Oltre 7 milioni di euro ai piccoli comuni per interventi infrastrutturali

È stato firmato il decreto direttoriale della Direzione generale Edilizia statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente l’elenco dei 39 comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni. L’importo complessivo delle risorse è di 7.366.220 euro.
Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per l’illuminazione pubblica, per le strutture pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici, nei comuni con una popolazione fino a 3.500 abitanti. L’erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità e le tempistiche stabilite all’art. 8 del decreto direttoriale n. 14472 dell’11 novembre 2019, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, aggiornamento scadenze dei termini di aggiudicazione degli interventi

Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – con avviso del 2 aprile u.s., in considerazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 e tenuto conto delle misure adottate dal Governo con il recente DPCM 9 marzo 2020, per supportare gli enti locali e dare un quadro chiaro e trasparente dei termini di scadenza delle procedure di edilizia scolastica, ha pubblicato il prospetto aggiornato delle scadenze previste per le diverse linee di finanziamento, attualmente gestite dal Ministero dell’istruzione:

Linea di finanziamento Termine proposta di aggiudicazione Decreti di definizione dei termini
Fondo comma 140 – Comuni DM n. 1007 del 2017 31 ottobre 2020 DM n. 174 del 2020
Fondo comma 140 – Province e Città metropolitane DM n. 607 del 2017 31 ottobre 2020 DM n. 191 del 2020 – in corso di registrazione
Piano Palestre DM n. 94 del 2019 31 ottobre 2020 DM n. 22 del 2020
Piano antincendio DM n. 101 del 2019 30 giugno 2020 DM n. 131 del 2020
Mutui Bei 2015 – economie DM. 2 del 2019 30 giugno 2020 DM n. 23 del 2020
Mutui BEI 2018 3o settembre 2020: per progetti esecutivi

31 dicembre 2020: per studi di fattibilità e progetti definitivi

28 febbraio 2021: per nuove costruzioni

DM n. 188 del 2020 – in corso di registrazione
Fondo progettazione 31 dicembre 2020 DDG n. 580 del 2019
Indagini diagnostiche 2019 7 gennaio 2021 DDG n. 2 del 2020
DM protezione civile n. 392 del 2019 10 agosto 2020 G.U. n. 187 del 10 agosto 2019
DM protezione civile n. 847 del 2019 – Regioni Emilia, Abruzzo, Molise e Toscana 18 dicembre 2020 G.U. n. 296 del 18 dicembre 2019

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo progettazione Enti Locali, riassegnati 14 milioni di euro per il finanziamento di ulteriori 321 progetti

Ammontano a 14 milioni di euro le risorse del fondo progettazione enti locali 2018 e 2019 che il decreto firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a seguito dell’intesa in Conferenza Stato Regioni, ha riattribuito ai Comuni. L’importo scaturisce dal mancato utilizzo da parte di Province e città metropolitane alle quali era stato precedentemente assegnato, per assenza di progetti ritenuti ammissibili.
Diversamente, nella graduatoria triennale dei progetti presentati dai Comuni e ritenuti coerenti con le finalità del fondo si erano riusciti a finanziare 833 progetti di più di duemila ritenuti ammissibili. Grazie a queste risorse aggiuntive, la graduatoria potrà quindi scorrere e si potranno attribuire le risorse per ulteriori 321 progetti.
Il fondo per la progettazione degli enti locali è destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche e si avvale di una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Facoltativo il monitoraggio BDAP MOP per il 1° trimestre 2020

In relazione all’emergenza Covid-19, La Ragioneria Generale dello Stato comunica che gli adempimenti relativi alla scadenza del monitoraggio BDAP MOP per il 1°  trimestre 2020 sono da considerarsi facoltativi e pertanto non saranno effettuati controlli relativi alla trasmissione delle informazioni.

In ogni caso gli enti che volessero trasmettere le informazioni potranno farlo liberamente, poiché l’operatività del sistema e del relativo servizio di assistenza rimane invariata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo ANAC, richiesta esonero dal versamento fino al 31 dicembre 2020

Sospendere fino al 31 dicembre i contributi da versare all’ANAC per indire o partecipare a una gara d’appalto. È la richiesta avanzata al Governo dall’Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 289 del 01 aprile 2020, con l’obiettivo di contribuire alla ripresa economica del Paese.

In base alla legislazione vigente, le amministrazioni che vogliono bandire un appalto e gli operatori economici che intendono prendervi parte devono corrispondere un contributo all’Anac per la vigilanza che essa svolge sul settore dei contratti pubblici: per le imprese si va da 20 euro per gli appalti compresi fra 150mila e 300mila euro fino a 500 euro per le gare di importo superiore ai 20 milioni; da 30 a 800 euro il contributo previsto invece per le stazioni appaltanti.

Per agevolare il sistema produttivo e soprattutto alleggerire gli operatori dagli oneri dovuti, l’ANAC si rende disponibile a rinunciare fino a fine anno al sistema di autofinanziamento che la legge le riconosce. Secondo le stime dell’Autorità, basate sui dati del 2019, imprese e amministrazioni potrebbero, conseguire un risparmio di oltre 40 milioni di euro, qualora la proposta venisse accolta mediante una urgente modifica normativa. Si tratta dunque di un provvedimento dai risvolti direttamente economici, deciso dall’ANAC per offrire il proprio fattivo contributo al Paese, che però diverrà operativo solo a partire dall’entrata in vigore della norma proposta.

La delibera 289 non rappresenta il primo intervento in questo senso. In concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, già nelle settimane scorse l’Autorità anticorruzione aveva assunto specifiche disposizioni per attenuare le incombenze delle amministrazioni, sospendendo i termini per i procedimenti in corso e dilazionando quelli per alcuni adempimenti previsti ex lege.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza COVID-19: i chiarimenti del MIT sulla sospensione dei termini nelle procedure di gara

Tra le varie disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, l’art. 103 prevede la sospensione di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. L’ambito di applicazione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio. Non si rinvengono inoltre nella disposizione eccezioni riferibili a tipologie di amministrazioni o a particolari categorie di enti pubblici. Tenuto conto del tenore generale della norma, la sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo ai termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì a quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Pertanto, ai fini del computo dei relativi termini in base alla disposizione non si tiene conto del periodo per il quale è disposta la sospensione, che decorre dal 23 febbraio (o dalla data successiva in cui il procedimento è stato avviato) al 15 aprile 2020.
Al contempo, è previsto che, nonostante la sospensione, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
In risposta alle specifiche richieste di chiarimenti formulate dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigliate sull’applicabilità della prevista sospensione dei termini anche alle procedure di gara in essere, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria circolare del 23 marzo 2020, chiarisce che he la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), in quanto la procedura di evidenza pubblica è una fase disciplinata dalle regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento (amministrativo) di aggiudicazione. “Tale interpretazione è, peraltro, coerente con la ratio legis sottesa alla disposizione di cui trattasi da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto e, dall’altro, nella necessità di “…evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”. Ne deriva, quindi, che la previsione recata dall’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Secondo la circolare, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto – legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION