto il Governo italiano a riformare il codice dei contratti;
  • la seconda approfondisce le specifiche tempistiche per gli appalti PNRR, le norme volte a semplificare la conferenza dei servizi, il DNSH, i monitoraggi e le misure finalizzate a ridurre il rischio di contenzioso negli appalti PNRR.

 

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Fondo progettazioni: oltre 37 mln ai Comuni per la messa in sicurezza delle scuole

Ammontano a oltre 37 milioni le risorse destinate a ben 429 Comuni per il triennio 2021 – 2023. Si tratta del Fondo progettazione Enti Locali, che stanzia risorse per la messa in sicurezza degli edifici pubblici. Conclusa l’istruttoria svolta sulle progettazioni oggetto di finanziamento statale e con Decreto Direttoriale n. 23017 del 01/08/2023 è stata approvata la graduatoria delle progettazioni dei Comuni, in base alle risorse disponibili per gli anni 2021, 2022 e 2023, dalla n. 1 alla n. 429, tra le progettazioni risultate coerenti con le finalità del Fondo, e redatta sulla base dei criteri indicati all’art. 6 del Decreto direttoriale n. 8862 del 08/07/2022.

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b del Decreto Direttoriale n. 8862 del 08 luglio 2022, i soggetti beneficiari del finanziamento delle progettazioni sopra indicate, sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione finanziata entro sei mesi dalla pubblicazione del Decreto di ammissione a finanziamento n. 23017 del 01/08/2023, sul sito istituzionale del MIT, avvenuta il 1° agosto 2023.

Il Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2018, è destinato a cofinanziare i progetti  per mettere in sicurezza gli edifici e le strutture pubbliche comunali e con destinazione d’uso pubblico. Le risorse vanno prioritariamente alle scuole.

Ad oggi sono stati ammessi a finanziamento 429 interventi per un importo pari a €. 37.215.318,88 per l’ adeguamento o il miglioramento sismico.

 

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Appalti: le linee guida per pari opportunità e inclusione disabili

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 173 del 26 luglio 2023 il Decreto 20 giugno 2023 del Dipartimento politiche per la famiglia di approvazione delle “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati”. Il decreto, in attuazione dell’articolo 1 comma 8 dell’allegato II.3 del Dlgs 36/2023, adotta l’Allegato 1 recante le succitate linee guida, che definiscono le modalità e i criteri applicativi delle misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

L’art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante codice dei contratti pubblici, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti ai contratti riservati. Ai sensi dell’art. 61, comma 1, del decreto legislativo sopracitato, in tali contratti «Le  stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati». Ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In base alle linee guida, costituiscono requisiti necessari dell’offerta:
a. l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
b. l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

Con riferimento a quest’ultimo, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione.

Possono costituire ragioni di deroga: affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale; assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo; procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza.
Per quanto attiene all’occupazione giovanile, la motivazione, a sostegno della deroga all’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento di nuove assunzioni di giovani, potrebbe considerare i casi in cui esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, richiedano, per oltre il 70 per cento delle nuove assunzioni, una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile, quale, a titolo esemplificativo, quella corrispondente ad un arco temporale ultra quindicennale. In tali casi, la stazione appaltante potrà individuare la riduzione della quota da applicare ritenuta più congrua, motivando, in modo analitico, la necessità della predetta esperienza.

Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, nella motivazione la stazione appaltante potrà fare anche riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che, del resto, presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica (lavori, servizi e forniture), per cui il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe incontrare difficoltà in particolari contesti di attività in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere o del contesto di applicazione dei contratti.

In merito al calcolo della quota del 30 per cento si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l’arco temporale di esecuzione del contratto. In riferimento all’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% nelle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, le Linee guida precisano che deve sussistere una relazione o un nesso funzionale tra l’esecuzione del contratto e le assunzioni, nel senso che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l’esecuzione del contratto aggiudicato, escludendo quelle non funzionali al predetto scopo. In caso di subappalto, qualora l’appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30%, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla norma primaria, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per determinare la base di calcolo della quota del 30%.

 

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Appalti, ANAC pubblica la relazione illustrativa del Bando tipo, focus sui contratti collettivi

ANAC ha pubblicato la Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, avente ad oggetto Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.   Il documento accompagna il Bando tipo e illustra compiutamente le indicazioni contenute nel disciplinare, al fine di agevolarne l’utilizzo da parte delle stazioni appaltanti.
Il documento si compone di 34 paragrafi corrispondenti ai vari articoli del bando tipo. Oltre alla sommaria descrizione, per ogni paragrafo, delle pertinenti clausole del disciplinare, nel documento sono state affrontate alcune questioni particolarmente delicate, sia per la novità, sia per l’impatto atteso sul mercato.

Data la complessità e la novità della materia, particolare attenzione è stata dedicata alle indicazioni relative all’individuazione del CCNL di riferimento da applicare ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto e alla valutazione di equivalenza delle tutele, per il caso di utilizzo, da parte dell’operatore economico, di un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante.

Le indicazioni sono state elaborate grazie ad una proficua sinergia, nell’ambito di un tavolo tecnico istituito con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il CNEL, la CGIL, la CISL e la UIL. In particolare, sono stati offerti elementi utili alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per individuare il CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, mediante l’utilizzo di informazioni agevolmente rinvenibili nell’Archivio dei CCNL gestito dal CNEL, e sono stati individuati gli elementi da prendere in considerazione per valutare l’equivalenza delle tutele normative ed economiche tra diversi contratti. Tale intervento si prefigge l’obiettivo di agevolare le complesse valutazioni rimesse alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, favorendo la corretta e uniforme applicazione della normativa.

Nella relazione illustrativa sono state segnalate, altresì, alcune problematiche interpretative relative alle disposizioni del nuovo codice, in relazione alle quali l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad una segnalazione ai competenti organi, sollecitando il relativo intervento. Si tratta, in particolare, delle disposizioni volte a favorire la parità di genere e generazionale e alle cause di esclusione conseguenti all’emanazione di sentenze penali di condanna.

 

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