Bozza DL Rilancio, proroga dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza

L’art. 123 della bozza del DL Rilancio prevede la proroga di alcuni termini indicati dall’art. 30, comma 14-ter DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita), relativo alla stabilizzazione dei contributi, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per gli interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. L’intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni il rispetto del termine prossimo del 15 maggio per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati. In particolare, la disposizione dispone:

  • la proroga al 15 luglio 2020, in luogo del 15 maggio, del termine per l’inizio dell’esecuzione dei lavori;
  • la proroga dal 15 giugno al 30 agosto 2020, del termine di adozione del decreto ministeriale di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al presente punto;
  • la proroga dal 15 ottobre al 15 novembre 2020 del termine entro il quale i comuni beneficiari degli ulteriori contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Prorogati i termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica

Sono stati pubblicati in G.U. i tre decreti del Ministero dell’Istruzione in materia di proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica. In particolare:

  • con decreto del 10 marzo 2020 viene prorogato dal 31 marzo al 31 ottobre 2020 il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi da parte degli enti locali, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471. Il mancato rispetto del nuovo termine comporta la decadenza dal contributo concesso con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007;
  • con decreto del 30 marzo 2020 viene disposta la proroga al 31 ottobre 2020 degli interventi autorizzati con decreto n. 607 del 2017 (che ha disposto la ripartizione delle le risorse di cui all’art. 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 tra le regioni, nonché individuate le province e le città metropolitane beneficiarie);
  • con decreto del 31 marzo 2020 sono prorogati i termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 87 del 2019 (cd. Mutui Bei 2018) al 30 settembre in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva e al 28 febbraio 2021 per gli interventi di nuova costruzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, in G.U. il decreto di assegnazione di 510 milioni di euro alle regioni

È stato pubblicato in GU n. 115 del 6 maggio 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione concernente l’assegnazione di 510 milioni di euro e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella GU, pena la decadenza dal contributo;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in diciotto mesi, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella GU, pena la decadenza dal presente contributo.

Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione generale per i Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Le economie di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, emissione SAL anche per cantieri sospesi

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto, l’Anac ha formulato una proposta di intervento normativo per definire, relativamente al pagamento delle prestazioni eseguite, il comportamento delle stazioni appaltanti in caso di sospensione dei lavori.
Con la segnalazione 5/2020, inviata a Governo e Parlamento, l’Autorità ha suggerito di prevedere “una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività”.
Secondo la normativa vigente, infatti, non è prevista in corrispondenza della sospensione di un cantiere l’emissione di uno Stato avanzamento lavori. Una previsione come quella suggerita dall’Autorità, al contrario, potrebbe rappresentare per gli operatori economici uno strumento di aiuto particolarmente efficace per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Covid-19: MiSE, MUR e MID promuovono appalti innovativi su mobilità, salute e beni culturali

È stato firmato il protocollo d’intesa tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’università e della ricerca e Ministero dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione che sugella l’impegno del Governo a promuovere l’utilizzo delle cosiddette procedure d’appalto per l’innovazione. A differenza degli appalti tradizionali, attraverso gli appalti innovativi lo Stato non acquista prodotti e servizi standardizzati già disponibili sul mercato, ma stimola le aziende e il mondo della ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse in ambito sanitario, ambientale, culturale, formativo ed energetico, attraverso:

  1. la creazione di un’industria e di un mercato delle soluzioni innovative incentivato dalla domanda pubblica, supportando, inoltre, attività di ricerca e sviluppo (R&S) e di sperimentazione, nonché l’accesso al mercato delle aziende presenti sul territorio;
  2. la trasformazione strutturale delle infrastrutture digitali e dei servizi della pubblica amministrazione, promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato per generare e diffondere l’innovazione;
  3. il miglioramento della qualità della vita di cittadini ed imprese, favorendo l’introduzione di soluzioni innovative e tecnologie emergenti per dare riscontro a quelle esigenze di semplificazione manifestate nel quotidiano contatto con il settore pubblico.

Le Parti sostengono le autorità pubbliche che intendono utilizzare gli appalti pubblici strategicamente per stimolare la generazione e la diffusione dell’innovazione per affrontare le principali sfide a valenza sociale. All’Agenzia per l’Italia Digitale sono affidati i compiti di promozione ed attuazione degli appalti di innovazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

È escluso il principio di rotazione in caso di procedura ad evidenza pubblica aperta

Non trova applicazione il principio di rotazione, previsto dall’art. 36 del codice dei contratti, ove la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico, appartenente ad una determinata categoria merceologica, mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. III – con sentenza 25 aprile 2020, n.2654.
Invero, l’esclusione del principio di rotazione alle procedure aperte trova evidenza nelle Linee guida ANAC n. 4 [nella versione adottata con Delib. 1° marzo 2018, n. 206 (punto 3.6)], laddove è chiarito che “Il fondamento del principio di rotazione è individuato tradizionalmente nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), in particolare nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Peraltro, così come delineato dal richiamato articolo 36, detto principio costituisce per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia il necessario contrappeso alla significativa discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nell’individuare gli operatori economici in favore dei quali disporre l’affidamento (nell’ipotesi di affidamento diretto) o ai quali rivolgere l’invito a presentare le proprie offerte (nel caso di procedura negoziata), in considerazione dell’eccentricità di tali modalità di selezione dei contraenti rispetto ai generali principi del favor partecipationis e della concorrenza. (…) detto principio non trova applicazione ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offerte, ma la possibilità di contrarre con l’amministrazione sia aperta a tutti gli operatori economici appartenenti ad una determinata categoria merceologica”.
Trattasi di una ricostruzione esegetica, e di una conseguente applicazione normativa, coerenti con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 7539/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Dall’ANAC un vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici

Nell’ottica di assicurare celerità alle procedure di affidamento in concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, l’ANAC ha realizzato un apposito vademecum rivolto alle stazioni appaltanti. L’obiettivo è di fornire alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.
Il Codice dei Contratti, infatti, già contempla diverse misure che consentono il ricorso a procedure rapide anche al di fuori di contesti emergenziali. Spesso, però, poco sono note alle stazioni appaltanti. Il vademecum è pensato proprio per aiutare le amministrazioni a garantire appalti veloci all’interno della cornice legislativa vigente.
Nell’intento di agevolare l’azione delle stazioni appaltanti, il documento contiene inoltre una disamina esplicativa delle principali disposizioni in materia di contratti pubblici adottate nei vari provvedimenti connessi all’emergenza da Coronavirus.
Tra le soluzioni operative suggerite per l’emergenza sanitaria in corso, vi è la possibilità di fare ricorso

  • alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione: l’urgenza legata all’emergenza in corso consente di avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare procedure aperte o ristrette (art. 60, co. 3; art. 61, co.6 d.lgs. 50/2016);
  • alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, che consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali (art.63, co.2, lett. c d.lgs. 50/2016);
  • all’affidamento diretto ad un operatore economico preselezionato se risulta essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza (art.63, co.2, lett. b co.6 d.lgs. 50/2016).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cantieri pubblici, ripartono dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, pubblica e penitenziaria

Con la sottoscrizione del Protocollo sulla sicurezza nei cantieri firmato dal MIT con le parti sociali il 24 aprile  possono riprendere l’attività tutte le imprese di costruzione impegnate nei cantieri di opere pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative a dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. Il nuovo documento integra il protocollo del 14 marzo e stabilisce che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo con adeguati livelli di protezione. L’obiettivo del documento  è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  Il  protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. In caso di mancata attuazione del protocollo, scatta  la sospensione temporanea dell’attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION